Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-1882/2010
Sentenza del 22 marzo 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______, patrocinata dallo studio legale Barsi & Papadia,
viale O. Quarta 16, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione dell'11 febbraio 2010)
C-1882/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in Svizzera
dal 1973 al 1981 e dal 1983 al 1986 (da ultimo come cassiera), solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità, durante tale periodo (doc. 8). Dopo il rimpatrio non risulta che
abbia svolto attività lucrative (doc. 3, 11). Si è poi dedicata ai lavori della
propria economia domestica (doc. 11, cifra 7a, doc. 10, 79 cifra 7b, doc.
137).
In data 8 maggio 2007, A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2, 5). L'indagine medica relativa a questo caso ha posto in
evidenza che la richiedente era portatrice di esiti di isteroannessiectomia totale nel 1998, sindrome
depressiva a discreta incidenza funzionale, esiti di frattura della mandibola trattata chirurgicamente nel
1991, cervicolombodiscoartrosi a scarsa incidenza funzionale senza deficit neurologici periferici (doc. 36).
Con decisione del 17 marzo 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha respinto la domanda in parola per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 65).
In data 5 agosto 2008, la nominata ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI (doc. 69, 73).
L'istruttoria medica ha rilevato la stessa diagnosi che in precedenza, oltre che un'ipertensione arteriosa, un
diabete mellito di tipo II (doc. 125). Il medico dell'UAIE ha stimato che la richiedente era del tutto abile a
svolgere la sua attività nell'ambito domestico (doc. 127). Mediante decisione del 6 maggio 2009, l'UAIE ha
dichiarato di non esaminare la nuova domanda in quanto la richiedente non aveva reso plausibile che il suo
grado d'invalidità, rispetto alla prima domanda di rendita, si fosse modificato in misura rilevante per il diritto
a prestazioni (doc. 129).
B.
In data 19 maggio 2009, A._______ ha formulato una terza domanda
volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 130, 133).
La richiedente è stata visitata il 26 giugno 2009 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) di Casarano, dove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "esiti di
isteroannessiectomia totale in età fertile, sindrome depressiva a discreta incidenza funzionale, esiti di
frattura mandibola, cervico-lombo-discoartrosi, gonartrosi, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II con
segni di neuropatia, emicrania, sindrome vertiginosa" ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 167).
Sono stati esibiti documenti oggettivi (oltre a quelli di vecchia data già contenuti nell'incarto relativo alle
precedenti domande di prestazioni) e, segnatamente:
C-1882/2010
Pagina 3
- un breve referto d'esame neuropsichiatrico non datato a cura del Dott. Cesi (doc. 140 = doc. 80);
- i risultati di esami ematochimici del 19 settembre 2005 (doc. 147);
- un breve rapporto d'esame neuropsichiatrico del 7 gennaio 2006 (doc. 148);
- i risultati di un'ecografia dell'addome superiore del 20 maggio 2006, un referto radiologico della ginocchia
del 5 febbraio 2007, esami ematochimici dell'11 giugno 2007, i risultati di un'ecocolordoppler carotideo del
19 giugno 2007, un breve rapporto d'esame ortopedico del 22 giugno 2007, esami ematochimici del 30
aprile 2008, un referto radiografico della scapolo-omerale sinistra del 17 maggio 2008 (doc. 149-155);
- una lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 30 maggio al 4 giugno 2008 per emicrania
senz'aura, sindrome ansiosa, diabete mellito II, ipertensione arteriosa e ipertrigliceridemia (doc. 156);
- i risultati di una radiografia della colonna lombosacrale del 7 giugno 2008, un verbale di prestazione di
pronto soccorso del 12 giugno 2008 per infrazione all'alluce sinistro steccato (doc. 157, 158);
- un rapporto d'esame otorinolaringoiatrico del 25 marzo 2009 ed un reperto d'esame audiometrico del 22
aprile 2009 (doc. 161, 162);
- un rapporto d'esame neurologico dell'8 maggio 2009 ed un breve rapporto d'esame neuropsichiatrico del
23 maggio successivo (doc. 163, 164);
- un rapporto d'esame elettromiografico mediano ed ulnare sensitivo e motorio completo, nonché muscoli
interossei dorsale destro e sinistro del 16 giugno 2009 (doc. 166).
Nel questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, sottoscritto il 3 novembre 2009,
l'interessata afferma di non essere più in grado di compiere nessun lavoro di casa (doc. 136).
C.
Nella relazione del 10 dicembre 2009, il Dott. Croisier, del Servizio
medico regionale "Rhône" (SMR) dell'UAIE, dopo aver rilevato la diagnosi
sopra riferita, ha affermato che, nonostante i diversi disturbi di salute,
questi non incidono sulla capacità al lavoro della richiedente nell'ambito
della sua attività domestica (doc. 169).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio servizio medico ed un progetto di decisione comportante
il diniego di prestazioni assicurative è stato inviato al Patronato ENCAL di Patù, regolare rappresentante
della richiedente (doc. 170). Con scritto del 5 dicembre 2010 (recte: gennaio), detto Patronato ha ribadito il
riconoscimento del diritto ad una prestazione AI. Ha prodotto i risultati di una esofago-gastro-
duodenoscopia del 14 dicembre 2009 attestante una gastrite erosiva emorragica ed un'ernia iatale
necessitanti una cura farmacologica (doc. 171). Il Dott. Croisier, richiamato a pronunciarsi in merito, nella
sua nota dell'8 febbraio 2010, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 175).
C-1882/2010
Pagina 4
Mediante decisione dell'11 febbraio 2010, l'UAIE ha respinto la nuova richiesta di prestazioni (doc. 176).
D.
Con il ricorso depositato il 22 marzo 2010, A._______, regolarmente
rappresentata dallo studio legale Barsi & Papadia, chiede,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI o,
subordinatamente, una prestazione pensionistica di misura inferiore.
L'insorgente stima che il medico dell'AI abbia sottovalutato le patologie in
corso. A suffragio delle sue conclusioni produce (oltre a diversa
documentazione già rimessa ad atti) i risultati di un'esofago-gastro-
duodenoscopia del 13 febbraio 2010 e un certificato medico dell'11
maggio 2009 del Dott. Riso.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 28
giugno 2010, ha affermato che le patologie in atto non hanno alcuna
incidenza funzionale nell'ambito di una regolare attività di casalinga (doc.
180).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 luglio 2010, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con
argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerando in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, i rappresentanti dell'insorgente, con scritto del
23 luglio 2010, hanno ribadito l'intenzione della propria assistita di
mantenere il ricorso.
G.
Con decisione incidentale del 10 agosto 2010, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di
Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali, entro 30 giorni
dal ricevimento della decisione stessa. Detto anticipo è stato
regolarmente versato il 15 settembre 2010.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
C-1882/2010
Pagina 5
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo corrispondente
alle spese processuali di Fr. 300.- entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
C-1882/2010
Pagina 6
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2).
5.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sull'assicurazione
per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201). Se non è il caso,
l'amministrazione non entra nel merito della richiesta. Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se
la modifica del grado d'invalidità reso verosimile dall'assicurato si è
C-1882/2010
Pagina 7
effettivamente realizzata. In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 LPGA, art. 87 segg.
OAI, cfr. DTF 109 V 108 e 130 V 64 e 71).
In concreto, l'UAIE ha emanato una prima decisione negativa il 17 marzo 2008. In data 6 maggio 2009,
l'amministrazione ha dichiarato di non esaminare una seconda domanda di rendita presentata
dall'interessata il 5 agosto 2008, in quanto la stessa non aveva reso plausibile che il grado d'invalidità,
rispetto alla prima domanda di rendita, si fosse modificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni.
Questa decisione non ha quindi esaminato sul merito il diritto a prestazioni. Ne consegue che il periodo di
riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità può essere limitato
dal 17 marzo 2008, all'11 febbraio 2010, data dell'impugnata decisione.
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale
assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065;
art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni.
Pertanto, l'interessata adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
C-1882/2010
Pagina 8
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.5. Per l'art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA, gli assicurati maggiorenni che
prima di subire il danno alla salute fisica mentale o psichica non
esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che
l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di
svolgere le proprie mansioni consuete.
8.
C-1882/2010
Pagina 9
8.1. L'interessata non ha più lavorato dopo il rimpatrio e si è dedicata ai
lavori della propria economia domestica e all'educazione dei figli (doc. 11
cifra 7, doc. 79 cifra 7b, doc. 137).
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
8.3. L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
8.4. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in
maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui
si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
C-1882/2010
Pagina 10
9.
Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di esiti di
isteroannessiectomia totale in età fertile (1998), sindrome depressiva a
discreta incidenza funzionale, esiti di frattura della mandibola (1991)
trattata chirurgicamente, cervico-lombo-disco-artrosi, gonartrosi,
ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II con segni di neuropatia,
emicrania, sindrome vertiginosa (doc. 167, perizia medica
particolareggiata, E 213 del 22 giugno 2009). La documentazione medica
oggettiva fa stato anche di problemi gastrici recenti sottoforma di gastrite
erosiva (cfr. documentazione esibita in sede di audizione e di ricorso).
10.
10.1. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni il medico dell'INPS (doc. 167) pone un tasso d'invalidità del
70%. Dal canto loro, i sanitari dell'UAIE, Dott.ri Croisier (SMR, doc. 169,
175) e Lehmann (doc. 180), affermano che l'assicurata è del tutto in
grado di adempiere alle sue incombenze domestiche.
10.2. Ora, deve essere rilevato che il parere dei medici dell'UAIE non si
basa su una documentazione oggettiva, in particolare per quanto riguarda
la patologia psichiatrica.
In merito all'attuale domanda di rendita (la terza), il medico dell'INPS, nella sua perizia del 22 giugno 2009,
stima che le condizioni di salute dell'assicurata, rispetto alla precedente visita, sono peggiorate e che la
stessa non sarebbe in grado di svolgere nessun lavoro (doc. 167 cifre 8 e 9). Inoltre, egli annota che la
paziente è portatrice di una sindrome ansiosa con notevole depressione del tono dell'umore. Alla luce di
quanto riferito, è evidente che il laconico certificato d'esame psichiatrico, del 23 maggio 2009 (doc. 164),
che pur attesta una grave depressione cronica di natura endo-reattiva con spunti fobici, non permette un
esame completo ed attendibile. Queste certificazioni, anche se sommarie, stanno a dimostrare che non
può essere escluso a priori che la patologia psichiatrica rivesta una forma morbosa di particolare
importanza.
Di principio, quando una patologia di questa natura costituisce, con tutta probabilità, quella più debilitante,
l'esame specialistico deve contenere un'anamnesi dettagliata, un rapporto oggettivo che riferisca
sull'orientamento spazio-temporale della paziente, sull'umore, sulle idee presenti e fobie (come è il caso
nella specie), sulla frequenza degli stati morbosi acuti, sull'organizzazione mentale, sull'intuizione, ecc.
L'indagine specialistica deve poi porre una diagnosi ed una prognosi precise, indicare quale è la terapia
seguita e gli esiti (risultati) di questa e deve pronunciarsi sulla capacità di lavoro residua.
10.3. Trattandosi poi di una casalinga, si può annotare che la valutazione
del lavoro domestico si basa su indicazioni della richiedente stessa, le
C-1882/2010
Pagina 11
quali sono controllate in una certa misura dall'amministrazione. Il risultato
è necessariamente una valutazione esaminata dall'UAIE (o dal giudice in
caso di ricorso) alla luce delle perizie mediche ad atti. Di principio, il
controllo giudiziario richiede che ogni punto della valutazione sia stato
determinato con cura e precisione. Il risultato in percentuale che si ottiene
non può essere arrotondato (DTF 127 V 129 consid. 5; VSI 2001 p. 265).
Tuttavia, secondo il Tribunale federale (sentenza I 407/03 del 15
settembre 2003 consid. 4.3), qualora l'invalidità sia riconducibile a disturbi
di ordine psichico, l'indagine economica prevista per le casalinghe non
rappresenta un mezzo di prova adeguato. In tali casi ci si deve fondare
sulle constatazioni medico-teoriche, che appunto nella fattispecie fanno
difetto, per valutare in quale misura la persona assicurata è impedita nel
compimento dei lavori domestici.
11.
11.1. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare l'eventuale incapacità di lavoro subita
dall'interessata e da quando questa invalidità esisterebbe. In queste
circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la
decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una
nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente
di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione
dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da
raccogliere.
11.2. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 17 marzo 2008 (data della
precedente decisione sul merito) fino alla data dell'impugnata decisione
(11 febbraio 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
A tale fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad una perizia approfondita in psichiatria e ad una perizia
medica particolareggiata aggiornata (E 213), accompagnata dagli esami essenziali a seconda delle
patologie riscontrate. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE il quale si pronuncerà
in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il marzo 2008 e l'11 febbraio 2010, data della decisione
impugnata, nonché in merito all'esigibilità dell'attività di casalinga nel periodo suddetto.
C-1882/2010
Pagina 12
12.
12.1. Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate spese processuali e
l'anticipo di Fr. 300.-, versato dalla ricorrente il 15 settembre 2010, le
viene restituito.
12.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 1'000.-, da porre a carico dell'UAIE.
C-1882/2010
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione dell'11 febbraio 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo per le spese processuali,
versato dalla ricorrente il 15 settembre 2010, le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'000.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentanti della ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni poste dagli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
C-1882/2010
Pagina 14
Data di spedizione: