B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1958/2012
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INAS, c/o OCST,
Via della Posta, 6600 Locarno,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 7 marzo 2012).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1981 al
1982 e dal 2000 in poi solvendo regolari contributi all'assicurazione sviz-
zera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Dal marzo 2006 era alle di-
pendenze di un'impresa di scavi e trasporti nonché pulizia strade nella
zona del Locarnese/Vallemaggia. Il dipendente ha svolto le sue mansioni
al 100%, vale a dire per circa 45 ore settimanali. Per ragioni di salute è
rimasto assente dal lavoro dal 20 gennaio 2009 in poi; ha lavorato al 50%
dal 14 al 31 marzo 2009 (doc. 15, 18). In data 4 agosto 2009, l'interessato
ha presentato una domanda volta al conseguimento di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 7). In data 23 giugno
2012, la Cassa malati "La Vaudoise" (CM) ha comunicato il rilevamento
tempestivo di un caso di malattia di lunga durata (doc. 1).
B.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha acquisito ad atti una prima documenta-
zione, segnatamente un verbale di degenza ospedaliera dal 12 al 25 giu-
gno 2007 per frattura intra-articolare pluriframmentaria radio-distale de-
stro (recte: sinistro; doc. 17-11); un verbale d'intervento di pronto soccor-
so o degenza ospedaliera, del 1° aprile 2009 per tendinopatia ginocchio
destro, gonartrosi (doc. 17-1); un referto radiologico colonna lombosacra-
le ed anca desta del 28 novembre 2008 (doc. 17-3); una lettera di dimis-
sione ospedaliera per il ricovero dal 15 al 28 luglio 2009 per coxartrosi
destra (doc. 17-5); altri documenti sanitari precedenti il 2006 (doc. 17-17,
17-47). È stato acquisito agli atti anche l'incarto della CM contenente una
perizia del Dott. Caranzano, chirurgo ortopedico del 18 gennaio 2010, il
quale attesta gli esiti di un'artroprotesi anca destra (luglio 2009), sindrome
lombo vertebrale con verosimili alterazioni degenerative plurisegmentali,
stato dopo frattura polso sinistro; lo specialista ritiene che il paziente pos-
sa riprendere un'attività da gennaio 2010 al 30-50% (doc. 15 CM).
C.
L'Ufficio AI ticinese ha disposto la visita presso il servizio medico regiona-
le (SMR). L'assicurato è stato visitato il 17 marzo 2010 al SMR che ha
constatato la presenza di una problematica ortopedica e pneumologica
complessa, per cui ha proposto una visita bidisciplinare (doc. 39).
Il richiedente è stato visitato il 19, 27 e 28 aprile 2010 presso il Servizio di
accertamento medico dell'AI di Bellinzona (SAM); è stato sottoposto a vi-
C-1958/2012
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site specialistiche in reumatologia (Dott. Mariotti) e pneumologia (Dott.
Quadri). Nella relazione finale del 27 luglio 2010, i medici del SAM hanno
rilevato dal punto di vista reumatologico una sindrome lombo vertebrale
su minime alterazioni statiche, spondilosi diffusa, esiti di protesi totale an-
ca destra nel luglio 2009, esiti di frattura radiocarpica sinistra nel giugno
2007 e relativo intervento di riposizione e osteosintesi; dal punto di vista
pneumologico esiste un fenomeno di bronchiectasie infette e stato dopo
lobectomia inferiore sinistra per questo motivo (2002). I due medici hanno
indicato che il paziente presenta una capacità di lavoro come muratore
del 70% (presenza a tempo pieno, ma rendimento ridotto) a partire da
maggio 2010; per il periodo precedente il paziente è da considerarsi
completamente invalido dal 1° aprile 2009 al 28 febbraio 2010, dal 1°
marzo al 30 aprile 2010 vi è una capacità di lavoro del 50%. In attività so-
stitutive, leggere ed adeguate, il peritando presenta una capacità di lavo-
ro totale dal 1° marzo 2010 (doc. 56).
Altri documenti sono pervenuti ad atti, ma si riferiscono ad epoca in cui
l'interessato lavorava a tempo pieno come muratore (doc. 56).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Cermesoni del SMR, il quale
ha condiviso diagnosi e valutazione dei medici del SAM (doc. 58, 60).
L'Ufficio AI ha acquisito ad atti altra documentazione, segnatamente:
Una perizia medica particolareggiata (E 213) a cura del medico dell'Istitu-
to nazionale della previdenza sociale di Gravellona Toce (VB), il quale ri-
leva la diagnosi di carattere ortopedico e pneumologico nota e pone un
grado d'invalidità del 67% (doc. 63); un referto di tomografia assiale com-
puterizzata torace ed addome superiore del 23 febbraio 2010 (doc. 63-
13); i risultati di una fibrobroncoscopia del 16 febbraio 2010 (doc. 63-14); i
risultati di una spirometria del 29 gennaio 2010 (doc. 63-15).
L'incarto è stato sottoposto in esame al consulente in integrazione pro-
fessionale (CIP), il quale ha calcolato la perdita di guadagno eventuale in
attività di ripiego. Ponendo un reddito senza invalidità (referenza al 2009)
di 65'093 franchi ed un introito medio statistico dopo l'insorgenza dell'in-
validità (attività leggere, semileggere, non qualificate) di 61'244.25 fran-
chi. Ridotto questo importo del 10% per fattori personali, quali età ed
handicap (55'119.83 franchi), si ottiene per un lavoro esercitato al cento
per cento, una perdita di guadagno del 15.32% (doc. 68 1-4).
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L'Ufficio AI ha comunque preso atto (diversamente dai medici del SAM)
che l'incapacità di lavoro dell'assicurato è iniziata il 20 gennaio 2009 (e
non il 1° aprile 2009). Di conseguenza, con progetto di decisione dell'8
febbraio 2011, ha disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera
dal 1° febbraio 2010 (sei mesi dopo l'inoltro della richiesta di prestazioni)
fino al 31 maggio 2010 (tre mesi dopo il presunto miglioramento; doc. 72).
D.
Ricevuto il progetto di decisione, l'interessato ha fatto pervenire docu-
mentazione già ad atti nonché un certificato del Dott. Uderzo del 2 marzo
2011 poco leggibile, ma che fa stato di problemi "di deficit di flex palmare
del polso sinistro, ridotta forza prensoria, esiti di protesi anca sinistra che
comporta necessità di controllo dei movimenti, cambi di postura, possibili-
tà di deambulazione non protratta, importante limitazione nei salti e su
terreni sconnessi; la situazione … che controindica attività professionali
improponibili, è orientata verso un progressivo peggioramento" (…; ab-
bozzo di lettura da parte di un funzionario dell'Ufficio cantonale, doc. 76).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Cermesoni, del SMR, il
quale, nel rapporto del 29 marzo 2011, dopo aver esaminato il rapporto
del Dott. Uderzo, ha chiesto che il caso venga risottoposto ad aggiorna-
mento valutativo (doc. 79).
L'assicurato è stato rivisitato dai Dott.ri Quadri e Mariotti rispettivamente il
22 giugno 2011 e 15 dicembre 2011. Per quanto riguarda l'indagine
pneumologica, il Dott. Quadri ha ribadito, nella sostanza, la diagnosi già
ritenuta e la stessa valutazione emessa nel precedente parere del 2010.
Di contro, il Dott. Mariotti ha rilevato un certo peggioramento dei disturbi
dell'articolazione radiocarpica sinistra e l'insorgenza di disturbi più accen-
tuati a livello delle ginocchia in particolare modo nella deambulazione in
discesa. Nella sostanza, il Dott. Mariotti reputa ora l'interessato inabile ad
almeno il 40% nel suo precedente lavoro di manovale, mentre in attività
sostitutive la sua capacità permane intatta (doc. 83, 87).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Klauser del SMR, il quale
(rapporto del 2 gennaio 2012) ha condiviso le valutazioni dei periti incari-
cati (doc. 88).
Mediante decisione del 7 marzo 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha erogato in favore di
A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
dal 1° febbraio 2010 al 31 maggio 2010 (doc. 91).
C-1958/2012
Pagina 5
E.
Con il ricorso depositato il 12 aprile 2012, A._______, regolarmente rap-
presentato dal Patronato INAS, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo ed il riconoscimento del
suo diritto ad almeno la mezza rendita AI, nonché la dispensa dalla spese
giudiziarie. A suffragio delle sue conclusioni produce un certificato del
medico curante Dott. Ramponi, dove viene svolto un riassunto delle pato-
logie menzionate dai Dott.ri Quadri e Mariotti. Il medico ritiene il proprio
paziente invalido nella misura non inferiore al 50% in ogni attività.
Per quanto riguarda l'esenzione dall'anticipo delle spese processuali, il ri-
corrente ha compilato il relativo questionario che ha rimesso a questo tri-
bunale l'11 maggio 2012.
F.
Ricevuta l'impugnativa, con la documentazione annessa, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino ha sottoposto gli atti al Dott. Erba, del proprio servizio
medico. Questi, nel rapporto del 27 aprile 2012, ha osservato che dalla
relazione del Dott. Ramponi non emergono elementi nuovi tali da porre in
dubbio precedenti accertamenti.
Nella sua risposta al ricorso del 27 aprile 2012, l'Ufficio AI del Cantone Ti-
cino propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quan-
to occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. An-
che l'UAIE, nella sua risposta di causa del 6 giugno 2012, propone di re-
spingere il gravame.
G.
Con ordinanza dell'8 giugno 2012, il Tribunale amministrativo federale ha
invitato la parte ricorrente a pronunciarsi in merito alle rispettive risposte
ricorsuali (e copia del parere del Dott. Erba), entro il 9 luglio 2012. L'inter-
pellata non ha esercitato il suo diritto di replica nel termine impartito.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
C-1958/2012
Pagina 6
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circola-
zione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
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Pagina 7
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 18 marzo 2011 (6a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 con-
sid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 di-
cembre 2011 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data,
secondo le nuove disposizioni.
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 7 marzo 2012, data dell'impugnata decisio-
ne. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
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Pagina 8
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
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Pagina 9
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.5 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde, material-
mente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto
seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del benefi-
ciario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevan-
te sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita
in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'or-
dinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS
831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere
che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del diritto a pre-
stazioni dal momento in cui si può supporre che il cambiamento constata-
to perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è du-
rato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente conti-
nuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la capacità di
guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interru-
zione notevole.
7.6 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescen-
te/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un
rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto
della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limita-
to nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i
quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413
C-1958/2012
Pagina 10
consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in
cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo ma limitata nel
tempo, aumentata oppure ridotta, esiste un'unica relazione giuridica; ciò
vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limita-
ta nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni recanti la stessa
data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
8.
8.1 L'interessato ha lavorato a tempo pieno, salvo precedenti brevi periodi
di malattia, fino al 19 gennaio 2009; ha poi ripreso il lavoro al 50% per un
breve periodo dal 14 al 31 marzo 2009 (doc. 15, 18).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
C-1958/2012
Pagina 11
9.
9.1 Nella fattispecie, l'interessato presenta uno stato dopo lobectomia in-
feriore sinistra per bronchi ectasie nel 2002 con lievi alterazioni bron-
chiectasiche residue, diversi episodi di bronchite cronica su rinosinusite
poliposica cronica; sindrome pan vertebrale su minime alterazioni statiche
e spondilosi a carattere iperostotica nell'ambito di una iperostosi schele-
trale idiopatica diffusa, stato dopo la posa di una protesi totale dell'anca
destra nel 2009 ed iniziale coxartrosi sinistra, iniziale artrosi a livello
dell'articolazione radiocarpica a sinistra in stato dopo frattura intra-
articolare e pluriframmentaria del radio-distale sinistro il 12 giugno 2007 e
successivo intervento di riposizione di osteosintesi il 19 giugno 2007, ini-
ziale gonartrosi ed artrosi femoro patellare a sinistra più che a destra (cfr.
le perizie dei Dott.ri Quadri, pneumologo, del 18 luglio 2011 e Mariotti, or-
topedico, del 22 dicembre 2011, doc. 83, 87). La documentazione medica
esibita dal ricorrente non pone in evidenza ulteriori patologie, ma si limita
ad esprimere un parere diverso circa le conseguenze invalidanti di que-
ste.
9.2 Non è contestato il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal
1° febbraio 2010. Corrisponde al menzionato art. 29 cpv. 1 LAI, ossia la
prestazione nasce al più presto sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA. La domanda di rendita è stata presentata il 4 agosto 2009; il sesto
mese viene a cadere il 4 febbraio 2010 ed il diritto alla rendita decorrere
da febbraio 2010. Questo dato è dunque acquisito ed il collegio giudican-
te non ha motivi fondati per porre in dubbio tale valutazione. Resta conte-
stata la soppressione del diritto alla rendita a partire dal 1° giugno 2010.
9.3 Nel caso in esame l'Ufficio AI cantonale ha fatto eseguire, a due ripre-
se, un'indagine bidisciplinare in pneumologia e reumatologia/ortopedia
dagli stessi specialisti (Dott. Quadri rapporti del 7 giugno 2010 e 18 luglio
2011; Dott. Mariotti, rapporti del 5 maggio 2010 e 22 dicembre 2011).
Questo modo di procedere si è reso necessario in quanto in sede di audi-
zione l'assicurato ha prodotto un rapporto medico del Dott. Uderzo (orto-
pedico) del 2 marzo 2011 (doc. 75-2-3), peraltro non ben decifrabile, dal
quale comunque traspariva un possibile peggioramento della situazione
ortopedica a seguito della frattura radiodistale a sinistra. Altri referti esibiti
in sede di audizione attestavano una certa frequenza dei problemi pol-
monari (Dott. Rigotti referto del 22 febbraio 2011). In sostanza, i due me-
dici sono del parere che il peritando potrebbe svolgere, a tempo pieno, at-
tività a lui consone di tipo leggero o semileggero, o semisedentarie. L'uni-
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ca differenza fra le prime due perizie e le seconde due, consiste nel fatto
che dal punto di vista ortopedico la situazione permette di ritenere che
l'interessato non potrebbe più svolgere il suo precedente lavoro di mano-
vale edile/muratore se non in misura del 60% (invece del 70%).
9.4 Una perizia richiesta dall'Ufficio AI cantonale non può essere scartata
adducendo che si tratta di un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce
all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita, procuran-
dosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la ca-
pacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo
possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, ese-
guiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale or-
gano amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie
ordinate in adempimento di questo compito non possono essere conside-
rate di parte (DTF 123 V 175 e 122 V 157).
Lo stesso vale per quel che riguarda le perizie dell’amministrazione fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993
p. 95). Il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia affidata al SAM
(nella specie la prima perizia "bidisciplinare del 27 luglio 2010, doc. 56, è
stata ordinata al Servizio medico d'accertamento dell'AI, SAM), negando
che tale organizzazione sanitaria possa essere considerata parte in cau-
sa per sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe ob-
bligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell’assicurazione per l’invalidità (DTF 136 V 376 consid. 4). Determinan-
te è la circostanza che la perizia del servizio di accertamento medico ri-
spetti tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infat-
ti, per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi
sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle censu-
re del paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicen-
da valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto
medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale rappor-
to o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V
160 consid. 1c). In una recente giurisprudenza il Tribunale federale ha tra
l'altro precisato che quando in opposizione ad un accertamento di un ser-
vizio medico specifico dell'AI viene presentata una perizia che contraddi-
ce in modo scientifico ed esauriente quanto espresso dalla precedente
indagine sia in ambito diagnostico che nelle conclusioni, ed il giudice non
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è in grado di decidere quali fra le due può essere condivisa, è lecito far al-
lestire una perizia giudiziaria indipendente e conclusiva (DTF 137 V 210
consid. 4.4.1.4).
9.5 Nella specie, il collegio giudicante può aderire al parere dei due periti.
A._______ non presenta più, dalla primavera del 2010, patologie tali da
giustificare una sua incapacità di lavoro nell'ambito di attività a lui ancora
accessibili.
9.5.1 Dal lato pneumologico convincente è il parere del Dott. Quadri. L'in-
teressato è portatore da diverso tempo (perlomeno dal 2002, ma con di-
sturbi già presenti dall'infanzia) di una patologia polmonare che non gli ha
impedito di svolgere regolarmente il suo precedente lavoro. In questi ulti-
mi anni, è vero, la sintomatologia ha subito un discreto peggioramento
dovuto alla recrudescenza parziale della manifestazione bronchiettasica
infetta. Comunque, dai dati oggettivi a disposizione del Dott. Quadri non
sono stati constatati fenomeni di infezioni maggiori e gravi tali da giustifi-
care un'interruzione di lungo tempo dell'attività lavorativa. Non sono inol-
tre presenti gravi alterazioni bronchiectasiche tali da compromettere le
capacità respiratorie/funzionali del paziente. Il Dott. Quadri ipotizza che la
sensazione del peggioramento respiratorio del paziente potrebbe essere
più da ricondurre alla sua pinguedine. La patologia polmonare in atto è
leggera, clinicamente poco significativa, radiologicamente pure scarsa-
mente rilevabile e funzionalmente insignificante. Non esiste quindi invali-
dità sotto questo aspetto. Il Dott. Quadri ha confermato questo parere an-
che nella sua seconda perizia del 18 luglio 2011. Associata alla turba
pneumologica, si presenta una poliposi nasale (rinosinusite polipoide cro-
nica) che richiede, unicamente, una terapia locale consistente in lavaggi
con corticosteroidi. Un'invalidità per questi motivo è comunque esclusa,
soprattutto per quel che si riferisce a lavori di sostituzione leggeri e/o se-
dentari.
9.5.2 Dal lato ortopedico, il Dott. Mariotti ammette che il paziente incon-
trerebbe delle difficoltà nel riprendere il suo lavoro di manovale e questo
sia per i problemi all'anca destra (sostituita del 2009) che nella regione
radiocarpica a sinistra (frattura del giugno 2007). Nella sua seconda peri-
zia (22 dicembre 2011) rileva che l'esame clinico effettuato è sovrapponi-
bile al precedente (17 aprile 2010) a parte un incremento della sintomato-
logia dolorosa al polso sinistro che è limitato e dolorante. L'anca sinistra
presenta una mobilità ridotta di un terzo nella rotazione interna ed ester-
na. Il paziente è pure limitato per quanto riguarda la colonna lombare in
attività lavorative pesanti in cui si debba rimanere per lungo tempo in po-
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sizioni non ergonomiche e si debbano alzare pesi oltre i 25 kg; egli può
alzare pesi fino a 10 kg ripetutamente. L'interessato è limitato nei lavori
che comportano frequenti movimenti di rotazione del tronco. A causa
dell'operazione all'anca, l'interessato non può lavorare su terreni scon-
nessi, salire o scendere ripetutamente le scale, o svolgere attività sempre
in piedi o sempre in ginocchio. A causa dei problemi al polso sinistro il
nominato è particolarmente limitato in attività pesanti da svolgere con tale
arto, che comunque non è quello dominante. Egli è pure limitato a tenere
ed utilizzare attrezzi pesanti e resistenti. Ultimamente sono sorti anche
problemi (non gravi) di gonartrosi con difficoltà deambulatorie soprattutto
in discesa da ascrivere anche al problema della protesi all'anca. Le limi-
tazioni funzionali di motivazione ortopedica non sono dunque importanti
nell'ambito di attività adeguate.
Per il resto l'interessato si presenta in buone condizioni generali di salute,
ogni altro organo ed apparato essendo indenne da patologie.
9.5.3 Le scarse limitazioni accennate sono incompatibili con il precedente
lavoro. Tale circostanza non è contestata. A lui restano comunque propo-
nibili una vasta gamma d'attività fra leggere/ripetitive e pure di medio im-
pegno fisico che non esigono una particolare formazione, come per e-
sempio quelle di fattorino, operaio addetto al controllo di macchine di pro-
duzione automatica, operaio addetto al controllo di produzione, custode,
bidello, cassiere, commesso in negozio di generi minuti, ecc.
10.
10.1 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere dei due periti e del ser-
vizio medico dell'Ufficio AI cantonale, ritiene che A._______, a partire dal
1° marzo 2010 (cfr. punto I della perizia conclusiva dei Dott.ri Mariotti e
Quadri del 27 luglio 2010, doc. 56, pag. 25), non avrebbe più potuto svol-
gere un'attività di operaio edile, se non in misura sensibilmente ridotta,
ma a lui sarebbero comunque stati proponibili, al 100%, lavori di ripiego
leggeri e/o semisedentari o medio-pesanti, ripetitivi, non qualificati quali
quelli sopra descritti.
10.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
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sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 130 V 97 consid. 3.2).
10.3 È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha svol-
to principalmente l'attività di operaio edile. Si può tuttavia ritenere che, vi-
sto il genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni,
un adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente
non risulta necessario, rispettivamente è di semplice realizzazione e ciò
nonostante l'età. Questo Tribunale osserva pure che allo stesso si pre-
senta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e suffi-
cientemente specificate) in diversi settori, con mansioni semplici e ripetiti-
ve, che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari
misure di reintegrazione professionale.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
11.2 Nel 2009, anno di riferimento (cessazione dell'attività lucrativa nel
gennaio di quell'anno), il salario privo d'invalidità sarebbe ammontato a
65'093 franchi, circostanza non contestata. Potrebbe essere precisato
che il calcolo comparativo dei redditi avrebbe dovuto essere effettuato sui
dati del 2010 (DTF 128 V 174 e 129 V 222), anno in cui è sorto il diritto al-
la rendita. Tuttavia, il calcolo è stato effettuato il 28 dicembre 2010 (doc.
68-4), per cui i dati statistici (necessari poi per il rilevamento del reddito
privo d'invalidità) non erano ancora a disposizione dell'Ufficio AI. Va rile-
vato tuttavia, alla luce del risultato finale, che tale circostanza è del tutto
ininfluente per il diritto a prestazioni.
11.3 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero fino a medio pesante, semplici, non qualificate,
ripetitive. Queste attività (salari statistici aggiornati al 2009) comportano
un salario medio mensile di 4'907.39 franchi. Questo importo deve essere
adeguato secondo un orario settimanale di 41.6 medio svizzero (della ca-
tegoria), ciò che permette di ottenere 61'244.25 franchi all'anno.
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Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori per-
sonali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. Va rilevato che
secondo la consolidata giurisprudenza la riduzione massima è del 25%.
L'Ufficio AI, che gode di un ampio margine d'apprezzamento (DTF 137 V
71 consid. 5.2), ha operato una riduzione complessiva del 10%. Infatti,
A._______ è nato nel 1960, quindi di età ancora relativamente giovane
nel 2010. Egli detiene tuttavia ha una formazione scolastica scarsa (scuo-
la elementare) ed una formazione professionale basata sull'esperienza,
praticamente, nel solo settore dell'edilizia. Gli handicap dovuti alla patolo-
gia ortopedica sono noti e non limitanti nell'ambito di attività sostitutive.
Una riduzione del 10%, come operato dall'Ufficio AI, appare tutelabile. Ne
consegue un introito annuale di 55'119.83 franchi.
11.4 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 65'093 franchi ed un in-
troito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 55'119.83 franchi
fa risultare una perdita di guadagno del 15.32%, grado che non comporta
alcun riconoscimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'inva-
lidità.
12.
12.1 È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha soppresso la rendita in-
tera con effetto dal 1° giugno 2010 in applicazione dell'art. 88a OAI (cfr.
consid. 7.5). Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
12.2 La procedura è di principio onerosa (art. 69 LAI). Nella memoria ri-
corsuale e con la compilazione del questionario d'assistenza giudiziaria,
l'insorgente ha chiesto di essere esonerato da queste spese processuali.
Vista la situazione personale del medesimo, esaminati gli atti prodotti, le
spese processuali possono essere condonate ai sensi dell'art. 6 lett. a del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS
173.320.2).
12.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spe-
se ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: