Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-1980/2010
Sentenza del 2 febbraio 2011
Composizione Francesco Parrino, statuente come giudice unico
Cancelliere: Yann Hofmann
Parti A._______, patrocinata dall'Avv. Fabio Taborelli,
Corso San Gottardo 25, casella postale 2247, 6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 25 febbraio 2010)
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Fatti:
A.
A._______, cittadina svizzera nata il , ha lavorato in Svizzera sin
dall'epoca della sua formazione di assistente in odontoiatria. Nel 2003, la
nominata ha subito un delicato intervento all'anca destra per la presenza
di un tumore a cellule giganti (resezione della porzione prossimale del
femore con posa di un'artroprotesi).
Dal 2006, in esito al matrimonio, risiede in Italia nella zona di frontiera. Ha anche acquisito la cittadinanza
italiana.
B.
In data 20 maggio 2009, in seguito all'aggravamento delle conseguenze
dell'operazione all'anca destra, A._______ ha formulato una domanda
volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
Dal questionario del datore di lavoro, medico dentista di Chiasso, redatto il 23 luglio 2009, si evince che
l'interessata lavora dal luglio 2002 come assistente in odontoiatria in ragione di 42,5 ore settimanali. Non
risulterebbero frequenti o prolungate assenze da imputare a malattia; tuttavia, il datore di lavoro indica che
il rendimento della dipendente non corrisponderebbe esattamente alle esigenze aziendali e porrebbe
problemi d'organizzazione dello studio medico. La dipendente, per questo motivo, percepisce un salario
mensile di Fr. 4'000.-, atteso che il salario normale (dopo tre anni di formazione e 8 anni di pratica)
dovrebbe raggiungere Fr. 4'500.- almeno (cfr. tabelle stipendi SS0 valida dal 1° gennaio 2009).
Sotto il profilo medico, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la richiesta di
prestazioni, ha acquisito agli atti l'incarto della Cassa malati Allianz. Dallo stesso emergono delle perizie,
segnatamente: quella del Dott. Caranzano, specialista in ortopedia, Lugano, del 25 agosto 2009; quella del
Dott. Ponti, specialista in medicina dello sport, Mendrisio, del 17 febbraio 2009; quella del Dott. Goldinger,
specialista in reumatologia, Mendrisio del 18 settembre 2009; quella del Dott. Prof. Hefti, chirurgo
ortopedico. In sostanza l'assicurata soffre di esiti di resezione femore destro (2003), importante deficit
funzionale dell'anca destra, sindrome lombo vertebrale secondaria ad irritazione meccanica della cerniera
lombosacrale.
L'Ufficio AI, dopo aver preso atto dell'incarto dell'Allianz, ha proceduto all'audizione dell'assicurata presso il
Consulente in integrazione professionale (CIP) il 14 dicembre 2009. Ritenuto che, senza invalidità,
l'interessata potrebbe guadagnare Fr. 52'000.- annui, mentre con l'invalidità il suo guadagno si situerebbe a
Fr. 42'121.-, l'interessata presenterebbe un'invalidità del 19%.
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Con progetto di decisione del 5 gennaio 2010, l'Ufficio AI cantonale ha disposto la reiezione della domanda
di rendita. L'interpellata, rappresentata dall'avv. Taborelli, si è opposta a tale progetto con scritto del 1°
febbraio 2010 facendo valere la presenza di divergenze fra l'opinione del Dott. Goldinger con quelle dei
Dott.ri Caranzano e Ponti e di essere in attesa di un parere del Dott. Prof. Hefti. Dopo aver sottoposto
l'incarto al proprio medico consulente, Dott. Erba, l'Ufficio AI cantonale, è rimasto del proprio parere.
Mediante decisione del 25 febbraio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), competente per notificare provvedimenti per gli assicurati non residenti in
Svizzera, ha respinto la richiesta di prestazioni.
C.
Con il ricorso depositato il 26 marzo 2010, l'insorgente, sempre
rappresentata dall'avv. Taborelli, chiede il riconoscimento del suo diritto
alla mezza rendita AI riaffermando le divergenze fra i pareri medici nel
caso in esame e facendo presente, per quanto attiene al calcolo della
perdita di guadagno, che il salario privo d'invalidità ammonterebbe a Fr.
4'539.- al mese e non a Fr. 52'000.- annui.
Nella risposta ricorsuale del 16 aprile 2010, l'Ufficio AI cantonale fa presente, a prescindere dalle
motivazioni esposte nell'impugnata decisione, che anche nell'ipotesi in cui si ammettesse un'incapacità al
lavoro dall'8 giugno 2009, la richiesta di prestazioni andrebbe respinta poiché, alla data del provvedimento,
non era trascorso il termine d'attesa legale di un anno. Anche l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali
dell'11 maggio 2010, propone la reiezione del ricorso.
Preso atto delle risposte delle rispettive amministrazioni AI, replicando in data 17 giugno 2010, A._______
si è riconfermata nelle sue precedenti conclusioni. Produce una perizia del Dott. Prof. Hefti (visita del 29
marzo 2010) attestante un'incapacità in ogni lavoro del 50% e la necessità di un nuovo intervento
chirurgico. L'insorgente trova comunque sorprendente che l'amministrazione non abbia sollevato
l'argomento relativo alla mancata scadenza del periodo d'attesa di un anno perlomeno in sede di audizione.
Ritiene, peraltro, che l'inizio dell'incapacità al lavoro debba essere fatta risalire al 17 febbraio 2009, data
della prima certificazione del Dott. Ponti.
Duplicando in data 12 luglio 2010, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, dopo aver sentito il parere del Dott. Erba,
ha riproposto la reiezione dell'impugnativa. Alle stesse conclusioni si è associato l'UAIE nella duplica del 16
luglio 2010.
D.
Con decisione incidentale del 26 luglio 2010, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di
Fr. 300.- a titolo di presunte spese processuali. Parimenti, ha inviato, per
conoscenza, le rispettive dupliche 12 e 16 luglio 2010 con copia del
parere del Dott. Erba all'insorgente.
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L'anticipo richiesto è stato regolarmente versato il 28 luglio 2010.
E.
Il datore di lavoro è stato invitato a fornire alcune precisazioni in merito
all'attività della propria dipendente con lettera del giudice dell'istruzione
del 16 dicembre 2010. Con lettera del 24 dicembre 2010, il datore di
lavoro ha rilevato che dal 23 giugno 2009 l'orario di lavoro della
dipendente, di comune accordo, è stato ridotto al 50%; dall'8 settembre
2010 è assente dal lavoro per malattia. Se non fosse invalida,
l'interessata percepirebbe un introito anno di Fr. 52'000.-. La risposta del
datore di lavoro è stata inviata, per conoscenza, alle parti.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). La ricorrente ha versato un anticipo di Fr. 300.-,
corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. L'insorgente ha la doppia cittadinanza svizzera ed italiana. Il 1°
giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrativo federale si estende fino al 25
febbraio 2010, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in
lite è stata resa (DTF 130 V citata).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere
in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno
un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni.
Pertanto, l'interessata adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
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sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile.
7.
Nel caso in esame risulta che l'interessata soffre essenzialmente di una
recrudescenza dei problemi dell'anca destra operata nel 2003 in seguito a
resezione in sede inferiore del massiccio trocanterico (per presenza di
tumore giganto-cellulare), impianto di protesi, importante deficit
funzionale con instabilità del bacino, sindrome lombo vertebrale
secondaria ad irritazione meccanica della cerniera lombosacrale (cfr.
perizie nell'incarto Allianz dei Dott.ri Caranzano, Goldinger ed Hefti). Dal
2004, la nominata presenta anche un'intolleranza alla vista del sangue.
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8.
Non concordi sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. Il Dott. Goldinger, la cui perizia risale al 21
settembre 2009 ed è posteriore a quelle dei Dott.ri Caranzano e Ponti,
ritiene che la paziente, a determinate condizioni di postura, porto pesi,
marcia (cfr. perizia pag. 9), presenti un grado d'incapacità di lavoro del
25% al massimo. Gli altri due sanitari pongono invece un tasso
d'incapacità di lavoro del 50% almeno sempre a determinate condizioni.
Non è tuttavia necessario, nella presente specie, dirimere le divergenze
fra le diverse valutazioni sanitarie contenute sia nell'incarto di istruttoria
che in quello di ricorso (Dott. Prof. Hefti in particolare) per i motivi indicati
nel prossimo considerando.
9.
9.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
Solo in carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
9.2. In base al certificato di lavoro emesso il 23 luglio 2009, A._______,
assunta presso uno studio medico-dentistico di Chiasso il 1° luglio 2002,
ha sempre svolto le sue mansioni in misura completa, ossia per 42,5 ore
settimanali. La retribuzione era inferiore della stessa categoria, in quanto
il rendimento della dipendente, per motivi apparentemente di salute, non
corrispondeva alle esigenze aziendali. Date queste premesse,
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l'interessata percepiva nel 2009 un salario di 4'000.- franchi mensili
invece di un introito di Fr. 4'539.- previsto secondo gli stipendi degli
assistenti dentali (cfr. tabella della Società svizzera di odontoiatria). Di
fatto, la dipendente è stata assegnata ad incombenze amministrative per
circa 1/3 dell'orario ed ad assistenza medica vera e propria per gli altri
due terzi. Non risultano importanti assenze dal lavoro per malattia almeno
fino al 23 giugno 2009, ossia da quando la nominata ha chiesto di
lavorare al 50%, domanda che il datore di lavoro ha accolto (cfr.
lettera/risposta del datore di lavoro a questo Tribunale del 24 dicembre
2010). Dopo questa data l'interessata ha lavorato normalmente al 50%
pur ricevendo solo il 25% di copertura assicurativa perdita di guadagno
da parte dell'Allianz a partire dal 1° ottobre 2009 (in esito agli
accertamenti specialistici fatti svolgere da tale assicuratore). Neanche
dopo il 23 giugno 2009 risultano sensibili o prolungate assenze dal lavoro
per malattia (cfr. lettera del 24 dicembre 2010 del datore di lavoro). È solo
a partire dall'8 settembre 2010 che l'interessata è assente dal lavoro in
misura completa.
9.3. Da quanto precede, ne consegue che, nonostante le lamentate
affezioni che di principio non sono contestate, A._______ ha dimostrato,
con comportamento concludente, di aver posto ad utile profitto in
occupazione confacente alle sue attitudini la sua superstite energia
lavorativa in misura superiore al 60%. La continuità dell'attività in
questione, almeno fino al 23 giugno 2009, dimostra l'esigibilità di tale
lavoro. Ora, anche nell'ipotesi in cui un caso d'assicurazione fosse sorto a
partire da tale data, il rifiuto di prestazioni assicurative opposto
dall'amministrazione è tutelabile in quanto alla data dell'impugnata
decisione, emanata il 25 febbraio 2010, non era ancora trascorso il
termine d'attesa di un anno previsto dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Il riferimento della parte ricorrente al certificato del Dott. Ponti del 17 febbraio 2009, quale data d'inizio del
fattore invalidante, non è pertinente, dal momento che a quell'epoca l'interessata lavorava.
In proposito va ricordato che, secondo un principio generale del diritto della assicurazioni sociali, ogni
assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità al lavoro, se
necessario in una nuova professione (DTF 130 V 97 consid. 3.2 con I rif.).
10.
L'insorgente ritiene che la motivazione in merito al mancato adempimento
del periodo d'attesa di cui sopra avrebbe dovuto essere esposta
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dall'amministrazione già in sede di audizione o, perlomeno, con la
decisione stessa e non con la risposta di causa.
Ora, giusta l'art. 62 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso non è vincolata, in nessun caso, dai motivi del ricorso. È
ben vero che l'amministrazione ha sollevato l'evidenza del mancato ossequio del periodo d'attesa di un
anno solo con la sua risposta di causa. Tuttavia, il collegio giudicante può respingere il gravame per un
altro motivo non necessariamente fatto valere dall'amministrazione in nessuna fase della procedura. Nel
caso in esame, poi, la parte ricorrente ha avuto oltremodo la possibilità di pronunciarsi su tale argomento in
sede di replica e non può invocare l'eventuale violazione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2 Costituzione federale.
L'insorgente ha comunque la possibilità di inoltrare una nuova domanda di rendita se ritiene che le
condizioni per avere diritto a una rendita si sono realizzate dopo la data della decisione impugnata.
11.
11.1. In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata. Il ricorso in esame può essere risolto da un giudice
unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
11.2. Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico
della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 28 luglio
2010.
11.3. Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno
diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, fissate a Fr. 300.-, sono poste a carico della
ricorrente e sono compensate con l'anticipo già versato.
3.
Non sono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Yann Hofmann
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: