Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1889/2009
Sen t e n z a d e l l ' 8 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudice unica Elena AvenatiCarpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità
(decisione del 25 febbraio 2009).
C1889/2009
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il 1° settembre 1964, convivente e
padre di una figlia, lavora in Svizzera come pittore, con permesso di
frontaliere, dal 1988, versando i relativi contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI).
B.
B.a Il 21 gennaio 2008 l'assicurato è stato ricoverato in ospedale, in Italia,
per un infarto miocardico acuto anteriore (IMA), e ha quindi annunciato
all'assicurazione malattia collettiva del proprio datore di lavoro, l'Helsana,
un'incapacità lavorativa completa a decorrere da quella data (incarto
Helsana, doc. 1 a 15). Dopo avere assunto il caso, l'Helsana ha incaricato
il dott. B._______, suo medico fiduciario, internista e cardiologo, di
pronunciarsi sulla situazione. Nel suo rapporto dell'8 agosto 2008 (incarto
Helsana, doc. 16), quest'ultimo ha diagnosticato una cardiopatia
ischemica con infarto miocardico anteriore trattato con trombolisi efficace,
una coronaropatia monovasale con subocclusione dell'arteria
discendente anteriore in zona ostialeprossimale e occlusione dell'arteria
interventricolare anteriore (IVA), degli esiti da angioplastica coronarica
transuminale percutanea (PTCA) con posa di stent a livello medio e
stenting diretto a livello ostialeprossimale, degli esiti da rePTCA, una
frazione d'eiezione (FE) da medio a gravemente depressa,
corrispondente al tipo II della classificazione NYHA (New York Heart
Association), dei fattori di rischio cardiovascolari (pregresso abuso
nicotinico, familiarità, ipercolesterolemia, sovrappeso), come pure degli
esiti da interventi di ernia inguinale destra nel 1984 e alla spalla sinistra
per calcificazione della cuffia rotatoria nel 2002. Una volta rammentato
che l'assicurato era stato inabile al lavoro al 100% dal 21 gennaio 2008,
al 75% dal 31 marzo e al 50% dal 24 aprile 2008, l'esperto ha concluso
ad una piena capacità lavorativa in attività medioleggeri e ad
un'incapacità lavorativa completa in attività pesanti, sottolineando che
l'attività abituale di pittore implicava mansioni, come per esempio il
trasporto di recipienti di pittura di 25 kg oppure il risanamento del beton,
non più proponibili, ed ha suggerito di verificare se sussistesse un altro
impiego, rispettoso dei detti limiti funzionali, presso il datore di lavoro. A
questo proposito, quest'ultimo ha comunicato all'Helsana, mediante
scritto dell'11 settembre 2008 (incarto AI, doc. 17/2), che una tale opzione
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non era concepibile, ma che l'assicurato poteva continuare a svolgere la
sua solita attività a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del
50%.
B.b Con decisione del 9 ottobre 2008 (incarto AI, doc. 19), l'Helsana ha
riconosciuto all'assicurato il diritto di percepire l'indennità giornaliera al
50% per un periodo di quattro mesi, ossia fino all'8 febbraio 2009, allo
scopo di ricercare un'attività lavorativa confacente a tempo pieno,
secondo l'esigibilità formulata dal dott. B._______, e, dopo questa data,
conformemente alle condizioni generali del contratto collettivo,
un'indennità giornaliera corrispondente alla perdita di guadagno effettiva
del 26%, che l'Helsana aveva calcolato fondandosi su un salario da valido
annuo di Fr. 63'973. e un salario da invalido di Fr. 59'198., in attività
quali portinaio o magazziniere, secondo i dati dell'Ufficio federale di
statistica (UFS), diminuito del 20% per tenere conto delle circostanze
personali dell'assicurato, ossia Fr. 47'358..
Mediante opposizione del 7 novembre 2008 (incarto AI, doc. 25), per il
tramite dell'Organizzazione cristianosociale ticinese (OCST), l'assicurato
ha fatto valere, in sostanza, una perdita di guadagno del 40%, e chiesto
l'attribuzione dell'indennità giornaliera corrispondente, sulla base di un
reddito da valido di Fr. 65'117. e da invalido di Fr. 47'358., tenendo
conto del divario fra il suo salario da valido in Ticino e quello di un pittore
qualificato in Svizzera, stimato a Fr. 80'690. secondo i dati dell'UFS
(tabella TA1 2006, settore delle costruzioni, livello di qualificazione 1+2, in
funzione di 41.7 ore settimanali e previa indicizzazione per gli anni 2007 e
2008), e ciò in applicazione del parallelismo dei redditi teorizzato dal
Tribunale federale. L'opposizione è stata rigettata dall'Helsana il 7 maggio
2009.
Contro questa decisione su opposizione, rappresentato dall'OCST,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Canton
Ticino il 9 giugno 2009, il quale lo ha respinto mediante sentenza del 22
settembre 2009 (atti del Tribunale amministrativo federale, doc. 13).
C.
Nel frattempo, il 6 agosto 2008 (incarto AI, doc. 1 a 6), l'assicurato aveva
presentato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAI
TI) una domanda di rendita d'invalidità. Nell'ambito dell'istruzione della
stessa, l'UAITI si è procurato l'incarto Helsana, i referti medici relativi al
soggiorno clinico in Italia per intervento dovuto ad infarto miocardico
acuto anteriore, protrattosi dal 21 al 29 gennaio 2008 (incarto AI, doc. 7/1
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a 8), e il questionario per il datore di lavoro, del 28 agosto 2008 (incarto
AI, doc. 12), dal quale emerge che l'assicurato è stato attivo, come pittore
qualificato, per l'impresa di pittura (...) S.A. dal 13 giugno 1988, dal 31
marzo 2008 al 25% e dal 24 aprile 2008 al 50%, il tempo normale di
lavoro corrispondendo a otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali, e
che egli avrebbe potuto guadagnare nel 2008, senza i suoi problemi di
salute, Fr. 65'117. all'anno, ossia Fr. 5'009. al mese. Nel questionario è
inoltre specificato che l'assicurato si occupa di aprire brecce, liberare i
ferri di armatura, tinteggiare, verniciare, applicare intonaci, eseguire
stuccature e candeggiature, lavare coperture protettive, eseguire il
riassetto e il riordino, applicare il cemento con la taloccia, nonché
trasportare il materiale e l'attrezzatura.
L'UAITI ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio
medico, nella persona del dott. C._______, il quale, mediante rapporto
medico del 9 settembre 2008 (incarto AI, doc. 15), ha ripreso
integralmente le conclusioni diagnostiche e relative alla capacità
lavorativa formulate dal dott. B._______, evidenziando nel contempo una
perdita di rendimento del 50% nell'occupazione abituale ed una piena
capacità lavorativa in attività adeguate.
D.
Nell'intento di valutare la possibilità di ricollocare l'assicurato presso il suo
datore di lavoro, per il quale egli operava ancora in qualità di pittore
qualificato a tempo pieno, ma con un rendimento del 50%, il consulente in
integrazione professionale, dopo avere incontrato l'interessato a due
riprese, il 15 ottobre e il 20 novembre 2008 (incarto AI, doc. 23 e 27), e
constatata l'assenza di una tale variante, come del resto già anticipato
all'UAITI dallo stesso datore di lavoro con fax del 26 settembre 2008
(incarto AI, doc. 17), ha redatto un rapporto finale d'"intervento
tempestivo" il 13 novembre 2008 (incarto AI, doc. 30), dal quale si evince
che, nel 2008, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, visti i dati forniti
dal datore di lavoro, un salario da valido annuo di Fr. 64'830. e, secondo
i dati dell'UFS relativi ad attività leggere e non qualificate (tabelle TA1
2006), in funzione di 41.7 ore settimanali (tabella B9.2 in La Vie
Économique, 1/22006, pag. 94), un salario da invalido di Fr. 60'144.
(addetto alla logistica, cassiere, autista, fattorino, portiere), ridotto del
15% per tenere conto delle circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr.
51'122., per cui si ricava una perdita di guadagno del 21.14%,
corrispondente ad una grado d'invalidità pari al 21%.
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Il 22 dicembre 2008 l'UAITI ha quindi messo a punto un progetto di
decisione prevedente il rigetto della domanda di rendita (incarto AI, doc.
31), concedendo contemporaneamente all'assicurato un termine di trenta
giorni per esprimere eventuali osservazioni. L'assicurato, per il tramite
dell'Istituto nazionale italiano d'assistenza sociale (INAS), si è opposto a
questo progetto con scritto dell'8 gennaio 2009 (incarto AI, doc. 33/1 a 9),
nel quale ha fatto valere una perdita di guadagno del 40%, in riferimento
all'opposizione del 7 novembre 2008 relativa alla decisione dell'Helsana
(incarto AI, doc. 25), di cui ha allegato una copia unitamente ad un
conteggio salariale e ad una scheda conto retribuzione 2008 (incarto AI,
doc. 32/1 a 4).
Eseguito un nuovo raffronto dei salari da valido e da invalido, e non
rilevate le condizioni per procedere ad un parallelismo dei redditi da
valido in Ticino e in Svizzera, l'UAITI ha confermato le proprie
conclusioni (incarto AI, doc. 35 e 36) e trasmesso una copia della
decisione all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), competente a notificare le decisioni ai
frontalieri, il quale ha emesso la corrispondente decisione il 25 febbraio
2009 (doc. 39).
E.
Contro questa decisione, rappresentato dall'INAS, l'assicurato ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale il 24 marzo 2009, chiedendo
che gli sia riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità, sulla
base dello stesso calcolo proposto con l'opposizione alla decisione
dell'Helsana, nonché l'esonero dal pagamento delle spese processuali, e
ha esibito dei documenti già agli atti.
Dopo essersi procurato l'incarto AI, questo Tribunale, mediante ordinanza
del 24 aprile 2009, ha fatto pervenire al ricorrente il formulario "Domanda
di gratuito patrocinio", da compilare e rispedire entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della notifica, allegandogli una
copia dello stesso incarto AI, con un termine suppletorio di trenta giorni
per completare, se del caso, il ricorso.
Con scritto del 22 maggio 2009, il ricorrente ha trasmesso, compilato, il
formulario per il gratuito patrocinio, ribadendo peraltro le proprie
conclusioni.
F.
Il dott. D._______, medico dell'UAITI, ha preso posizione sul caso il 19
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giugno 2009, sottolineando che il ricorrente non ha prodotto nuovi
documenti medici, e ha perciò confermato una piena capacità lavorativa
in attività confacenti.
L'UAITI ha presentato le proprie osservazioni al ricorso il 3 luglio 2009,
nelle quali ha difeso sia la valutazione della capacità lavorativa espressa
dai dott.ri B._______, C._______ ed D._______, sia la determinazione
del salario da invalido operata dal consulente in integrazione
professionale, concludendo al rigetto del ricorso e alla conferma della
decisione impugnata.
L'UAIE ha formulato la risposta al ricorso l'8 luglio 2009, chiedendo, in
riferimento alle osservazioni dell'UAITI, che sia respinto con la
conseguente conferma della decisione avversata.
G.
Il ricorrente ha replicato il 10 settembre 2009, ribadendo le proprie
conclusioni.
Il 29 ottobre 2009 questo Tribunale ha trasmesso una copia della replica
per conoscenza all'UAIE.
Su richiesta di questo Tribunale, il ricorrente ha inoltrato una copia della
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, del 22
settembre 2009, unitamente a copie di un certificato medico, del 23
febbraio 2010, e di due accordi salariali con il suo datore di lavoro, relativi
al 2009 e 2010, prevedenti, sostanzialmente, l'esercizio dell'attività di
pittore qualificato a tempo pieno, ma con un rendimento dal 50 fino al
60% dal 1° febbraio 2009, e dell'86%, in conformità con il detto certificato,
dal 1° febbraio 2010.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
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l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE
conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla
notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
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regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i
cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la
presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre
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2006 (5a revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, considerato tuttavia
il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle norme previgenti e, a partire da
questa data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme
transitorie sulla 5a revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12
dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se
l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007 ed un evento
assicurato si verifica nel corso del 2008, la rendita può essere versata
allo scadere del termine di attesa di un anno in deroga all'art. 28 cpv. 1
LAI in vigore dal 1° gennaio 2008, a condizione che la domanda di rendita
sia presentata entro il 31 dicembre 2008.
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita
d'invalidità.
5.
5.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007 (art. 28 cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008), l'assicurato
aveva diritto ad una rendita intera se era invalido per almeno il 70%, a tre
quarti di rendita se era invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita
se era invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se era
invalido per almeno il 40%. Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la
LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del
40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno
ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il
quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
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Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
5.3. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al
31 dicembre 2007, il diritto alla rendita nasce al più presto nel momento in
cui l'assicurato (a) presenta un'incapacità permanente al guadagno pari
almeno al 40%, oppure (b) è stato, per un anno senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media. A decorrere
dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato
ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al
40%.
5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale
o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
5.5. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art.
28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio
nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione
di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata
del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini,
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30;
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Pagina 11
Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione medica costituisce un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
6.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
7.
7.1. In concreto, dalla documentazione medica agli atti e, in particolare,
dal rapporto peritale del dott. B._______, medico di fiducia dell'Helsana,
internista e cardiologo, dell'8 agosto 2008 (incarto Helsana, doc. 16), e
dalle prese di posizione dei dott.ri C._______ ed D._______, entrambi
medici dell'UAITI, del 9 settembre 2008 (incarto AI, doc. 15),
rispettivamente, nell'ambito della presente procedura, del 19 giugno
2009, si evince la diagnosi di cardiopatia ischemica con infarto
miocardico anteriore trattato con trombolisi efficace, di coronaropatia
monovasale con subocclusione dell'arteria discendente anteriore in zona
ostialeprossimale e occlusione dell'IVA, di esiti da PTCA con posa di
stent a livello medio e stenting diretto a livello ostialeprossimale, di esiti
da rePTCA, di FE da medio a gravemente depressa, corrispondente al
tipo II della classificazione NYHA, di fattori di rischio cardiovascolari
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(pregresso abuso nicotinico, familiarità, ipercolesterolemia, sovrappeso),
come pure di esiti da interventi di ernia inguinale destra nel 1984 e alla
spalla sinistra per calcificazione della cuffia rotatoria nel 2002.
Questa diagnosi è univoca agli atti e non contestata dal ricorrente, per cui
il collegio giudicante non può che aderirvi.
7.2. Per costante giurisprudenza, le affezioni diagnosticate in concreto
devono essere considerate appartenere alle affezioni di carattere labile,
ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così, nell'assenza di uno
stato di salute sufficientemente stabilizzato, il ricorrente potrebbe
pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a
partire dal momento in cui abbia subito, senza interruzione notevole,
un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante un anno e, al termine di
questo anno, sia invalido almeno al 40% (art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 lett. b
LAI, in vigore fino al 31 dicembre 2007; art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI dal 1°
gennaio 2008).
8.
8.1. Per quanto attiene all'influenza delle affezioni diagnosticate sulla
capacità lavorativa, il dott. B._______ ha constatato, nella sua perizia
dell'8 agosto 2008, una piena capacità lavorativa in attività medioleggeri e
un'incapacità lavorativa completa in attività pesanti, rilevando inoltre che
l'attività abituale di pittore implica mansioni, come per esempio il trasporto
di recipienti di pittura di 25 kg oppure il risanamento del beton, non più
proponibili.
Quanto ai medici dell'UAITI, sia il dott. C._______, nella sua presa di
posizione del 9 settembre 2008, sia il dott. D._______, nel quadro della
presente procedura, il 19 giugno 2009, hanno confermato le conclusioni
del dott. B._______ relative all'incapacità lavorativa.
Vista la chiarezza e l'univocità di queste conclusioni, e considerato che il
ricorrente stesso non contesta di disporre di una piena capacità lavorativa
in attività medioleggeri e nulla in attività pesanti, il collegio giudicante non
può che adottarle nonché constatare, sulla base degli atti, che il ricorrente
continua ad esercitare l'attività di pittore qualificato a tempo pieno, ma
con un rendimento del 60% nel 2009 e dell'86% nel 2010, presso il suo
datore di lavoro.
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8.2. A questo proposito è fondamentale ricordare che, secondo un
principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del
Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c
e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I
543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
9.
9.1. Come già ricordato al consid. 5.5., per valutare il grado d'invalidità,
secondo l'art. 16 LPGA, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica
e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
In concreto, dal rapporto finale del consulente in integrazione
professionale, del 13 novembre 2008 (incarto AI, doc. 30), si evince che,
nel 2008, il ricorrente avrebbe potuto guadagnare un salario da valido
annuale di Fr. 64'830. e, secondo i dati dell'UFS relativi ad attività
leggere e non qualificate (tabella TA1 2006), in funzione di 41.7 ore
settimanali (tabella B9.2 in La Vie Économique, 1/22006, pag. 94), ma
senza indicizzazione al 2008, un salario da invalido di Fr. 60'144.
(addetto alla logistica, cassiere, autista, fattorino, portiere), ridotto del
15% per tenere conto delle circostanze personali del ricorrente, ossia Fr.
51'122., per cui si evidenzia una perdita di guadagno del 21.14%,
corrispondente ad un grado d'invalidità pari al 21%.
9.2. Il ricorrente contesta il salario da valido considerato nella decisione
impugnata. Egli afferma di lavorare come pittore qualificato, anche se non
dispone del relativo attestato professionale, con esperienza ventennale,
e, in questa qualità, è assodato che realizza un guadagno annuo di
Fr. 65'117.. Tenuto conto che un pittore qualificato percepiva in Svizzera,
nel 2008, un salario di Fr. 80'690. (tabella TA1 2006, settore della
costruzione, livello di qualificazione 1+2 [lavori più esigenti e compiti più
difficili, lavoro indipendente e molto qualificato], ossia Fr. 6'202., valore
corretto in funzione di 41.7 ore settimanali e indicizzato del 4% per gli
anni 2007 e 2008 [incarto AI, doc. 25]), superiore del 20% rispetto al
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salario da valido in Ticino ottenibile dallo stesso professionista, il
ricorrente ha ridotto il suo salario da invalido, stimato a Fr. 59'198., della
stessa percentuale, ispirandosi, benché non correttamente, al
parallelismo dei redditi concepito dal Tribunale federale, ossia Fr. 47'358.
, che ha diminuito ulteriormente del 20% viste le sue circostanze
personali, ed è quindi giunto ad un risultato del 42%, sulla base del quale
rivendica il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità.
10.
10.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il reddito da
valido è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la
persona assicurata, per motivi estranei alla sua invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media nazionale svizzera senza
spontaneamente accomodarsene, si procede ad un parallelismo dei due
redditi di paragone. Il Tribunale federale ha poi precisato che un reddito è
inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore. Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone va
effettuato soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%.
Ciò può avvenire aumentando in maniera adeguata il reddito da valido
effettivamente conseguito oppure riducendo opportunamente il reddito
statistico da invalido. In un secondo tempo, occorre esaminare la
questione di un'eventuale deduzione per circostanze personali e
professionali, applicabile al reddito da invalido ottenuto sulla base dei
valori medi statistici. A questo riguardo, i fattori estranei all'invalidità di cui
si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi, non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito
della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 135 V 297
e 134 V 322).
10.2. In concreto, dal questionario per il datore di lavoro, del 28 agosto
2008 (incarto AI, doc. 7/1 a 8), risulta che il ricorrente si occupa
professionalmente di aprire brecce, liberare i ferri di armatura, tinteggiare,
verniciare, applicare intonaci, eseguire stuccature e candeggiature, lavare
coperture protettive, eseguire il riassetto e il riordino, applicare il cemento
con la taloccia, nonché trasportare il materiale e l'attrezzatura. Sulla base
di questa descrizione delle mansioni, appare chiaro, nonostante l'opinione
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contraria del ricorrente, che non è possibile sussumere l'attività da lui
esercitata concretamente sotto la categoria statistica relativa ai lavori più
esigenti e ai compiti più difficili o al lavoro indipendente e molto qualificato
(tabella TA1, livello di qualificazioni richieste 1+2). L'attività del ricorrente
non può neppure essere compresa nella categoria relativa ai lavoratori
con conoscenze professionali specializzate (tabella TA1, livello di
qualificazioni richieste 3), non tanto per il motivo che egli non disponga di
un certificato di capacità, quanto per il fatto che l'insieme delle sue
mansioni, eccettuata forse l'esecuzione di certe stuccature, che però non
è stata indicata come un compito preponderante rispetto agli altri, non
necessita conoscenze specializzate. Rimane quindi la categoria delle
attività semplici e ripetitive (tabella TA1, livello di qualificazioni richieste
4), alle quali possono essere assimilate, fatta eventualmente salva, come
appena accennato, l'esecuzione di certe stuccature, le mansioni
consistenti nell'aprire brecce, liberare i ferri di armatura, tinteggiare,
verniciare, applicare intonaci, candeggiare, lavare coperture protettive,
riassettare, riordinare, applicare il cemento, nonché trasportare il
materiale e l'attrezzatura. Peraltro, il fatto che il datore di lavoro definisca
il ricorrente come pittore qualificato, e lo retribuisca, secondo parametri
ticinesi, di conseguenza, non implica di per sé che il livello di
qualificazioni di quest'ultimo corrisponda al livello 3 e, tantomeno, al
livello 1+2 della tabella TA1. Ad analoghe conclusioni è d'altronde giunto
anche il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino nella sentenza
del 22 settembre 2009, relativa alle prestazioni dell'Helsana.
Così, un pittore senza conoscenze professionali specializzate avrebbe
potuto realizzare in Svizzera, nel 2008, un salario mensile di Fr. 5'150.
(tabella TA1, settore della costruzione, attività semplici e ripetitive), pari a
Fr. 5'369. in funzione di 41.7 ore settimanali e a Fr. 5'482. dopo
indicizzazione del 2.1% per il 2009, ossia Fr. 65'781. annui. Ne discende
che la differenza tra il salario che il ricorrente avrebbe potuto percepire in
Svizzera e quello da lui effettivamente ottenuto in Ticino, si aggira intorno
all'1%, tenuto conto del salario annunciato dal datore di lavoro, ossia
Fr. 5'009. al mese, pari a Fr. 65'117. all'anno. Per questa ragione,
considerata la soglia del 5% imposta dal Tribunale federale, non può
essere effettuato alcun parallelismo dei redditi, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente. Come salario da invalido, nel 2008, quest'ultimo
avrebbe potuto conseguire un reddito di Fr. 4'806. (tabella TA1, attività
semplici e ripetitive), pari a Fr. 5'010. in funzione di 41.7 ore settimanali e
a Fr. 5'110. dopo indicizzazione del 2,1% per il 2009, ossia Fr.
61'320. annui. Raffrontando i salari da valido e da invalido, secondo la
formula [(65'781 – 61'320) : 61'320 x 100], si ricava una perdita di
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guadagno del 7.27%, equivalente ad un grado d'invalidità del 7%, il quale
non dà diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera.
11.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
12.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), se
l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva
che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o
manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione
sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.
In concreto, il presente ricorso essendo manifestamente infondato,
questo Tribunale può pronunciarne, quale giudice unico, il rigetto.
13.
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria per quanto attiene alle spese di procedura.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e
le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo,
l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la
dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali. Secondo la giurisprudenza consolidata, i presupposti
per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti
se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti, sentenza della II Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale I 134/06 del 7 maggio 2007). A tale proposito si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275 e 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275;
124 I 304 consid. 2c; 122 I 267 consid. 2b).
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In concreto, il Tribunale amministrativo federale constata, da un lato, che
il ricorso è manifestamente infondato, per cui non si può ammettere che
un ricorrente ragionevole lo avrebbe finanziato con in propri mezzi, e,
dall'altro lato, che il ricorrente non è indigente, visti il suo reddito mensile
e lo stato della sua sostanza (cfr. formulario per la domanda di gratuito
patrocinio). Ne consegue che il ricorrente non può essere ammesso al
beneficio dell'assistenza giudiziaria parziale e, pertanto, le spese
processuali di Fr. 400. sono poste a suo carico.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali di Fr. 400. sono poste a carico del ricorrente, le
quali dovranno essere versate alla cassa di questo Tribunale dopo la
crescita in giudicato della presente sentenza.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; il bollettino di
versamento per le spese processuali di Fr. 400. seguirà);
– all'autorità inferiore (n. di rif. AI …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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La giudice unica: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: