Corte II I
C-1972/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jürg Kölliker, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
I._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1972/2007
Fatti:
A. I._______, cittadina italiana, nata il _______, coniugata con prole,
ha lavorato in Svizzera, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), dal 1971
dapprima quale operaia non qualificata a Z._______ (Cantone
A._______), dal 1986 nel Cantone Ticino dapprima presso la
M._______ di B._______ e successivamente a domicilio
nell'assemblaggio di orologi, dal 1990 è stata impiegata quale
ausiliaria di pulizia presso le scuole di B._______ (attività che ha
cessato nell'ottobre 1997 poichè troppo pesante). L'attività di portinaia
presso il condominio in cui abita è stata invece mantenuta fino al
novembre 1999 ed in seguito abbandonata a causa del perdurare dei
disturbi legati alla malattia intestinale cronica (morbo di Crohn) di cui
soffre dal 1989. A causa di quest'ultima, l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) le ha riconosciuto, mediante
decisione del 12 aprile 1996, il diritto a mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (con grado di invalidità del
50%), oltre alla mezza rendita completiva in favore dei tre figli
(M1._______ nato il _______, R._______ nata il _______ e
C._______ nata il _______), a decorrere dal 1° ottobre 1995.
Nel corso del 1997, su richiesta dell'assicurata, è stata avviata una
procedura di revisione. Essa ha subito un infortunio il 26 luglio 1998
riportando la frattura dell'osso sacro ed è stata esaminata dal 14 al 16
febbraio 2000 dai periti del Servizio di accertamento medico
dell'assicurazione invalidità (SAM) di Bellinzona che, nella loro perizia
pluridisciplinare del 6 marzo 2000, sono giunti alla conclusione che il
suo stato di salute non era peggiorato in quanto continuava a
presentare un'incapacità lavorativa globale del 50% nella sua attività di
portinaia e ausiliaria di pulizie. Il 4 febbraio 2000 l'assicurata è rimasta
vittima di un incidente della circolazione a seguito del quale ha
riportato un trauma distorsivo cervicale. Con decisione del 3 gennaio
2001 l'UAI-TI ha respinto la domanda di revisione presentata
dall'assicurata.
Contro il suddetto provvedimento l'assicurata ha presentato in data 2
febbraio 2001 ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali
del Cantone Ticino. Il gravame è stato accolto con decisione del 21
agosto 2001 e l'incarto è stato rinviato all'amministrazione affinchè
procedesse all'esperimento di una nuova perizia medica.
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I._______ è stata quindi nuovamente visitata il 29 e 30 luglio e l'8
agosto 2002 dai periti del Servizio di accertamento medico
dell'assicurazione invalidità (SAM) di Bellinzona che, nella loro perizia
pluridisciplinare dell'8 ottobre 2002, hanno posto la diagnosi (con
influsso sulla capacità lavorativa) di: morbo di Crohn ileocecale
diagnosticato nel 1989 (con recidive nel 1994, 1998, 1999 e 2000);
sindrome cervico-vertebrale/-spondiligena/-cefalica cronica a sin. più
che a ds. ; periatropatia omeroscapolare tendinopatica sin. più che a
ds. e sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica. Dopo aver
inoltre posto la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di
sindrome depressiva ricorrente in remissione, iniziale poliartrosi alle
articolazioni IFP alle due mani, Buchard e stato dopo strumectomia
eutireotica con terapia sostitutiva, i periti del SAM sono giunti alla
conclusione che l'assicurata può svolgere nella misura del 50% la sua
precedente attività di portinaia e responsabile di immobili, nella misura
del 30% l'attività di addetta alle pulizie a partire dal 4 febbraio 2000
(data dell'incidente automobilistico) e nella misura del 60% l'attività di
casalinga. Dopo aver pertanto accertato che il danno alla salute
dell'assicurata è rimasto invariato (grado d'invalidità del 50%) fino
all'incidente avvenuto il 4 febbraio 2000, data a partire dalla quale
l'incapacità al guadagno è fissata al 70%, l'UAI-TI le ha riconosciuto
mediante decisione del 15 gennaio 2003 il diritto ad una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità oltre alla rendita completiva
in favore della figlia C._______ a decorrere dal 1° maggio 2000,
ovvero tre mesi dopo l'avvenuto incidente della circolazione (doc.
1-180).
B. A seguito del rimpatrio dell'assicurata, l'UAI-TI ha trasmesso
l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) che ha avviato d'ufficio una procedura di
revisione in data 15 settembre 2005 (doc. 184-194).
L'assicurata è stata visitata presso i servizi medici dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) di V._______, ove il
sanitario incaricato ha diagnosticato "esiti di emicolectomia dx per
morbo di Crohn dell'ileo terminale, del colon ascendente e del sigma;
esiti isterectomia vaginale e di ovariectomia dx + biopsia ovaio sx.
tramite laparoscopia; emitiroidectomia per gozzo colloidocistico;
ipertensione arteriosa; esiti di biopsia del seno sx. e trattamento laser
CO2 per condilomi vulvari; ernia iatale con esofagite; colpo di frusta
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cervicale e sindrome depressiva lieve" e, dopo aver precisato che lo
stato di salute dell'assicurata è migliorato e che essa è in grado di
svolgere regolarmente lavori semipesanti come pure il suo ultimo
lavoro nella misura massima di 4/5 ore e che può svolgere a tempo
pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni, ha posto un tasso di
invalidità del 50% per qualsiasi attività lavorativa (E 213 del 17
febbraio 2006: doc. 197).
Nel questionario per la revisione della rendita AI del 7 aprile 2006
l'assicurata ha dichiarato di non esercitare alcuna attività lucrativa
(doc. 195).
Nel suo rapporto del 6 agosto 2006, il Dott. P._______ del Servizio
medico regionale (SMR), fondandosi sull'incarto, ha posto la diagnosi
(con influsso sulla capacità lavorativa) di “malattia di Crohn K 50.0;
cervico-lombalgie e sindrome depressiva lieve” ed è giunto alla
conclusione che l'assicurata nella sua precedente attività è inabile al
50% mentre la sua capacità lavorativa in un'attività adatta e leggera
(come, per es., sorvegliante di parcheggi/musei, magazziniere/
gestione degli stocks, venditore in generale, riparazione di piccoli
elettrodomestici, addetto alla registrazione, classificazione,
distribuzione della posta interna) può essere valutata al 100% tenuto
conto di certi limiti (segnatamente, attività con possibilità di
cambiamenti posturali, senza trasporto e sollevamento di pesi di oltre
5-10 kg, senza rotazioni del busto ed evitando di lavorare su terreni
sconnessi) a decorrere dal 15 settembre 2005 (doc. 198-199).
L'amministrazione ha quindi operato il raffronto dei redditi giungendo
alla conclusione che l'assicurata presenta un grado di invalidità del
10% dal 15 settembre 2005 (doc. 200).
Mediante progetto di decisione dell'11 ottobre 2006 l'UAIE ha quindi
comunicato all'assicurata che, in base agli accertamenti effettuati, la
rendita intera avrebbe dovuto essere soppressa (doc. 201). In data 25
ottobre 2006 l'assicurata ha prodotto un insieme di documenti medici
concernenti il periodo 2000-2005 (doc. 202-229). L'UAIE ha quindi
sottoposto nuovamente l'incarto al Dott. P._______, il quale, nel suo
rapporto del 4 gennaio 2007, è giunto alla conclusione che la
documentazione prodotta non porta elementi clinici nuovi tali da
modificare sostanzialmente la sua precedente presa di posizione (doc.
231). Mediante decisione di revisione del 1° febbraio 2007 l'UAIE ha
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pertanto soppresso la rendita intera a far tempo dal 1° aprile 2007
(doc. 232 e 233).
C. Con gravame del 9 marzo 2007, rimesso alla posta italiana il giorno
successivo, I._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità intera anche
successivamente al 1° aprile 2007. A suffragio delle sue conclusioni
produce la seguente documentazione medica: una relazione di
consulenza medico-legale del marzo 2007 del Dott. M._______ (giusta
il quale le patologie di cui è affetta l'assicurata compromettono
quantomeno in misura del 50% la sua capacità lavorativa), un rapporto
del 1° marzo 2007 del Dott. S._______ (che sconsiglia attività
lavorative che comportino particolare impegno per il rachide) ed un
certificato medico del 7 marzo 2007 rilasciato dal poliambulatorio
medico specialisti di L._______ (V._______).
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
T._______ del Servizio medico regionale (SMR) che, nel suo rapporto
medico del 4 luglio 2007, ha confermato integralmente le precedenti
conclusioni del Dott. P._______ anche alla luce della nuova
documentazione prodotta (doc. 237).
L'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 luglio 2007, propone
quindi la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per
quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Ricevute le osservazioni dell'amministrazione, I._______, con replica
del 13 agosto 2007 ribadisce la propria posizione processuale
producendo, oltre a documentazione medica già agli atti: una relazione
di consulenza medico-legale del 1° agosto 2007 del Dott. M._______
(con annessi il rapporto di una colonscopia del 25 luglio 2007 ed il
referto di un esame ecotomografico della tiroide del 26 marzo 2007)
ed un rapporto dell'8 agosto 2007 rilasciato dalla C1._______.
Ricevuto la replica, l'amministrazione ha sottoposto nuovamene gli atti
al Dott. T._______ che, nel suo rapporto medico del 30 agosto 2007, è
giunto alla conclusione che la documentazione prodotta non porta
elementi clinici nuovi tali da modificare la sua precedente valutazione
del 4 luglio 2007 (doc. 239).
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Nella duplica dell'11 settembre 2007 l'UAIE propone quindi
nuovamente di rigettare l'impugnativa con argomenti di cui si riferirà,
per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
In data 26 settembre 2007 la ricorrente ha versato l'anticipo di Fr.
300.- equivalente alle presunte spese processuali.
Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
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della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
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entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'Ordinanza su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 [OAI, RS 831.201]). Se la capacità al guadagno dell'assicurato
migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri.
Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88a cpv. 1 OAI). In ogni caso la revisione della rendita è
possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta
invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a e 1985 pag.
336). Il giudice delle assicurazioni sociali si determina secondo il
principio della probabilità preponderante, l'esistenza di una pura
possibilità non è sufficiente né il dubbio deve essere interpretato in
favore dell'interessato (DTF 121 V 208 consid. 6a, 115 V 142, consid.
8b; 113 V 312, consid. 3a). La riduzione o la soppressione della
rendita è messa in atto al più presto il primo giorno del secondo mese
che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lettera a OAI). Il
punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF
133 V 108, consid. 5.4).
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5.2 Conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando 5.1,
pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
quello intercorrente tra il 15 gennaio 2003 (data in cui l'UAI-TI ha
riconosciuto I._______ il diritto ad una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità con grado di invalidità del 70%) ed il 1° febbraio
2007 (data della decisione impugnata). Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
7.
7.1 Nel riconoscere il diritto ad una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità con grado del 70% a decorrere dal 1° maggio
2000, l'amministrazione si era fondata sulla perizia pluridisciplinare
dell'8 ottobre 2002 del SAM di Bellinzona dalla quale traspariva che in
quel periodo l'assicurata era affetta da: morbo di Crohn ileocecale
diagnosticato nel 1989, sindrome cervico-vertebrale/-spondiligena/-
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cefalica cronica a sin. più che a ds., periatropatia omeroscapolare
tendinopatica sin. più che a ds., sindrome lombovertebrale/-
spondilogena cronica e da sindrome depressiva ricorrente in
remissione, iniziale poliartrosi alle articolazioni IFP alle due mani,
Buchard; stato dopo strumectomia eutireotica con terapia sostitutiva.
Nel febbraio 2006 il medico dell'INPS e successivamente i medici
dell'UAIE, Dott. P._______ e Dott. T._______, hanno praticamente
confermato integralmente le diagnosi anzidette, anche alla luce della
documentazione medica prodotta dall'assicurata nell'ambito della
presente procedura. Occorre pertanto esaminare se l'influsso delle
predette affezioni sulla capacità di lavoro dell'interessata si è
modificato in modo rilevante nel periodo in esame.
7.2 Ora, tanto il medico dell'INPS quanto i medici dell'UAIE ritengono
che lo stato di salute dell'assicurata sia migliorato. In particolare, il
medico dell'INPS è dell'avviso che l'assicurata sia in grado di svolgere
regolarmente lavori semipesanti come pure il suo ultimo lavoro nella
misura massima di 4/5 ore e che può svolgere a tempo pieno un
lavoro adeguato alle sue condizioni dal 15 settembre 2005 (cfr. E 213
del 17 febbraio 2006). Il Dott. P._______ ritiene che essa, nella sua
precedente attività, è inabile al 50% mentre in un'attività adatta e
leggera (come, per es., sorvegliante di parcheggi/musei,
magazziniere/gestione degli stocks, venditore in generale, riparazione
di piccoli elettrodomestici, addetto alla registrazione, classificazione,
distribuzione della posta interna) è abile al 100% tenuto conto di certi
limiti (segnatamente, attività con possibilità di cambiamenti posturali,
senza trasporto e sollevamento di pesi di oltre 5-10 kg, senza rotazioni
del busto ed evitando di lavorare su terreni sconnessi) a decorrere dal
15 settembre 2005 (cfr. rapporto del 6 agosto 2006 e del 4 gennaio
2007). Le predette conclusioni sono state peraltro confermate
integralmente dal Dott. T._______ nei suoi rapporti del 4 luglio e del 30
agosto 2007, anche alla luce della nuova documentazione medica
prodotta dall'assicurata in sede ricorsuale. Ora il collegio giudicante
rileva che l'amministrazione ha constatato che la malattia di Crohn è in
remissione e che, a tal fine, il Dott. P._______ si è basato sul modello
E 213 (doc. 197, 199 e 231). Gli altri documenti medici oggettivi agli
atti non risultano essere di recente esecuzione e sono, pertanto, poco
indicativi. Il modello E 213 è troppo sommario e non si basa su degli
esami clinici obiettivi. Solamente dopo il deposito del ricorso, sono
stati versati agli atti due rapporti del Dott. M._______, un rapporto del
Dott. P1._______ (che concerne la tiroide) ed un rapporto del Dott.
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S._______. Il Dott. M._______ contesta un'avvenuto miglioramento
nello stato di salute dell'assicurata (e ritiene, segnatamente, che le
patologie di cui è affetta l'assicurata compromettono quantomeno in
misura del 50% la sua capacità lavorativa) mentre il Dott. S._______
sconsiglia attività lavorative che comportino particolare impegno per il
rachide. Anche questi rapporti sono però succinti e non supportati da
esami clinici obiettivi. Pertanto neppure il parere del Dott. T._______
(doc. 237 e 239) appare fondato su un'analisi approfondita dello stato
di salute dell'assicurata.
7.3 Stante quanto precede il collegio giudicante non puó quindi
effettuare sulla base degli atti di causa un esame oggettivo adeguato
che consenta di addivenire ad un chiaro ed attendibile giudizio sullo
stato di salute dell'assicurata (segnatamente sul suo eventuale
miglioramento) e, quindi, sulle sue effettive ripercussioni invalidanti.
Pertanto il gravame deve essere parzialmente accolto. La decisione
impugnata è quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se
si considera l'importanza della lacuna rilevata e l'ampiezza delle
informazioni mediche bisognose di essere ancora raccolte. L'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
dovrà pertanto completare l'istruttoria delucidando la situazione
valetudinaria della ricorrente. L'assicurata dovrà quindi essere
sottoposta a visite specialistiche in gastroenterologia ed ortopedia in
Ticino e dovranno essere effettuati tutti gli esami oggettivi che il caso
richiede. Inoltre dovrà essere allestito un modello E 213 aggiornato.
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'eventuale incapacità al lavoro della
ricorrente in attività sostitutive. Particolare attenzione dovrà essere
prestata al periodo intercorso tra il 15 gennaio 2003 ed il 1° febbraio
2007 (cfr. consid. 5.2) e da questa data in poi.
8. Non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo di franchi
300.-- versato dalla ricorrente il 26 settembre 2007 le è retrocesso.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 1° febbraio 2007, l'incarto è retrocesso all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi 7.2 e 7.3 e
statuisca di nuovo.
2.
Non si percepiscono spese di procedura. L'anticipo di Fr. 300.--
versato dalla ricorrente il 26 settembre 2007 le è retrocesso.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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C-1972/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
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