Corte II I
C-2057/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliere Dario Croci Torti.
A.________,
patrocinato dall'avvocato Giovanni De Donno,
piazza G. Mazzini 7, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del 7 febbraio 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2057/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 7 febbraio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
domanda di rendita AI presentata da A.________, per carenza del
requisito d'invalidità,
che in data 25 marzo 2008, A.________ ha interposto ricorso contro
detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34
LTAF,
che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 let. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20),
che con decisione incidentale del 18 agosto 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha ingiunto al ricorrente di versare entro 30
giorni dal ricevimento della stessa un anticipo dell’ammontare di 300.-
franchi, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel
merito del ricorso,
che l’anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito,
che il ricorso è pertanto inammissibile,
che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili,
che, in virtù dell'art. 6 del regolamento del 21 febbraio 2008 (TS-TAF,
RS 173.320.2) sulle tasse e le spese ripetibili fissate dal Tribunale
amministrativo federale le spese processuali possono essere
condonate.
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C-2057/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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