B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1988/2011
S e n t e n z a d e l 2 9 g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tutti patrocinati dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
C-1988/2011
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Fatti:
A.
Il 21 aprile 2010 D._______, cittadino svizzero residente a Coldrerio, e i
coniugi E._______, cittadina svizzera, e F._______, cittadino iraniano ri-
fugiato e titolare di un permesso C, hanno redatto uno scritto all'indirizzo
dell'Ambasciata svizzera in Iran (Tehran), in cui postulavano il rilascio di
un visto turistico (dal 23 luglio al 22 agosto 2010) a beneficio della sorella
di quest'ultimo A._______ e dei suoi due figli, i minorenni B._______ e
C._______ (in seguito gli interessati o ricorrenti) e di D._______. In so-
stanza essi si dichiaravano pronti a farsi carico di tutti i costi relativi al so-
stentamento e all'alloggio degli invitati nonché a garantire il loro rientro in
Iran al termine del soggiorno.
Gli interessati si sono quindi rivolti alla citata Rappresentanza svizzera,
sollecitando il rilascio del visto Schengen. Con decisione del 7 luglio 2010
la menzionata autorità ha emanato una decisione negativa mediante mo-
dulo standard Schengen.
B.
Statuendo sull'opposizione del 31 agosto 2010 di A._______, in rappre-
sentanza anche dei figli minorenni B.______ e C._______, l'8 febbraio
2011 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha rifiutato a sua
volta di concedere l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen sic-
come la situazione personale degli interessati e le condizioni socioeco-
nomiche prevalenti in Iran non permettevano di ritenere la partenza al
termine del soggiorno sufficientemente garantita, non essendo possibile
escludere che essi desiderino protrarre il soggiorno nella speranza di tro-
vare condizioni di vita migliori di quelle che conoscono in patria, con sus-
seguente ricongiungimento in Svizzera del marito, nonché padre.
C.
In data 1° aprile 2011 A._______, agendo anche a nome dei figli mino-
renni, ha inoltrato ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure,
chiedendo al presente Tribunale di annullare la citata decisione e di ac-
cogliere la richiesta del permesso d'entrata. Essi hanno rilevato che
l'UFM si è fondato su un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti, poiché la loro situazione familiare economica e professionale
conferma la volontà di far rientro in Iran. Infatti nel proprio paese d'origine
A._______ sarebbe proprietaria di alcuni immobili e avrebbe le risorse
sufficienti per un vita agiata. In particolare, la ricorrente ha evidenziato
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che in Iran ha tutta la sua famiglia, oltre al marito e ai figli. Infine viene pu-
re sottolineato che il solo scopo è quello di poter incontrare nuovamente,
dopo ben 11 anni, il proprio fratello nonché zio, che vive in Svizzera quale
rifugiato. I ricorrenti hanno infine protestato tasse spese e ripetibili.
D.
Con risposta del 6 giugno 2011, l'autorità di prime cure ha chiesto di di-
chiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la
decisione impugnata. Infatti l'UFM ha ribadito che le disparità economiche
tra l'Iran e la Svizzera non possono escludere che l'interessata con i pro-
pri figli minorenni tenti di prolungare il soggiorno sul territorio svizzero.
Inoltre, a dire dell'autorità di prime cure il fatto che A._______ svolga
un'attività lavorativa in Iran non costituisce un legame professionale con il
proprio Paese vincolante al punto da poter escludere tale eventualità.
E.
Invitati ad esprimersi in merito alla risposta con ordinanza dell'8 giugno
2011, i ricorrenti, con scritto del 1° luglio seguente, si sono riconfermati
nelle loro allegazioni di fatto e di diritto rinviando a quanto già sostenuto
in sede di ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribuna-
le) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata
nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva
(cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110].
1.2.
Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura dinanzi
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al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ e i figli minorenni
da essa rappresentati hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il lo-
ro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ri-
cevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'i-
nadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2. della sentenza
2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II
215; DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio
del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desidera-
no venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per
un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legit-
timamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid.
3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale
in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo
e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). Come rilevato a giusto titolo
dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce
né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, co-
me gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stra-
nieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messag-
gio citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).
4.
Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre
mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza del 22 ottobre 2008
concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rin-
via al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al
regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche
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(codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5
cpv. 1 del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso per
i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più
documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e
se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e
le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e
art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice co-
munitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009,
pag. 1-58]). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazio-
ne Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati
una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica
o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e).
Ciò posto le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen
corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
5.
L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un soggiorno
temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo sog-
giorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta un'esi-
genza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen.
L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiara-
zione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno
sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni
consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni
diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 di-
cembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valuta-
to il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giu-
risprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in me-
rito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
6.
In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi
che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in
possesso di visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo l'Iran, contemplato nel sopracitato
allegato I, i ricorrenti, quali cittadini iraniani, soggiacciono all'obbligo del
visto.
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Pagina 6
7.
7.1. Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario
giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in
modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere
delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispe-
cie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'o-
rigine dei richiedenti.
7.2. A tale proposito occorre prendere in considerazione la qualità di vita
e le condizioni economiche e sociali prevalenti in Iran. Con un reddito an-
nuo pro capite di 10'600.- USD, questo Paese è situato considerevolmen-
te al di sotto degli Stati dell'Unione europea e della Svizzera. Nonostante
una crescita economica sostenuta, stimata al 6.4 % nel 2008, concentrata
tuttavia in prevalenza nel settore degli idrocarburi, nel 2010 la crescita si
attestava unicamente all'1%. Inoltre il tasso di disoccupazione della popo-
lazione attiva si avvicina al 13.2%. La situazione economica è at-
tualmente influenzata negativamente dalla crisi economica e finanziaria
mondiale e dalle tensioni internazionali createsi in riguardo alla questione
nucleare (fonti: > Reise und Sicherheit > Län-
der A-Z Iran, ultimo aggiornamento 25 maggio 2012; >
Countries and regions > A-Z List of countries and Other Areas > Iran >
Background Notes, ultimo aggiornamento 1° febbraio 2012; [siti internet
consultati il 29 giugno 2012]).
7.3. Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socio-eco-
nomica in Iran e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio pae-
se d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti si trovano all'e-
stero, la valutazione dell'UFM inerente il rischio relativamente elevato del
non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti,
non può essere contestata. Ciònonostante trarre delle conclusioni ba-
sandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, por-
terebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Oc-
corre pertanto esaminare se la persona interessata presenta le garanzie
necessarie in vista di un'uscita dalla Svizzera e dallo Spazio Schengen
nei termini prestabiliti ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr, considerando l'in-
sieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi deri-
vanti dalla sua situazione personale, famigliare e professionale, i quali
possono costituire una prognosi favorevole per una partenza puntuale
dalla Svizzera.
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Pagina 7
8.
Dalla documentazione agli atti è emerso che la richiedente ha 41 anni,
mentre i figli minorenni che essa rappresenta in questa procedura hanno
4 rispettivamente 16 anni. La ricorrente ha inoltre dichiarato di avere le-
gami stretti in Iran, poiché vi risiede tutta la propria famiglia oltre al marito
ed ai figli. Perdipiù A._______ ha indicato di avere un'attività lucrativa
stabile e di essere proprietaria assieme al marito di beni immobili in Iran.
In proposito essa ha dichiarato di beneficiare di risorse sufficienti nel pro-
prio Paese e di definire benestante la propria situazione economica.
Va però rilevato che le allegazioni dei ricorrenti come pure la documenta-
zione agli atti è esigua. Nello specifico il presente Tribunale non può con-
dividere l'affermazione secondo cui la ricorrente avrebbe "tutta la famiglia
in Iran, oltre al marito e ai figli" quale motivo di legame stretto con il pro-
prio Paese: infatti i figli minorenni sono ricorrenti e postulanti il rilascio di
un visto d'entrata in Svizzera, di modo che in Iran resterebbe unicamente
il marito. In queste condizioni, considerato inoltre l'assenza di qualsiasi
menzione circa i rapporti con il marito, appare verosimile che A._______,
assieme ai suoi figli, possa restare sul territorio svizzero oltre al termine di
scadenza del visto d'entrata. Inoltre si può parimenti considerare, alla lu-
ce della succinta motivazione, l'eventualità che i qui ricorrenti postulino al
pari del fratello una richiesta d'asilo in Svizzera. D'altra parte è pur vero
che la richiedente e i suoi figli minorenni hanno le loro radici socioculturali
in Iran, dove vive tutto il loro nucleo famigliare ad eccezione del fratello
della ricorrente.
In tale contesto il rischio che gli invitati scelgano di emigrare, in un am-
biente seppur diverso da quello che hanno conosciuto fino ad oggi, non
appare escluso. Ne discende, a fronte di quanto sopra menzionato, che le
condizioni d'ingresso per entrare nello spazio Schengen non sono adem-
piute. In particolare, il Tribunale ritiene che nella fattispecie i legami fami-
gliari dei richiedenti con il proprio Paese d'origine non sono sufficien-
temente importanti per garantire con un alto grado di probabilità il loro ri-
torno in Iran alla scadenza del visto in conformità ai requisiti posti dall'art.
5 cpv. 2 LStr.
A fronte di quanto sopra non può essere concesso il visto Schengen (art.
14 cpv. 1 let. d e art. 21 cpv. 1 Codice dei visti). Ne discende che la deci-
sione oggetto di ricorso deve essere confermata e che la richiesta del ri-
corrente deve essere respinta.
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Pagina 8
9.
Resta tuttavia da esaminare se le condizioni per il rilascio di un permesso
di soggiorno a validità territoriale limitata (VTL) sono ottemperate.
9.1. Un visto a validità territoriale limitata può essere rilasciato allorquan-
do uno stato membro reputa necessario, per ragioni umanitarie, per moti-
vi di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali di dero-
gare al principio del rispetto delle condizioni previste all'art. 5 par. 1 let. a,
c, d ed e del Codice frontiere Schengen (art. 25 par. 1 let. a ch. 1 del Co-
dice dei visti, art. 5 par. 4 let. c del codice delle frontiere Schengen, art.
12 cpv. 4 e art. 2 cpv. 4 OEV). Di regola, lo Stato membro in questione
fonda la propria decisione sulla ponderazione degli interessi in causa, tut-
tavia una deroga alle condizioni sopra esposte è ammessa con una certa
limitatezza. Sulla base del principio di leale cooperazione, che è alla base
dell'acquis Schengen (cfr. decisione della Corte di giustizia delle Comuni-
tà europee [CJCE] del 31 gennaio 2006, Commissione/Spagna,
C-503/03, par, 37 e 56), lo Stato membro deve tenere presente che la
decisione di concessione del VTL non tocca solamente i propri interessi,
ma può parimenti nuocere agli interessi di altri Stati membri in ragione
dell'assenza di controllo delle persone ai confini con lo Spazio Schengen.
Lo Stato membro in questione è dunque garante sia dei propri interessi
come pure di quelli degli altri Stati membri (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo federale C-2882/2010 consid. 8.1)
9.2. Nel caso in esame, si deve costatare che il fratello invitante beneficia
dello statuto di rifugiato, di modo che la circostanza che la sorella si rechi
in Svizzera a rendergli visita dopo ben 11 anni di lontananza, si presenta
come l'unica possibilità ragionevole per poter riallacciare delle relazioni
famigliari. Il Tribunale ritiene che alla luce di queste circostanze famigliari
particolari, l'interesse ad autorizzare i ricorrenti ad entrare sul territorio
svizzero al fine di rendere visita dopo ben 11 anni al fratello rispettiva-
mente per la prima volta allo zio per una durata limitata di 30 giorni è pre-
ponderante per ragioni sostanzialmente umanitarie rispetto all'interesse
pubblico del rispetto delle condizioni per l'ottenimento del visto di entrata.
Ne consegue che la concessione di un visto VTL per i ricorrenti è giustifi-
cata.
10.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è parzialmente ammesso e la
decisione dell'8 febbraio 2011 dell'UFM è annullata. L'incarto è quindi tra-
smesso all'istanza inferiore la quale è invitata a concedere il visto di terri-
torialità limitata giusta l'art. 5 par. 4 let. c del Codice frontiere Schengen in
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Pagina 9
relazione all'art. 2 cpv. 4 OEV e art. 25 par. 1 let. a ch. 1 lett. i del Codice
dei visti. È tuttavia opportuno concedere detto visto dietro presentazione
di un passaporto valido, di un biglietto aereo andata-ritorno, come pure di
una polizza di assicurazione malattia e incidenti conclusa a beneficio dei
ricorrenti per tutta la durata del loro soggiorno in Svizzera.
11.
Nella misura in cui il ricorso dei ricorrenti è stato parzialmente ammesso,
le spese processuali sono poste a carico di questi ultimi in ragione di fr.
350.- (cfr. art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). I ricorrenti hanno co-
munque diritto a ripetibili parziali nella misura in cui hanno sopportato
spese di patrocinio nel presente litigio (art. 7 TS-TAF). Alla luce della fat-
tispecie specifica, dell'importanza e del grado di difficoltà del caso, come
pure del lavoro eseguito dal patrocinatore dei ricorrenti, il Tribunale ritiene
equo, considerato l'art. 8 segg. TS-TAF, il pagamento di fr. 500.- ai ricor-
renti (art. 14 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
2.
La decisione impugnata è annullata e l'UFM è tenuto ad emettere un visto
a validità territoriale limitata.
3.
Le spese processuali a carico dei ricorrenti ammontano a fr. 350.-, com-
pensati con l'anticipo spese del 5 maggio 2011. Il rimanente importo di fr.
450.- è restituito ai ricorrenti.
4.
L'UFM verserà ai ricorrenti un'indennità di fr. 500.- a titolo di spese ripeti-
bili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrenti (Raccomandata; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
– autorità inferiore (n. di rif. …; di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: