Corte II I
C-1892/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinata dall'Avv. Marco Garbani, via Golino,
6654 Cavigliano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-_______
Fatti:
A.
Interrogata in data 14 febbraio 2007 dagli agenti della Polizia
cantonale ticinese, A._______, cittadina brasiliana, nata il..., ha
dichiarato di essere entrata in Svizzera in data 7 febbraio 2006 e di
esservi rimasta come turista per tre mesi prima di partire per il
Portogallo presso degli zii. Essa ha poi affermato di essere entrata una
seconda volta, sempre a scopo turistico, sul territorio della
Confederazione ad inizio dicembre 2006, precisando come il suo
fidanzato in Ticino si fosse preso carico di tutti i costi inerenti il suo
alloggio presso un affittacamere del bellinzonese.
La polizia cantonale ha denunciato l'interessata al Ministero Pubblico
per ripetuta infrazione alla legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117),
nonché per esercizio illecito della prostituzione, informandola nel
contempo che il suo caso sarebbe stato segnalato alle competenti
autorità, le quali avrebbero potuto proporre nei suoi confronti
l'adozione di un provvedimento amministrativo quale un divieto
d'entrata.
B.
Con decisione del 14 febbraio 2007, notificata due giorni più tardi nel
quadro di un secondo interrogatorio, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata
in Svizzera valido fino al 13 febbraio 2010 e motivato come segue:
"Straniera il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo
comportamento (dichiarazioni contrastanti circa lo scopo del suo soggiorno;
prostituzione)."
L'autorità di prima istanza ha altresì tolto l'effetto sospensivo al
ricorso.
C.
In data 22 febbraio 2007, il Procuratore Pubblico della Repubblica e
Cantone Ticino ha pronunciato un decreto di non luogo a procedere
nei confronti dell'interessata per i reati contestategli.
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C-_______
D.
Il 13 marzo 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
A._______ è insorta avverso la suddetta decisione, postulandone
l'annullamento, nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al suo
gravame e la sua audizione personale. A sostegno del proprio ricorso
essa ha in primo luogo rilevato come l'autorità cantonale, su delega di
quella di prime cure, non avesse notificato la decisione impugnata al
patrocinatore di cui conosceva l'esistenza. La ricorrente ha poi
sottolineato che l'autorità penale non ha ravvisato nel suo
comportamento alcuna violazione alla legge, precisando che l'autorità
amministrativa è vincolata ai fatti constatati da quest'ultima. La
ricorrente ha infine affermato che il divieto d'entrata in oggetto è stato
emanato sulla scorta di un'assunzione di prove irregolare essendo
venuto meno il principio del contraddittorio orale e il diritto alla
partecipazione dell'avvocato.
E.
Con decisione incidentale del 29 marzo 2007, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto la
richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso interposto
dall'interessata il 13 marzo precedente.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 24 aprile 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha rilevato come il fatto che A._______ avesse
pernottato, in due periodi distinti, durante 155 notti presso un locale
noto alle autorità ticinesi come postribolo, nonché le dichiarazioni di
un'altra persona presente al controllo di polizia effettuato il 13 febbraio
2007, facessero nascere indizi sufficienti in merito all'attività
dell'interessata nell'ambito della prostituzione, rilevando che, in virtù
della separazione dei poteri, l'autorità amministrativa non è vincolata
dalle considerazioni del giudice penale. Essa ha poi precisato di avere
debitamente informato la ricorrente dell'eventualità di emanare nei
suoi confronti un provvedimento amministrativo (cfr. interrogatorio del
14 febbraio 2007), nel rispetto quindi del principio del diritto di essere
sentito ai sensi degli art. 29 e 30 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
G.
Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
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C-_______
intimata, con replica del 30 maggio 2007, A._______ ha ripreso le
argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 13 marzo 2007,
affermando di non avere potuto prendere posizione in merito al
verbale a cui si fa riferimento nel preavviso dell'autorità inferiore, con
conseguente violazione del suo diritto di essere sentita.
H.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
18 giugno 2007, l'UFM ha ripreso le proprie allegazioni di fatto e di
diritto.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1
cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione
con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in
virtù dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella
presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le
domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della LStr è retta dal nuovo diritto.
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C-_______
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Nell'atto ricorsuale, l'interessata ha sollevato diverse eccezioni di
natura formale, in special modo una violazione del diritto di essere
sentita e la notifica difettosa della decisione impugnata, chiedendo nel
contempo la sua audizione personale davanti al TAF. Il Tribunale deve
quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni formali.
4.1 La ricorrente ha rimproverato l'UFM di avere emanato la decisione
impugnata sulla scorta di un'assunzione di prove irregolare, senza
garantire un contraddittorio orale e la partecipazione dell'avvocato,
prevalendosi quindi della violazione del suo diritto di essere sentita.
4.1.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cst, RS 101), comprende il diritto per la persona
interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485
consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi
pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di
produrre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue
offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle
prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato,
allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare
(cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro
della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato
dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di
essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una
decisione motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che
l'autorità sente le parti prima di prendere una decisione. Si tratta per la
persona interessata in particolare di esporre le sue argomentazioni
giuridiche, di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni
dell'autorità e di determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto
(cfr. DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle
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C-_______
autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380
segg. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag.
69). Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi
oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati).
4.1.2 Nella fattispecie, l'interessata è stata avvisata in virtù del diritto
di essere sentita che le autorità competenti avrebbero preso nei sui
confronti un provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata
(cfr. verbale di interrogatorio del 14 febbraio 2007).
Ora, giova rammentare che secondo una giurisprudenza costante del
Tribunale federale, l'autorità competente deve debitamente rendere
edotto l'interessato e concedergli l'occasione di esprimersi in merito
prima di emettere una decisione nei sui confronti (DTF 133 I 201
consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130
consid. 2b; GAAC 68.133 consid. 2). Ciononostante un'eventuale
violazione del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente
sanata allorquando l'autorità che ha pronunciato la decisione, ha preso
posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello
scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di
esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui
cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr.
DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130
consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Ciò risulta
vero nella presente procedura, in quanto il Tribunale può rivedere sia
le questioni di diritto che le constatazioni dei fatti stabilite dall'autorità
inferiore oppure l'opportunità della propria decisione (art. 49 PA).
Nella fattispecie, la ricorrente ha replicato durante il verbale
d'interrogatorio del 14 febbraio 2007 che non aveva nulla da dire in
merito ad un'eventuale misura amministrativa nei sui confronti.
Sebbene l'occasione di prendere posizione possa risultare stringata,
non ha impedito all'interessata di comprenderne la portata e di
deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso, infatti, essa ha
potuta difendersi in maniera corretta. Concretamente la ricorrente è
stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragione
per le quali è stata pronunciata. Di conseguenza anche se l'occasione
di prendere posizione prima dell'emissione della decisione venisse
considerata non sufficiente, si rileva che tale carenza sarebbe
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comunque sanata dall'impugnazione della decisione davanti alla
scrivente autorità, la quale dispone di piena cognizione.
L'argomentazione di A._______ relativa alla violazione del suo diritto
di essere sentita non può pertanto essere presa in considerazione.
Si rileva infine che l'art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101), norma che garantisce il diritto ad un'equa e pubblica
udienza e di cui si prevale la ricorrente nel suo ricorso, non è
applicabile nella procedura di ricorso di diritto amministrativo in
materia di polizia degli stranieri (cfr. DTF 123 II 472 consid. 4c e
riferimenti ivi citati).
4.2 Nel suo gravame del 13 marzo 2007 l'interessata ha richiesto
inoltre la sua audizione personale davanti al TAF.
A questo titolo si rammenta che la procedura innanzi al Tribunale
avviene di regola per iscritto (cfr. Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 56.5; FRITZ GYGI, op. cit.,
pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione
solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid.
2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto
eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per
la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad
un'audizione orale e personale dei testi.
In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono
stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun
complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine
all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di
formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non
arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono
proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non
potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153
consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78
consid. 5a).
Non è quindi dato seguito alla richiesta di audizione personale
formulata dalla ricorrente.
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C-_______
4.3 Quo alla notifica della decisione di divieto d'entrata, dagli atti di
causa risulta che essa è stata consegnata brevi manu a A._______
dalla polizia cantonale ticinese nel corso del suo interrogatorio del
16 febbraio 2007 e questo sebbene la suddetta autorità fosse a
conoscenza del fatto che l'interessata avesse designato un
patrocinatore (cfr. scritto del legale del 14 febbraio 2007 alla polizia
cantonale), in dispregio pertanto di quanto disposto dall'art. 11 cpv. 3
PA. Ora, giusta l'art. 38 PA, una notificazione difettosa non può
cagionare alle parti alcun pregiudizio. Nella fattispecie, A._______ ha
avuto conoscenza del provvedimento amministrativo in questione e del
suo contenuto in data 16 febbraio 2007, quindi solo due giorni dopo la
sua emanazione ed ha quindi potuto interporre tempestivamente
ricorso, in modo tale da difendere in modo adeguato e circostanziato
la sua posizione.
5.
Nel suo gravame A._______ ha rilevato come il 22 febbraio 2007 la
Procura Pubblica ticinese avesse pronunciato un decreto di non luogo
a procedere nei suoi confronti in relazione ai fatti che avevano
condotto alla decisione di divieto d'entrata in Svizzera del 14 febbraio
2007, precisando che l'autorità amministrativa è vincolata ai fatti
constatati dalle autorità penali.
A questo proposito giova rammentare che in virtù del principio della
separazione dei poteri e a norma di una consolidata giurisprudenza,
l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del
giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla
sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di
loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una
medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere
adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione delle
mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello
stesso. È sufficiente che le autorità, sulla base di un proprio
apprezzamento dei mezzi di prova, giungano alla conclusione che lo
straniero adempia ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-43/2006 del
27 febbraio 2007 consid. 6.1). L'autorità amministrativa valuta pertanto
sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno
straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a
conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale.
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C-_______
Alla luce di quanto esposto, la facoltà dell'UFM di prevedere una
sanzione amministrativa malgrado la pronuncia di un decreto di non
luogo a procedere da parte delle autorità penali è giustificata.
6.
Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero
che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che,
secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto.
Entro tre mesi da che si trova in Svizzera, lo straniero deve notificare il
suo arrivo alla polizia degli stranieri del luogo dove risiede allo scopo
di regolare le condizioni della sua residenza. Gli stranieri venuti in
Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi o di esercitare un'attività
lucrativa, devono fare questa notificazione entro otto giorni, in ogni
caso prima di assumere un impiego (art. 2 cpv. 1, 1a e 2a frase LDDS).
Lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni
tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 1 LDDS).
7.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano
contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia
degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese
dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase
LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare
il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato
(art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS non
costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura
un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire
che uno straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr.
GAAC 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è
infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un
probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica
sicurezza e non di punire un determinato comportamento.
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8.
Dal profilo del diritto degli stranieri la prostituzione riveste un carattere
rilevante sotto due punti di vista.
8.1 Da una parte la prostituzione costituisce un'attività lucrativa ai
sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo
degli stranieri (OLS, RU 1986 I 1791) e sottostà pertanto alle relative
norme inerenti l'accesso di cittadine e cittadini stranieri al mercato del
lavoro elvetico. Il non rispetto delle normative in oggetto costituisce
una violazione delle disposizioni in materia di diritto degli stranieri tale
da giustificare di per se l'adozione di un divieto d'entrata in
applicazione dell'art. 13 cpv. 1 LDDS. Nulla cambia in ragione del fatto
che per quanto attiene la prostituzione si sia in presenza di un'attività
lucrativa per la quale un'autorizzazione di polizia non è senz'altro
concessa (cfr. a questo titolo BRIGITTE HÜRLIMANN, Prostitution - ihre
Regelung im schweizerischen Recht und die Frage der
Sittenwidrigkeit, Zurigo 2004, pag. 75 segg.; FULVIO HAEFELI, Die
Prostitution und die Bestimmungen des ANAG über den Nachzug
ausländischer Ehegatten, in SJZ 95 [1999] pag. 181 segg.). Il ritegno o
il rifiuto quasi sistematico da parte delle autorità di migrazione ad
autorizzare una determinata attività lucrativa, non fondano
un'esenzione dall'obbligo di ottenere un'autorizzazione per il suo
esercizio (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4055 e
C-4056 del 21 gennaio 2009 consid. 6.1).
8.2 D'altro canto la prostituzione, attività non proibita in Svizzera, è
sovente ritenuta un manifesto delitto contro la moralità tale da
giustificare di per sé l'adozione di una misura di espulsione e a fortiori
la pronuncia di un divieto d'entrata per indesiderabilità (cfr. art. 10 cpv.
1 lett. b LDDS in relazione con l'art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza
d'esecuzione del 1° marzo 1949 delle legge concernente la dimora ed
il domicilio degli stranieri [ODDS, RU 1949 I 233] altra opinione:
BRIGITTE HÜRLIMANN, op. cit. pag. 178 segg.). In sostanza questa attività –
fintanto che essa non è esercitata in piena libertà, per scelta
volontaria ed a beneficio di un'autorizzazione – è legata a fenomeni
negativi, che ancora una volta devono essere qualificati come una
seria messa in pericolo della pubblica sicurezza. Si pensi in particolare
all'apparizione di commercianti di essere umani e di protettori, i quali
vanno vieppiù organizzandosi in moderne strutture economiche
tendenti ad uno sfruttamento efficace della prostituzione. Le persone
operanti in questi ambienti non solo commettono dei delitti nei
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C-_______
confronti delle prostitute, ma sono sempre più attivi anche in altri
ambiti della criminalità (cfr. rapporti interni della sicurezza della
Svizzera 2007, pag. 10 e 30 segg., e 2006, pag. 59 segg., online su
> Documentazione > Rapporti, visitato
l'11 dicembre 2008). È inoltre incontestabile che la prostituzione e tutto
ciò che tocca tale attività può costituire un rischio per la salute, la
sicurezza e l'ordine pubblico. Alla luce di quanto esposto, la
prostituzione, indipendentemente dalla durata del suo esercizio e
fintanto che non è esercitata sulla base di un'espressa autorizzazione
di polizia degli stranieri, adempie di per se i requisiti per costituire una
caso di indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS. Le
misure adottate in questo ambito mirano quindi anche a garantire la
protezione degli stranieri in oggetto, i quali, come esposto, sono
spesso divenute vittime di un commercio di esseri umani (cfr. sentenze
del Tribunale amministrativo federale C-4055 e C-4056 sopra
menzionate consid. 6.2).
9.
L'autorità di prime cure ha rimproverato alla ricorrente di essere stata
dedita all'esercizio della prostituzione. Dal canto suo quest'ultima ha
affermato di essersi recata a due riprese sul territorio della
Confederazione a scopo turistico.
9.1 Nella fattispecie, in data 13 febbraio 2007 A._______ è stata
fermata dalle autorità di polizia presso l'affittacamere Bibo's di
Bellinzona. La ricorrente ha dichiarato di avere alloggiato nel luogo
suindicato a due riprese, e meglio, dal 7 febbraio 2006 per un periodo
di tre mesi e dal 10 dicembre 2006 fino al momento del suo controllo,
precisando di intrattenere una relazione affettiva con una persona
residente in Ticino (cfr. verbale di interrogatorio del 14 febbraio 2007 e
rapporto d'inchiesta del 20 febbraio successivo). Ora, è noto che nel
summenzionato affittacamere, all'epoca dei pernottamenti
dell'interessata, vi fosse esercitata la prostituzione. Quindi, anche se
essa ha comunque sempre sottolineato di non essersi mai interessata
di cosa facessero le altre ragazze ivi alloggiate e che il suo soggiorno
in Svizzera era motivato unicamente da fini turistici, si rileva che
diverse circostanze fanno ritenere che l'interessata abbia sottaciuto le
reali motivazioni della sua presenza sul territorio della Confederazione.
Come rilevato a giusto titolo dall'autorità di prime cure nel suo
preavviso del 24 aprile 2007, A._______ disponeva di Euro 2'000.- al
momento del suo arrivo in Svizzera ad inizio dicembre 2006 ed
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avrebbe dovuto versare un importo di Fr. 6'500.- per l'affitto della
camera in cui ha risieduto (Fr. 100.- / giorno) fino al 13 febbraio 2007.
Essa ha affermato di aver speso il suo denaro in discoteca, per regali,
vestiti, etc, mentre il suo fidanzato – del quale non ha voluto dichiarare
l'identità - le ha prestato i soldi per pagare il suo alloggio (cfr. verbale
di interrogatorio del 14 febbraio 2007). Ora, la ricorrente non ha fornito
alcuna prova o documento propri a comprovare le sue affermazioni a
questo proposito, le quali rimangono pertanto allo stadio della mera
allegazione di fatto. Date le circostanze, è alquanto inverosimile che lo
scopo del suo soggiorno sia stato unicamente quello di incontrare il
suo compagno o di visitare per turismo il nostro paese. Alla luce di
quanto esposto, al contrario, il Tribunale non ha nessun motivo di
dubitare che A._______, nell'ambito di tali soggiorni sul territorio della
Confederazione, abbia esercitato l'attività di prostituta. Le condizioni
per l'esistenza di un'indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase
LDDS sono pertanto adempiute.
Ne consegue che nella fattispecie il divieto d'entrata, in considerazione
dell'aspetto preventivo e di controllo dello stesso provvedimento
amministrativo, appare giustificato.
10.
Il fatto che il comportamento di A._______ non abbia condotto
all'apertura di un procedimento penale non permette di fare astrazione
dal suo atteggiamento riprovevole. Come esposto nel quadro della
presente sentenza (cfr. punti 5 e 8), la misura di allontanamento si
riallaccia non all'esistenza di un comportamento sanzionabile,
rispettivamente sanzionato, ma all'esistenza di una concreta messa in
pericolo dell'ordinamento giuridico.
11.
Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel
suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di
allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di tre anni,
è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
11.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e di astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL,
op.cit., pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.).
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Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione
personale della ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse
pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento
appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla
misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo
scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne
consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I
219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
11.2 Nella fattispecie, A._______ si è resa protagonista di un
comportamento oggettivamente non di lieve rilevanza. La forma di
prostituzione in oggetto, rispettivamente l'ambiente criminogeno che
l'accompagna, costituiscono, come sopra esposto, un fenomeno
indesiderato dal punto di vista della polizia degli stranieri. Si è dunque
in presenza di un interesse pubblico di notevole importanza
all'allontanamento di persone che si prostituiscono in maniera
incontrollata e, come spesso accade, contro la loro volontà in
Svizzera. Inoltre, a suo stesso dire, l'interessata sarebbe sostenuta
finaziariamente dal fidanzato, di modo che essa è priva di mezzi
economici personali e regolari. A._______ può pertanto essere
ritenuta indesiderata in ragione del rischio per le autorità elvetiche di
dovere assisterla o per il fatto che non può essere escluso che
quest'ultima tenti, tramite dei mezzi illegali, di provvedere ai suoi
bisogni, in particolar modo esercitando un'attività lucrativa senza
esservi precedentemente autorizzata. Le autorità svizzere possono
infatti pretendere da ogni straniero residente sul suo territorio che
disponga dei mezzi finanziari necessari propri ad assicurarne il proprio
mantenimento, senza dipendere dall'aiuto dello Stato.
11.3 Quo alla sua situazione personale, la ricorrente non risulta avere
particolari legami con la Svizzera. Essa ha infatti affermato di avere un
fratello, due cugini ed il fidanzato in Ticino (cfr. ricorso del 13 marzo
2007), senza tuttavia mai fornire le necessarie prove documentali tali
da suffragare le sue allegazioni in merito.
11.4 Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi
della causa, il Tribunale ritiene quindi che l'interesse pubblico
all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello
privato di quest'ultima ad entrarvi. Vista la pratica adottata dalle
autorità amministrative in casi analoghi e del reiterato comportamento
riprovevole di cui si è resa protagonista la ricorrente, il suo
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allontanamento dal territorio della Confederazione per una durata di
tre anni appare proporzionato e adeguato alle circostanze del caso
concreto (art. 49 lett. c PA).
12.
Ne discende che l'UFM con decisione del 14 febbraio 2007 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 700.-, sono poste a carico della ricorrente
e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 30 maggio 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto _______ di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Data di spedizione:
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