Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1885/2009
Sen t e n z a d e l l ' 1 1 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
patrocinato dall'Avv. Yasar Ravi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Riconoscimento dello statuto di apolide.
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Fatti:
A.
Il 18 aprile 2001, A._______, cittadino di origini algerine nato il …, è
entrato in Svizzera illegalmente e, il 26 aprile 2001, ha depositato una
domanda d'asilo. L'8 giugno 2001 l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR;
oggi: UFM) ha respinto la suddetta domanda, siccome le condizioni volte
al riconoscimento della qualità di rifugiato nonché alla concessione
dell'asilo non erano adempiute e, nel contempo, ha pronunciato
l'esigibilità del suo allontanamento, previsto al più tardi entro il 23 luglio
2001.
Contro la suddetta decisione, il 12 luglio 2001 l'interessato ha inoltrato
ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(CRA; oggi: Tribunale amministrativo federale), limitandolo alla questione
dell'esecuzione dell'allontanamento. Il gravame è stato respinto mediante
sentenza del 12 aprile 2005. Quindi l'UFM ha impartito un nuovo termine
per lasciare la Svizzera, fissato all'8 giugno 2005, ed ha rammentato
all'interessato l'obbligo di intraprendere tutte le pratiche necessarie per
l'ottenimento dei documenti di viaggio per la partenza dalla Svizzera.
Contro la predetta sentenza, il 17 maggio 2005, l'interessato ha
depositato un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto
pubblico presso il Tribunale federale, entrambi ritenuti inammissibili con
sentenza del 23 maggio 2005.
B.
Il 6 giugno 2005, per il tramite del suo precedente avvocato, l'interessato
ha inoltrato all'UFM un'istanza di permesso per motivi umanitari, in via
subordinata l'ammissione provvisoria, la pronuncia dell'effetto sospensivo
nonché la fissazione di un nuovo termine di partenza. Con comunicazione
del 13 giugno 2005 l'UFM ha trasmesso l'istanza per competenza alla
CRA, la quale ha dichiarato di non aver riscontrato nessuno motivo per
entrare nel merito di tale istanza di revisione. Con decisione del 22
giugno 2005, l'UFM non è entrato nel merito della domanda ed ha dunque
dichiarato esecutiva la decisione dell'8 giugno 2001. Relativamente alla
domanda di proroga del termine di partenza, mediante scritto del 1° luglio
2005, l'UFM ha confermato la validità del termine di partenza fissato all'8
giugno 2005.
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C.
Con scritto del 29 giugno 2005 all'attenzione del Consolato generale della
Repubblica di Algeria a Ginevra (di seguito: Consolato generale
d'Algeria), l'UFM ha postulato un lasciapassare a beneficio
dell'interessato al fine di procedere al rimpatrio in Algeria.
D.
Su richiesta del 7 luglio 2005, con scritto dell'11 agosto 2005, l'Ufficio
competente della Bundespolizeiinspektion Konstanz in Germania ha
informato la Sezione scambio dati e identificazione dell'UFM che la
persona interessata non appariva registrata e che pertanto non poteva
essere accolta dalla Germania. Inoltre l'Ufficio tedesco ha informato
l'UFM che l'Italia aveva vietato all'interessato l'ingresso negli Stati
Schengen a partire dal 14 maggio 2001.
E.
Con scritto del 19 marzo 2006 all'attenzione del Consolato generale
d'Algeria, l'interessato ha osservato che il problema d'identità algerina era
dovuto al fatto che, nonostante egli fosse nato in territorio algerino da
genitori algerini, non era in possesso di un atto di nascita e non era in
grado di ritrovare la propria famiglia.
F.
Con missive del 27 aprile 2006, all'attenzione dell'Ambasciata di Tunisia a
Berna, dell'Ambasciata del Marocco a Berna nonché nuovamente
all'attenzione del Consolato generale d'Algeria, l'UFM ha postulato un
lasciapassare a favore dell'interessato al fine di poterlo rimpatriare nel
proprio Paese d'origine.
Il 9 agosto 2006 l'Ambasciata di Tunisia ha trasmesso una risposta
negativa non potendo identificare l'interessato e, il 14 novembre 2006,
l'Ambasciata del Marocco ha anch'essa trasmesso una risposta negativa
circa il riconoscimento dell'interessato.
G.
Il 29 marzo 2007, per il tramite del suo rappresentante attuale,
l'interessato ha inoltrato all'UFM una domanda di riconoscimento dello
statuto d'apolide e in via subordinata un permesso di dimora ai sensi
dell'art. 14 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31).
L'istante ha principalmente asserito di essere in possesso di diversi
documenti attestanti la sua non nazionalità, di non aver mai ottenuto una
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risposta dal Consolato algerino circa il riconoscimento della sua
nazionalità e di appartenere alla popolazione nomade dei Tuareg.
Su richiesta dell'UFM, con missiva del 18 ottobre 2007, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ([SPI]; oggi: Sezione della popolazione) ha
dichiarato di essere disposta ad esaminare il caso in vista di rilasciare al
ricorrente un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi tuttavia
alla condizione che egli possa esibire un documento nazionale valido
attestante le sue generalità. Il 28 novembre 2007, a sostegno della
propria richiesta, A._______ ha inoltrato all'UFM uno scritto del 10
novembre 2007, attestante l'esistenza di una prigione in Libia nei pressi di
Tripoli, nella quale l'interessato, nel corso dell'audizione del 28 maggio
2001 presso l'UFR, aveva affermato di essere stato incarcerato.
Con scritto del 13 agosto 2008, l'autorità di prime cure ha informato
l'interessato dell'intenzione di respingere la suddetta istanza e gli ha
accordato la possibilità di esprimersi. Con missiva del 30 settembre 2008,
quest'ultimo ha osservato di aver più volte contattato il Consolato
generale d'Algeria senza ricevere alcuna risposta.
H.
Ritenute soddisfatte le condizioni formali per entrare nel merito
dell'istanza, con decisione del 18 febbraio 2009, l'UFM ha respinto la
domanda di riconoscimento dello statuto di apolide. L'autorità inferiore ha
in sostanza affermato che ai sensi della Convenzione del 28 settembre
1954 sullo statuto degli apolidi (di seguito: Convenzione sullo statuto degli
apolidi, [RS 0.142.40]), questi sono considerati quasi alla stessa stregua
dei rifugiati per quanto concerne lo statuto personale, il titolo di viaggio, le
assicurazioni sociali nonché l'eventuale assistenza, pur non garantendo
un diritto soggettivo al rilascio o al prolungamento di un permesso di
soggiorno. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo statuto di
apolide è concesso alla persona che, senza intervento da parte sua, è
stata privata della sua nazionalità e non ha nessuna possibilità di
riacquisirla. L'abbandono volontario della nazionalità o il rifiuto senza
valido motivo di riacquisirla non costituiscono dei casi di apolidia. Nella
specie, l'UFM ha ritenuto che l'appartenenza alla popolazione Tuareg,
non essendo stato fornito alcun elemento concreto a prova del contrario,
non costituisce di per sé un ostacolo al riconoscimento della nazionalità,
inoltre, la lettera del 10 novembre 2007, secondo cui è stato ipotizzato un
lungo periodo di detenzione in Libia, non esclude l'ottenimento della
nazionalità algerina. Incombe alla persona interessata ricercare le prove
in merito alla sua origine nazionale. Infine le pratiche avviate dall'UFM
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nell'ambito della procedura di ottenimento di un lasciapassare da parte
delle autorità algerine in vista dell'attuazione del rimpatrio dell'interessato
non avrebbero pertanto alcuna incidenza sulla presente decisione.
I.
Il 23 marzo 2009, contro la suddetta decisione, l'interessato ha interposto
ricorso, postulandone l'annullamento e l'accoglimento della domanda
volta al riconoscimento dello statuto di apolide in suo favore. A sostegno
del proprio gravame, egli ha ritenuto che, contrariamente a quanto
sostenuto dall'UFM, l'appartenenza alla popolazione Tuareg, popolo
notoriamente nomade, rappresenta un grande ostacolo all'ottenimento
della nazionalità e, in concreto, nessuno Stato riconosce il ricorrente
quale proprio cittadino. L'interessato tenterebbe ormai da anni di
rintracciare la propria famiglia e di conoscere le proprie radici, in
particolare la sua appartenenza nazionale. Egli ha asserito di aver esibito
dei documenti, tra cui una dichiarazione dell'Ambasciata algerina di Roma
che non lo considera di tale nazionalità, e una dichiarazione del Console
marocchino di Milano, secondo cui il richiedente non ha potuto essere
identificato. Anche dopo aver appreso la morte dei genitori tramite un
amico e mediante un canale televisivo, il ricorrente ha proseguito con le
ricerche volte all'ottenimento di un documento nazionale. Da ultimo, egli
ha affermato di aver chiesto al Consolato generale d'Algeria, mediante
missiva del 27 febbraio 2009, delucidazioni relative alla sua cittadinanza
senza tuttavia ottenere risposta alcuna.
J.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del
20 maggio 2009, l'UFM ha ritenuto la documentazione esibita non atta a
dimostrare la mancanza di nazionalità dell'interessato. Inoltre con risposta
del 3 agosto 2001 il Consolato generale d'Algeria avrebbe dimostrato la
disponibilità delle autorità del Paese a entrare nel merito della richiesta
anche se l'interessato si era qualificato come berbero.
K.
Con replica del 26 giugno 2009 il ricorrente ha osservato di aver fornito
alle autorità algerine tutte le informazioni di cui disponeva, di averle
inoltre contattate sia telefonicamente sia recandovisi di persona, senza
tuttavia ottenere una risposta o un appuntamento. Inoltre un conoscente
del ricorrente si sarebbe recato di persona in Algeria al fine di ricercare
attivamente in loco la famiglia di quest'ultimo senza esito positivo. Il
ricorrente ha infine comunicato di avere pubblicato un inserto di giornale
a pagamento per ben cinque volte sul maggior quotidiano in lingua araba
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dell'Algeria "B._______" con i dati personali dei suoi famigliari
producendone una copia.
L.
Il 1° luglio 2009 l'UFM ha informato il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale o il TAF) che il ricorrente era stato segnalato
dall'Italia nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) in ragione
dell'emissione di un divieto d'entrata di 5 anni per essere entrato e aver
soggiornato illegalmente sul suo territorio. Nonostante tale provvedimento
fosse già decaduto, l'iscrizione nel SIS sussisteva ancora siccome
l'interessato non aveva dimostrato di aver lasciato il territorio italiano.
M.
Con duplica del 6 agosto 2009 l'UFM ha ritenuto che quanto asserito
nella replica non rimetteva in questione la fondatezza della decisione
impugnata. Dalle risultanze agli atti non emergeva che l'interessato si
fosse debitamente informato presso le autorità competenti del suo Paese
in merito al modo di procedere ufficiale, che abbia, su questa base,
presentato una formale e fondata domanda di riconoscimento della sua
appartenenza nazionale e che tale richiesta abbia dato luogo ad una
risposta negativa. L'autorità di prime cure ha infine dichiarato che non era
una sua incombenza attivarsi al fine di tradurre atti o fornire indicazioni
sul modo di procedere affinché la sua domanda fosse accettata.
N.
Con missiva del 24 agosto 2009, accompagnata da una corrispondenza
elettronica del "Comitato internazionale della Croce Rossa", il ricorrente
ha informato il Tribunale che, nonostante l'aiuto del "Croissant Rouge
Algérien", le ricerche concernenti la sua famiglia erano rimaste fino ad
allora infruttuose.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32),
giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
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1.2. In particolare, le decisioni in materia di riconoscimento dello statuto di
apolide, rese dall'UFM (cfr. art. 33 lett. d LTAF) possono essere
impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce nella presente fattispecie
quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale.
1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 PA).
1.4. Il ricorrente è destinatario della decisione impugnata. Egli ha pertanto
il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e
nei termini prescritti dalla legge è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessuno
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata
parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
Conformemente all'art. 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi,
entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972, il termine apolide
indica una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino
nell'applicazione della sua legislazione. Lo scopo principale della citata
Convenzione consiste nell'aiutare le persone che si trovano in una
situazione di bisogno. Essa prevede per chi lo desidera di beneficiare di
tale statuto, più favorevole, sotto certi punti di vista, di altri statuti per
stranieri (in particolare in materia di assistenza).
3.1. La questione di sapere se il termine apolide concerne unicamente le
persone che sono state private della loro nazionalità senza alcun
intervento da parte loro o anche quelle che hanno abbandonato
volontariamente la loro nazionalità originaria oppure rifiutano, senza
ragione valide, di intraprendere i passi necessari per ricuperarla, non è
regolata dalla Convenzione (cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_1/2008 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
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3.2. Le autorità amministrative svizzere non riconoscono, di principio,
l'apolidia nei confronti di persone, che hanno abbandonato
volontariamente la propria nazionalità. Tale è il caso, ad esempio,
allorquando una persona introduce una procedura d'asilo senza
probabilità di successo al fine di beneficiare dello statuto privilegiato di
apolide. In effetti l'abbandono della propria nazionalità per ragioni di
convenienza personali o per approfittare dei vantaggi garantiti dal
riconoscimento dello statuto di apolide è ritenuto un comportamento
abusivo e disattende le finalità perseguite dalla comunità internazionale
(cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.78/2000 del 23 maggio 2000,
consid. 2b; cfr. anche SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Dott. Basilea 1987, pag. 130/131).
3.3. Alla luce dei detti principi, il Tribunale federale ha interpretato l'art. 1
della Convenzione sullo statuto degli apolidi nel senso che è considerata
quale apolide la persona che, senza intervento da parte sua, è stata
privata della sua nazionalità e non ha alcuna possibilità di riacquistarla e,
secondo tale giurisprudenza, la Convenzione non è applicabile alle
persone che abbandonano volontariamente la loro nazionalità o rifiutano,
senza pertinenti motivi, di riacquisirla, nonostante ne abbiano la
possibilità, segnatamente allo scopo di ottenere lo statuto di apolide (cfr.
sentenza del Tribunale federale 2C_763/2008 del 26 marzo 2009 consid.
3.2 e ulteriori riferimenti ivi citati).
4.
Nella fattispecie il ricorrente ha sostanzialmente affermato di appartenere
alla popolazione Tuareg, popolazione nomade, e che da anni ormai tenta
di trovare delle risposte per chiarire la situazione sulla sua nazionalità
senza alcun esito. In particolare, visto che le Ambasciate di Algeria e del
Marocco non hanno fornito nessuna delucidazione atta a chiarire la
questione, egli ne deduce che le autorità di questi Paesi non lo
riconoscono come loro cittadino.
Per quanto riguarda la documentazione agli atti, nell'ambito del suo
ricorso l'interessato ha prodotto uno scritto del 30 luglio 2001
all'attenzione del Consolato generale d'Algeria e la corrispondente
risposta del 3 agosto 2001, un annuncio di giornale in lingua araba del …
pubblicato dal ricorrente sul maggior quotidiano in lingua araba
dell'Algeria "B._______" al fine di ritrovare la sua famiglia persa di vista
nel 1980, un articolo del 22 febbraio 2009 trovato sul sito internet
C._______ circa il rifiuto da parte delle autorità algerine di rilasciare
documenti d'identità ai beduini di Tamanrasset, una lettera del 27
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febbraio 2009, inviata nuovamente il 24 giugno 2009 in francese, al
"Consulat général de la République Algérienne Démocratique et
Populaire" con la quale sono stati richiesti ragguagli in merito
all'appartenenza nazionale del ricorrente, una lettera del 16 febbraio 2007
alla Croce Rossa e due lettere manoscritte, del 10 marzo rispettivamente
del 1° aprile 2004, all'attenzione del Console generale d'Algeria a
Ginevra, con le quali si chiedono informazioni in merito all'appartenenza
nazionale del ricorrente. E infine con scritto del 29 agosto 2009, il
ricorrente ha informato il Tribunale che, nonostante l'aiuto del "Croissant
Rouge Algérien", le ricerche erano rimaste fino ad allora infruttuose.
5.
5.1. Di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio
dalle autorità amministrative. Tale principio va tuttavia relativizzato, nella
misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le
prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115
V 133 consid. 8a). In particolare, incombe alla parte ricorrente di fornire le
prove pertinenti a sostegno della propria causa o nel caso in cui non si
possa ragionevolmente esigere dalle autorità di raccoglierle in virtù della
regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo
preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS
210). In mancanza di collaborazione, sarà la parte ricorrente a doverne
subire le conseguenze (cfr. DTF 130 II 482, consid. 3.2; 126 II 97, consid
2e; 125 V 193, consid. 2).
5.2. In conformità alla Convenzione sugli apolidi un individuo può
beneficiare di tale statuto se nessuno Stato lo considera come suo
cittadino in applicazione della sua legislazione. Ai sensi della legge
algerina sulla nazionalità, in particolare secondo l'ordinanza n. 70–86 del
15 dicembre 1970 concernente il codice sulla nazionalità algerina nonché
l'ordinanza n. 0501 del 18 Moharram 1426 corrispondente al 27 febbraio
2005 che modifica e completa l'ordinanza n. 7086 del 15 dicembre 1970
concernente il codice sulla nazionalità algerina (sito dell'Ambasciata
d'Algeria in Francia: > Pôle coordination
consulaire > Code de la nationalité, visitato il 2 agosto 2011) è
considerata algerina la persona nata da padre algerino o da madre
algerina (art. 6 dell'ordinanza n. 0501). Se i genitori sono sconosciuti è
considerata algerina la persona nata su territorio algerino (art. 7
dell'ordinanza n. 0501).
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5.3. Nell'atto ricorsuale il ricorrente ha dichiarato di essere nato in Algeria
da genitori algerini. Secondo la precitata legislazione il ricorrente
possiede dunque di principio la nazionalità algerina.
Con lettera del 10 marzo 2004 redatta manualmente da una terza
persona, venivano chiesti al Consolato generale d'Algeria indizi concreti
quali un registro di Stato civile, liste elettorali e censimenti al fine di
chiarire la situazione del ricorrente e, mediante lettera manoscritta, del 1°
aprile 2004, il ricorrente chiedeva nuovamente al Consolato generale
d'Algeria se fosse iscritto in un registro di censimento. Con scritto del 27
febbraio 2009, il ricorrente, tramite il suo rappresentante legale chiedeva
informazioni relative alla sua appartenenza nazionale e a quali autorità
algerine avrebbe dovuto rivolgersi al fine di ottenere dei documenti
d'identità.
5.4. La documentazione prodotta in sede di ricorso e le argomentazioni
addotte non sono sufficienti al fine di potere ritenere il ricorrente quale
persona priva di nazionalità e riconoscergli pertanto lo statuto di apolide.
L'appartenenza alla popolazione dei Tuareg di per sé non prova che
l'interessato non abbia alcuna nazionalità. L'articolo del 22 febbraio 2009
prodotto agli atti, con cui sono descritte le difficoltà dei beduini per
ottenere la cittadinanza algerina ha una portata generale e non dimostra
concretamente in relazione al caso in esame che l'interessato sia
ostacolato nell'inoltrare presso la competente autorità algerina un'istanza
di riconoscimento della nazionalità. Anche gli scritti indirizzati al
Consolato, mediante i quali è più volte stato chiesto se l'interessato sia o
meno di tale nazionalità, non sono sufficienti né comprovano lo statuto di
apolide del ricorrente. La circostanza secondo cui, come dichiarato
dall'interessato, le Ambasciate del suo Paese d'origine non collaborino al
fine di chiarire la sua situazione, non può essere interpretata come un
rifiuto di riconoscergli la nazionalità. Tenuto inoltre conto che, con scritto
del 3 agosto 2001, come rilevato dall'UFM, il Consolato algerino lo aveva
invitato a presentarsi presso i loro servizi o a contattarli telefonicamente.
Quand'anche vi sia la probabilità che l'interessato non sia iscritto in
nessuno registro statale dello stato civile nel suo Paese d'origine non
dimostra di per sé la sua non appartenenza a tale nazionalità. Nonostante
la procedura per ottenere i documenti di identità possa risultare
difficoltosa, occorre, come rilevato dall'autorità inferiore mediante duplica
del 6 agosto 2009, che l'interessato si adoperi al fine di introdurre una
formale e fondata domanda di riconoscimento della sua appartenenza
nazionale.
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5.5. Alla luce dei fatti, il ricorrente non ha dimostrato di aver intrapreso
tutte le misure necessarie prescritte dalla legislazione algerina in vista di
acquisire tale nazionalità o di esservi reintegrato. L'interessato non ha
mai dimostrato di non avere l'effettiva possibilità di riacquisire la
cittadinanza algerina come non ha dimostrato di non essere di origini
algerine o che i suoi genitori fossero di altra nazionalità. Inoltre dalla
documentazione esibita non emerge che le autorità del suo Paese
d'origine si rifiutino esplicitamente di riconoscergli la cittadinanza.
Visto quanto precede, ne discende che i mezzi di prova addotti dal
ricorrente al fine di essere riconosciuto quale apolide non sono
sufficientemente sostanziati.
5.6. Alla luce di quanto esposto, risulta in modo manifesto che il ricorrente
non ha intrapreso tutte le misure necessarie che si possano
ragionevolmente attendere da lui per ottenere i propri documenti di
legittimazione.
6.
Ne discende che l'UFM con decisione del 18 febbraio 2009 non ha violato
il diritto federale, né abusato nel suo potere d'apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49
PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
7.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico
della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 1000., sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato il 7 aprile
2009.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione dalle popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena AvenatiCarpani Mara Vassella
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: