B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2037/2019
Sen t en z a d e l 1 4 a g os t o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia),
rappresentato dall'avv. Paolo Marchi,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (deci-
sione del 13 marzo 2019).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 13 marzo 2019, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità
per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore
dell’interessato una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° dicembre
2016 al 31 agosto 2018, unitamente alla rendita completiva in favore del
figlio.
2.
Il 29 aprile 2019, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 13 marzo 2019
mediante il quale ha chiesto di riformare la decisione impugnata nel senso
di riconoscergli il diritto ad una rendita intera d’invalidità (per un grado
d’invalidità del 100%) dal 1° dicembre 2016 e ad (almeno) una mezza
rendita d’invalidità (per un grado d’invalidità del 59%) dal 31 agosto 2018.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
4.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 3
maggio 2019 (notificata il 13 maggio 2019; cfr. l’avviso di ricevimento
postale [doc. TAF 3]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di
30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del
provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 800.- (al netto d’eventuali
spese postali o bancarie a carico dell’insorgente) a copertura delle
presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di
inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
4.2. Con scritto del 28 maggio 2019, il ricorrente ha chiesto di poter
effettuare il versamento dell’anticipo spese di fr. 800.- in quattro rate mensili
di fr. 200.- ciascuna con relativa richiesta di proroga del termine per il
versamento.
4.3. Con decisione incidentale del 7 giugno 2019 (notificata l’11 giugno
2019; cfr. l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 6]), il Tribunale
amministrativo federale ha, da un lato, respinto la domanda di versamento
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rateale dell’anticipo spese di fr. 800.- in quattro rate mensili di fr. 200.-
ciascuna, il ricorrente avendo genericamente preteso, ma non certo reso
verosimile, di trovarsi “in gravi ristrettezze finanziarie” e, dall’altro, ha
prorogato, fino all’8 luglio 2019, il termine per versare l’integralità
dell’anticipo di fr. 800.- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a
carico dell’insorgente) a copertura delle presumibili spese processuali (art.
63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di
decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato il
ricorrente a produrre, sempre entro l’8 luglio 2019, idonea documentazione
attestante che l’importo di fr. 800.- è stato tempestivamente versato alla
posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in
favore del Tribunale.
5.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili
spese processuali – che scadeva l’8 luglio 2019 – è, nel frattempo, scaduto
infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
L'insorgente, benché invitato da questo Tribunale a dimostrare il
versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova
suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 800.-
secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del
7 giugno 2019.
6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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