B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2051/2012
S e n t e n z a d e l 3 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 marzo 2012),.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 7 marzo 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interessato
una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1°
dicembre 2010 al 31 ottobre 2011.
2.
Il 12 aprile 2010, l'interessato ha inoltrato un ricorso dinanzi all'UAIE
contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto di
riconoscerlo invalido anche successivamente al 31 ottobre 2011. Il 16 e
19 aprile 2012, l'UAIE ha trasmesso il ricorso (dapprima in fotocopia e poi
in originale) al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI,
RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 3
maggio 2012 (notificata al ricorrente il 10 maggio presso il B._______ e il
14 maggio 2012 al suo domicilio; cfr. risultanze processuali e in
particolare gli avvisi di ricevimento postale [doc. TAF 5 e 6]), ha invitato il
ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di
fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del
ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4
PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì segnalato che, salvo
comunicazione scritta contraria dell'insorgente medesimo, ogni ulteriore
atto sarebbe stato notificato al ricorrente al suo domicilio.
5.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili
spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per
conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
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6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF).
7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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