B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1920/2016
Sen t en z a d e l 2 g i ug no 2 0 1 6
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Christoph Rohrer, Daniel Stufetti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, prestazioni per
superstiti, irricevibilità dell'opposizione
(decisione del 4 marzo 2016).
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Ritenuto in fatto:
che B._______, cittadino macedone e/o bulgaro (doc. 1, doc. 3 in toto, doc.
6, doc. 8 pag. 36, 37, 40, 44, 46,), nato l’11 dicembre 1975, coniugato con
A._______, in data 11 giugno 2012 è stato posto al beneficio, dall’Ufficio
della migrazione, Bellinzona, per la durata di tre mesi, di un permesso di
dimora temporaneo per svolgere l’attività di pastore presso l’azienda agri-
cola di C.________ a D.________, (doc. 6, 8 pag. 32, 33, 34 e pag. 46-47
dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC o
Cassa),
che, con decisione dell’11 ottobre 2012, il permesso è stato prolungato di
due mesi (doc. 8 pag. 36 37),
che, in data 19 giugno 2013, l’interessato è stato posto al beneficio di un
nuovo permesso di dimora temporaneo per svolgere la medesima attività
lavorativa presso lo stesso datore di lavoro, scadente il 31 ottobre 2013,
per la durata di cinque mesi (doc. 8 pag. 39 e 40),
che, in data 18 giugno 2014, B._______ è stato posto al beneficio di un
terzo permesso di dimora temporaneo per la durata di sei mesi presso
l’azienda agricola di E.________ (che aveva nel frattempo ripreso l’attività
di C._________), scadente il 6 ottobre 2014 (doc. 8 pag. 42, 43, 44),
che l’interessato ha svolto attività lavorativa in Svizzera complessivamente
sedici mesi,
che B._______ è deceduto in data 23 ottobre 2014 a Lugano (doc. 8 pag.
46),
che, in data 14 agosto 2015 (doc. 1 pag. 1), A._______, cittadina mace-
done (doc. 5 pag. 5), nata il , residente in Macedonia (doc. 8 pag. 47), in
seguito al decesso del marito B._______ ha presentato istanza alla Cassa
tendente all’assegnazione di rendite per superstiti per persone non resi-
denti in Svizzera (doc. 5, 6, 8).
che con decisione del 19 ottobre 2015 la CSC ha respinto la richiesta di
prestazioni ritenuto che la condizione della durata assicurativa minima ri-
chiesta di un anno non era adempiuta (doc. 7, 8 pag. 29-30),
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che, in data 7 dicembre 2015, l’interessata, tramite la Mlaw G. F., collabo-
ratrice dell’avvocato Fulvio Pezzati (come emerge dall’intestazione della
carta da lettera, doc. 8 pag. 25) dal 1° aprile 2015 e iscritta all’albo dei
praticanti del Canton Ticino dal 1° giugno 2014
( consul-
tato il 20 maggio 2016), ha presentato opposizione, chiedendo l’attribu-
zione di una rendita vedovile dal 23 ottobre 2014, in quanto, avendo il ma-
rito lavorato in Svizzera per la durata di sedici mesi, l’anno di contribuzione
era adempiuto,
che la MLaw G.F. ha allegato la procura sottoscritta dalla ricorrente in fa-
vore dell’avvocato Fulvio Pezzati, contenente la facoltà di subdelega (doc.
8 pag. 31),
che, con scritto del 12 gennaio 2016, la Cassa ha chiesto alla MLaw G.F.
di giustificare i suoi poteri di rappresentanza “fornendo idonea procura
scritta in originale in suo favore da cui si evinca altresì l’autorizzazione
esplicita ad impugnare la predetta decisione”, entro il 25 gennaio 2016,
pena l’irricevibilità dell’opposizione,
che, in data 14 gennaio 2016, la MLaw G.F. ha trasmesso la procura in
originale già ad atti che autorizza l’avvocato Pezzati a rappresentare
A._______ con facoltà di subdelega relativamente alla pratica “problema-
tiche riguardo B._______” (doc. 11 pag. 1 e 2),
che, il 20 gennaio 2016, la Cassa ha comunicato alla MLaw G.F. che sulla
procura prodotta non compare il suo nome e che l’oggetto della rappresen-
tanza non contempla l’autorizzazione di formulare opposizione, fissando
un nuovo termine fino al 1° febbraio 2016 per trasmettere una procura ido-
nea (doc. 12),
che, con scritto del 14 gennaio 2016 (pervenuto alla Cassa il 27 gennaio
2016), l’avvocato Pezzati ha dichiarato di trasmettere la procura (doc. 14),
che, tramite lettera del 28 gennaio 2016, sempre indirizzato alla MLaw G.F.,
la Cassa ha fissato un ultimo termine scadente il 5 febbraio 2016, pena
l’irricevibilità dell’opposizione, per trasmettere una procura valida, ritenuto,
tra l’altro, che “l’avv. Fulvio Pezzati – a cui lo scritto è stato inviato per co-
noscenza – non ha mai sottoscritto l’atto di opposizione entro il termini di
cui all’art. 52 LPGA” (doc. 15),
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che, con lettera del 4 febbraio 2016, la MLaw G.F. ha trasmesso alla Cassa
una nuova procura sottoscritta da A._______ in favore dell’avv. Fulvio Pez-
zati, “affinché la rappresenti nel formulare opposizione amministrativa av-
verso la decisione del 19 ottobre 2015 della Cassa di compensazione”
(doc. 17, 18),
che, tramite decisione su opposizione del 4 marzo 2016, la CSC ha dichia-
rato irricevibile l’opposizione formulata dalla MLaw G.F. in data 7 dicembre
2016 in nome e per conto della signora A.________, in quanto quest’ultima
“non ha mai rilasciato specifica procura in suo favore e dall’altro l’avv Pez-
zati non ha mai formulato opposizione in nome e per contro della propria
rappresentata nei termini di cui all’art. 52 LPGA”, di conseguenza l’interes-
sata è priva della legittimazione attiva a proporre opposizione (doc. 20),
che, con ricorso del 25 marzo 2016, A._______, rappresentata dall’avvo-
cato Pezzati, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione,
protestando spese e ripetibili. A motivazione del gravame l’interessata,
dopo aver preliminarmente addotto che il marito ha lavorato in Svizzera
sedici mesi, ha dichiarato che non considerare la MLaw G.F. quale rappre-
sentate dell’opponente, malgrado si tratti di una collaboratrice dello studio
Pezzati, iscritta all’elenco dei praticanti dell’Ordine degli avvocati del Can-
ton Ticino, e altresì la procura sottoscritta a favore dell’avvocato contenga
la facoltà di subdelega, configura un eccesso di formalismo (doc TAF 1),
che la ricorrente ha inoltre precisato che la prima procura era del tutto suf-
ficiente da un punto di vista del contenuto del mandato e che pertanto l’in-
vio di una procura specifica era del tutto inutile,
che vi è inoltre una violazione del principio della buona fede ritenuto che la
Cassa ha risposto al mail del 4 maggio 2015, sottoscritto dalla MLaw,
senza contestarne la competenza,
che, con risposta del 6 maggio 2016, la CSC ha proposto di respingere il
gravame, ribadendo in sostanza quanto addotto nella decisione impugnata
e nei suoi precedenti scritti (doc. TAF 3),
che l’avvocato Pezzati ha rinunciato a presentare la replica (doc. TAF 5),
considerato in diritto
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che, in virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32,
che le decisioni pronunciate dalla CSC concernenti l'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti, possono essere impugnate davanti al Tribunale
amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 LAVS,
che secondo l'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1).
che giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla
prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espres-
samente una deroga,
che conformemente all'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione,
che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA),
che in concreto il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA),
che oggetto del contendere è la questione se l’amministrazione era auto-
rizzata a dichiarare irricevibile l’opposizione presentata dalla MLaw G. F.,
che per l'art. 49 PA il ricorrente può far valere la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a),
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett.b)
e l'inadeguatezza (lett. c),
che il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia
ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predispo-
ste delle regole rigide, senza che tale rigore sia materialmente giustificato,
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che la giurisprudenza ha affermato che le regole di procedura sono neces-
sarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della
procedura conforme al principio della parità di trattamento, nonché per ga-
rantire l'applicazione del diritto materiale,
che le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1
Cost.,
che vi è infatti formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione rigorosa
delle disposizioni di procedura non è giustificata da nessun interesse de-
gno di protezione, è fine a sé stessa e impedisce o complica in modo inso-
stenibile la realizzazione del diritto materiale (DTF 128 II 139 consid. 2a
pag. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb pag. 34; cfr., riguardo al previgente art. 4
cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma),
che per l’art. 37 cpv. 1 LPGA la parte può farsi rappresentare, se non deve
agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di
un'inchiesta non lo escluda,
che la rappresentanza volontaria viene in essere tramite un negozio giuri-
dico, secondo cui una persona capace di agire incarica un terzo di tutelare
i suoi interessi in una determinata procedura. Il rapporto giuridico sottostà
al diritto privato (Kieser, ATSG-Kommentar, 3.ed, pag. 524 N 7),
che l’art. 33 cpv. 2 CO prevede che ove la facoltà (di rappresentanza) sia
conferita da un negozio giuridico, la sua estensione è determinata dal con-
tenuto dello stesso,
che secondo l’art. 37 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può esigere che il rappre-
sentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta,
che il rapporto di rappresentanza può pertanto esistere anche in assenza
di procura scritta (DTF 99 V 181; Kieser, op. cit., pag. 527 N 19). L’assicu-
ratore è tuttavia libero, in virtù del potere di apprezzamento di cui dispone,
di pretendere una procura scritta,
che l’attuale prassi amministrativa esige la trasmissione di una procura
scritta (Kieser pag. 527 N 20 e dottrina citata),
che nel caso in esame l’opposizione alla decisione di rifiuto di erogare una
rendita ai superstiti di B._______ è stata dichiarata irricevibile, in quanto le
procure trasmesse dalla MLaw G. F. a giustificazione dei propri poteri di
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rappresentanza nei confronti di A._______ non sono stati considerati suffi-
cienti dalla CSC, da un lato perché conferivano mandato di rappresentanza
all’avvocato Fulvio Pezzati e, dall’altro, in quanto quest’ultimo non aveva
sottoscritto l’opposizione (doc. TAF 1 allegato B pag. 1),
che dagli atti emerge che la MLaw G. F. ha iniziato a svolgere il periodo di
pratica, alfine di poter accedere agli esami volti all’ottenimento del diploma
d’avvocato, il 1° aprile 2014 e che da aprile 2015 lavora in qualità di prati-
cante presso lo studio legale dell’avvocato Fulvio Pezzati, come emerge
chiaramente dall’elenco dei praticanti pubblicato sul sito internet dell’Or-
dine degli avvocati e dalla carta intestata dello studio legale,
che, inoltre, se è vero che con la prima procura sottoscritta dalla cliente e
trasmessa dall’interessata, nella versione prestampata, regolarmente uti-
lizzata dagli avvocati iscritti all’Ordine degli avvocati del Canton Ticino,
come emerge esplicitamente dalla stessa, veniva conferito mandato di rap-
presentanza all’avvocato Pezzati, è pur vero che la procura concede
espressamente a quest’ultimo la facoltà di subdelega (si confronti in pro-
posito l’art. 399 CO sul contratto di mandato applicabile nel rapporto tra
cliente e avvocato), di cui l’avvocato titolare dello studio ha, in concreto,
fatto uso, incaricando la propria collaboratrice di presentare opposizione,
che, oltre alla facoltà del mandatario di procedere ad una subdelega la pro-
cura prevede altresì espressamente che il “mandatario ha la facoltà di com-
piere ogni e qualsiasi atto che ritenesse nell’interesse del mandante, il
quale lo ratifica già sin d’ora”,
che alla luce del chiaro tenore del documento, segnatamente avendo il
mandante già anticipatamente ratificato ogni atto eseguito dal mandatario,
si deve concludere che la procura autorizzava il mandatario a far sottoscri-
vere l’opposizione ad un suo collaboratore, senza doversi procurare preli-
minarmente una procura specifica supplementare in favore di quest’ultimo,
che, tra l’altro, secondo l’art. 2 cpv. 2 della legge sull’avvocatura del Canton
Ticino (LAvv) del 13 febbraio 2012 (RL 3.2.1.1) i praticanti di uno studio di
avvocatura nel cantone, iscritti nell’apposito elenco, sono ammessi a rap-
presentare e ad assistere le parti nell’ambito delle disposizioni speciali
della presente legge e del relativo regolamento,
che a maggior ragione gli stessi praticanti possono patrocinare un cliente
dello studio in cui svolgono la propria attività, previa autorizzazione dell’av-
vocato, presso un’autorità amministrativa,
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che per l’art. 10 della legge summenzionata nell’elenco (dei praticanti e
degli alunni giudiziari) sono iscritti i richiedenti che adempiono le condizioni
di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 e all’articolo 8 ca-
poverso 1 lettere a-c LLCA; per i praticanti in uno studio di avvocatura vi
deve essere l’assunzione di responsabilità da parte di un avvocato iscritto
nel registro cantonale degli avvocati,
che per l’art. 6 cpv. 1 e 2 del Regolamento sull’avvocatura (RAvv) del 18
dicembre 2012 (RL 3.2.1.1.1) la pratica legale si svolge sotto la sorve-
glianza e la responsabilità dell’avvocato. L’avvocato deve istruire, assistere
il praticante e dargli occasione di un adeguato esercizio della professione,
che per il capoverso 4 il praticante può patrocinare davanti alle autorità
civili e penali in conformità alle disposizioni della procedura civile e della
procedura penale,
che, quindi, dal chiaro tenore della procura e delle disposizioni di legge
suesposte emerge che, contrariamente a quanto sostiene l’amministra-
zione, tramite la sottoscrizione della procura agli atti la ricorrente non ha
soltanto autorizzato l’avvocato Pezzati a rappresentarla nelle “problemati-
che relative al marito”, bensì gli permette di incaricare terzi del patrocinio
alla luce della facoltà di subdelega ed altresì, tramite ratifica preliminare, di
compiere ogni e qualsiasi atto che ritenesse nell’interesse del mandante,
che quindi la facoltà di G. F. di presentare opposizione in nome e per conto
della ricorrente e su incarico del titolare dello studio legale, non può che
essere ammessa, in quanto conforme al contenuto della procura in esame,
che tale facoltà non emerge soltanto dalla procura, ma anche dalle circo-
stanze concrete, in particolare dalla carta intestata dello studio legale in cui
viene indicata quale collaboratrice e dall’iscrizione all’albo dei praticanti
che le permette di compiere atti di patrocinio, in virtù dell’attività svolta
presso uno studio legale, sotto la responsabilità dell’avvocato per cui la-
vora,
che tale procedere è tra l’altro usuale e come detto previsto dalla legge, in
particolare per quanto riguarda i praticanti, collaboratori di uno specifico
studio legale,
che in conclusione alla luce di quanto sopraesposto la Mlaw G. F. era ed è
autorizzata a rappresentare A._________ nella procedura tendente all’at-
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tribuzione di prestazioni per superstiti secondo il chiaro tenore della pro-
cura ad atti e delle disposizioni di diritto cantonale suesposte, sotto la sor-
veglianza dell’avvocato presso cui svolge il periodo di pratica,
che una procura specifica in relazione alla procedura di opposizione non
era necessaria, precisando la procura dell’ordine degli avvocati che “il man-
datario è autorizzato ad agire in ogni procedura giudiziaria o extragiudizia-
ria direttamente o indirettamente connessa con l’oggetto sopraindicato… e
ciò davanti a tutte le autorità amministrative, giudiziarie o arbitrali…”,
che, in simili condizioni, l’aver preteso ripetutamente una specifica procura
in favore della praticante, oltre a violare le norme sulla rappresentanza e
non tener conto del contenuto della stessa, configura un eccesso di forma-
lismo, in quanto l'applicazione rigorosa delle regole di procedura non è in
concreto palesemente giustificata da nessun interesse degno di prote-
zione, è fine a sé stessa e soprattutto impedisce la realizzazione del diritto
materiale,
che il ricorso va integralmente accolto e la decisione impugnata, che viola
diritto federale, va annullata,
che l’incarto è rinviato alla Cassa svizzera di compensazione affinché entri
nel merito dell’opposizione del 7 dicembre 2015 e si pronunci sul diritto di
A._______ e dei figli di percepire prestazioni per superstiti in seguito alla
morte del de cuius,
che non si prelevano spese processuali, la procedura giudiziaria in mate-
ria di AVS essendo gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS),
che poiché l'insorgente è rappresentata in questa sede, si giustifica l'attri-
buzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause innanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]), che va posta a carico della CSC,
che l'indennità per ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fis-
sata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), complessivamente in fr. 1’800.-, te-
nuto conto del lavoro utile e necessario svolto da rappresentante del ricor-
rente,
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
In accoglimento del ricorso la decisione impugnata è annullata e l’incarto è
rinviato alla Cassa svizzera di compensazione affinché entri nel merito
dell’opposizione del 7 dicembre 2015 e si pronunci sul diritto di A._______
di percepire prestazioni per superstiti in seguito alla morte del marito
B._______.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un’indennità per spese ripetibili di
fr. 1’800.-, la quale è posta a carico della Cassa svizzera di compensa-
zione.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: