B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Sperrfrist
bis 8. Juni 2012 12.00 Uhr
nicht zur Publikation vorgeschlagen
Corte III
C-197/2012
S e n t e n z a d e l 2 9 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 12 dicembre
2011).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 12 dicembre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato e padre di tre figli
nati nel (…), (…) e (…; doc. 3; v. anche doc. 13) – una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di fr. (…) al mese, a decorrere
dal 1° agosto 2011 (doc. 17; v. anche doc. 10 e 11). È stato stabilito che
l'interessato presenta una completa incapacità al lavoro dal 20 aprile
2006 e che il diritto ad una rendita d'invalidità avrebbe potuto nascere al
più presto il 20 aprile 2007. Tuttavia, ritenuto che la richiesta di una rendi-
ta all'assicurazione svizzera per l'invalidità è stata presentata il 15 febbra-
io 2011 (doc. 3), la rendita intera è versata, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI, solo
a partire dal 1° agosto 2011, ossia 6 mesi dopo la data della richiesta.
Detta rendita è stata calcolata segnatamente in base ad una durata di
contribuzione di 4 anni e 7 mesi (doc. 7; v. anche doc. 6 e 14).
2.
L'11 gennaio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 12 dicembre
2011 mediante il quale ha contestato il periodo contributivo. Ha in partico-
lare segnalato che "mi mancano circa 4 stagioni di contributi, mi mancano
gli anni 1975-1976-1978 e 1979". Ha fornito il nominativo di un datore di
lavoro nel Cantone B._______ presso cui avrebbe svolto un'attività lucra-
tiva con "un normale contratto di lavoro stagionale". Ha altresì postulato
di poter recuperare le mensilità di rendita perse "per aver ritardato a fare
la richiesta (…) perché ero in causa con l'INPS perché non mi riconosce-
va l'inabilità al lavoro". Ha precisato che "non conoscevo le leggi svizzere,
pensavo che senza l'inabilità al lavoro dovevo avere 65 anni di età". Infi-
ne, ha chiesto di ricevere "l'assegno di famiglia per una figlia di (…) anni
che frequenta l'università" (doc. TAF 1; v. anche lo scritto del 30 gennaio
2012, inviato all'autorità inferiore, nel quale l'interessato ha chiesto che "i
periodi di contribuzione vengano ricalcolati" nonché "l'integrazione [della]
pensione per [la] figlia studente" [doc. 25] e lo scritto, ricevuto dall'autorità
inferiore il 20 febbraio 2012, in cui l'interessato ha fornito l'indirizzo del
proprio datore di lavoro ed ha precisato le modalità di pagamento del sa-
lario [doc. 31]).
3.
Nella risposta al ricorso dell'11 aprile 2012, l'UAIE ha proposto l'ammis-
sione del ricorso ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
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la stessa possa procedere ad un nuovo calcolo della rendita d'invalidità
dal momento che dall'accertamento dei fatti effettuato presso l'Ufficio del-
le assicurazioni sociali del Cantone B._______ risulta che sono stati ver-
sati contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia per gli anni 1975,
1976 e 1979 (ma non per l'anno 1978 [doc. 35]; v. anche doc. 21 a 24).
4.
4.1 Con provvedimento del 1° maggio 2012, questo Tribunale ha tra-
smesso per conoscenza al ricorrente la risposta al ricorso dell'11 aprile
2012, riservata la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di
inoltrare delle eventuali osservazioni alla risposta al ricorso, nel termine di
5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedi-
mento medesimo (doc. TAF 6).
4.2 Il summenzionato provvedimento è stato notificato al ricorrente il 4
maggio 2012 (doc. TAF 7), senza che quest'ultimo abbia fatto uso, nel
termine a tal fine accordato, della facoltà di presentare delle osservazioni.
5.
5.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
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6.
6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
7.
7.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione, alfine di
integrare i nuovi elementi di cui allo scritto dell'Ufficio delle assicurazioni
sociali del Cantone B._______ del 5 marzo 2012 ed all'annesso estratto
del conto individuale (doc. 35), è giustificata con riferimento agli elementi
del calcolo della rendita d'invalidità da accordare al ricorrente, fermo re-
stando, da un lato, che incomberà all'autorità inferiore di completare ulte-
riormente l'istruttoria qualora il ricorrente dovesse presentare nuovi ele-
menti decisivi e, dall'altro alto, che in virtù delle risultanze processuali non
sussiste l'eventualità che l'autorità inferiore possa procedere ad una re-
formatio in peius della decisione impugnata qui annullata. L'autorità infe-
riore dovrà altresì pronunciarsi sull'istanza del ricorrente tendente a "re-
cuperare le mensilità di rendita perse per aver ritardato a fare la richiesta"
nonché a ricevere "l'assegno di famiglia per una figlia di (…) anni che fre-
quenta l'università" (cfr. gravame dell'11 gennaio 2012 [doc. TAF 1]; v. al-
tresì doc. 33 [dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'Università degli
studi di C._______ del 3 febbraio 2012]).
7.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata an-
nullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al
completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato ed
all'emanazione di una nuova decisione.
8.
8.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA).
8.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e rela-
tivamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica
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l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e
segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 12 dicembre
2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia pro-
ceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: