B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2004/2015
S e n t e n z a d e l 2 4 s e t t e m b r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Vito Valenti, Daniel Stufetti,
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
patrocinato da UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica,
Via Luvini 1, casella postale 5685, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo (de-
cisione del 25 febbraio 2015).
C-2004/2015
Pagina 2
Visto:
1.
Con decisione del 25 febbraio 2015 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invali-
dità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato a A.________,
cittadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità dal 1° al 31 maggio 2014 (doc. 84).
2.
Contro la decisione dell'UAIE il 27 marzo 2015 l'interessato, patrocinato
da UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica, ha interposto ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1 pag. 4 e 5), chie-
dendo in via principale d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione
impugnata e di riconoscere il suo diritto ad una rendita intera AI dal 1
maggio 2014. In via sussidiaria ha postulato di accogliere la domanda di
revisione, di rinviare gli atti all'autorità inferiore e di accordare una perizia
in caso di dubbio. A motivazione del gravame il ricorrente ha precisato
che le affezioni di cui soffre, in particolare la malattia degenerativa lomba-
re, comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività
lucrativa, come indicato dal Dott. B.________ nell'integrazione di parere
medico-legale del 30 dicembre 2014 e segnalato di essere portatore di
malattie a livello ortopedico/neurologico, ma anche, da diverso tempo, di
una affezione di carattere psichico, conseguenza delle sue patologie so-
matiche. A suffragio delle sue conclusioni, produce documentazione già
ad atti (incarto AI) riferentesi ai problemi dorso-lombari ed alle ginocchia e
si riserva di esibire una perizia psichiatrica in corso di attuazione. L'atto
preannunciato e meglio la relazione della psichiatra Dott.ssa C.________
del 30 marzo precedente, è stato trasmesso con scritto del 31 marzo
2015. Il documento attesta un disturbo dell'adattamento con sintomatolo-
gia ansio-depressiva meritevole di più approfondita indagine e cura, es-
sendo questa presente da circa due anni (doc. TAF 2). Una perizia più
approfondita, datata 15 maggio 2015 ad opera della medesima dottores-
sa, è quindi stata trasmessa il 26 maggio 2015 e fa stato di un disturbo
depressivo persistente che provoca un danno invalidante del 75% (doc.
TAF 7).
3.
La parte ricorrente ha versato il 29 aprile 2015, fr. 400.-, a titolo di anticipo
sulle presunte spese processuali (doc. TAF 5).
C-2004/2015
Pagina 3
4.
Con risposta al ricorso del 29 giugno 2015 (doc. TAF11), l'UAIE ha propo-
sto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed
il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché possa procedere
conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino
del 23 giugno 2015 (preavviso allegato al doc. TAF 11), il quale rinvia a
sua volta all'annotazione del medico SMR, Dott. D.________, del 12 giu-
gno 2015. Secondo quest'ultima, è indicato completare l'istruttoria e per-
tanto sottoporre l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare comprenden-
te una valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica.
5.
Chiamato a pronunciarsi in merito alle prese di posizione dell'UAI canto-
nale e dell'UAIE (doc. TAF 12), il ricorrente, con scritto del 17 luglio 2015,
ha aderito alla soluzione indicata da dette autorità amministrative, riba-
dendo l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili (doc. TAF 14).
e considerato:
6.
6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero.
6.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
6.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
C-2004/2015
Pagina 4
7.
Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
8.
Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capa-
cità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
9.
9.1. Nel caso di specie la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento
della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazio-
ne affinché completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 23 giugno 2015, a
cui ha aderito il ricorrente (doc. TAF 14), dev'essere ammessa, in quanto
giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridi-
camente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente.
Nell'annotazione del 12 giugno 2015 (doc. TAF 11 in toto), il medico SMR,
dottor D.________, alla luce della nuova documentazione medica tra-
smessa dall'assicurato pendente causa, in particolare della certificazione
clinica del 30 marzo 2015 e della relazione clinica del 15 maggio 2015
successivo, secondo cui l'assicurato soffre di un disturbo depressivo gra-
ve così come dell'integrazione di parere medico-legale del 30 novembre
2014 del dottor B.________ (doc. TAF 1 allegato F), che considera l'inte-
ressato inabile al lavoro al 100%, ha infatti ritenuto indicato l'esperimento
di una perizia pluridisciplinare, che esamini l'insorgente da un punto di vi-
sta reumatologico, psichiatrico e neurologico.
9.2. In simili circostanze, trattandosi in concreto di aspetti non ancora
esaminati – in particolare quello psichiatrico e quello neurologico rispetti-
vamente rendendosi necessaria l'esecuzione di una perizia pluridiscipli-
nare - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137
V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4, anche DTF 139 V 99 consid.
1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento
istruttorio – fermo restando il diritto alla rendita intera per il mese di mag-
gio 2014, ammesso dall'amministrazione (doc. TAF 1, doc. C) e la cui esi-
stenza è supportata dagli atti dell'incarto (DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) -
riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di
salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale
C-2004/2015
Pagina 5
istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla
residua capacità lavorativa dell'insorgente con il necessario grado della
verosimiglianza preponderante.
9.3. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché proceda a esperire una perizia medica pluridisciplinare nel-
le materie suindicate. Successivamente, l'incarto sarà sottoposto nuova-
mente al servizio medico dell'Ufficio AI, segnatamente a specialisti delle
affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.
10.
10.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese proces-
suali (art. 63 cpv. 1 e 5 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 400.-, versato il 29 aprile 2015, verrà restituito al ricor-
rente al momento della crescita in giudicato nella sentenza.
10.2. L'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può,
d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (doc. 64 cpv. 1
PA).
10.2.1. Visto l'esito della procedura, di principio si giustifica l'attribuzione
di un'indennità a titolo di spese ripetibili al ricorrente, patrocinato in causa
(art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF
132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in
materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vin-
cente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'ammini-
strazione per complemento istruttorio e nuova decisione).
10.2.2. L'UAIE rinviando tuttavia a quanto esposto dall'UAI cantonale nel
proprio preavviso (allegato al doc. TAF 11), si oppone al riconoscimento
delle citate indennità, in quanto "l'assicurato ha inoltrato la documenta-
zione medica precitata solo in sede di ricorso e non ha mai palesato in
precedenza una problematica psichiatrica".
10.2.3. Ora, tale censura non può essere accolta. In primo luogo va infatti
rilevato che il Dott. D.________, sul cui parere l'UAIE fonda la proposta di
accoglimento del ricorso, indica la necessità non soltanto di un approfon-
C-2004/2015
Pagina 6
dimento psichiatrico, bensì anche di un accertamento pluridisciplinare che
tenga conto degli aspetti reumatologici e neurologici, già noti in prece-
denza e solo parzialmente esaminati. Da ciò può essere dedotto che il
medico, alla luce di una rilettura degli atti, non era convinto della valuta-
zione espressa in sede d'istruttoria.
In simili circostanze, l'attribuzione di spese ripetibili al ricorrente è pertan-
to in concreto giustificata e viene quantificata d'ufficio, in assenza di una
nota dettagliata, (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del la-
voro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante
del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2004/2015
Pagina 7
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 25 febbraio
2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento istruttorio indicato nei considerandi e si pronunci nuo-
vamente sul diritto di A.________ di percepire una rendita di invalidità.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, sarà restituito
al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. AI ; Raccomandata; allegata: copia delle
presa di posizione del ricorrente del 17 luglio 2015, doc. TAF 14)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
C-2004/2015
Pagina 8
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: