B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1908/2011
S e n t e n z a d e l 3 0 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° marzo 2011).
C-1908/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato l'(…), coniugato, con due figli, ha lavo-
rato in Svizzera dal febbraio del 1980 all'agosto del 2008 (doc. A 12-4),
solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità durante tale periodo. Dal 28 ottobre 1996 è stato alle dipen-
denze di un'impresa di costruzioni in qualità di muratore-gruista, in ragio-
ne di 45 ore alla settimana. Ha interrotto il lavoro il 18 agosto 2008 per
motivi di salute (doc. A 8-1). L'11 marzo 2009, ha formulato una richiesta
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità (doc. A 3-1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
B._______ (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti la seguente do-
cumentazione:
documenti medici di data intercorrente da agosto 2008 ad aprile
2009 (doc. A 14-1 e doc. B 1-1 a 3-1, 5-1 a 8-1, 10-1, 12-1 a 14-1,
16-1, 18-1, 20-1, 21-1, 23-1, 25-1, 26-1 e 28-1);
il questionario per il datore di lavoro del 17 aprile 2009 (doc. A 8-
1);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 23 aprile 2009, da
cui emerge la diagnosi di cardiopatia ischemica, esiti di angiopla-
stica coronarica (PTCA) e stent, dislipidemia; le condizioni di salu-
te dell'interessato sono state definite come peggiorate (doc. A 13-
1).
C.
C.a Il 19 maggio 2009 (doc. A 20-1), l'Ufficio AI ha chiesto all'interessato
di produrre la documentazione medica concernente l'esame di scintigrafia
a cui è stato sottoposto e l'ultima visita cardiologica effettuata presso
l'C._______ (v. anche la presa di posizione del 14 maggio 2009 del dott.
D._______, medico del Servizio medico regionale dell'AI [SMR; doc. A
16-1]).
C.b Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti documenti me-
dici dall'agosto 2008 al luglio 2009 (doc. A 22-2 a 22-13 e 23-3), segna-
tamente un referto di tomoscintigrafia miocardica del 12 dicembre 2008
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Pagina 3
(doc. A 22-11), la relazione medica concernente il ricovero ospedaliero dal
26 al 28 febbraio 2009 per coronarografia e tentativo inefficace di riaper-
tura di arteria circonflessa (CX; doc. A 22-5), un referto di esame ecocar-
diografico del 28 febbraio 2009 (doc. A 22-4) ed un referto di test al ciclo-
ergometro del 27 luglio 2009 (doc. A 23-3).
C.c Nel rapporto del 31 maggio 2009, il dott. D._______ ha proposto l'ef-
fettuazione di una perizia pluridisciplinare (comprendente una valutazione
cardiologica e reumatologica; doc. A 27-1).
C.d Nella perizia pluridisciplinare del 7 settembre 2010 del Servizio ac-
certamento medico (SAM) di Bellinzona (consecutiva ad esami del 7, 14
e 22 luglio e 24 agosto 2010), i periti hanno posto la diagnosi segnata-
mente di malattia coronarica cronica trivasale con stato dopo infarto sot-
toendocardico, stato dopo angioplastica e posa di stent ramo interventri-
colare anteriore, occlusione cronica coronaria destra e ramo marginale
della circonflessa e angina pectoris cronica CCS classe II, sindrome lom-
bo-vertebrale parzialmente lombo-spondilogena cronica in alterazioni de-
generative del rachide lombare, disturbi statici del rachide, decondizio-
namento e sbilancio muscolare, obesità e poliartrosi delle dita. Hanno al-
tresì considerato la genua vara siccome senza ripercussioni sulla capaci-
tà lavorativa. I medici hanno concluso che l'interessato è completamente
inabile al lavoro nell'attività abituale di muratore e gruista da agosto 2008,
mentre in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute il medesimo
è normalmente abile al lavoro, eccetto un periodo di alcune settimane in
concomitanza con l'intervento di angioplastica coronarica nell'estate del
2008 (doc. A 35-1).
C.e Nel rapporto del 14 settembre 2010, il dott. D._______ ha ritenuto per
l'interessato, in virtù della menzionata perizia, un'incapacità al lavoro del
100% da agosto del 2008 nell'attività di muratore e gruista ed un'incapaci-
tà al lavoro del 100% da agosto del 2008 e dello 0% da novembre del
2008 (a distanza di tre mesi dall'intervento di angioplastica coronarica) in
un'attività confacente allo stato di salute, dunque rispettosa dei limiti fun-
zionali a livello somatico (doc. A 36-1).
C.f Il 14 settembre 2010, il Servizio integrazione professionale dell'AI ha
determinato, nell'ambito di un'attività sostitutiva confacente allo stato di
salute, un grado d'invalidità del 25% (doc. A 37-1).
C-1908/2011
Pagina 4
D.
D.a Con progetto di decisione del 5 gennaio 2011, l'Ufficio AI del Cantone
B._______ ha comunicato all'interessato che, in virtù della documenta-
zione medica agli atti, la richiesta di prestazioni è (recte sarebbe stata)
respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività sostitutiva con-
facente allo stato di salute è da considerare esigibile in misura tale da e-
scludere il diritto ad una rendita. L'Ufficio AI ha altresì concesso all'inte-
ressato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del
progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc. A 45-1).
D.b Il 10 gennaio 2011, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha trasmesso
al ricorrente copia degli atti componenti l'incarto AI (doc. A 47-1).
D.c Il 20 gennaio 2011, l'interessato ha postulato il riconoscimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal momento che
secondo il certificato medico del 20 gennaio 2011 del dott. E._______
(doc. A 48-2), allegato in copia, "si ritrova in una situazione coronarica
che non gli permette di fare sforzi e presenta un'invalidità di tipo funziona-
le" (doc. A 48-1).
D.d Nel rapporto del 17 febbraio 2011, il dott. D._______ ha ritenuto che il
certificato medico del gennaio 2011 non apporta nuovi elementi cardiolo-
gici oggettivi rispetto alla valutazione peritale del settembre 2010 del
SAM. Ha quindi confermato la precedente valutazione (doc. A 52-1).
E.
Il 1° marzo 2011, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha respin-
to la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Ha rilevato, in virtù della perizia del settembre 2010 del SAM, che l'assi-
curato presenta una completa inabilità al lavoro nell'attività abituale di mu-
ratore-gruista a decorrere da agosto del 2008. Tuttavia, il medesimo è
completamente abile al lavoro in un'attività sostitutiva confacente allo sta-
to di salute a far tempo da novembre del 2008 (a distanza di tre mesi
dall'intervento di angioplastica coronarica), ciò che conduce, nell'ambito
di un'attività sostitutiva adeguata, ad un grado d'invalidità del 25% per
l'anno 2009, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 55-1).
F.
Il 29 marzo 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 1° marzo 2011
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Pagina 5
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una
mezza rendita d'invalidità eventualmente di una rendita maggiore da set-
tembre del 2009. Ha segnalato che a causa della patologia cardiaca di
cui soffre è abile al lavoro nella misura del 50% anche in un'attività legge-
ra confacente al suo stato di salute (doc. TAF 1).
G.
Il 22 aprile 2011, il medesimo ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2, 4 e
5).
H.
Con risposta del 10 giugno 2011, l'UAIE ha proposto la reiezione del gra-
vame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa di
posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 31 maggio 2011, se-
condo la quale in virtù della perizia pluridisciplinare del settembre 2010
del SAM – perizia che peraltro comprende una valutazione psichiatrica,
una valutazione cardiologica ed una valutazione reumatologica, è con-
forme ai criteri di una perizia neutrale specialistica ed è stata sottoposta
al vaglio del medico SMR (v. le prese di posizione del 14 settembre 2010
e del 17 febbraio 2011 del dott. D._______ [doc. A 36-1 e 52-1]) – l'assi-
curato è abile al lavoro nella misura del 100% in un'attività sostitutiva con-
facente al suo stato di salute, dunque rispettosa dei limiti funzionali a li-
vello somatico. Detto Ufficio ha altresì precisato che ogni assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze della
sua invalidità. Infine, l'Ufficio AI ha ribadito la correttezza del confronto dei
redditi effettuato (doc. TAF 7).
I.
Nella replica del 25 agosto 2011, l'interessato si è riconfermato, in virtù
della documentazione medica agli atti, nelle argomentazioni in fatto e in
diritto di cui al ricorso del 29 marzo 2011. In particolare, ha segnalato di
rinunciare "alla produzione di ulteriore documentazione medica" (doc.
TAF 11).
J.
Nella duplica del 13 ottobre 2011, l'UAIE ha nuovamente proposto la reie-
zione del ricorso e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Can-
tone B._______ del 6 ottobre 2011, secondo la quale detto Ufficio non ha
"ulteriori osservazioni da aggiungere" (alla presa di posizione del 31
maggio 2011; doc. TAF 13).
C-1908/2011
Pagina 6
K.
Con provvedimento del 20 ottobre 2011, questo Tribunale ha trasmesso
al ricorrente per conoscenza la duplica del 13 ottobre 2011 nonché la
presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 6 ottobre
2011 (doc. TAF 14).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14
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Pagina 7
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a
tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi-
vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che
vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola-
mento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce
espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un
cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n.
1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile
2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e
che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non
sono altresì applicabili al caso concreto.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
C-1908/2011
Pagina 8
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF
129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presen-
tata l'11 marzo 2009, al caso in esame si applicano di principio le disposi-
zioni della 5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (cfr.
sentenza del Tribunale federale 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v. an-
che la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1605/2011 del 22
marzo 2013). Al caso di specie, non sono per contro applicabili le disposi-
zioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) che sono entrate in vi-
gore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603).
3.3
3.3.1 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di
rendita l'11 marzo 2009. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede
che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr.
consid. 5.3 del presente giudizio]).
3.3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è
delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicura-
zioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa-
zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia
conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi
quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b),
in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso
e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momen-
to in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale
federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
C-1908/2011
Pagina 9
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non-
ché art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 con-
sid. 3 e 4).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 28 anni
(doc. A 12-4) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sen-
si di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra-
ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista
dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità infe-
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Pagina 10
riore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non
è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o
svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del
Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferi-
menti).
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu-
to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an-
no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande in-
validità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurispruden-
ce et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Prati-
que VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b,
DTF 110 V 273; v. pure sentenze del Tribunale federale 8C_636/2010 del
17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei red-
diti).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
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Pagina 11
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V
310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi-
sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica-
re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza-
mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zu-
rigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04
del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste
una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29
cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi-
nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le
valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
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un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06
del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fon-
darsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi mo-
tivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemen-
te fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha pre-
cisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado es-
se abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice
deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la
perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V
351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la neces-
saria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega-
mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife-
rimenti).
8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad-
dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate-
riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che
su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta-
mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui
si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten-
za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre se-
gnatamente di malattia coronarica cronica trivasale con stato dopo infarto
sottoendocardico, stato dopo angioplastica e posa di stent ramo interven-
tricolare anteriore, occlusione cronica coronaria destra e ramo marginale
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della circonflessa e angina pectoris cronica CCS classe II, sindrome lom-
bo-vertebrale parzialmente lombo-spondilogena cronica in alterazioni de-
generative del rachide lombare, disturbi statici del rachide, decondizio-
namento e sbilancio muscolare, obesità, poliartrosi delle dita e genua va-
ra (cfr. perizia pluridisciplinare del 7 settembre 2010 del SAM [doc. A 35-
1]).
10.
10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da
quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole, un'inca-
pacità lavorativa media del 40% durante un anno giusta l'art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
10.2 Nella perizia pluridisciplinare del 7 settembre 2010 del SAM (doc. A
35-1) – fondata sul consulto psichiatrico del dott. F._______ (doc. A 35-
15), sul consulto reumatologico del dott. G._______ (doc. A 35-20) e sul
consulto cardiologico del dott. H._______ (doc. A 35-26) – i medici SAM
hanno rilevato che l'assicurato è affetto da una malattia coronarica croni-
ca trivasale con residua angina pectoris e segni di ischemia residua alla
prova da sforzo. A causa della malattia coronarica, il medesimo è comple-
tamente inabile al lavoro nell'attività abituale di operaio edile e gruista
dall'agosto del 2008. L'assicurato mantiene invece una normale capacità
lavorativa in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute, per la
quale ha presentato una breve incapacità lavorativa di alcune settimane
nell'estate del 2008, in concomitanza con l'intervento di angioplastica co-
ronarica. Detti medici hanno altresì segnalato che l'assicurato soffre di
una sindrome lombo-vertebrale parzialmente lombo-spondilogica cronica
e di poliartrosi delle dita (sulla base dei riscontri clinici e radiologici, se-
gnatamente mobilità della colonna cervicale moderatamente limitata con
movimenti indolori, mobilità delle spalle minimamente limitata, assenza di
deficit cervicoradicolari, mobilità dei gomiti e dei polsi libera, articolazioni
delle dita con ingrossamento dei contorni, lombalgie senza irradiazioni
sciatalgiche con blocchi iperalgici recidivanti, mobilità della colonna lom-
bare limitata, manto muscolare decondizionato, assenza di deficit lombo-
radicolari, mobilità coxofemorale moderatamente limitata, ginocchia con
varismo bilaterale; v. doc. A 35-23). A causa delle patologie reumatologi-
che, (è) giustificata un'incapacità lavorativa del 10% (riduzione del rendi-
mento per un normale tempo di lavoro) nell'attività di operaio edile e grui-
sta dall'agosto del 2008. In un'attività sostitutiva confacente allo stato di
salute, l'assicurato sarebbe normalmente abile al lavoro. Inoltre, i medici
SAM hanno segnalato che l'esame psichico risulta normale (in particola-
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re, l'assicurato ha un aspetto curato, un atteggiamento collaborante, o-
rientamento adeguato, espressione del viso normale, intelligenza norma-
le, comportamento psicomotorio adeguato, contatto affettivo buono, elo-
quio fluido, comunicazione di buona qualità e pertinente ai temi trattati,
pensiero corretto, percezione sensoria integra, critica di malattia conser-
vata, tono dell'umore nella norma e quota ansiosa nei limiti [v. doc. A 35-
16]). L'assicurato riferisce di essere preoccupato per lo stato di salute e la
situazione finanziaria (v. doc. A 35-16). Non sono presenti alterazioni di
carattere morboso del funzionamento psicologico. Non (si) riscontra la
presenza di alcuna patologica psichiatrica. Per gli aspetti psichiatrici, l'as-
sicurato risulta normalmente abile al lavoro. In conclusione, i medici SAM
hanno ritenuto che l'assicurato è completamente inabile al lavoro nell'atti-
vità abituale di muratore e gruista dall'agosto del 2008, mentre in un'attivi-
tà sostitutiva confacente al suo stato di salute è normalmente abile al la-
voro, eccetto un periodo di alcune settimane in concomitanza con l'inter-
vento di angioplastica coronarica nell'estate del 2008.
10.3 Questo Tribunale osserva che la perizia pluridisciplinare del settem-
bre 2010 del SAM si fonda su informazioni fornite dalla persona esamina-
ta e dai medici curanti, sull'esame del quadro clinico e del comportamento
del ricorrente, sulle risultanze della visita dell'insorgente nonché sulla do-
cumentazione medica agli atti. Il rapporto di perizia comporta un'introdu-
zione, l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto, indicazioni del peritan-
do, la diagnosi nonché la discussione. Tale perizia può pertanto essere
considerata un mezzo probatorio idoneo per la valutazione dello stato di
salute del ricorrente e dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva
adeguata.
10.4 Nel rapporto del 14 settembre 2010 (doc. A 36-1), il medico SMR ha
ritenuto per l'insorgente, in virtù della menzionata perizia medica del
SAM, un'incapacità lavorativa del 100% sia nella precedente attività di
muratore e gruista sia in un'attività sostitutiva adeguata a far tempo da
agosto del 2008, ma una capacità al lavoro del 100% in un'attività confa-
cente allo stato di salute a decorrere al più tardi da novembre del 2008 (a
distanza di tre mesi dall'intervento di angioplastica coronarica).
10.5 Il ricorrente ha certo fatto valere in sede di ricorso di avere diritto ad
una mezza rendita d'invalidità da settembre del 2009, in quanto l'affezio-
ne cardiaca di cui soffre comporta un'incapacità al lavoro nella misura del
50% anche in un'attività leggera confacente allo stato di salute (doc. TAF
1). Sennonché, agli atti di causa non figura alcun documento medico di
data anteriore alla decisione impugnata, ma posteriore alla perizia medica
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del SAM del settembre 2010, che concluda sulla base di esami oggettivi
ad un'incapacità lavorativa in un'attività sostitutiva confacente al suo stato
di salute. Per quanto attiene segnatamente al certificato medico del 20
gennaio 2011 del dott. E._______, specialista in cardiologia e medicina
interna (doc. A 48-2), prodotto con scritto di obiezioni al progetto di deci-
sione, occorre precisare che lo stesso espone la patologia cardiaca nota
e precedentemente diagnosticata, riferisce di dimensioni conservate del
ventricolo sinistro e di una frazione di eiezione normale, segnala che il
paziente è "in attesa di provvedimento cardochirurgico elettivo ottima-
mente temporizzato" e non conclude ad una specifica incapacità lavorati-
va. Tale documento medico non può pertanto fondare né un'incapacità la-
vorativa né giustificare la necessità di ulteriori accertamenti fattuali. Tanto
più che sulla necessità che l'insorgente debba sottoporsi ad un (eventua-
le) intervento chirurgico cardiaco, può essere rilevato che, nella perizia
pluridisciplinare del settembre 2010 del SAM, lo specialista cardiologo ha
indicato che "la prognosi cardiologica vitale a medio-lungo termine è favo-
revole. Esiste tuttavia un'angina pectoris allo sforzo limitante le attività fi-
siche svolte dal paziente che potrebbe necessitare un intervento di by-
pass coronarico. Se dovesse subire un intervento di rivascolarizzazione
coronarica che ne porti alla cura dell'angina pectoris e dell'ischemia og-
gettiva dimostrata allora si potrebbe teoricamente ipotizzare un migliora-
mento della capacità lavorativa che andrebbe però rivalutata in funzione
dell'evoluzione post-operatoria" (v. doc. A 35-28 e 35-29).
10.6 In conclusione, sulla scorta in particolare delle risultanze della peri-
zia pluridisciplinare del settembre 2010 del SAM nonché delle considera-
zioni che precedono, questo Tribunale non può che confermare quanto ri-
tenuto dall'autorità inferiore, ossia che lo stato di salute del ricorrente ha
impedito al medesimo di svolgere sia la sua precedente attività di murato-
re-gruista sia un'attività sostitutiva adeguata dall'agosto all'ottobre del
2008. A decorrere da novembre del 2008, al medesimo sarebbero state
proponibili, nella misura del 100%, attività sostitutive confacenti al suo
stato di salute.
11.
11.1 Benché la questione non sia neppure stata sollevata dal ricorrente,
va rilevato che il consulente del Servizio integrazione professionale dell'AI
non ha invero proposto alcuna attività sostitutiva specifica adeguata alle
condizioni dell'insorgente. Ha comunque ritenuto, nell'ambito del calcolo
comparativo dei redditi (v. doc. A 37-1), che il medesimo avrebbe potuto
svolgere un'attività confacente al suo stato di salute in ogni categoria pro-
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Pagina 16
fessionale del settore secondario nonché del settore terziario. Occorre
quindi verificare se delle attività di sostituzione siano ragionevolmente e-
sigibili dall'assicurato tenuto conto di una situazione equilibrata del mer-
cato del lavoro (art. 16 LPGA).
11.2 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per il ricorrente di esercitare
una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro, questo Tribunale
osserva che nel momento in cui è stato accertato – nel settembre del
2010 (v. la perizia pluridisciplinare del SAM [doc. A 35-1]) – che l'esercizio
di un'attività sostitutiva adeguata era medicalmente esigibile al 100%, il
medesimo, nato l'(…), aveva 59 anni e un mese. Non aveva dunque an-
cora raggiunto l'età a partire dalla quale la giurisprudenza considera che
di principio non esiste più la possibilità realistica di mettere a profitto la
residua capacità lavorativa sul mercato del lavoro generale supposto e-
quilibrato (DTF 138 V 457 e sentenza del Tribunale federale
9C_728/2012 del 31 dicembre 2012 consid. 5.1). Questo Tribunale os-
serva peraltro che all'insorgente, che durante la sua carriera professiona-
le ha svolto le attività di operaio agricolo, aiuto-falegname, aiuto-cuoco,
manovale e gruista (v. doc. A 35-5), si presenta un ventaglio relativamen-
te ampio di professioni possibili nei settori dell'industria e dei servizi, con
mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale e un
adattamento del posto di lavoro alle sue condizioni di salute non risulta al-
tresì necessario rispettivamente appare di semplice realizzazione. Infine,
va rilevato che un eventuale rapporto di lavoro avrebbe potuto proseguire
per oltre 5 anni (fino all'età di pensionamento secondo il diritto svizzero).
Da quanto esposto, discende che chiaramente può essere ragionevol-
mente preteso dal ricorrente che abbia a mettere a profitto la sua residua
capacità lavorativa in attività leggere adattate su un mercato del lavoro
equilibrato.
12.
Ritenuto che, a far tempo da novembre del 2008, l'insorgente è abile al
100% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, occorre
esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità infe-
riore a partire da febbraio del 2009.
12.1 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore per la determinazione del grado d'invalidità, secondo
il salario con e senza invalidità come fissati dal consulente in integrazione
professionale nel calcolo del 14 settembre 2010 (doc. A 37-1) – peraltro
trasmesso all'insorgente mediante il provvedimento del 23 giugno 2011 di
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Pagina 17
questo Tribunale (doc. TAF 8) e rimasto incontestato – che quale reddito
annuale da valido l'autorità inferiore ha considerato quello conseguibile
dal ricorrente come muratore-gruista nel 2009. Non vi è motivo di sco-
starsi da tale accertamento dei fatti, nel senso che può senz'altro ritenersi
che il ricorrente, che lavorava presso il suo ultimo datore di lavoro dal 28
ottobre 1996 (v. doc. A 8-1) in un rapporto stabile, avrebbe svolto l'attività
di muratore-gruista per tale datore di lavoro anche nel 2009 in caso di ca-
pacità lavorativa intatta. Non v'è neppure ragione di un intervento d'ufficio
per quanto attiene alla determinazione del salario da valido, fissato in fr.
67'265.-- annui.
12.2 L'UAIE ha inoltre ritenuto quale reddito da invalido, il salario annuale
ottenibile dall'insorgente nel 2009 in attività semplici e ripetitive, ossia fr.
50'220.-- (tenuto conto di un salario medio mensile nel 2008 di fr. 4'806.--,
di un orario usuale di 41.6 ore settimanali nonché dell'indicizzazione del
salario rispetto al 2008 [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di
statistica] e della presa in considerazione di una riduzione giurispruden-
ziale del 18%, la quale, oltre a non essere stata contestata, appare am-
missibile, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie
[peraltro anche il riconoscimento di una generosissima deduzione del
25% non avrebbe modificato l'esito della causa]).
12.3 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 67'265.-- e quello da invali-
do di fr. 50'220.-- consegue la determinazione di un grado d'invalidità del
25% che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità (il calcolo della perdita di guadagno è indica-
to come segue [{67'265 – 50'220} x 100] : 67'265 = 25,34%).
13.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudi-
ce dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di
scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art.
69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame – in considerazione, fra l'al-
tro, dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome manifesta-
mente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ri-
corso può essere resa a giudice unico.
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Pagina 18
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.--, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insor-
gente stesso il 22 aprile 2011.
14.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 400.--, versato il 22 aprile 2011, è computato con le
spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: