B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1989/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 g i u g n o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Carmine Meoli, Studio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 marzo 2013).
C-1989/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, ha lavorato in
Svizzera come operaio edile dal 1979 al 1982 e dal 1984 al 1987, sol-
vendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (doc. 23). Ha interrotto il lavoro il 30 settembre 1987 per motivi
di salute (doc. 22). Rientrato in Italia, non avrebbe più svolto attività lucra-
tiva per ragioni di salute, salvo aiutare la moglie nell'ambito di un com-
mercio ambulante fino al 2008 (doc. 10 e 22). Il 18 febbraio 2009, ha for-
mulato una prima richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicu-
razione svizzera per l'invalidità (doc. 12).
A.b Il 18 gennaio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 34). È stato stabilito, sulla
base della documentazione medica agli atti (in particolare, perizia medica
E 213 del luglio 2009 [doc. 10]) come pure dei rapporti dell'ottobre 2009 e
gennaio 2010 del dott. B._______, del Servizio medico regionale "Rhône"
(SMR; doc. 24 e 33), che l'interessato era affetto da esiti di ischemia ce-
rebellare determinante disturbi dell'andatura (andatura a base allargata) e
sindrome vertiginosa soggettiva, cervicolombodiscartrosi in assenza di
segni clinici e/o manifestazioni funzionali, poliartralgia, ipertensione arte-
riosa in buon controllo farmacologico, dislipidemia e che lo stesso era in
grado di svolgere la precedente attività di commerciante ambulante.
A.c Il 7 marzo 2011, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ri-
corso del 24 febbraio 2010 e confermato la decisione dell'UAIE del 18
gennaio 2010 (doc. 54).
A.d Con sentenza del 24 febbraio 2012, il Tribunale federale ha respinto il
ricorso del 5 aprile 2011 e confermato la decisione del Tribunale ammini-
strativo federale del 7 marzo 2011 (doc. 63).
B.
B.a L'11 maggio 2012, l'interessato ha formulato una seconda richiesta
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità (doc. 71).
B.b Nel corso dell'istruttoria, l'UAIE ha in particolare assunto documenti
medici già agli atti di causa (doc. 64, 66 e 68), i referti di esami radiologici
C-1989/2013
Pagina 3
del marzo 2011 e maggio 2012 (doc. 65 e 67) e la perizia medica partico-
lareggiata E 213 del 27 giugno 2012 (doc. 69), in cui è posta la diagnosi
di esiti di ischemia cerebellare determinante disturbi dell'andatura (anda-
tura a base allargata), sindrome vertiginosa cronica, artrosi polidistrettua-
le con discreto impegno funzionale e segni di radicolopatia periferica, sin-
drome ansioso-depressiva di grado medio ed ipertensione arteriosa, indi-
cato che le condizioni di salute dell'interessato sono peggiorate e che lo
stesso è ritenuto in grado di svolgere regolarmente lavori semipesanti,
ma non il suo ultimo lavoro né un lavoro adeguato alle sue condizioni a
tempo pieno, e segnalato che il medesimo è considerato invalido al 70%,
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, sia nella
precedente attività (di commerciante ambulante) sia in un'attività adegua-
ta alle sue condizioni.
B.c Nel rapporto del 30 agosto 2012, il dott. B._______ ha concluso che
la documentazione medica prodotta non fa stato di alcuna modifica
dell'incapacità al lavoro dell'interessato (doc. 75).
B.d Il 12 settembre 2012, l'autorità inferiore ha segnalato all'assicurato
che (sulla base della documentazione medica fornita) non risulta una mo-
difica rilevante del grado d'invalidità. Pertanto, la nuova domanda di ren-
dita d'invalidità svizzera non avrebbe potuto essere esaminata. L'autorità
inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel
termine di 30 giorni dalla notificazione del progetto di decisione, delle o-
biezioni per iscritto (doc. 76).
B.e Il 10 ottobre 2012 (doc. 80), l'interessato ha postulato il riconoscimen-
to di una rendita intera d'invalidità dal momento che, secondo la relazione
medica del 10 ottobre 2012 del dott. C._______, allegata in copia (doc.
78), "è invalido nella misura (…) dell'85-90%". Ha esibito un rapporto neu-
rologico del 3 ottobre 2012 (doc. 77).
B.f Nei rapporti del 9 novembre 2012 e del 31 gennaio ed 8 febbraio
2013, il dott. B._______, il quale, a sua volta, si è basato sul rapporto
neurologico del 29 novembre 2012 del dott. D._______ e sul rapporto
psichiatrico del 7 febbraio 2013 del dott. E._______, ha rivelato che non
vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione (doc.
82 e 90).
C.
Il 7 marzo 2013, l'autorità inferiore ha deciso che, conformemente all'art.
87 cpv. 3 OAI (RS 831.201), non erano date le condizioni per un esame di
C-1989/2013
Pagina 4
merito della nuova domanda di rendita, non avendo l'assicurato reso
plausibile una modifica rilevante del grado d'invalidità (doc. 93).
D.
Il 6 aprile 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 7 marzo 2013
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità di
almeno il 70% dal momento che, secondo i rapporti medici agli atti, pre-
senta un'invalidità dell'85-90%. Ha esibito documenti già agli atti (doc.
TAF 1). Il 6 maggio 2013, ha versato l'importo di fr. 415.50 (doc. TAF 2 a
6).
E.
Nella risposta al ricorso del 6 ottobre 2010, l'autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 30 agosto e 9 novembre
2012 nonché del 31 gennaio ed 8 febbraio 2013 del proprio servizio me-
dico, il ricorrente è stato ritenuto in grado di svolgere la precedente attivi-
tà. Per conseguenza, non ha mai subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile. L'autorità inferiore ha altresì segnalato che l'insorgente non
ha esibito nuova documentazione medica suscettibile di giustificare un di-
verso apprezzamento. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che, contra-
riamente a quanto indicato nella decisione impugnata del 7 marzo 2013,
l'UAIE è entrato nel merito della seconda domanda di rendita d'invalidità
presentata dal ricorrente, detta domanda dovendo tuttavia essere respin-
ta dal momento che l'insorgente non ha subito un'incapacità al lavoro al-
meno del 40% in media durante un anno, ai sensi delle disposizioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. TAF 8).
F.
Nella replica del 13 agosto 2013, l'insorgente si è riconfermato, sulla base
della documentazione medica agli atti, nelle argomentazioni in fatto e in
diritto di cui al ricorso del 6 aprile 2013. In particolare, ha segnalato che le
affezioni di cui soffre giustificano un'invalidità di almeno il 70%. Ha pro-
dotto segnatamente copia dei verbali del 3 giugno 1989 e del 25 settem-
bre 2008 della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli
stati di invalidità civile di F._______ (doc. TAF 12).
G.
Nella duplica del 3 settembre 2013, l'autorità inferiore, dopo avere rilevato
che l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustifi-
care un diverso apprezzamento, ha nuovamente proposto la reiezione del
ricorso (doc. TAF 14), duplica che è poi stata trasmessa, con provvedi-
C-1989/2013
Pagina 5
mento del 16 settembre 2013 (notificato il 24 settembre 2013; doc. TAF
16 [avviso di ricevimento]), da questo Tribunale al ricorrente per cono-
scenza (doc. TAF 15).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le
persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio-
ne 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurez-
za sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, com-
prese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch.
C-1989/2013
Pagina 6
1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'U-
nione europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settem-
bre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219
4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regola-
mento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909,
2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi appli-
cabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi
si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento
(CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il
suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una ren-
dita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI
essendo stata presentata l'11 maggio 2012, al caso in esame si applicano
di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto)
entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
C-1989/2013
Pagina 7
3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di ren-
dita l'11 maggio 2012. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede
che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr.
consid. 5.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere co-
gnitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impu-
gnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2
e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Giova peraltro rilevare che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera per più di 5 anni (cfr. estratto del conto individuale della Cassa
svizzera di compensazione) e, pertanto, adempie la condizione della du-
rata minima di contribuzione riferita alle norme entrate in vigore il 1° gen-
naio 2012.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
C-1989/2013
Pagina 8
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu-
to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an-
no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e
110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011
consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA,
applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invali-
dità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecu-
zione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido
(reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
5.5 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
6.
Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova doman-
da di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima domanda,
la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente,
una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosi-
mile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI [RS 831.201]). Per valutare questo
aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova deci-
sione (in concreto al 7 marzo 2013) con quella esistente al momento
dell'ultima decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto al 18 gen-
naio 2010) che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendi-
ta dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento del-
le prove e determinazione del grado d'invalidità (DTF 130 V 108 e 130 V
71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non
è la verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assi-
curazioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in
quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimen-
to, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciu-
ta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta
C-1989/2013
Pagina 9
piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza in-
vocata, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata
venga poi smentita da un più attento esame successivo (cfr. sentenza del
TF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti). Adita con
una nuova domanda, l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le
allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò
non dovesse essere il caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ul-
teriori indagini con un rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre
precisare che quanto più breve è il tempo trascorso dalla decisione pre-
cedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausi-
bilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'amministrazio-
ne dispone di un certo potere d'apprezzamento che il giudice è di princi-
pio tenuto a rispettare (cfr. sentenza del TF 9C_667/2010 del 28 aprile
2011 consid. 2.1 e 2.2 nonché relativi riferimenti). Peraltro, allorquando
l'autorità inferiore è entrata nel merito di una domanda di rendita il giudice
non ha da esaminare la legittimità di siffatta entrata nel merito (DTF 133 V
108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid. 2b).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
8.
8.1 L'autorità inferiore ha osservato, nella presa di posizione del 13 giu-
gno 2013 (doc. TAF 8), che, contrariamente a quanto indicato nella deci-
sione impugnata del 7 marzo 2013, l'UAIE è entrato nel merito della se-
conda domanda di rendita d'invalidità presentata dal ricorrente. In partico-
lare, fondandosi sui rapporti del proprio servizio medico, ha ritenuto che
(malgrado il danno alla salute) l'insorgente non ha mai subito un'incapaci-
tà lavorativa di livello pensionabile.
C-1989/2013
Pagina 10
8.2 Secondo giurisprudenza, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel
merito di una domanda di rendita, come essa stessa indica nella succitata
presa di posizione del 13 giugno 2013, l'indicazione contenuta nella deci-
sione impugnata costituendo in tutta evidenza una svista manifesta, il
giudice non ha da esaminare la legittimità di siffatta entrata nel merito
(DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid. 2b).
8.3 Resta quindi da esaminare, come richiesto dal ricorrente, se il peggio-
ramento del suo stato di salute giustifica un'invalidità ai sensi della legi-
slazione svizzera, segnatamente un'invalidità nella misura dell'85-90%.
8.4
8.4.1 Questo Tribunale rileva che il 18 gennaio 2010, momento in cui è
stata respinta la richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, è stato stabilito, in virtù della perizia medica E 213 del luglio
2009 (doc. 10) come pure dei rapporti dell'ottobre 2009 e gennaio 2010
del dott. B._______ (doc. 24 e 33), che l'insorgente era affetto da esiti di
ischemia cerebellare determinate disturbi dell'andatura (andatura a base
allargata) e sindrome vertiginosa soggettiva, cervicolombodiscoartrosi in
assenza di segni clinici e/o manifestazioni funzionali, poliartralgia, iper-
tensione arteriosa in buon controllo farmacologico e dislipidemia.
8.4.2 Nell'ambito della nuova domanda di rendita, dalla documentazione
medica agli atti, in particolare dalla perizia medica E 213 del giugno 2012
(doc. 69) e dai rapporti di agosto e novembre 2012 nonché di gennaio e
febbraio 2013 del dott. B._______ (doc. 75, 82 e 90), emerge che l'insor-
gente soffre di esiti di ischemia cerebellare determinante disturbi dell'an-
datura (andatura a base allargata) e discreto deficit centrale del nervo
facciale destro, sindrome vascolare cerebrale nell'ambito di una malattia
cerebrovascolare (con ripercussioni sulla capacità lavorativa), sindrome
vertiginosa cronica, artrosi polidistrettuale con discreto impegno funziona-
le e segni di radicolopatia periferica, poliartralgia, sindrome ansioso-
depressiva di grado medio (F 41.2 secondo l'ICD 10), ipertensione arte-
riosa, policitemia, appendicectomia e broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa).
8.5
8.5.1 Quanto alle indicazioni sullo stato di salute somatico, nel rapporto
del 29 novembre 2012 (doc. 82 pag. 6), il dott. D._______, specialista in
neurologia, ha rilevato che il ricorrente ha subito un'ischemia cerebro-
C-1989/2013
Pagina 11
vascolare nel novembre del 2007. Ha constatato che il referto di esame
del cranio del maggio 2012 (doc. 65) mostra le sequele dell'ischemia, ma
non evidenzia alcuna nuova lesione, e che le ripercussioni cliniche che
l'insorgente presenta, in particolare paresi facciale, lieve instabilità, anda-
tura a base allargata, dismetria alle prove indice-naso e adiadococinesia,
sono sempre state poco accentuate. Peraltro, il referto d'esame neurolo-
gico dell'ottobre 2012 (doc. 77 pag. 1 e 78 pag. 6), in cui è riferito segna-
tamente di un'andatura a base allargata e di un equilibrio stabile, è so-
vrapponibile con quello specificato nel rapporto neurologico del luglio
2010 (doc. 45). Il dott. D._______ ha quindi ritenuto che, dal profilo neu-
rologico, non è ravvisabile, rispetto al quadro clinico esistente nel 2007,
una modifica dello stato di salute del ricorrente e che il medesimo presen-
ta una completa capacità al lavoro.
8.5.2 Quanto alla valutazione sullo stato di salute psichico del ricorrente,
nel rapporto del 7 febbraio 2013 (doc. 90 pag. 5), il dott. E._______, spe-
cialista in psichiatria, ha segnalato che dalla relazione medica dell'ottobre
2012 del dott. C._______ (doc. 78 pag. 6; come pure dal rapporto neuro-
logico del 3 ottobre 2012 [doc. 77]) emerge che l'insorgente presenta o-
rientamento spazio-temporale adeguato, capacità critica e di giudizio
conservate, lacune mnesiche per la memoria di fissazione, appiattimento
affettivo con eloquio lento, stato ansioso e depresso con atteggiamento a
volte taciturno a volte lamentoso. Secondo il medico, dal profilo psichico,
non sussiste alcuna malattia invalidante.
8.5.3 In virtù dei menzionati rapporti neurologico e psichiatrico, il dott.
B._______, medico SMR, nei rapporti del 30 agosto e 9 novembre 2012
nonché del 31 gennaio ed 8 febbraio 2013 (doc. 75, 82 e 90), ha ritenuto
che, sulla base della documentazione medica esibita, non è ravvisabile,
rispetto a quanto ritenuto nel 2010, alcun indizio concreto di una modifica
significativa dello stato di salute dell'insorgente. Detto medico ha altresì ri-
levato che la perizia medica E 213 del giugno 2012 (doc. 69) espone le
patologie note e precedentemente diagnosticate e riferisce di un esame
neurologico nella norma (segnatamente forza, tono e andatura normali).
Ha constatato che i referti radiologici del maggio 2012 e marzo 2011 (doc.
65 e 67) fanno stato di alterazioni degenerative alla colonna lombosacrale
ed alle ginocchia (segnatamente protrusioni discali L2-L3, L3-L4 con
componente erniaria, L4-L5 e L5-S1 con componente erniaria, canale
stenotico L3-L4, discreta coxartrosi bilaterale e ipodensità su base dege-
nerativa delle cartilagini meniscali), disturbi peraltro definiti, nella perizia E
213, siccome a discreto impegno funzionale.
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8.6 Nella perizia medica particolareggiata E 213 del 27 giugno 2012 (doc.
69), l'insorgente non è certo stato ritenuto capace di svolgere il suo pre-
cedente lavoro. Detta valutazione medica non è tuttavia condivisibile. Da
un lato, la stessa risulta difficilmente compatibile con le limitazioni funzio-
nali accertate, ossia le condizioni psichiche ansiose, la nuca ipomobile e
dolente, la rigidità antalgica del rachide lombosacrale, il segno di Lasègue
positivo a destra ai gradi intermedi, l'abduzione delle braccia ridotta e rife-
rita dolente e gli scrosci articolari agli arti inferiori, ma con forza, tono mu-
scolare e andatura normali e riflessi vivaci (doc. 69 pag. 3 e 4 n. 4.1, 4.8
e 4.10). Dall'altro, il medico incaricato dell'esame ha considerato egli
stesso che l'insorgente è in grado di svolgere regolari lavori semipesanti
(doc. 69 pag. 7 n. 9), ma senza precisare per quale motivo il ricorrente
non potrebbe più svolgere a tempo pieno un lavoro leggero adeguato alle
sue condizioni rispettivamente perché non potrebbe più svolgere, sempre
a tempo pieno, il suo precedente lavoro. Nella perizia E 213 è stata certo
evidenziata un'invalidità del 70% nella precedente attività, ritenuta in Italia
conformemente alle disposizioni di legge di detto Paese. Sennonché, a
tale riguardo giova rammentare che la valutazione di un'autorità straniera
con riferimento all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di
principio le autorità svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2 nonché consid. 2.4 del presente giudizio). In simile eve-
nienza, non soccorre il ricorrente neppure il riferimento alla valutazione di
cui ai verbali del 3 giugno 1989 e 25 settembre 2008 della Commissione
di prima istanza per l'accertamento degli stati d'invalidità civile di
F._______ (doc. TAF 12), fermo restando che detti verbali riferiscono se-
gnatamente dei noti esiti di ischemia cerebrale, alterazioni degenerative
alla colonna vertebrale ed ipertensione arteriosa e non comportano alcun
esame obiettivo.
8.7 Per quanto attiene alla relazione medica del 10 ottobre 2012 del dott.
C._______, specialista in chirurgia, prodotta con scritto di obiezioni al
progetto di decisione (doc. 78), in cui si segnala che l'interessato è affetto
da "sindrome cerebellare da esiti di ictus cerebri, poliartrosi con grave de-
ficit funzionale e miocardiopatia ipertensiva" e si conclude ad un'invalidità
dell'85-90%, occorre rilevare che la stessa comporta un esame obiettivo
neurologico, reumatologico e cardiaco estremamente generico, non è
corroborata da riscontri medici oggettivi e l'indicata incapacità lavorativa
appare fondarsi su una valutazione dell'invalidità come vigente in Italia,
peraltro di per sé non conciliabile con il sistema svizzero.
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8.8 Da quanto esposto, consegue che l'evocato peggioramento dello sta-
to di salute del ricorrente, alle luce degli esperiti accertamenti nel merito,
non comporta l'erogazione di una rendita d'invalidità svizzera, non aven-
do questo Tribunale ragione di scostarsi dalla valutazione convincente dei
medici dell'UAIE, basata su sufficiente documentazione medica oggettiva,
circa il fatto che fino alla data della decisione impugnata l'insorgente non
ha subito un'incapacità lavorativa uguale o superiore al 40% nella sua
precedente attività lavorativa.
8.9 Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il
giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio
di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art.
69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame – in considerazione, fra l'al-
tro, dei generici argomenti presentati – deve ritenersi siccome manife-
stamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può per-
tanto essere resa a giudice unico.
9.
9.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.-, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 415.50, ver-
sato dall'insorgente stesso il 6 maggio 2013. È pertanto restituito al ricor-
rente l'importo eccedente di fr. 15.50.
9.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente. L'an-
ticipo spese di fr. 415.50, versato il 6 maggio 2013, è computato con le
spese processuali. L'importo eccedente di fr. 15.50 sarà restituito al ricor-
rente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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