B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1990/2014
Sen t en z a d e l 2 2 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Caroline Bissegger e Viktoria Helfenstein,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Costantino Testa,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita se-
condo le disposizioni finali della 6a revisione della LAI (deci-
sione del 3 marzo 2014).
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Fatti:
A.
Il 19 febbraio 2003, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone
B._______ (Ufficio AI), ha deciso di erogare in favore di A._______ – citta-
dino italiano, nato (…) 1960, già a beneficio di una mezza rendita a decor-
rere dal 1° gennaio 2000 (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 5 settembre 2000
[doc. incarto Ufficio AI]), da ultimo attivo in qualità di mulettista/carrellista –
una rendita intera, nonché le rendite ordinarie per la coniuge ed i figli legate
alla rendita dell’interessato, a decorrere dal 1° febbraio 2002 (doc. incarto
Ufficio AI). Detto ufficio ha rilevato – sulla base delle perizie psichiatriche
del 2 giugno 1998 e del 12 gennaio 2000 del dott. C._______, del rapporto
reumatologico del 15 luglio 2002 del dott. D._______ e della perizia orto-
pedica del 4 novembre 2002 del dott. E._______ (doc. incarto Ufficio AI) –
che l’assicurato era affetto da sindrome del dolore cronica generalizzata (F
45), sindrome lombovertebrale e sindrome cervicale croniche (M 48) con
cambiamenti degenerativi nell’ambito della colonna vertebrale lombare (M
51.9), stato dopo frattura trimalleolare con iniziale posttraumatica artrosi
del superiore dell’articolazione della caviglia (M 19.2), nonché di disturbo
del dolore somatoforme forte, spiccato e persistente (F45.4). È stata rite-
nuta, dal profilo ortopedico, un’incapacità lavorativa totale in attività pesanti
e del 40% in attività leggere e rispettose dei limiti funzionali, e, dal profilo
psichiatrico, un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività. Ciò ha
comportato un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività abituale e del
75% in attività sostitutive leggere e rispettose dei limiti funzionali. Tale de-
cisione è cresciuta incontestata in giudicato.
B.
Il 7 aprile 2003, dopo il trasferimento dell’assicurato all’estero (Italia), l’Uf-
ficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero
(UAIE) ha comunicato all’interessato che avrebbe continuato a percepire
una rendita intera (doc. 1).
C.
Con comunicazione del 4 agosto 2006, l’UAIE ha confermato all’assicurato
il diritto alla rendita intera (doc. 13; v. le prese di posizione del medico del
Servizio medico del 22 settembre 2005, nel quale sono indicate le diagnosi
di sindrome del dolore cronica alla schiena con osteocondrosi L3/4 e po-
liartralgie croniche [doc. 3] e del 26 luglio 2006, nel quale è menzionato, da
un lato, che il reumatologo curante sta sottoponendo l’interessato a una
terapia massiccia di antiinfiammatori contro la fibromialgia e, dall’altro lato,
che lo stato di salute non ha subito un miglioramento [doc. 12]).
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D.
Il 20 settembre 2010, l’UAIE ha nuovamente confermato all’interessato il
diritto a una rendita intera (doc. 57; v. il rapporto finale del medico del Ser-
vizio medico regionale [SMR] del 15 settembre 2010, secondo cui l’assicu-
rato è affetto da sindrome somatoforme dolorosa persistente F45.4 e da
spondiloartropatia indifferenziata e lo stato di salute ha da ritenersi inva-
riato [doc. 56]).
E.
Nel gennaio del 2013, l’UAIE ha avviato una procedura di revisione della
rendita (doc. 58). Nel rapporto del 19 gennaio 2013, il medico del Servizio
medico dell’UAIE ha indicato che la rendita assegnata all’interessato lo è
stata sulla base di una sindrome senza patogenesi né eziologie chiare e
senza la constatazione di un danno organico, segnatamente sulla base di
una sindrome del dolore somatoforme. Il medico ha altresì indicato, quale
ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, una spondiloartrite
indifferenziata sieronegativa. Ha proposto l’effettuazione di una perizia con
valutazione in psichiatria e reumatologia (doc. 59).
E.a Nella perizia bidisciplinare del 6 giugno 2013 (visita del 29 maggio
2013), il perito psichiatrico dott. F._______ ha posto la diagnosi di disturbo
del dolore cronico con fattori somatici e psichici (F45.41; doc. 70, in parti-
colare pag. 10) e il perito reumatologo dott. G._______ non ha indicato
alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. 71, in partico-
lare pag. 10). I periti hanno ritenuto che non vi sono patologie giustificanti
un’incapacità lavorativa (doc. 70 pag. 19 e doc. 71 pag. 24).
E.b Con progetto di decisione del 14 agosto 2013, l’autorità inferiore – fon-
dandosi pure sulle prese di posizione del proprio Servizio medico del 4
luglio 2013 e del 25 luglio 2013 (doc. 76 e 78) – ha annunciato di volere
sopprimere, in applicazione delle disposizioni finali della 6a revisione della
LAI (RS 831.20), la rendita d’invalidità precedentemente riconosciuta in fa-
vore dell’assicurato. L’UAIE ha in particolare rilevato che – in virtù di un
miglioramento dello stato di salute dal profilo somatico, nonché l’assenza
di una comorbidità psichiatrica – non sussisteva più alcun diritto ad una
rendita d’invalidità (doc. 81).
E.c Con osservazioni del 2 ottobre 2013 (cfr. timbro apposto dall’autorità
inferiore; doc. 107), l’interessato ha contestato il progetto di decisione. Ha
negato l’esistenza di un miglioramento dello stato di salute in quanto le
patologie reumatologiche di cui è affetto sono croniche ed irreversibili. Ha
pure segnalato di essere a beneficio di una rendita d’invalidità nel suo
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Paese. Ha altresì trasmesso ulteriore documentazione medica di data in-
tercorrente da gennaio 2009 ad agosto 2013 (doc. da 83 a 106). Dal rap-
porto del 2 maggio 2013 del dott. H._______, emerge in particolare che
l’interessato è affetto da spondiloentesoartrite sieronegativa, artrosi polidi-
strettuale e sindrome fibromialgica secondaria. Nel menzionato rapporto è
stata ritenuta un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività (doc. 84).
E.d Con prese di posizione del 4 novembre 2013 (doc. 109), dell’8 novem-
bre 2013 (doc. 110) e del 24 gennaio 2014 (doc. 112), il Servizio medico
dell’UAIE ha ritenuto che non vi fossero nuovi elementi medici atti a modi-
ficare la propria precedente valutazione.
F.
Con decisione del 3 marzo 2014, l’UAIE ha soppresso, a decorrere dal 1°
maggio 2014, ai sensi della lettera a del capoverso 1 delle disposizioni finali
della modifica del 18 marzo 2011 (6a revisione della LAI), la rendita intera
fino ad allora accordata all’interessato (doc. 114).
G.
L’11 aprile 2014, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (TAF) contro la decisione dell’UAIE del 3 marzo 2014,
mediante il quale ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di rin-
viare gli atti all’autorità inferiore al fine di rideterminare e confermare il pro-
sieguo del diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità. Ha fatto valere
un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Secondo il
ricorrente, non sono dati i presupposti per una revisione della rendita giusta
l’art. 17 LPGA (RS 830.1), l’autorità inferiore avendo valutato diversamente
il suo stato di salute, il quale è rimasto invariato dal profilo psichiatrico, se
non peggiorato dal profilo ortopedico-reumatologico. Ha altresì contestato,
conto tenuto della propria età, di poter mettere a profitto un’eventuale ca-
pacità lavorativa residua (doc. TAF 1 e allegati).
H.
Con versamento del 1° maggio 2014, il ricorrente ha corrisposto fr. 400.- a
copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc.
TAF 5).
I.
Con risposta del 23 giugno 2014, l’UAIE ha proposto la reiezione del ri-
corso e la conferma della decisione impugnata. L’UAIE ha indicato che ai
sensi della lettera a del capoverso 1 delle disposizioni finali della modifica
del 18 marzo 2011 (6a revisione della LAI), la rendita può essere ridotta o
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soppressa anche se le condizioni di cui all’art. 17 LPGA non sono adem-
piute, e che non occorre un esame quanto all’eventuale riconoscimento di
provvedimenti d’integrazione, l’insorgente non avendo raggiunto l’età di 55
anni e non avendo percepito la rendita per 15 anni (capoverso 4 delle di-
sposizioni finali). Pertanto, la soppressione della rendita è giustificata e
l’assicurato ha l’obbligo di ridurre il danno, segnatamente mettendo a pro-
fitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova profes-
sione (doc. TAF 7).
J.
Nella replica del 10 settembre 2014, il ricorrente ha contestato l’applicabi-
lità delle disposizioni finali della 6a revisione della LAI al caso concreto,
conto tenuto che la rendita intera è stata riconosciuta anche a causa di
affezioni somatiche, segnatamente affezioni ortopediche, le quali sono a
tutt’oggi invalidanti. Ha quindi chiesto, in via principale, il rinvio degli atti per
rideterminare e confermare il diritto alle prestazioni dell’assicurazione inva-
lidità. In via subordinata, e se le disposizioni finali dovessero trovare appli-
cazione, ha chiesto il riconoscimento di provvedimenti di reintegrazione
giusta l’art. 8a cpv. 2 LAI (doc. TAF 13).
K.
Con duplica del 14 ottobre 2014, l’UAIE, dopo avere rilevato che l’insor-
gente non ha allegato alcun nuovo elemento suscettibile di giustificare un
diverso apprezzamento, ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso
(doc. TAF 15), duplica che è poi stata trasmessa all’interessato per cono-
scenza (doc. TAF 16).
L.
In data 10 luglio 2015, preso atto della nuova giurisprudenza del Tribunale
federale pubblicata in DTF 141 V 281, questo Tribunale ha invitato le parti
in causa a presentare le proprie osservazioni in merito (doc. TAF 17).
L.a Con scritto del 24 novembre 2015, l’autorità inferiore ha indicato di
mantenere la proposta di respingimento del ricorso conformemente all’al-
legata presa di posizione del 18 novembre 2015 della dott.ssa I._______,
la quale ha riesaminato le perizie redatte dai dott.ri G._______ e F._______
alla luce della nuova giurisprudenza (doc. TAF 25 e allegati).
L.b Con presa di posizione del 30 novembre 2015, il ricorrente ha osser-
vato che le conclusioni dell’autorità inferiore sono basate quasi unicamente
sul criterio della comorbidità e del processo primario. La stessa esclude-
rebbe di fatto la rilevanza ed un esame serio degli indicatori di cui alla
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nuova giurisprudenza. Per il resto, l’insorgente si è riconfermato nelle ar-
gomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso e alla replica (doc. TAF 26).
L.c Con provvedimento del 2 dicembre 2015, questo Tribunale ha tra-
smesso alle parti i rispettivi scritti del 24 novembre 2015 e del 30 novembre
2015 e chiesto di prendere rispettivamente posizione (doc. TAF 27).
L.d Con presa di posizione del 3 dicembre 2015, il ricorrente si è riconfer-
mato nella propria presa di posizione del 30 novembre 2015, nonché nelle
motivazioni e conclusioni di cui al ricorso e all’atto di replica. Ha altresì
allegato la propria nota d’onorario (doc. TAF 28 e allegato). Tale presa di
posizione è stata trasmessa all’autorità inferiore con richiesta di tenerne
conto nelle proprie osservazioni (doc. TAF 30).
L.e Con scritto del 15 dicembre 2015, l’UAIE ha riconfermato la proposta
di reiezione del ricorso (doc. TAF 31), scritto che è stato trasmesso al ri-
corrente per conoscenza (doc. TAF 32).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con
rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
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ammissibile. Inoltre, con versamento del 1° maggio 2014 (doc. TAF 5), il
ricorrente ha tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto (art.
21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015. Ratione temporis, queste modifiche, nella misura
in cui dovessero concernere questioni inerenti al presente litigio, non si ap-
plicano nel caso di specie (DTF 142 V 590 consid. 4.1 con riferimenti).
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2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 137 V 394 con-
sid. 3; 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 con-
sid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel
corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle
prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo an-
teriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applica-
zione pro rata temporis; DTF 130 V 445). La procedura di revisione è stata
avviata nel mese di gennaio del 2013 e quindi al caso in esame si applicano
di principio le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le
quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid.
3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediata-
mente applicabili con la loro entrata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 3 marzo 2014. Il
giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
L'UAIE ha reso il 3 marzo 2014 una decisione di revisione, in virtù della lett.
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a cpv. 1 delle disposizioni finali della 6a revisione della LAI, della rendita
d’invalidità fino ad allora accordata al ricorrente (doc. 114).
4.1 La lett. a cpv. 1 delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011
della LAI prevede che le rendite assegnate sulla base di una sindrome
senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata
sono riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore, al 1° gennaio 2012,
della menzionata modifica e ridotte o soppresse, se le condizioni di cui
all'art. 7 LPGA non sono soddisfatte, in quanto l'incapacità al lavoro è obiet-
tivamente superabile, anche in assenza di un cambiamento notevole, ai
sensi dell'art. 17 LPGA, dello stato di salute o della situazione lavorativa
rispetto al momento in cui la rendita è stata assegnata (DTF 139 V 547
consid. 2.1).
4.2 Finora secondo giurisprudenza, i disturbi da dolore somatoforme, la fi-
bromialgia, l'anestesia e la perdita sensoriale dissociative, la sindrome da
fatica cronica, la nevrastenia, i disturbi dissociativi dell'attività motoria, l'i-
personnia non organica, la modifica duratura della personalità per sin-
drome da dolore cronico ed il traumatismo cervicale di contraccolpo (colpo
di frusta) sono considerate sindromi senza patogenesi o eziologia chiare
(DTF 140 V 8 consid. 2.2.1.3 e 139 V 547 consid. 2.2). Non sono conside-
rati, per contro, sindromi senza patogenesi o eziologia chiare, i disturbi per
i quali può essere formulata una diagnosi chiara basata su esami clinici
psichiatrici, quali ad esempio le depressioni, la schizofrenia, i disturbi os-
sessivo-compulsivi, i disturbi dell'alimentazione, i disturbi ansioso-fobici od
i disturbi della personalità (DTF 139 V 547 consid. 7.1.4; Circolare
dell'UFAS sulle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della
LAI cifra 1002 seg).
4.3 Una rendita d'invalidità può essere ridotta o soppressa, ai sensi della
menzionata lett. a delle disposizioni finali, se è stata assegnata in base ad
una diagnosi di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza
causa organica comprovata e questo quadro clinico sussiste al momento
della revisione (DTF 139 V 547 consid. 10.1.1 e 10.1.2). Una sindrome
senza patogenesi o eziologia chiare può talvolta avere anche una causa
organica. Tuttavia, l'applicabilità delle disposizioni finali dipende dal danno
alla salute determinante per la concessione della rendita (sentenza del TF
9C_379/2013 consid. 3.2).
4.4 Qualora una rendita d'invalidità sia stata assegnata non solo per di-
sturbi non chiari, ma anche per disturbi spiegabili, alla valutazione delle
sindromi non chiare è applicabile l'indicata lett. a cpv. 1 delle disposizioni
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finali. Una revisione ai sensi delle disposizioni finali è tuttavia possibile solo
laddove i disturbi spiegabili possono essere separati da quelli non chiari,
nel senso che sono state determinate le rispettive incapacità lavorative
(DTF 140 V 197 consid. 6.2.3).
4.5 Nella presente fattispecie, la perizia psichiatrica del 12 gennaio 2000
del dott. C._______ (cfr. doc. incarto Ufficio AI) e la perizia ortopedica del
4 novembre 2002 del dott. E._______ (cfr. doc. incarto Ufficio AI) poste a
fondamento della decisione del 2003 hanno determinato le rispettive inca-
pacità lavorative in maniera indipendente. Si possono infatti distinguere
con chiarezza le valutazioni dei periti, segnatamente un’incapacità lavora-
tiva del 50% in qualsiasi attività per disturbi non chiari (non somatici; cfr.
pag. 5 della perizia psichiatrica) e un’incapacità lavorativa del 100% in at-
tività pesanti e del 40% in attività leggere e rispettose dei limiti funzionali
per chiari disturbi somatici (cfr. pagg. 4 e 5 della perizia ortopedica). Ne
consegue che, da un lato, la rendita intera assegnata al ricorrente nel 2003
non lo è quindi stata, contrariamente a quanto ritenuto dall’UAIE, unica-
mente sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e
senza causa organica comprovata, ma in virtù – anche – di affezioni di
natura ortopedica e reumatologica, segnatamente lo stato dopo frattura tri-
malleolare con iniziale posttraumatica artrosi del superiore dell’articola-
zione della caviglia (M 19.2). Dall’altro lato, il fatto che l’UAIE abbia esami-
nato la fattispecie dal profilo della lett. a delle disposizioni finali della modi-
fica del 18 marzo 2011 della LAI (6a revisione della LAI) non appare di per
sé censurabile nella misura in cui questa analisi si riferisce al solo aspetto
non somatico. Per quanto attiene invece alle affezioni ortopedico-reumato-
logiche, non sono manifestamente adempiuti i presupposti per poter pro-
cedere alla revisione secondo le disposizioni della 6a revisione della LAI.
5.
Nel caso concreto, l’autorità inferiore ha soppresso la rendita dell’interes-
sato unicamente in applicazione delle disposizioni di cui alla 6a revisione
della LAI e, già solo per questo motivo, la decisione impugnata non può
essere confermata nel suo insieme da questo Tribunale. Peraltro, questo
Tribunale osserva che, per i motivi indicati di seguito (considerandi 6 e
segg. del presente giudizio), le perizie psichiatrica e reumatologica poste a
fondamento della decisione di soppressione della rendita si fondano su un
accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Non può quindi
essere riconosciuto alle stesse pieno valore probatorio né dal profilo della
6a revisione della LAI (per quanto attiene al solo aspetto non somatico), né
– precludendo così ogni tentativo di confermare il provvedimento impu-
gnato mediante un’eventuale parziale sostituzione dei motivi – dal profilo
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di una revisione (art. 17 LPGA) o di una riconsiderazione (art. 53 cpv. 2
LPGA).
6.
6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni (DTF 140 V 356 consid. 3.1, 139 V
496 consid. 4.4 e 137 V 64 consid. 2).
6.2 Per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro cono-
scenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fat-
tispecie (sentenza del TF 8C_632/2013 del 18 febbraio 2014 consid. 1.2).
Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto
sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superpe-
rizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in di-
scussione le conclusioni peritali (sentenza del TF 9C_66/2013 del 1° luglio
2013 consid. 4 con rinvii).
6.3 Una perizia psichiatrica è, di regola, necessaria quando si tratta di pro-
nunciarsi sull'incapacità lavorativa che i disturbi da dolore somatoforme ri-
spettivamente le patologie assimilate a questi ultimi, quali la fibromilagia,
sono in grado di causare (DTF 137 V 64 consid. 4 e 5 e 130 V 353 consid.
2.2.2). Sebbene la diagnosi di fibromialgia sia posta da uno specialista reu-
matologo, occorre pure esigere il concorso di uno specialista in psichiatria,
tanto più che i fattori psicosomatici hanno un'influenza determinante sullo
sviluppo di detta patologia. Una perizia pluridisciplinare che tenga conto
sia degli aspetti reumatologici che degli aspetti psichici sembra costituire
di principio una misura d'istruzione adeguata al fine di stabilire se l'assicu-
rato presenta uno stato doloroso di una gravità tale che la messa a profitto
della sua capacità al lavoro in un mercato del lavoro equilibrato non sia più
esigibile o lo sia solo parzialmente (DTF 132 V 65 consid. 4.3).
C-1990/2014
Pagina 12
6.4 Secondo una giurisprudenza del Tribunale federale, risalente al 2004,
i disturbi da dolore somatoforme ed i disturbi derivanti da affezioni psico-
somatiche assimilate a questi ultimi potevano essere sormontati facendo
gli sforzi personali ragionevolmente esigibili e non erano atti a determinare
una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettibile di ca-
gionare un'invalidità. In tale ambito, una persona era ritenuta incapace di
fare simili sforzi ed era considerata invalida solo qualora presentava una
comorbidità psichica importante ed adempiva determinati criteri (detti di
Förster; DTF 132 V 65 consid. 4 e 130 V 352 consid. 2.2.3).
6.5 Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF
141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza,
abbandonando la presunzione secondo cui i disturbi da dolore somato-
forme possono essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile da parte della persona che ne è affetta (questa presunzione impli-
cava peraltro il presupposto che l'incapacità di compiere simili sforzi com-
portava sempre e solo una completa incapacità al lavoro; DTF 141 V 281
consid. 3.4.2.2) e stabilendo che la capacità lavorativa esigibile di una per-
sona che soffre di disturbi da dolore somatoforme oppure di un'affezione
psicosomatica assimilata a questi ultimi (DTF 141 V 281 consid. 4.2) deve
essere valutata sulla base di una visione d'insieme, nell'ambito di una pro-
cedura d'accertamento dei fatti normativa strutturata atta a stabilire, da un
lato, i fattori invalidanti e, dall'altro, le risorse della persona (DTF 141 V 281
consid. 3.4, 3.5 e 3.6).
6.6 Il Tribunale federale ha stabilito degli indicatori per la valutazione del
carattere invalidante delle affezioni psicosomatiche, suddividendoli in due
categorie (DTF 141 V 281 consid. 4.1.3):
A. Categoria "gravità funzionale"
a. Complesso "danno alla salute"
i. Risultati e sintomi rilevanti per la diagnosi
ii. Successo od insuccesso del trattamento
iii. Successo od insuccesso della reintegrazione
iv. Comorbidità
b. Complesso "personalità" (diagnosi della personalità, risorse
personali)
c. Complesso "contesto sociale"
B. Categoria "coerenza" (aspetti del comportamento)
a. Limitazione uniforme dei livelli di attività in tutti gli ambiti della vita
paragonabili
C-1990/2014
Pagina 13
b. Sofferenza dimostrata secondo l'anamnesi in vista di un trattamento
o di una reintegrazione.
Gli indicatori della categoria "gravità funzionale" costituiscono la base della
valutazione del caso concreto, le cui conclusioni dovranno poi essere ana-
lizzate nell'ambito della valutazione del caso secondo gli indicatori della
categoria "coerenza", tenendo altresì conto delle circostanze particolari
della fattispecie. Il catalogo di indicatori è peraltro destinato a modificarsi
in relazione agli sviluppi delle conoscenze scientifiche (DTF 141 V 281 con-
sid. 4.1.1 e 4.3).
6.7 Per quanto attiene ai menzionati indicatori per la valutazione del caso,
il Tribunale federale ha ritenuto che bisogna tener conto maggiormente de-
gli effetti delle affezioni psicosomatiche sulla capacità della persona di
esercitare il proprio lavoro e di compiere gli atti della vita quotidiana.
Nell'ambito della diagnosi, si dovrà prendere in considerazione il fatto che
una diagnosi di disturbo da dolore somatoforme implica un certo grado di
gravità (DTF 141 V 281 consid. 4.3.1.1). Lo svolgimento e l'esito dei tratta-
menti terapeutici e delle misure di reintegrazione professionale forniranno
altresì delle indicazioni sulle conseguenze delle affezioni psicosomatiche
(DTF 141 V 281 consid. 4.3.1.2). Bisognerà prendere in considerazione
anche le risorse personali della persona in rapporto alla sua personalità ed
al contesto sociale in cui vive (DTF 141 V 281 consid 4.3.2 e 4.3.3). Sarà
altresì determinante la questione di sapere se le limitazioni funzionali si
manifestano nello stesso modo in tutti gli ambiti della vita (lavoro e tempo
libero) e se la sofferenza implica il ricorso alle offerte terapeutiche esistenti
(DTF 141 V 281 consid. 4.4 a 4.4.2).
6.8 Il Tribunale federale ha comunque sottolineato che la nuova giurispru-
denza non implica alcuna modifica del presupposto, di cui all'art. 7 cpv. 2
LPGA, secondo cui sussiste un'incapacità al guadagno suscettibile di ca-
gionare un'invalidità soltanto se la stessa non è obiettivamente superabile.
La nuova giurisprudenza non pregiudica altresì la necessità di riscontri og-
gettivi. Le valutazioni e le limitazioni soggettive che non sono spiegabili dal
profilo medico non potranno essere considerate quali danni alla salute in-
validanti, fermo restando che in tali casi di frequente non è seguito alcun
trattamento adeguato (DTF 141 V 281 consid. 3.7.1). Pertanto, il Tribunale
federale ha confermato che occorre partire dal principio che la persona che
soffre di un'affezione psicosomatica è da considerarsi siccome valida (DTF
141 V 281 consid. 3.7.2).
C-1990/2014
Pagina 14
6.9 Nella sentenza 9C_899/2014 del 29 giugno 2015, il Tribunale federale
ha poi precisato che, dal profilo medico, deve essere spiegato per quale
motivo le limitazioni funzionali riscontrate giustificano una limitazione della
capacità lavorativa, conto tenuto dello sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile, secondo gli indicatori stabiliti (sentenza del TF 9C_899/2014 del
29 giugno 2015 consid. 3.2). Un disturbo da dolore somatoforme od una
patologia psicosomatica assimilata a quest'ultimo comportano un'invalidità,
nella misura in cui le limitazioni funzionali di uno stato di salute accertato
dal profilo medico sono dimostrate, secondo gli indicatori stabiliti, in modo
convincente e senza contraddizioni, perlomeno nel senso della verosimi-
glianza preponderante. In caso contrario, la persona assicurata sopporta
le conseguenze dell'assenza di prova (DTF 141 V 281 consid. 6 e sentenza
del TF 9C_899/2014 del 29 giugno 2015 consid. 3.2).
6.10 Quanto agli effetti transitori della nuova giurisprudenza, il Tribunale
federale ha osservato che la giurisprudenza concernente i requisiti di una
perizia medica, di cui alla DTF 137 V 210 consid. 6, mantiene la propria
validità, nel senso che le perizie mediche eseguite secondo i precedenti
criteri non perdono necessariamente il loro valore probatorio. Nel singolo
caso, occorre però esaminare, conto tenuto delle particolarità del caso e
delle censure sollevate, se i documenti medici agli atti permettono una va-
lutazione convincente del caso secondo gli indicatori stabiliti. Se del caso,
un complemento della perizia medica può essere sufficiente (DTF 141 V
281 consid. 8).
7.
7.1 Aspetto non somatico
7.1.1 Dal profilo psichico, questo Tribunale osserva che nella perizia psi-
chiatrica del 6 giugno 2013 (doc. 70), il dott. F._______ ha indicato che
l’insorgente è affetto da disturbo del dolore cronico con fattori somatici e
psichici (F45.41; cfr. pagg. 12 e 13 della perizia). Non sono ravvisabili né
una sindrome depressiva – la sindrome depressiva segnalata nel rapporto
del 20 settembre 1999 dell’Inselspital di B._______ (ma non ritenuta nella
perizia psichiatrica del dott. C._______ posta a fondamento della decisione
del 2003) è da ritenersi in completa remissione dal 2006 – né una “sin-
drome somatica” (cfr. pagg. 14 e 15 della perizia). Il perito ha ritenuto che
non sussiste alcuna componente psichiatrica severa, intensa, marcata o
duratura (comorbidità), che l’interessato ha mantenuto contatti sociali, che
non vi è una vincita della malattia e che pertanto si possa ragionevolmente
esigere dall’assicurato che metta in atto gli sforzi personali per sormontare
C-1990/2014
Pagina 15
il disturbo da dolore somatoforme (cfr. pagg. 16-19 della perizia). Dal profilo
psichico, ha concluso ad una completa capacità lavorativa.
7.1.2 Questo Tribunale osserva che, contrariamente a quanto ritenuto nella
presa di posizione del 18 novembre 2015 dalla dott.ssa I._______ – me-
dico del SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia – la menzionata pe-
rizia psichiatrica del 6 giugno 2013, non consente una valutazione degli
effetti della menzionata diagnosi (disturbo da dolore cronico con fattori so-
matici e psichici) sulla capacità lavorativa del ricorrente secondo gli indica-
tori stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 141 V 281
e consid. da 6.5 a 6.9 del presente giudizio). Nella perizia mancano in par-
ticolare le necessarie informazioni quanto al successo od insuccesso della
reintegrazione, quanto alle risorse personali del ricorrente in rapporto alla
sua personalità e al contesto sociale in cui vive, nonché sulla coerenza, dal
punto di vista del comportamento, delle limitazioni funzionali fatte valere su
tutti gli ambiti della vita paragonabili e della sofferenza dimostrata secondo
l’anamnesi in vista di un trattamento o di una reintegrazione. Il perito si è
limitato a rilevare che, in assenza di una comorbidità psichica, nonché in
assenza di un ritiro sociale, il disturbo da dolore cronico con fattori somatici
e psichici di cui è affetto l’interessato non ha alcuna ripercussione sulla
capacità lavorativa. Peraltro, al riguardo ha precisato di essersi basato per
la sua valutazione sulla (vecchia) giurisprudenza del Tribunale federale di
cui alla sentenza I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352
(cfr. nota a piè di pagina no. 14 a pag. 15 della perizia). Ne consegue che,
in assenza di un’analisi approfondita ed una valutazione alla luce dei
(nuovi) indicatori, non è possibile determinarsi, secondo la verosimiglianza
preponderante valida nelle assicurazioni sociali, sugli effetti del disturbo da
dolore cronico con fattori somatici e psichici sulla capacità lavorativa del
ricorrente.
7.1.3 Peraltro, ancora qualora si volesse, per denegata ipotesi, conside-
rare che la perizia psichiatrica in questione adempie i criteri dettati dalla
nuova giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 141 V 281, biso-
gna comunque rilevare che la decisione impugnata non potrebbe comun-
que essere confermata in ragione di un accertamento insufficiente dei fatti
giuridicamente determinanti dal profilo delle affezioni somatiche (v. consi-
derando che segue).
7.2 Aspetto somatico
7.2.1 Quanto all’aspetto ortopedico-reumatologico, questo Tribunale os-
serva che nella perizia reumatologica del 6 giugno 2013 (doc. 71) – la quale
C-1990/2014
Pagina 16
si fonda essenzialmente sulla documentazione di cui all’incarto dell’autorità
inferiore fino al luglio 2010 (ossia fino alla data della perizia medica parti-
colareggiata E 213 [doc. 53]), nonché sulla visita dell’assicurato e sulle ra-
diografie eseguite il 29 maggio 2013 –, il dott. G._______ non ha ritenuto
alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (cfr. pagg. 10 e 11
della perizia). Il perito ha posto la diagnosi, senza influsso sulla capacità
lavorativa, di una sindrome fibromialgica primaria (pagg. 13 e 21 della pe-
rizia), ma non di spondiloartrite sieronegativa, in quanto le radiografie ese-
guite il 29 maggio 2013, nonché la risonanza magnetica del 2009, non at-
testano alcuna infiammazione (pag. 14 della perizia). Il perito ha osservato
che le calcificazioni e ossificazioni documentate dal 7 giugno 2006 coinvol-
gono ora l’intera colonna vertebrale (pagg. 6 e 15 della perizia). La leggera
artrosi causata dall’infortunio alla caviglia è stabile rispetto al 2002 (pag.
18 della perizia). Il perito reumatologo ha concluso che l’interessato non ha
alcuna incapacità lavorativa per le attività lavorative precedentemente
svolte in Svizzera (pag. 23 della perizia).
7.2.2 Pure il dott. J._______, medico del Servizio medico, specialista in
reumatologia, nel rapporto dell’8 novembre 2013 ha escluso la diagnosi di
spondiloartrite sieronegativa in quanto le terapie sono state interrotte a
causa dell’inefficienza dei medicamenti e perché gli esami effettuati non
mostrano affezioni reumatiche infiammatorie (doc. 110 pag. 4).
7.2.3 È noto che le spondiloatriti sieronegative, caratterizzate dall’assenza
nel siero del fattore reumatoide, sono un gruppo eterogeneo di malattie
reumatiche (artriti) infiammatorie caratterizzato da segni clinici che le di-
stinguono dall’artrite reumatoide. La diagnosi deve essere confermata da
indagini strumentali e di laboratorio. Gli esami radiologici convenzionali
possono dimostrare le tipiche calcificazioni e ossificazioni sindesmofitiche
del rachide, ma nelle fasi iniziali della malattia questi esiti non sono ancora
osservabili con la radiologia convenzionale. È pertanto necessario disporre
delle informazioni che possono risultare da un’ecografia dei tendini e del
loro sito di inserzione osseo (entesi) e, per le sacro-iliache, la dimostra-
zione con una risonanza magnetica di edema dell’osso sub-condrale a te-
stimonianza della sacroileite. In caso di entesoartriti indifferenziate, i sog-
getti presentano molte delle caratteristiche cliniche presenti nelle diverse
spondiloartriti sieronegative (sinovite del ginocchio, tendinite del tendine
d’Achille, entesotendinite delle dita), senza soddisfare tutti i criteri che per-
mettono una diagnosi specifica. I soggetti colpiti da queste forme indiffe-
renziate sono spesso giovani adulti (soprattutto maschi, 69-80%) e dimo-
strano una positività per il gene HLA B27 e una buona risposta clinica
all’K._______. Alcuni di questi pazienti svilupperanno successivamente
C-1990/2014
Pagina 17
psoriasi od una malattia infiammatoria cronica intestinale, fino a soddisfare
i criteri di diagnosi per una spondiloartrite specifica.
7.2.4 Questo Tribunale osserva che una spondilo-entesoartrite indifferen-
ziata in trattamento farmacologico continuativo è stata segnalata nella pe-
rizia medica particolareggiata E 213 del 2 luglio 2010 (doc. 53 pag. 7), ed
è stata altresì ritenuta dal medico del SMR, nel suo rapporto finale del 15
settembre 2010 (doc. 56). La diagnosi di spondiloartropatia sieronegativa
indifferenziata è stata segnalata – tra l’altro quale diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa – dal medico del Servizio medico dell’UAIE nel
rapporto del 19 gennaio 2013 (doc. 59). Questo Tribunale osserva altresì
che per potere determinare oppure escludere la diagnosi di spondiloartro-
patia sieronegativa indifferenziata occorre eseguire indagini strumentali
(radiografie, ecografie e risonanze magnetiche) e di laboratorio (esami spe-
cifici – quali ad esempio quelli richiesti dai medici curanti in Italia nel 2005
[cfr. doc. 45 pag. 2] quando è stata diagnosticata una spondiloartropatia
sieronegativa per la prima volta [cfr. allegati al doc. 10bis]). Nel caso di
specie, tuttavia, tali specifici e necessari esami non sono stati effettuati
nell’ambito dell’istruttoria della causa in esame. L’autorità inferiore si è ba-
sata sulle sole radiografie effettuate il 29 maggio 2013 e su una risonanza
magnetica del 2009. Ciò non è sufficiente. Occorreva invece, oltre alle ra-
diografie, predisporre pure ulteriori esami di ecografia e risonanza magne-
tica – oltretutto conto tenuto che il referto di risonanza magnetica a dispo-
sizione del perito reumatologo risale al 2009 e non può essere considerato
sufficientemente recente – nonché esami di laboratorio, a maggior ragione
ove si rilevi le radiografie del 2013 hanno attestato delle calcificazioni ed
ossificazioni – che ora coinvolgono l’intera colonna vertebrale – tipiche
delle artriti sieronegative. Quanto all’inefficienza dei medicamenti prescritti
– ulteriore ragione secondo la quale per l’autorità inferiore non sarebbe
obiettivabile la diagnosi di spondiloartrite sieronegativa indifferenziata –,
questo Tribunale osserva che all’insorgente è stato prescritto uno dei me-
dicamenti più indicati per il trattamento di tale patologia, segnatamente
l’K._______, ma ne è stata interrotta l’assunzione per intolleranza e non è
quindi possibile concludere all’assenza della malattia diagnosticata ininter-
rottamente da anni in Italia con l’argomento che il medicamento in que-
stione non ha prodotto effetti benefici sul ricorrente (cfr. doc. 30, 70 pag.
24 [ripetuto al doc. 84] e 104). Da quanto esposto, discende che la conclu-
sione secondo la quale la diagnosi di spondiloartropatia sieronegativa in-
differenziata non può esser confermata rispettivamente non incide sulla re-
sidua capacità lavorativa del ricorrente non convince e non può essere
confermata sulla base delle sole risultanze processuali. Pertanto, né alla
perizia reumatologica del 6 giugno 2013, né al rapporto dell’8 novembre
C-1990/2014
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2013 del medico del Servizio medico, può essere riconosciuto pieno valore
probatorio essendo le conclusioni reumatologiche fondate su un accerta-
mento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti.
7.2.5 Peraltro, né dalla perizia reumatologica del 6 giugno 2013, né dal
rapporto dell’8 novembre 2013 del medico del Servizio medico, appare di-
mostrato, nel senso della probabilità preponderante, un miglioramento si-
gnificativo dello stato di salute del ricorrente – fermo restando che il fatto
che nella perizia sia stata constatata una ripresa della mobilità delle artico-
lazioni superiori ed inferiori (cfr. pagg. da 16 a 18 della perizia reumatolo-
gica; peraltro non esclusa dal perito ortopedico nel 2002 [cfr. pag. 2 della
perizia del 2002]) non può determinare da sola la conclusione tendente ad
un miglioramento significativo dello stato di salute del ricorrente – rispetti-
vamente di un minor impatto significativo di un invariato stato di salute sulla
capacità lavorativa suscettibile di legittimare una revisione della rendita in-
tera d’invalidità (art. 17 LPGA).
8.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un
accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto
federale ed incorre nell’annullamento.
9.
9.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all’autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito
o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore per un
nuovo giudizio (v. sentenza del TAF C-6034/2013 del 3 ottobre 2016 con-
sid. 8.1). In particolare, esso si sostituirà all’autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull’applicazione del diritto fede-
rale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con
rinvii; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fatti-
specie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto
rinviati all’autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l’accer-
tamento dei fatti giuridicamente rilevanti e ad emanare una nuova deci-
sione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovranno essere eseguiti
rispettivamente completati i necessari accertamenti medici, segnatamente
(almeno) un complemento della perizia bidisciplinare reumatologica e psi-
chiatrica (v., sulla possibilità di un rinvio all’autorità inferiore in siffatte cir-
costanze [nel senso dell’effettuazione del complemento/chiarimento della
perizia bidisciplinare del 6 giugno 2013, nonché di esami strumentali e di
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Pagina 19
laboratorio necessari e non effettuati] DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 e sen-
tenza del TF 8C_633/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 3.2 e 3.3), non-
ché effettuato ogni ulteriore esame che pure l’evoluzione nel tempo dello
stato di salute del ricorrente dovesse ancora rendere necessario (v. per
esempio la radicolapatia menzionata nel rapporto del 2 maggio 2013 del
dott. H._______ [doc. 70 pag. 24], nonché le ernie discali cui è fatto riferi-
mento nella perizia psichiatrica [doc. 70 pag. 5]). Per il resto, e a seconda
del risultato di tale istruttoria complementare, l’UAIE dovrà in particolare
eseguire un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili at-
tività sostitutive adeguate ritenute alfine di stabilire il grado d’invalidità, non-
ché determinare il momento a partire dal quale decorre un’eventuale mo-
difica della rendita.
9.2 Questo Tribunale osserva altresì, per sovrabbondanza, che nella pro-
cedura di revisione secondo la 6a revisione della LAI, secondo il cpv. 2 lett.
a delle disposizioni finali, l'assicurato la cui rendita è ridotta o soppressa ha
diritto ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'art. 8a LAI. Se nel corso
dell’istruttoria della procedura di revisione da completare dovesse apparire
come probabile che la rendita sarà ridotta o soppressa, almeno parzial-
mente, in virtù della lett. a delle menzionate disposizioni finali, va rammen-
tato all’UAIE che occorre svolgere un colloquio con l’assicurato e che even-
tuali provvedimenti di reintegrazione devono essere indicati all’assicurato
e pianificati con lui (cfr. DTF 141 V 385 consid. 5.3 con rinvii; v. pure sen-
tenza del TAF C-2667/2014 del 12 maggio 2017 consid. 14.2.2 con rinvii).
9.3 Può essere, infine, ancora rammentato che nell’ambito dell’accerta-
mento ancora da esperire dall’autorità inferiore, a seguito del rinvio degli
atti di causa, non sussiste l’eventualità di una nuova decisione dell’UAIE a
detrimento dell’insorgente (v., sulla questione, DTF 137 V 314 consid.
3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 3 marzo 2014 l’au-
torità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° maggio 2014, la
rendita intera d’invalidità versata fino ad allora. Non era pertanto necessa-
rio conferire al ricorrente la facoltà di ritirare il proprio gravame.
10.
10.1 Visto l’esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 1° maggio 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando la
presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
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Pagina 20
10.2 Ritenuto che l’insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l’attribuzione di un’indennità a titolo
di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re-
golamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2];
cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato
ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è re-
putata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata
all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione).
10.2.1 Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di
spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della
decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta,
il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per
le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS-
TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'ono-
rario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotoco-
piatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF
precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo ne-
cessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati
oscilla tra un minimo di fr. 200.- ed un massimo di fr. 400.-.
10.2.2 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezza-
mento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in
funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza
del lavoro e del dispendio orario (cfr. sentenza del TF 9C_284/2012 del 18
maggio 2012 consid. 6). Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo
consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di
assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito,
facilita il compito del mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscet-
tibile di essere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o
superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase
processuale non possono essere ritenute (cfr. sentenza del TF I 452/05 del
27 novembre 2006 consid. 5.5 con rinvii).
10.2.3 Nel caso concreto, con scritto del 3 dicembre 2015 il ricorrente ha
chiesto il riconoscimento di fr. 4'119.65 a titolo di spese ripetibili, secondo
l'allegata nota d'onorario (fr. 3'760.- quale tariffa oraria dell’avvocato a fr.
250.-/h e in parte a tariffa oraria inferiore, fr. 54.50 quali spese vive e fr.
305.15 quale imposta sul valore aggiunto [allegato al doc. TAF 28]).
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10.2.4 Tenuto conto delle particolarità del caso concreto, dell'insieme delle
circostanze e della portata delle questioni in fatto ed in diritto che si pon-
gono nel caso in esame, la richiesta di fissare la tariffa oraria dell’avvocato
a fr. 250.- (cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-822/2011 del 12 febbraio
2013 consid. 8.2.4 con rinvii) rispettivamente a fr. 150.- per l’attività svolta
da un lic. iur. può essere ammessa. In particolare può essere ammesso il
dispendio orario di 14 ore che risulta essere stato necessario all’avvocato
per lo studio della causa, la redazione del ricorso, la replica e le osserva-
zioni del 30 novembre 2015 e del 3 dicembre 2015 (a fr. 250.-/h, ossia fr.
3’500.-). Tale dispendio orario non appare sproporzionato – conto tenuto
della voluminosità dell’incarto (la prima decisione quanto al riconoscimento
di una rendita risalente al 5 settembre 2000), nonché dei temi e delle cen-
sure sollevate nella presente procedura – e può dunque essere ammesso.
Quanto alle due domande di proroga di un termine redatta dall’avvocato il
15 agosto 2014 e l’11 settembre 2015, dal contenuto particolarmente sem-
plice, può essere ammesso un dispendio massimo di 6 minuti per ciascuna
di esse (totale di 12 minuti per un onorario di complessivi fr. 50.-). Per la
domanda di proroga redatta l’11 agosto 2015 da un lic. iur. può essere am-
messo un dispendio di tempo di 10 minuti (a complessivi fr. 25.-). Già per
il fatto che non è dato sapere a quale precisa attività si riferisca quella
svolta dalla segretaria il 15 agosto 2014 nell’ambito della procedura in que-
stione, non può essere ammesso un onorario di fr. 20.- (a tariffa oraria di
fr. 80.-), considerato altresì che le attività eseguite dalla segretaria non pos-
sono essere retribuite secondo una tariffa oraria come si trattasse di un
onorario (mancanza di una base legale nella TS-TAF), ma tutt’al più, e ove
giustificato, inserito nel capitolo spese (cfr. pure la sentenza del Tribunale
penale federale BB.2016.249 del 31 agosto 2016 consid. 4.1). Complessi-
vamente la nota d’onorario ammessa è pertanto di fr. 3'575.-.
10.2.5 Sono altresì rimborsabili, perché inerenti ad atti utili ed indispensa-
bili per la presente procedura, i disborsi per le spese vive di fr. 54.50.
10.2.6 Infine, considerato che per prestazioni di avvocati fornite a persone
domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (v. art. 1 cpv. 2 in correlazione con
gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul
valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa non può essere indennizzata
(cfr. sulla questione, fra le tante, le sentenze del TAF C-3457/2011 del 10
maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3;
l'IVA è per contro eccezionalmente dovuta in caso di ammissione del gra-
tuito patrocinio conformemente alla sentenza del TF 6B_498/2014 del 9
settembre 2015).
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10.2.7 In conclusione, la nota d'onorario "moderata" in questa sede è fis-
sata in fr. 3'629.50 (fr. 3'575.- addizionati ai disborsi di fr. 54.50), tenuto
conto del lavoro utile svolto dal rappresentante del ricorrente. L’indennità
per ripetibili è posta a carico dell’UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
3 marzo 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché
proceda al completamento dell’istruttoria ed emani una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 1°
maggio 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza
sarà cresciuta in giudicato.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 3'629.50 a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario
“Indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
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