B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-198/2012
S e n t e n z a d e l 1 8 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Vito Valenti;
cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 18 novembre 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina spagnola, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1979
al 1989, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 9). Dopo il rimpa-
trio, ha ripreso un'attività lucrativa, segnatamente dal febbraio 2006 al 6
settembre 2008 come pulitrice di generi ittici in ragione di 40 ore settima-
nali; ha rassegnato le dimissioni dalla ditta per la quale lavorava con effet-
to dalla data surriferita per ragioni di salute (doc. 15, 16 e 18).
B.
In data 22 febbraio 2011, la nominata ha presentato una domanda volta
al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'in-
validità (doc. 1, cifra 14).
La richiedente è stata visitata il 13 aprile 2011 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale di sicurezza sociale (INSS) di Vigo dove è stata ri-
tenuta la diagnosi di fibromialgia, disturbo misto ansioso-depressivo, ten-
dinite calcificante del braccio destro, osteopenia (doc. 5). Sono stati esibi-
ti documenti oggettivi, segnatamente:
- alcuni verbali di consulti specialistici in ortopedia del 21 dicembre 2007,
12 febbraio e 3 marzo 2008 per dolori al braccio destro, nonché un referto
radiologico (mammografia) del 25 gennaio 2008 (doc. 20-22);
- un altro verbale di consulti specialistici in reumatologia del 2 febbraio
2009 per fibromialgia, tendinite calcificante del sovra spinoso destro (doc.
24);
- un rapporto d'esame reumatologico (Dott. Maceiras Pan) del 6 agosto
2010 dove si rilevano le patologie menzionate di fibromialgia, tendinite al
braccio destro, osteopenia (doc. 30, 31 ed anche 61, 63);
- rapporti d'esami allergologici del 19 agosto 2008 e 16 febbraio 2009
(doc. 50, 57);
- un referto d'esame elettromiografico arti superiori del 22 aprile 2009
(doc. 51);
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- un certificato medico del 25 febbraio 2011 a cura della Dott.ssa Prado
Bores (doc. 65);
- un breve rapporto d'esame psichiatrico del 7 marzo 2011 (Dott. Puñal
Vidal) attestante un disturbo dell'adattamento misto ansio-depressivo
(doc. 66);
- i risultati di esami ematochimici del 26 agosto 2010 e 1° aprile 2011
(doc. 67, 68);
- un certificato medico (scarsamente leggibile) della Dott.ssa Ferreiro del
10 giugno 2011 attestante problemi di fibromialgia, tendinite a destra, di-
sturbo dell'adattamento ansio-depressivo (doc. 69);
- un breve rapporto d'esame reumatologico del 1° giugno 2011 (doc. 70);
- un referto di risonanza magnetica (RM) della colonna cervicale di data
non ben definibile (doc. 71);
- un altro rapporto d'esame allergologico di data non definibile (doc. 78).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame alla Dott.ssa Vonlanthen, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), la quale, nella relazione del 13 settembre 2011, ha af-
fermato che le affezioni denunciate dalla richiedente non provocherebbe-
ro alcuna invalidità nemmeno nella precedente attività (doc. 80).
L'UAIE ha aderito al parere del proprio consulente medico ed un progetto
di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative è stato invi-
ato il 21 settembre 2011 a A._______ (doc. 81).
Con scritto del 26 ottobre 2011, la nominata si è opposta a tale progetto
facendo valere di non essere più in grado di lavorare da almeno 2 anni
(doc. 92). Produce, in parte documentazione già ad atti, ed inoltre (segna-
tamente):
- un nuovo certificato medico della Dot.ssa Ferreiro del 24 ottobre 2011,
dove, per quanto leggibile, si rileva la nota diagnosi psichica, reumatolo-
gica ed ortopedica (doc. 90);
- una breve "perizia medica " allestita dal Dott. Baena de la Rosa (medico
legale) il 19 ottobre 2011 che pure rileva la diagnosi di tendinite calcificata
C-198/2012
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del sovra spinoso braccio destro, fibromialgia, disturbo ansio-depressivo;
per l'esperto, la cronicizzazione del disturbo mentale di origine fibromial-
gica, sommato all'intenso utilizzo di farmaci con effetti secondari evidenti,
limita in modo notevole la capacità di lavoro dell'assicurata (doc. 89); un
referto radiologico della colonna lombosacrale del 5 ed 11 agosto 2011
(doc. 88); un referto radiologico del torace del 1° aprile 2011 (doc. 86).
L'incarto è stato risottoposto in esame alla Dott.ssa Vonlanthen, la quale,
nella relazione del 14 novembre 2011, si è riconfermata nelle sue prece-
denti considerazioni (doc. 94).
Mediante decisione del 18 novembre 2011, l'UAIE ha respinto la doman-
da di prestazioni (doc. 95).
D.
Con il ricorso depositato l'11 gennaio 2012, A._______ chiede, in sostan-
za, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo ed il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. Produce, a suf-
fragio delle sue conclusioni, documentazione già esibita in sede d'istrutto-
ria ed inoltre una copia di provvedimenti adottati dall'autorità da assicura-
zione sociale spagnola in merito ad una pensione d'invalidità. Successi-
vamente produce una copia parziale di una decisione concernente il rico-
noscimento del diritto ad una prestazione d'invalidità spagnola, nonché
copia di un rapporto medico a firma del Dott. Llodo Miramontes del 3
marzo 2012 che si esprime in merito, soprattutto, al problema della tendi-
nite calcificante. Ancora successivamente esibisce (oltre a documenta-
zione già ad atti) un certificato medico a firma della Dott.ssa Ferreiro del 3
agosto 2011 di non facile lettura.
E.
Ricevuta l'impugnativa e la documentazione inviata a più riprese dalla
parte ricorrente, l'Ufficio AI ha sottoposto gli atti dapprima alla Dott.ssa
Vonlanthen, la quale, nella relazione dell'11 maggio 2012, ha affermato
che la documentazione esibita non è atta a modificare il suo precedente
parere, non risultando novità dal punto di vista diagnostico. Tuttavia, il
medico dell'UAIE chiede un parere (interno) dal punto di vista psichiatrico
(doc. 103).
L'UAIE ha quindi chiesto il parere della Dott.ssa Gobat, psichiatra del
proprio servizio medico, la quale, nel suo rapporto del 19 luglio 2012, ha
affermato che alla lettura del rapporto psichiatrico del Dott. Puñal Vidal
(doc. 66) e dai certificati del medico Dott.ssa Ferreiro si potrebbe dedurre
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Pagina 5
l'assenza della diagnosi di CIM 10 compatibile con una comorbidità psi-
chiatrica (legata alla fibromialgia) e ne conclude dunque che i disturbi
dell'adattamento ansiodepressivi non sono di natura invalidante (doc.
105).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 13 agosto 2012, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si ri-
ferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'Ufficio AI e di altra documen-
tazione di rilievo (pareri delle Dott.sse Vonlanthen e Gobat), A._______,
con scritto del 26 settembre 2012, ha ribadito la sua intenzione di mante-
nere il ricorso. Produce la risoluzione amministrativa concernente la con-
cessione della rendita d'invalidità delle assicurazioni sociali spagnole (29
febbraio 2012) ed un breve certificato della Dott.ssa Ferreiro del 3 set-
tembre 2012. Questi atti sono stati inviati, per conoscenza, all'autorità in-
feriore, come pure altri documenti ricevuti il 15 ottobre 2012.
G.
Con decisione incidentale del 16 novembre 2012, la parte ricorrente è
stata invitata a versare un importo di 400 franchi corrispondente alle pre-
sunte spese processuali. Detto importo è stato versato il 7 dicembre suc-
cessivo.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
C-198/2012
Pagina 6
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali entro il termine assegnato. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europe-
a. Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circo-
lazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame, visto
che la decisione impugnata è datata 18 novembre 2011, rimane regolato
(a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'allegato II in vigo-
re fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU
2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti contraenti
applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei re-
gimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121,
RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le rendite il
cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che
sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rap-
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Pagina 7
porti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento (CEE)
n. 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del re-
golamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009
4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 135 V 24 con-
sid. 4.3). Visto che il potere di esame dello scrivente Tribunale è limitato
al 18 novembre 2011, data della decisione impugnata, le disposizioni rela-
tive alla 6a revisione AI (primo pacchetto di misure) che sono entrate in
vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF
2010 1603).
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 18 novembre 2011, data dell'impugnata de-
cisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
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Pagina 8
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
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Pagina 9
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 L'assicurata, dopo il rimpatrio, ha ancora lavorato (doc. 15) in diversi
settori. Da ultimo (febbraio 2006) era alle dipendenze di una ditta del set-
tore ittico-conserviero in qualità di pulitrice di frutti di mare, in ragione di
40 ore settimanali; ha rassegnato le dimissioni con effetto 6 settembre
2008 per ragioni di salute (doc. 16, 18).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
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Pagina 10
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
9.1 Nella fattispecie, A._______ soffre di una fibromilagia generalizzata
con disturbo misto ansioso-depressivo, tendinite calcificante del braccio
destro, osteopenia (cfr. perizia medica particolareggiata del 13 aprile
2011, doc. 5).
9.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il servizio medico dell'INSS non si esprime in merito in modo pre-
ciso, pur ritenendo che l'interessata sarebbe in grado di svolgere un lavo-
ro adeguato al suo stato di salute (doc. 5, E 213, cifra 11.5). Per il resto il
documento dell'INSS è piuttosto incompleto. Dal canto suo, la Dott.ssa
Vonlanthen dell'UAIE, in sede d'istruttoria, ha sempre negato l'esistenza
di un'invalidità di livello pensionabile (doc. 80 e 94) sostenendo che la ri-
chiedente è ancora in grado di svolgere la precedente attività (pulitrice di
frutti di mare). In sede di ricorso, il medico menzionato ha ribadito tale pa-
rere, pur chiedendo un esame in materia psichiatrica vista la componente
fibromialgica/ansio-depressiva. Chiamata a pronunciarsi in merito a que-
sta patologia, la Dott.ssa Gobat (psichiatra), del servizio medico
dell'UAIE, ha condiviso il parere della Dott.ssa Vonlanthen (doc. 105).
9.3 Ora, ai rapporti delle Dott.sse Vonlanthen e Gobat non può essere
prestata adesione per diversi motivi.
9.3.1 Può essere osservato che la diagnosi principale si riferisce ad una
fibromialgia. In questo senso, va rilevato che detta patologia può essere
assimilata a una sindrome da dolore somatoforme persistente (cfr. sen-
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Pagina 11
tenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 721/02 del 10 marzo
2003). In una sentenza successiva, il Tribunale federale ha precisato che,
in certi casi, la sindrome da dolore somatoforme può causare un'invalidità
(DTF 130 V 352 consid. 2.2). Queste patologie rientrano nella categoria
delle affezioni psichiche per le quali una perizia psichiatrica appare indi-
spensabile quando occorre verificare l'incidenza di queste sull'incapacità
di lavoro.
9.3.2 Nel caso in esame, di tutta evidenza, l'indagine psichiatrica è del
tutto carente. La Dott.ssa Gobat, per confermare il parere della collega
Dott.ssa Vonlanthen, si è fondata su di un rapporto psichiatrico insuffi-
ciente. Essa ha fatto riferimento al certificato del Dott. Puñal Vidal del 7
marzo 2011 (doc. 66) che è carente sotto più aspetti. Nel caso in cui la
patologia psichica rappresenti un elemento diagnostico primario o impor-
tante, il relativo rapporto psichiatrico deve essere approfondito. Questo
deve contenere l'anamnesi dettagliata, una descrizione oggettiva che rife-
risca sull'orientamento spazio-temporale della paziente, sull'umore, sulle
idee presenti, sull'organizzazione mentale, l'intuizione, ecc. Il referto deve
poi porre una diagnosi precisa ed una prognosi, la terapia praticata e de-
ve, di principio, pronunciarsi sulla capacità di lavoro residua in qualsiasi
ambito. La carenza della documentazione medica ad atti viene peraltro
implicitamente ammessa dalla stessa Dott.ssa Vonlanthen che, nel rap-
porto dell'11 maggio 2012, chiede un parere psichiatrico. Quello espresso
dalla Dott.ssa Gobat (doc. 105) sulla scorta dell'inconsistente parere del
Dott. Puñal Vidal (doc. 66), appare improprio per poter giudicare con suf-
ficiente attendibilità la capacità lavorativa residua dell'assicurata.
Può essere aggiunto che secondo il parere di un altro medico (legale)
spagnolo, Dott. Baena de la Rosa (doc. 89), la paziente, a causa della
cronicizzazione del disturbo mentale di origine fibromialgica, sommato
all'intensa assunzione di farmaci con effetti secondari evidenti, è limitata
in modo notevole nell'esercizio di un'attività.
9.3.3 L'istruttoria dell'autorità inferiore è dunque carente dal punto di vista
psichiatrico non esistendo un parere medico avente titolo e validità di
prova ai sensi di quanto richiesto dalla giurisprudenza (cfr. consid. 8.4).
10.
10.1 Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi e/o
non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di
prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è
C-198/2012
Pagina 12
compito del medico dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamen-
te alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la
sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49
dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI,
RS 831.201]).
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impos-
sibilità di determinare la misura dell'incapacità di lavoro e di guadagno
subita dall'interessata e da quando questa esisterebbe.
10.2 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricor-
so, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo ecce-
zionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'appli-
cazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccoglie-
re (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione me-
dica per il periodo dal settembre 2008 (cessazione dell'attività lucrativa),
fino alla data dell'impugnata decisione (18 novembre 2011). L'UAIE ema-
nerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine la ricorrente
dovrà essere sottoposta ad una perizia approfondita in psichiatria e dovrà
essere aggiornata la situazione reumatologica. L'interessata sarà sotto-
posta a tutti quegli esami clinici/strumentali che il caso richiede.
Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei
redditi.
11.
11.1 Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali. L'antici-
po di 400 franchi, versato dalla ricorrente il 7 dicembre 2012, le viene re-
stituito.
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tut-
to o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indi-
spensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nella fattispecie, la
ricorrente ha agito senza essere rappresentata. Non avendo dovuto
prendere a carico spese di rappresentanza non può esserle assegnata
alcuna indennità.
C-198/2012
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 18 novembre 2011, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore per-
ché proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato dal-
la ricorrente le viene restituito.
3.
Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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