Corte II I
C-1970/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
G.______,
rappresentato dal Patronato INCA, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. G._______, cittadino italiano, nato il _______, ha svolto attività
lucrativa quale operaio in Svizzera nel 1965, dal 1967 al 1969, nel
1971 e dal 1973 al 1974, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tali
periodi. Dopo il rimpatrio ha svolto dal 1975, dapprima, l'attività di
operaio e, successivamente, quella di muratore fino al 7 settembre
2004 (ultimo giorno di lavoro effettivo). In data 19 dicembre 2000
G._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Tale richiesta è
pervenuta all'UAIE il 25 gennaio 2005. Il richiedente è stato visitato il
30 novembre 2004 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) di C._______, ove il sanitario incaricato ha
diagnosticato "artropatia uratica con maggior interessamento delle
mani e piedi con medio deficit funzionale complessivo obiettivabile e
cardiopatia ischemica ipertensiva ben controllata farmacologicamente”
e, dopo aver precisato che può regolarmente svolgere lavori semi-
pesanti, ha posto un tasso di invalidità del 45% in relazione all'ultimo
lavoro svolto senza tuttavia esprimersi in merito ad altra attività
lavorativa adeguata alle sue condizioni. Nell'ambito di tale richiesta
sono stati esibiti i seguenti documenti medici obiettivi: un referto di un
esame radiologico (piede dx e sn) dell'8 novembre 2002, un foglio di
dimissione relativo al ricovero dal 25 novembre al 5 dicembre 2002
(per artrite uratica tofacea in fase acuta, insufficienza renale cronica
ed ipertensione arteriosa), il referto di un esame delle urine del 25
agosto 2004, i referti di un esame dell'emocromo del 25 agosto 2004,
il referto di una ecografia addominale del 31 agosto 2004 ed un referto
cardiologico del 31 agosto 2004 (doc. 1-18).
B. Con lettera del 25 aprile 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha chiesto
all'assicurato di compilare e rispedire il questionario per l'assicurato e
quello del datore di lavoro e di inviare altresì tutti i documenti medici
esistenti (rapporti medici, cartelle cliniche, esami di laboratorio, ECG,
ecc.; doc. 8). Parimenti, con scritto della medesima data
l'amministrazione ha chiesto all'INPS di C._______ di fornire alcune
informazioni e di produrre tutta la documentazione medica in possesso
utile per l'esame della domanda (doc. 9). Sia l'INPS di C._______ sia
l'interpellato non hanno dato seguito a tali richieste. Non avendo
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ricevuto risposta, con lettera raccomandata del 28 luglio 2005,
l'amministrazione ha invitato G._______ a voler produrre quanto
richiesto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della diffida,
facendo rilevare che, in caso di mancato riscontro entro il termine
stabilito, la domanda di rendita non sarebbe stata esaminata (doc. 19).
L'interpellato non ha dato seguito a tale diffida. Mediante decisione del
24 ottobre 2005, l'UAIE ha quindi comunicato all'assicurato che la sua
domanda di rendita del 19 dicembre 2000 veniva esaminata (doc. 20).
C. Con scritto del 26 febbraio 2006, pervenuto il 1° marzo successivo,
G._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA-CGIL di
G1._______, ha inoltrato ricorso chiedendo il riesame della sua
pratica. Fa valere di non aver ricevuto la richiesta del 25 aprile 2005 e
di non aver potuto rispondere allo scritto del 28 luglio 2005 in quanto
in condizione di salute precarie tali da costringerlo a non potersi
spostare dalla propria abitazione. A supporto di quanto asserito ha
prodotto un certificato medico del 22 febbraio 2006 giusta il quale
l'interessato non ha potuto lasciare la sua abitazione a partire dal 28
luglio 2005 per motivi relativi al proprio grave stato di salute fino al 22
febbraio 2006 (doc. 17 e 22).
In data 7 marzo 2006 l'amministrazione ha comunicato all'interessato
che la decisione del 24 ottobre 2005 era cresciuta incontestata in
giudicato e che, per poter esaminare una nuova domanda di
prestazioni, avrebbe dovuto produrre il questionario per l'assicurato, il
questionario del datore di lavoro e tutti i documenti medici esistenti
(rapporti medici, cartelle cliniche, esami di laboratorio, ecc.; doc. 23).
Con scritto 6 aprile 2006 G._______ ha prodotto il questionario
dell'assicurato precisando nel contempo che avrebbe esibito altresì il
questionario del datore di lavoro non appena in suo possesso (doc. 7 e
24). In data 26 aprile 2006 l'amministrazione ha ricevuto il questionario
del datore di lavoro del 4 aprile 2006 (doc. 6).
D. Nel suo rapporto del 14 settembre 2006, il Dott. B._______,
fondandosi sull'incarto, ha ripreso la diagnosi posta dal medico
dell'INPS nella perizia particolareggiata del 25 agosto 2004 e ha
ritenuto che l'assicurato nella sua precedente attività di muratore è
inabile al 100% mentre è abile al 100% in attività lavorative sostitutive
adeguate (ad es.: sorvegliante di parcheggi/musei, vendita per
corrispondenza/telefono e internet, cassiere, venditore di biglietti,
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addetto all'accoglienza, telefonista, addetto alla scansione ottica di
documenti, ecc.) a decorrere dal 7 settembre 2004 (doc. 25, 27 e
27.1). In un calcolo comparativo dei redditi del 16 ottobre 2006 (anno
di riferimento: 2004), l'amministrazione ha ritenuto che, nell'ambito
delle attività sostitutive indicate dal Dott. B._______, l'interessato
subisce una perdita di guadagno del 37% (doc. 28). Mediante progetto
di decisione del 24 ottobre 2006 sostituito con progetto di decisione
del 10 gennaio 2007, l'amministrazione ha comunicato all'assicurato
che la sua richiesta di prestazioni avrebbe dovuto essere respinta per
carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 29-32). Con scritto del
6 febbraio 2007 l'assicurato ha comunicato di rinunciare all'inoltro di
obiezioni. Mediante decisione del 15 febbraio 2007 l'UAIE ha quindi
respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato del 26 aprile 2006
per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 34).
E. Con gravame del 15 marzo 2007, spedito il medesimo giorno alla
scrivente Autorità, G._______, regolarmente rappresentato dal
Patronato INCA di B1._______, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, l'accoglimento della sua richiesta di prestazioni del 26
aprile 2006 con il riconoscimento del suo diritto ad almeno mezza
rendita a decorrere dal mese di aprile 2005. Nulla produce a suffragio
delle proprie conclusioni.
Nelle osservazioni responsive del 19 giugno 2007, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono. Dopo aver preso atto della
risposta dell'amministrazione, il ricorrente, invitato dalla scrivente
Autorità a replicare, ha confermato, con scritto del 5 luglio 2007, di
mantenere il ricorso mentre in data 17 luglio 2007 ha versato l'anticipo
di 300.-- franchi equivalente alle presunte spese processuali.
Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
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portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell' ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. Di conseguenza, la scrivente Autorità deve
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita 12
mesi precedenti la presentazione della domanda oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e quella della decisione impugnata. Il
giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
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5.2 Nella specie, la prima richiesta di prestazioni è stata inoltrata il 19
dicembre 2000 ed è stata evasa il 24 ottobre 2005, mediante
decisione di non entrata in materia. L'opposizione e l'implicita
domanda di restituzione dei termini presentata il 26 febbraio 2006 dal
ricorrente non è stata ritenuta dall'amministrazione, la quale con
istanza del 7 marzo 2006 si è limitata a comunicare che la decisione
del 24 ottobre 2005 era cresciuta in giudicato e che, pertanto, doveva
essere presentata una nuova richiesta di prestazioni. Ora, considerato
che il ricorrente non ha reagito a tale scritto, non ha manifestato il suo
disaccordo entro un lasso di tempo ragionevole e non ha preteso una
decisione su opposizione formale in merito, si deve ritenere che la
decisione del 24 ottobre 2005 è cresciuta in giudicato (cfr. DTF 134 V
145). La nuova domanda di prestazioni è stata inoltrata nell'aprile
2006, il periodo d'esame nell'ambito della presente vertenza è quello
intercorrente tra il 24 ottobre 2005 (data della decisione di non entrata
in materia) ed il 15 febbraio 2007 (data della decisione qui avversata).
Il Tribunale analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti due condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera
ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
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rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito
all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista
dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
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un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Giusta l'art. 69 cpv. 2 della Ordinanza federale sull'assicurazione
per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201)
l'amministrazione procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato
di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A
tale scopo può domandare rapporti ed informazioni, ordinare perizie,
eseguire sopralluoghi e consultare specialisti dell'aiuto pubblico e
privato agli invalidi. Il giudice delle assicurazioni sociali deve
esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova,
indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid.
3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in
maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia
chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la
generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto
che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF
125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 Ora il collegio giudicante rileva che agli atti figurano unicamente
un referto di un esame radiologico (piede dx e sn) dell'8 novembre
2002, un foglio di dimissione relativo al ricovero dal 25 novembre al 5
dicembre 2002 (per artrite uratica tofacea in fase acuta, insufficienza
renale cronica ed ipertensione arteriosa), il referto di un esame delle
urine del 25 agosto 2004, i referti di un esame dell'emocromo del 25
agosto 2004, il referto di una ecografia addominale del 31 agosto 2004
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ed un referto cardiologico del 31 agosto 2004 (doc. 10-16). Trattasi di
documenti medici obiettivi esigui e neppure di recente esecuzione.
Tutti gli esami ed i referti clinici, infatti, risalgono ad una data
precedente al 1° settembre 2004, allorquando il periodo di riferimento
del presente giudizio si protrae fino al 15 febbraio 2007 (cfr.
considerando 5). Il certificato medico del 22 febbraio 2006 (giusta il
quale l'assicurato non ha potuto lasciare la sua abitazione a partire dal
28 luglio 2005 per motivi relativi al proprio grave stato di salute fino al
22 febbraio 2006; doc. 17), inoltre, è troppo succinto e non supportato
da esami clinici obiettivi. Stante quanto precede, la documentazione
medica obiettiva a disposizione tanto del medico dell'INPS quanto del
medico dell' UAIE era alquanto lacunosa. Di conseguenza, i predetti
sanitari non forniscono nei loro rapporti un'opinione chiara e
sufficientemente motivata sulle condizioni di salute del ricorrente e,
quindi, di conseguenza, neppure un'indicazione debitamente
circostanziata in merito alla loro eventuale incidenza invalidante.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza riportata al considerando 8, il
collegio giudicante non puó condividere le conclusioni a cui è giunto
l'UAIE, né d'altronde ritiene di poter considerare concludenti ai fini del
giudizio le valutazioni rese dal medico dell'INPS.
9.2 Stante quanto precede il collegio giudicante non puó quindi
effettuare sulla base degli atti di causa un esame oggettivo adeguato
che gli consenta di addivenire ad un chiaro ed attendibile giudizio sullo
stato di salute dell'assicurato e, quindi, sulle sue effettive ripercussioni
invalidanti. Pertanto il gravame deve essere accolto. La decisione
impugnata è quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se
si considera l'importanza della lacuna rilevata e l'ampiezza delle
informazioni mediche bisognose di essere ancora raccolte. L'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
dovrà pertanto completare l'istruttoria delucidando la situazione
valetudinaria del ricorrente tramite l'assunzione agli atti di un modello
E 213 aggiornato e di tutta la documentazione medica obiettiva che lo
concerne e, se del caso, l'effettuazione di esami obiettivi che le
circostanze dovessero richiedere. L'incarto sarà poi sottoposto al
servizio medico dell'UAIE, il quale si pronuncerà sullo stato di salute
dell'assicurato e, quindi, sulle sue effettive ripercussioni invalidanti.
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L'amministrazione effettuerà un'indagine comparativa dei redditi ed
emanerà in seguito un nuovo provvedimento impugnabile.
10.
10.1 Non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo di franchi
300.-- versato dal ricorrente il 17 luglio 2007 gli è retrocesso.
10.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, si giustifica riconoscere un'indennità
per spese ripetibili di 500.-- franchi da porre a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del
15 febbraio 2007, l'incarto è retrocesso all'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero affinché completi
l'istruttoria ai sensi del considerando 9 e statuisca di nuovo.
2.
Non si percepiscono spese di procedura. L'anticipo di franchi 300.--
versato dal ricorrente il 17 luglio 2007 gli è retrocesso.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
ammontante a 500.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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