Corte II I
C-1953/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Roberto Coppola,
corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione-invalidità (decisione del 13 febbraio 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1953/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con figli, ha lavorato in
Svizzera dal 1971 al 1997, nel campo idraulico, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 6). Dopo il rimpatrio,
non ha più svolto attività lucrativa (doc. 8, 27 cifra 3.1).
B.
In data 5 dicembre 2006, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
Il richiedente è stato visitato il 31 gennaio 2007 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Avellino, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "diabete mellito tipo 2
complicato da retinopatia ed interessamento renale (lieve
microalbuminuria) in fase iniziale, eccedenza ponderale, artrosi
lombosacrale con protrusioni discali multiple determinante
lombosciatalgia sinistra recidivante, spalla dolorosa bilateralmente;
OD segni di trapianto di cornea, V.N. 1/60 non migliorabile con lenti,
OS Visus corretto 4/10." ed ha posto un tasso d'invalidità del 70%
(doc. 27). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un breve referto di visita oculistica del 20 settembre 2000, una
relazione d'esame oftalmologico del 31 gennaio 2002, un altro breve
rapporto di visita oculistica del 18 gennaio 2005 (doc. 11-13);
- un reperto di esame elettrocardiografico holter del 16 luglio 2005 ed i
risultati di esami ematochimici del 16 settembre 2005 (doc. 14, 15);
- un breve rapporto di visita cardiologica del 27 settembre 2005, i
referti radiografici del tratto cervicale, lombosacrale, spalle e ginocchia
di stessa data ed un rapporto d'esame ortopedico del 29 settembre
2005 (doc. 17, 18, 19);
- referti di tomografie assiali computerizzate (TAC) del cranio e del
tratto lombosacrale del 26 novembre 2005 ed i risultati di due
ecografie delle spalle del 28 dicembre 2005 (doc. 20, 21);
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- un rapporto d'esame oculistico, poco leggibile, del 3 maggio 2006
(doc. 24) ed un reperto di visita neurologica, del 15 maggio 2006 (doc.
24, 25);
- analisi ematochimiche e delle urine del 2 febbraio 2007 (doc. 28,
28.1);
- una relazione d'esame neuropsichiatrico del 7 febbraio 2007 (doc.
29).
C.
Nel suo rapporto del 18 novembre 2007, il Dott. Luthi, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), ha affermato che il richiedente non potrebbe più svolgere il
precedente lavoro di lattoniere/idraulico, ma a lui sarebbero proponibili
attività di ripiego leggere e/o semisedentarie in misura completa (doc.
31).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha
effettuato un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è emerso che,
svolgendo attività alternative in misura completa, l'interessato
subirebbe una perdita di guadagno del 29%. In questo calcolo, il
salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ridotto del 10% per
tenere conto della situazione personale dell'assicurato (doc. 32).
Con progetto di decisione del 10 dicembre 2007, l'UAIE ha informato il
Patronato ACAI di Avellino, già regolare rappresentante di A._______,
che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per carenza
d'invalidità di livello pensionabile. L'interpellato non ha preso posizione
in merito (doc. 33).
In data 13 febbraio 2008, l'UAIE ha emanato una decisione
conformemente al progetto (doc. 34).
D.
Con il ricorso depositato il 18 marzo 2008, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Coppola di Avellino, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce
documentazione già ad atti, a parte alcuni verbali sanitari del Centro
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antidiabetico dove il paziente è costantemente seguito ed un
certificato medico del 10 marzo 2008, privo di novità diagnostiche.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 maggio 2008, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa.
E.
Dopo aver preso atto della risposta di causa dell'UAIE e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Coppola, con scritto del 23 giugno
2008, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
gravame. Ha esibito una dettagliata relazione sanitaria allestita il 18
giugno 2008 dal Dott. Amodeo, il quale ha confermato la diagnosi di
vasculopatia cerebrale con deterioramento psichico, diabete mellito II
con gravi complicanze angio-neurosclerotiche, gravissima difficoltà
visiva da retinopatia diabetica, cardiopatia ipertensiova in paziente
obeso, cervicobrachialgia bilaterale, lombosciatalgia bilaterale,
adenoma prostatico, sindrome ansio-depressiva con inizio di demenza
ed ha ritenuto il paziente inabile in qualsiasi attività al 100%.
F.
Ricevuta la replica, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Luthi, il quale,
nel suo rapporto del 12 ottobre 2008, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni annotando che, nonostante le turbe
avanzate, l'interessato sarebbe in grado di svolgere attività di ripiego
in misura completa (doc. 35, 36).
Nella duplica del 27 ottobre 2008, l'UAIE ripropone dunque la
reiezione del gravame.
G.
Con decisione incidentale del 7 novembre 2008, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato il ricorrente a voler versare
un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Nel contempo gli ha inviato, per conoscenza, la duplica
dell'UAIE del 27 ottobre 2008 con copia del parere del Dott. Luthi del
12 ottobre 2008. L'anticipo richiesto è stato versato, nella misura di Fr.
298.-, l'8 dicembre 2008.
H.
Successivamente, l'avv. Coppola ha inviato una nuova perizia del
Dott.Amodeo, datata 12 dicembre 2008, praticamente identica alla
precedente.
Pagina 4
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, nella misura di
Fr. 298.-, entro il termine impartito. Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
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regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
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5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 5 dicembre 2006. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 5 dicembre
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 13 febbraio
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno,
rispettivamente 3 anni dal 1° gennaio 2008 (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di tre
anni interi in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
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(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
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8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato non ha più lavorato.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008),
per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
8.2 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314,
105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
8.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
Pagina 9
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9.
9.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di diabete
mellito tipo II complicato da retinopatia ed interessamento renale in
fase iniziale, eccedenza ponderale, artrosi lombosacrale con
protrusioni discali multiple determinante lombosciatalgia recidivante
sinistra, spalle dolorose bilateralmente; OD esiti di trapianto di cornea
con visus di 1/60 non correggibile; OS visus corretto 4/10. Il Dott.
Amodeo, autore della relazione esibita in sede di replica attesta, oltre
alla nota diagnosi, una non oggettivata vasculopatia cerebrale con
deterioramento neuro-psichico, adenoma prostatico (non oggettivato)
ed una presunta sindrome ansio-depressiva con inizio di demenza.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 31 gennaio 2007,
doc. 27) pone un tasso d'invalidità del 70% pur precisando che
l'assicurato è in grado di svolgere un lavoro leggero (cifra 9). Dal canto
suo, il Dott. Luthi, dell'UAIE, ritiene che l'interessato non è più in
misura di riprendere la precedente attività di idraulico/lattoniere, ma a
lui sarebbero proponibili attività semileggere e/o sedentarie in misura
completa. Infine, il Dott. Amodeo, autore delle relazioni mediche
(praticamente uguali) prodotte in rede di replica e successivamente,
ritiene il paziente del tutto invalido ad ogni proficuo lavoro.
Pagina 10
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10.2 L'assicurato è portatore, da molto tempo, di un diabete mellito
insulinodipendente. Ora, questa affezione si trova ancora ad uno
stadio non invalidante come indicato nei rapporti del Dott. Luthi. La
glicemia è a livello piuttosto alto, ma il paziente è seguito da un
apposito Centro per la cura del diabete che controlla i valori essenziali
e predispone la cura. Questa affezione ha provocato una retinopatia
diabetica che per ora si trova in fase iniziale. Il paziente ha subito un
trapianto corneale in OD e presenta un ipovisus in OS. L'acuità visiva,
nella sostanza, è comunque ancora accettabile: infatti, se in OD è di
soli 1/20 (Dott. Amodeo) e, nel peggior risultato delle misurazioni 1/60
(doc. 12); in OS, corretta, è di 4/10 (risultato concorde). Altre affezioni
secondarie al diabete sono quasi irrilevanti: il danno renale è
praticamente, per ora, inesistente, essendoci solo tracce di una lieve
microalbuminuria; l'apparato cardiocircolatorio è in ordine. Non è
attendibile, perché non documentata, la pretesa vasculopatia
cerebrale con deterioramento neuro-psichico, patologia menzionata
dal Dott. Amodeo. Infatti, né l'E 213, né il rapporto d'esame
neurologico del 15 giugno 2006 (doc. 25) fanno cenno a tale
eventualità morbosa che, comunque, se del caso, dovrebbe essere
corroborata da esami specifici.
Dal punto di vista ortopedico, non si presentano limitazioni funzionali
di rilievo. In base all'esame dell'apparato locomotorio/articolare, si nota
una spinalgia pressoria cervicale e lombare, una moderata limitazione
dei movimenti del tronco ed una manovra di Lasègue positiva a
sinistra ai gradi medi; agli arti superiori si nota una limitazione
antalgica di grado lieve-moderato di elevazione ed abduzione della
braccia sulle spalle. I reperti radiografici e TAC, di varie sezioni
ortopediche/scheletriche (colonna in toto, spalle, ginocchia) non
lasciano trasparire che modesti processi degenerativi di tipo artrosico
di entità lieve e scarsamente patologici (segni di protrusione discale
multipli, artrosi polidistrettuale, riduzione di ampiezza della cuffia dei
rotatori soprattutto alla spalla destra). Trattasi di fenomeni di usura, in
certi casi evidente, da imputare, più che altro, al tipo di lavoro svolto
dall'interessato nel passato. Infine, l'andatura è regolare, il portamento
eretto. Per quel che si riferisce ai fenomeni sciatalgici occasionali, tali
situazioni sono emendabili con cura farmacologica specifica, fans e
fisioterapia.
Dal punto di vista psichiatrico, si presenta un lieve stato ansioso con
tono dell'umore leggermente depresso, patologia certamente
Pagina 11
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emendabile, in caso di necessità (cfr. E 213 e rapporto d'esame
neuropsichiatrico normale del 7 febbraio 2007 [doc. 29]). Non vi è
comunque alcun indizio di una pretesa iniziale demenza come lo
sostiene invece il Dott. Amodeo, senza peraltro produrre un certificato
psichiatrico in tal senso.
Per il resto, l'interessato, si presenta in condizioni di salute generali
ancora buone, ogni altro organo ed apparato essendo indenne da
patologie.
10.3 Per quanto riguarda i certificati del medico Dott. Amodeo, si deve
rilevare che non apportano novità di rilievo dal punto di vista
diagnostico. Questo medico si limita a descrivere le patologie,
aggiungendone altre non documentate e ad esprimere un parere
diverso circa le conseguenze invalidanti. Ora, il diritto svizzero in
materia di assicurazione per l'invalidità non indennizza un complesso
patologico in quanto tale, ma piuttosto l'influenza di questo sulla
residua capacità di lavoro dell'assicurato e la conseguente perdita di
guadagno. Pertanto, il tasso d'invalidità espresso da medici stranieri
non può essere ritenuto "sic et simpliciter" applicabile al caso di
specie.
10.4 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del medico
dell'UAIE, ritiene che A._______ non avrebbe più potuto svolgere
un'attività nel settore dell'idraulica se non in misura limitata. A lui
sarebbero comunque stati proponibili, al 100%, attività di ripiego
leggere e/o semisedentarie, ripetitive che non richiedessero una
particolare acuità visiva, quali quella di operaio addetto al controllo di
macchine di produzione automatica, operaio addetto all'imballaggio di
piccoli oggetti, portiere d'albergo, addetto alla ricezione in portinerie di
grandi ditte, fattorino; custode di museo o di parcheggio, aiuto
magazziniere, ecc.
10.5 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età, la situazione
congiunturale e l'handicap visivo; tuttavia, se il mercato del lavoro
locale non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di
guadagno, non può essere compito dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità di sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a
quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro
la disoccupazione. Secondo una costante giurisprudenza, la persona
che richiede prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia
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da lei esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità,
mettendo soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e
cambiando, se del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88
consid. 4c, 113 V 28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 7
dicembre, doc. 32) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile
nel 2006 come operaio idraulico. Ha ritenuto i salari annuali, riportati
nel conto individuale del 1994, 1995, 1996 (ultimi anni di piena attività)
ed ha indicizzato ciascuno di questi introiti annuali fino al 2006, anno
di riferimento; ha poi sommato i guadagni indicizzati dei tre anni
menzionati ed ha ottenuto una media di Fr. 72'375,87, il che comporta
un salario mensile di Fr. 6'031,32 (2006).
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Queste attività comportano
un salario medio mensile di Fr. 4'782,99 (2006), già adeguato secondo
un orario settimanale di 41,7 medio svizzero di categoria, le statistiche
essendo formulate su di una base di 40 ore settimanali. Questo introito
teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap, scarsa acuità
visiva. L'amministrazione ha operato una deduzione complessiva del
10%, il che può essere condiviso, atteso che la riduzione massima
consentita si situa al 25%, ma solo in casi eccezionali. Ne consegue
un reddito mensile di Fr. 4'704,69. Il confronto fra un reddito privo
d'invalidità di Fr. 6'031,32 ed un introito teorico dopo l'insorgenza
dell'invalidità di Fr. 4'304,69.-, causa una perdita di guadagno del
28,63% (arrotondato al 29%), tasso che esclude il riconoscimento del
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diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
Va rilevato, a titolo abbondanziale, che il tasso d'invalidità non
attingerebbe il livello del 40% (diritto alla mezza rendita), nemmeno se
si dovesse considerare una riduzione del reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità per fattori personali del 20%, tasso comunque troppo
elevato, conto tenuto di tutte le circostanze. Deve essere aggiunto che
nell'ambito dell'applicazione di tale riduzione per fattori personali,
l'amministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio, che il
giudice può rivedere soli in casi manifestamente giustificati.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono parzialmente compensate con
l'anticipo già versato di Fr. 298.-. A._______ deve alla cassa di questo
Tribunale la somma rimanente di Fr. 2.-.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono parzialmente computate con l'anticipo spese di Fr. 298.-. Il
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ricorrente deve alla Cassa di questo Tribunale la somma rimanente di
Fr. 2.-.
3.
Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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