Corte II I
C-2020/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudice unico: Francesco Parrino;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Antonio Mediati,
via Don Vittorio, 75, IT-89044 Locri,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 1° febbraio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2020/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato
in Svizzera dal 1970 al 1972 e dal 1980 al 1981, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo (doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha
lavorato come idraulico forestale per la regione Calabria, in ragione di
39 ore settimanali fino al 24 gennaio 2006 (malattia) ed ha ripreso a
lavorare per lo stesso servizio, ma con mansioni di "lavori di
giardinaggio" dal 10 ottobre 2006, senza diminuzione di salario (cfr.
questionario del datore di lavoro sottoscritto il 14 maggio 2007, doc. 9
e doc. 8).
B.
In data 19 ottobre 2006, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
Il richiedente è stato visitato il 21 novembre 2006, presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Reggio
di Calabria, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
"cardiopatia ischemica ipertensiva post-infartuale trattata con PTCA
sul 3° tratto discendente anteriore, spondiloartrosi dorsolombare con
danno funzionale" ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 15).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- la cartella clinica concernente il ricovero dal 24 al 31 gennaio 2006
per infarto miocardico anteriore in paziente con cardiopatia
ipertensiva, dislipidemia mista (doc. 13);
- la cartella clinica concernente la degenza dal 3 al 6 maggio 2006 per
rivascolarizzazione miocardica (PTCA + stent su vasi singoli) in
cardiopatia ischemica post-infartuale già sottoposta a PTCA + stenting
su IVA, ipertensione arteriosa (doc. 14).
C.
Nel suo rapporto del 16 luglio 2007, il Dott. Bögershausen, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
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C-2020/2008
affermato che l'assicurato avrebbe presentato un'incapacità di lavoro
totale dal 24 gennaio 2006 (infarto miocardico) fino all'inizio di ottobre
2006 e, per il seguito, sarebbe in grado di svolgere, come lo ha
dimostrato, un'attività più semplice e meno pesante della precedente
in misura completa (doc. 17).
Con progetto di decisione del 9 agosto 2007, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 19).
D.
Con scritto ricevuto dall'UAIE il 19 settembre 2007, il nominato,
rappresentato dal Patronato ACAI, ha comunicato di non svolgere
alcuna attività, senza precisare se a titolo definitivo o provvisorio, per
ragioni di salute. Produce una cartella clinica concernente il ricovero
dell'ottobre 1988 per cataratta in OD, un referto radiologico del cranio
del 4 ottobre 1988 (doc. 20-23).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Bögershausen, il quale,
nella sua relazione del 19 ottobre 2007, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 25).
L'amministrazione (lettera del 31 ottobre 2007) ha invitato l'azienda
forestale della Regione Calabria a voler compilare un questionario del
datore di lavoro, aggiornato, atteso che il dipendente ha dichiarato di
non più lavorare (doc. 27).
Nel frattempo, comunque, l'UAIE ha proceduto ad un esame
comparativo dei redditi, dal quale è emerso che, svolgendo attività
alternative leggere in misura del cento per cento, invece di quelle di
idraulico forestale, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del
26% (doc. 28). In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza
dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 20% per tenere conto
della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
Con nuovo progetto di decisione del 19 novembre 2007,
l'amministrazione AI ha comunicato all'interessato che la richiesta di
prestazioni sarebbe stata respinta (doc. 29).
Nel frattempo è pervenuto il questionario del datore di lavoro datato 13
dicembre 2007, nel quale si ribadiscono i dati precedenti, ossia che il
dipendente dal 23 ottobre 2006 ha ripreso il lavoro con mansioni più
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leggere (pulizia viali e verde pubblico), senza riduzione di salario
rispetto alla situazione precedente (doc. 30). Non risultano
apprezzabili assenze dal lavoro causa malattia. Viene attestato che
l'interessato è "a tutt'oggi in forza lavoro".
Mediante decisione del 1° febbraio 2008, l'UAIE ha pertanto respinto
la richiesta di prestazioni (doc. 31).
E.
Con il ricorso depositato il 21 marzo 2008, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Antonio Mediati chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. Chiede inoltre l'esenzione dalle spese di procedura. A
suffragio delle sue conclusioni produce documentazione già ad atti.
Nella sua risposta di causa del 2 giugno 2008, l'UAIE propone la
reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del 6 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alle
osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo,
entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa. L'interpellata non
ha esercitato il suo diritto di replica.
F.
Con ordinanza del 1° ottobre 2008, il TAF ha invitato l'insorgente a
voler compilare un formulario relativo alla domanda di esenzione di
anticipo delle spese processuali, documento che ha compilato il 30
ottobre successivo. Alla luce di quanto ammesso, con decisione
incidentale del 7 novembre 2008, il TAF ha respinto la domanda di
esenzione dalle spese processuali e ha nel contempo invitato il
ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-. La somma di
Fr. 288.- è stata versata il 22 dicembre 2008.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato un anticipo di
Fr. 288.- per le presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il
gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
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21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
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5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 19 ottobre 2006. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 19 ottobre
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 1° febbraio
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71)
di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno,
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni
(art. 36 LAI).
Nella specie, globalmente, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera per un periodo di poco inferiore ai tre anni (doc. 6, 35 mesi),
tuttavia, in Italia, è stato iscritto alle patrie assicurazioni sociali,
ininterrottamente, dal 1973 a tutto il 2003 e presumibilmente oltre
questa data (doc. 2, E 205, pag. 3). Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
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durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
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parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Nel caso in esame è stata sostanzialmente rilevata la diagnosi di
cardiopatia ischemica ipertensiva post-infartuale (gennaio 2006)
trattata con PTCA sul 3° tratto discendente anteriore (gennaio e
maggio 2006), spondiloartrosi dorsolombare con danno funzionale (cfr.
perizia medica dettagliata del 21 novembre 2006 e cartelle cliniche).
8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
8.3 Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute
sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29
cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda
lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa
di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
9.
9.1 Non concordi sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. In effetti, mentre il medico dell'INPS pone un
tasso d'invalidità superiore al 70%, il sanitario dell'UAIE, dal canto suo,
ritiene che il richiedente non potrebbe più svolgere il precedente
lavoro di idraulico forestale, ma a lui sarebbero proponibili attività di
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tipo leggero e/o semisedentario in misura completa e ciò da ottobre
2006, data che, peraltro, coincide con la ripresa di un'attività lucrativa.
9.2 Non è tuttavia necessario dirimere tale divergenza negli
accertamenti medici, dal momento che la nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico
(DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16
LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a
partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo un principio generale del diritto della assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità (VSI 2001 p. 274 consid. 5a; DTF 123 V 233 consid. 3c, 117
V 278 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità al lavoro, se
necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a).
Solo in carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314,
105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
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10.
10.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha continuato a lavorare. Dal 1972,
a parte gli intervalli di attività in Svizzera nel 1980-81, il nominato era
attivo come operaio specializzato idraulico forestale per la Regione
Calabria. Per quanto attiene al periodo di cognizione giudiziaria (cfr.
consid. 5), la sua assenza dal lavoro per malattia si è protratta dal 24
gennaio 2006 agli inizi di ottobre dello stesso anno. A causa del danno
alla salute, egli è stato adibito, dallo stesso datore di lavoro, ad
un'attività più leggera, ossia lavori di giardinaggio, pulizia viali e del
verde pubblico. La data di inizio non è stata esattamente determinata,
ma, in base al due questionari per il datore di lavoro compilati il 17
maggio 2007 (doc. 9) ed il 13 dicembre successivo (doc. 30), questa si
situa al 10 o al 23 ottobre 2006. Questa divergenza non è tuttavia di
rilievo.
10.2 Determinante sono due stati di fatto. In primo luogo, trattandosi,
come detto, di malattia di tipo labile (cfr. consid. 7.3 ed 8.3) la sua
assenza dal lavoro non ha raggiunto il livello minimo del 40% su di un
anno, senza notevole interruzione, ma si limita a poco più di otto mesi,
periodo insufficiente per aver diritto ad una prestazione dell'AI.
In secondo luogo, alla ripresa, egli non ha subito un'incapacità di
guadagno attingente il livello del 40% almeno. Infatti, da ottobre 2006,
la retribuzione è rimasta uguale. Ossia, nonostante il fatto che
l'interessato abbia dovuto ripiegare su di un'attività più leggera a
partire da quella data, il dipendente non ha subito una perdita di
guadagno (cfr. attestati doc. 9 e 30). Si aggiunga infine che non trova
riscontro negli atti l'asserzione dell'assicurato formulata in sede di
audizione al progetto di decisione, secondo la quale egli avrebbe
cessato di lavorare. Tale assunto è stato smentito dal datore di lavoro
nel suo secondo questionario del 13 dicembre 2007 (doc. 30).
10.3 Da quanto precede, ne consegue che, per tutto il periodo da
esaminare, nonostante le lamentate affezioni che, di principio, non
sono contestate, A._______ ha dimostrato, con comportamento
concludente, di aver posto ad utile profitto in occupazione confacente
alle sue attitudini la sua superstite energia lavorativa in misura
superiore al 60%. D'altra parte, la continuità dell'attività in questione,
confermata nel secondo formulario del datore di lavoro sottoscritto il
13 dicembre 2007, depone per un'attività che non eccede quanto si
possa ragionevolmente esigere dall'interessato.
Pagina 11
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11.
A titolo abbondanziale, si osserva che, anche nella denegata ipotesi in
cui si dovesse ritenere che il lavoro attuale non fosse ragionevolmente
esigibile, l'assicurato non subirebbe una perdita di guadagno
sufficiente per avere diritto a una rendita d'invalidità svolgendo attività
di ripiego ancor più leggere di quella attualmente in corso. Infatti,
l'amministrazione, in esito al parere del Dott. Bögershausen, ha svolto
un'indagine comparativa dei redditi (doc. 28). Dalla stessa è emerso
che in qualità di idraulico forestale potrebbe ottenere un introito di
Euro 1'341,47 (2006), mentre in attività sostitutive leggere, sedentarie,
di tipo ripetitivo e semplici potrebbe ottenere un guadagno teorico
(medio) di Euro 1'241,99. Questo salario può essere ridotto del 20%,
per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età,
handicap), ritenuto che la diminuzione massima ammessa si situa al
25%, solo in casi eccezionali (DTF 126 V 75). Ne conseguirebbe
dunque una retribuzione teorica di Euro 993,59. Posti a confronto un
guadagno precedente l'invalidità di Euro 1'341,47 con quello
teoricamente conseguibile dopo l'insorgenza del danno alla salute di
Euro 993,59, si ottiene una perdita di guadagno del 25,93%
(arrotondato al 26%), grado insufficiente per aver diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
12.
12.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata. Il ricorso in esame può essere
risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
12.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono parzialmente compensate con
l'anticipo versato il 22 dicembre 2008. Il saldo di Fr. 12.- è messo a
carico dell'insorgente.
12.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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C-2020/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono parzialmente computate con l'anticipo spese di Fr. 288.-. Il
saldo di Fr. 12.- è messo a carico del ricorrente.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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