Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1884/2010
Sen t e n z a d e l 1 6 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice unica Elena AvenatiCarpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
patrocinata dall'avv. Roberto Coppola,
corso Vittorio Emanuele 8, IT83100 Avellino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 22 febbraio 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il …, coniugata e madre di tre figli, ha
lavorato in Svizzera come parrucchiera nel 1974 e 1975, versando i
relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (AVS/AI; doc. 6). Il 15 dicembre 2008, per il tramite
dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurata
ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera
(doc. 1 a 4). Nell'ambito dell'istruzione della stessa, l'UAIE ha acquisito,
tra gli altri, i documenti seguenti:
uno scritto intitolato "Denuncia di cessazione di impresa artigiana", del
17 dicembre 1992 (doc. 9), in cui è certificato che l'assicurata ha posto
termine alla propria attività di parrucchiera il 30 novembre 1992, e ciò per
insufficienza di lavoro,
un attestato del comune di residenza italiano dell'assicurata, del 16
novembre 2009 (doc. 10), in cui è confermato che quest'ultima ha
cessato il propria lavoro di parrucchiera il 30 novembre 1992,
uno scritto dell'INPS del 3 aprile 2008 (doc. 11), in cui sono riportati gli
importi delle prestazioni versate all'assicurata in qualità d'invalida parziale
dal 1° settembre 2007 fino al 30 aprile 2008,
il questionario per indipendenti, del 23 novembre 2009 (doc. 13), dal
quale risulta che l'assicurata ha svolto da ultimo, in Italia, l'attività di
parrucchiera dal 1° settembre 1989, e che percepisce una pensione
d'invalidità italiana dal settembre 2007, attualmente in revisione,
il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, del
23 novembre 2009 (doc. 14), dal quale si evince, in particolare, che
l'economia domestica dell'assicurata si compone di quattro persone,
viventi in uno spazio di sette locali, e che per l'esecuzione delle mansioni
casalinghe l'interessata necessita dell'ausilio dei membri della sua
famiglia, durante venti ore alla settimana,
il questionario per l'assicurata, del 23 novembre 2009 (doc. 15), da cui
emerge che quest'ultima non dispone di alcuna formazione professionale
e che ha cessato l'attività di parrucchiera (artigiana) il 30 novembre 1992,
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un referto d'agobiopsia renale, del 10 ottobre 1996 (doc. 16), riferente la
presenza di sette glomeruli e un modesto aumento dei nuclei mesangiali,
e nel quale è concluso ad una glomerulonefrite proliferativa membranosa
di tipo 1,
una cartella di dimissione clinica dell'11 ottobre 1996 (doc. 17), dopo un
ricovero in Italia per accertamenti in relazione ad una glomerulonefrite
proliferativa membranosa di tipo 1 con sindrome nefrosica, facente stato
d'esami ematochimici, strumentali, addominali e renali, e nella quale è
consigliato di controllare frequentemente i valori della pressione arteriosa
e periodicamente i comuni indici di funzionalità renale,
un referto coronarografico e d'angioplastica coronarica, del 1° agosto
2007 (doc. 19), in cui è riportato, in sostanza, un buon risultato
angiografico finale,
un referto d'esame ecocardiografico del 6 agosto 2007 (doc. 20),
facente stato di un netto miglioramento della funzione sistolica globale
(frazione d'eiezione/FE del 55%) e regionale del ventricolo sinistro, con
persistenza di un'acinesia localizzata del setto intraventricolare (SIV), e di
una riduzione dell'insufficienza mitralica,
una cartella di dimissione clinica dopo un ricovero in Italia protrattosi dal
1° al 10 agosto 2007 (doc. 21), diagnosticante una sindrome coronarica
acuta troponina positiva trattata con angioplastica coronarica
transuminale percutanea primaria (PTCA) e posa di Stent per trombosi
acuta discendente anteriore, con buon risultato finale, nonché
un'insufficienza renale cronica da glomeronefrite cronica e una
dislipidemia mista,
un rapporto ospedaliero del 10 agosto 2007 (doc. 22), riportante la
diagnosi d'anemia da insufficienza renale cronica Hb8 e la terapia
medicamentosa da seguire,
un certificato ospedaliero del 15 settembre 2007 (doc. 23), con la lista
dei farmaci prescritti all'assicurata,
un certificato ospedaliero del 21 gennaio 2009 (doc. 24), facente stato
d'insufficienza renale cronica, di una cardiopatia ischemica cronica e
d'ipertensione arteriosa,
un certificato ospedaliero del 23 febbraio 2009 (doc. 25), riportante un
reumatismo miofasciale e un'insufficienza renale cronica,
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un certificato ospedaliero del 25 febbraio 2009 (doc. 26), in cui è
esposta la nota diagnosi,
un referto d'elettroforesi delle sieroproteine, del 2 luglio 2009 (doc. 27),
un referto d'esame emocromocitometrico del 2 luglio 2009 (doc. 28),
un referto d'esame chimicofisico del 2 luglio 2009 (doc. 29),
una perizia particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico
dell'INPS, del 25 marzo 2011 (doc. 30), diagnosticante, nel quadro di
condizioni psichiche tendenzialmente depressive e di un apparato
locomotorio caratterizzato da un rachide lombare con spinalgia plessica
dolorosa e da movimenti, nonché andatura, normali, degli esiti recenti da
infarto miocardico trattato con PTCA e Stent, una cardiopatia ipertensiva
ed un'insufficienza renale cronica da glomerulonefrite, e nella quale è
affermato, da un lato, che l'assicurata è in grado di svolgere regolarmente
lavori leggeri, come pure la sua ultima attività a tempo pieno, e, dall'altro
lato, che non può esercitare lavori adeguati alle sue condizioni, il grado
d'invalidità essendo valutato al 75% ("invalida non inabile").
B.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione raccolta all'esame del
proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale,
mediante rapporto finale del 16 dicembre 2009 (doc. 32), ha posto la
diagnosi d'insufficienza renale cronica da glomerulonefrite proliferativa
membranosa, di coronaropatia ischemica e di esiti da infarto miocardico
trattato con PTCA e Stent, concludendo che queste patologie non hanno
carattere invalidante rispetto ad attività adeguate e all'esecuzione delle
mansioni domestiche.
Il 21 dicembre 2009 l'UAIE ha messo a punto un progetto di decisione
(doc. 33), con il quale ha prospettato all'assicurata il rigetto della sua
domanda d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni.
L'assicurata non essendosi manifestata entro questo termine, l'UAIE ha
emanato una decisione il 22 febbraio 2010 (doc. 34), con la quale ha
respinto la domanda di rendita.
C.
Contro questa decisione, rappresentata dall'avvocato Coppola,
l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 22
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marzo 2010, chiedendo che le sia attribuita una rendita intera d'invalidità
o, in via subordinata, di grado inferiore, a decorrere dalla data della
domanda, ed ha esibito della documentazione già agli atti, salvo una
sentenza italiana del 6 luglio 2009, in cui la ricorrente è riconosciuta
invalida civile al 100% dall'agosto 2007.
Il dott. D._______, medico dell'UAIE, si è pronunciato sul caso il 27
giugno 2010 (doc. 36), affermando che le constatazioni mediche riportate
nella sentenza italiana citata non contengono nulla di nuovo rispetto a
quanto riscontrabile agli atti, ed ha confermato che non sussiste alcuna
incapacità lavorativa come casalinga o, al massimo, un'incapacità del
16% per le mansioni di riordino dei locali (8%) e bucato (8%),
concludendo che le dichiarazioni della ricorrente, riportate nel
questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, non sono
attendibili alla luce della documentazione medica.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 5 luglio 2010, proponendo che sia respinto
e che la decisione avversata sia confermata.
La ricorrente ha replicato il 23 luglio 2010, confermando le proprie
conclusioni, ed ha riprodotto documentazione già agli atti.
L'UAIE ha brevemente duplicato il 9 agosto 2010, riaffermando le proprie
conclusioni.
D.
Con decisione incidentale del 17 agosto 2010, questo Tribunale ha
trasmesso alla ricorrente, per conoscenza, una copia della duplica
dell'UAIE, invitandola contemporaneamente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.. Il relativo
pagamento è stato effettuato il 1° settembre 2010.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
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172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e 2870), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300., relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
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suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
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3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la
presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre
2006 (5a revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, considerato tuttavia
il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle norme previgenti e, a partire da
questa data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme
transitorie sulla 5a revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12
dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se
l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007 ed un evento
assicurato si verifica nel corso del 2008, la rendita può essere versata
allo scadere del termine di attesa di un anno in deroga all'art. 28 cpv. 1
LAI in vigore dal 1° gennaio 2008, a condizione che la domanda di rendita
sia presentata entro il 31 dicembre 2008.
4.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità
o, a titolo sussidiario, di grado inferiore.
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero
(art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A
partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi
durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006
). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n°
1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
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minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI fino al 31
dicembre 2007; art. 28 cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008). In seguito
all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo
ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
6.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI (in vigore fino al
31 dicembre 2007), nasce, al più presto, nel momento in cui
l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari
almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in
media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di migliorare o di peggiorare (DTF 121 V 264,
111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI
stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti
condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del
40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al
termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
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Pagina 10
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
6.5. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
6.6. Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete, e dal quale non si
può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è
determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28 cpv. 2bis LAI e art. 8 cpv. 3
LPGA, art. 28a cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008; metodo specifico). L'art.
27 OAI precisa che, per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell'economia domestica, s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica
utilità.
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Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità di
una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si deve
verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse subentrata
l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene determinato
valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse subentrato il danno
alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia
domestica o ad un'occupazione remunerata, e questo tenendo conto
dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della decisione
impugnata. L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa dove
tale eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica, con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 133 V 504 consid.3.3, 125 V 150 consid. 2c e 117 V 194 consid.
3b).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1. In concreto, la ricorrente ha cessato la propria attività di parrucchiera,
per insufficienza di lavoro, il 30 novembre 1992, e non ha più ripreso, da
allora, alcuna attività lucrativa o comunque cercato di reinserirsi sul
mercato del lavoro, dimodoché deve essere considerata come casalinga
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per la valutazione di una sua eventuale incapacità lavorativa (metodo
specifico; cfr. consid. 6.6).
8.2. Ora, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in
particolare, dalla perizia particolareggiata E 213 del dott. B._______,
medico dell'INPS, del 25 marzo 2011 (doc. 30), e dai rapporti dei
dott.ri C._______ e D._______, entrambi medici dell'UAIE, del 16
dicembre 2009, rispettivamente del 27 giugno 2010 (doc. 32 e 36),
risulta la diagnosi d'insufficienza renale cronica da glomerulonefrite
proliferativa membranosa, di coronaropatia ischemica e di esiti da
infarto miocardico trattato con PTCA e Stent.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dalla ricorrente, il collegio giudicante non vede nessun valido motivo
per non aderirvi.
8.3. Per costante giurisprudenza, e contrariamente a quanto sostenuto
nel ricorso, le affezioni appena menzionate sono di carattere evolutivo e
labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così, nell'assenza di
uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile l'art. 29
cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), per
cui può entrare in considerazione solo la lettera b della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui abbia subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante
almeno un anno.
8.4. Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate
sulla capacità lavorativa, il dott. B._______ ha constatato, nella sua
perizia E 213, che la ricorrente è in grado di svolgere regolarmente la
sua ultima attività di parrucchiera come pure altri lavori leggeri a tempo
pieno, e nello stesso tempo, in modo contraddittorio, che non può
esercitare lavori adeguati alle sue condizioni, valutando in definitiva,
senza che se ne possano inferire le ragioni, un grado d'invalidità del 75%
("invalida non inabile").
Dal canto loro, i dott.ri C._______ e D._______ hanno
inequivocabilmente esposto, nei loro rispettivi rapporti, che le affezioni di
cui è affetta la ricorrente non hanno carattere invalidante nell'esecuzione
dei lavori domestici. Il dott. D._______, che ha constatato una funzione
renale stabile e una funzione cardiaca normale (frazione d'eiezione del
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73.1% nel 2007), alle quali bisogna aggiungere un buon risultato
angiografico finale (doc. 19), ha invero ammesso un grado d'invalidità del
16% al massimo per due mansioni domestiche, ossia il riordino dei locali
(8%) e il bucato (8%), sottolineando però specificatamente che né la
coronaropatia, né l'insufficienza renale non permettono di riconoscere
un'incapacità lavorativa come casalinga del 40%.
8.5. Tenuto conto di quanto precede, il collegio giudicante non può che
condividere il chiaro apprezzamento dei dott.ri C._______ e D._______
riguardo al carattere non invalidante delle patologie diagnosticate per
l'esecuzione delle mansioni domestiche, e riconoscere tutt'al più,
seguendo in ciò il dott. D._______, un grado d'invalidità, per le mansioni
domestiche relative al riordino dei locali (8%) e al bucato (8%), del 16%, il
quale non dà diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera.
9.
È vero che la ricorrente, nell'apposito questionario per assicurati occupati
nell'economia domestica (doc. 14), ha affermato di non essere in grado di
svolgere praticamente nessun lavoro di casa senza l'ausilio dei membri
della sua famiglia. Le risultanze mediche agli atti, come rilevato
espressamente dal dott. D._______, smentiscono però tale affermazione,
che riflette unicamente la posizione soggettiva della ricorrente.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275
consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto
2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). In virtù di tale obbligo, anche le persone
occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria
iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della
loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e
in generale ricorrendo all'aiuto dei famigliari che, nell'ambito della
valutazione dell'invalidità nelle attività abituali, va al di là di ciò che ci si
può attendere da questi se la persona assicurata non è invalida (DTF 130
V 97 consid. 3.3.3 e giurisprudenza ivi citata).
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10.
Di conseguenza, considerato quanto sopra esposto, la decisione
impugnata del 22 febbraio 2010 deve essere confermata e il ricorso
respinto.
11.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente
al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in
materia di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare
la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile
anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69
cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e compensate
con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 1° settembre 2010.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano alla
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e compensate
con l'anticipo dello stesso importo, versato il 1° settembre 2010.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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