B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2058/2013
S e n t e n z a d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (giudice unica),
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su
opposizione del 12 febbraio 2013).
C-2058/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
Mediante decisione del 5 settembre 2012, la Cassa svizzera di compen-
sazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, resi-
dente in Italia, nato …, coniugato, una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia a decorrere dal 1° ottobre 2012 (doc. 16). L'importo della
prestazione di 26 franchi mensili è stato calcolato in base ad una durata
contributiva di 1 anni e 9 mesi, una scala rendite 01 ed un reddito annuo
medio determinante di 13'920 franchi.
B.
Con scritto del 18 settembre 2012, A._______ ha formulato opposizione
contro il suddetto provvedimento amministrativo contestando i periodi as-
sicurativi ritenuti nello stesso. L'interessato chiede quindi, implicitamente,
una verifica dei dati e dei calcoli stanti alla base delle decisione assunta e
un aumento dell'importo.
Mediante decisione su opposizione del 12 febbraio 2013, la CSC ha re-
spinto l'istanza dell'opponente considerando come esatti i periodi ritenuti
nella decisione impugnata e di conseguenza l'importo mensile erogato.
C.
Con il ricorso depositato il 12 aprile 013, l'interessato contesta la decisio-
ne di cui sopra reclamando maggiori chiarimenti riguardo alla determina-
zione dell'importo della propria rendita confrontato all'importo della rendita
erogata alla moglie.
D.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 13 giugno 2013, la CSC rileva in so-
stanza che il periodo contributivo e il reddito annuo medio considerato e
conseguentemente la rendita mensile erogata, siano corretti. L'autorità di
prima istanza annota inoltre che il paragone effettuato dal ricorrente tra la
propria rendita e la prestazione erogata alla moglie non è pertinente nella
misura in cui la prestazione di vecchiaia è determinata su elementi stret-
tamente personali quali "il sesso, la durata contributiva massima degli as-
sicurati della stessa classe d'età, il reddito ottenuto, il fattore di rivaluta-
zione ed il periodo assicurativo". La CSC si è confermata dunque nella
propria decisione impugnata.
C-2058/2013
Pagina 3
E.
Con lettera del 26 giugno 2013, lo scrivente Tribunale ha invitato la parte
ricorrente ad inoltrare la replica, con i relativi mezzi di prova, alla risposta
dell'autorità inferiore. L'interpellato non ha tuttavia esercitato il proprio di-
ritto procedurale.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32.
In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo
Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20
dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS,
RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presen-
te legge non preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
C-2058/2013
Pagina 4
3.
3.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui
i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in
considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del
diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigio-
sa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Qualora sia intervenuto un mutamento del-
le norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudizia-
rio, l'eventuale diritto alle prestazioni si determina secondo il vecchio dirit-
to per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire
dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF
130 V 445).
3.2 Secondo il diritto internazionale è applicabile l'Accordo sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizze-
ra, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con il suo al-
legato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In
questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile 2012 dal
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di si-
curezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le mo-
dalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordi-
namento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e
0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella spe-
cie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio
2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo
quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette
godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di
cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Sta-
to. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale
l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012 conteneva una
disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.
3.3 Nel caso in esame il diritto alle rendita di vecchiaia è sorto il 1° ottobre
2012. Gli accordi di cui sopra sono pertanto applicabili.
4.
Il ricorrente non solleva particolari censure, bensì contesta in modo gene-
rico l'importo della rendita erogata se raffrontata a quella della moglie
che, a suo dire, avrebbe esercitato un'attività lucrativa, presso il medesi-
mo datore di lavoro, per un lasso di tempo a lui inferiore. Ciò detto nella
C-2058/2013
Pagina 5
misura in cui il ricorso è ricevibile, il Tribunale amministrativo federale (in
seguito il Tribunale o TAF) si limiterà dunque a controllare la correttezza
dei dati e dei calcoli posti alla base della rendita AVS erogata all'interes-
sato.
5.
5.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, hanno diritto ad una rendita di vec-
chiaia, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni. Tale diritto (cpv. 2) nasce
il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età
stabilita al cpv. 1.
5.2 Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni
di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per
compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in
cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede
l'insorgere dell'evento assicurato.
5.3 Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo
stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter
cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i
quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha
versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono
essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter
cpv. 2 LAVS).
In base all'art. 52b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), quando la durata di
contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contri-
buzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20
anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.
5.4 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate
sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di
contribuzione completo (lett. a; scala massima 44), o di rendite parziali
agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto (lett. b).
La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa
(art. 38 cpv. 1 LAVS) ed è calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il
calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero
degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati della sua classe
C-2058/2013
Pagina 6
di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione
(art. 38 cpv.1 e 2 LAVS).
6.
6.1 Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato, ap-
partenente alla classe di età 1947, deve aver versato contributi per 44
anni fino al 2012, anno di adempimento del caso d'assicurazione di vec-
chiaia (tavole rendite edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
UFAS, 2011-2012, pag. 8).
Per quanto concerne la durata contributiva del ricorrente, secondo i dati
raccolti dalla CSC, è di 1 anno e 9 mesi. In proposito il ricorrente, da una
parte non ha prodotto altra documentazione che si discosta dai dati rite-
nuti, e dall'altra nemmeno ha contestato nel gravame i dati considerati
dall'autorità di prima istanza. Questo Tribunale riterrà dunque tale durata
contributiva.
6.2 In base a 1 anno intero di contribuzione invece dei 44 richiesti per la
sua classe di età, si ottiene una scala rendite 1 (tavole delle rendite UFAS
2011-2012 pag. 10, 11). La CSC ha dunque giustamente ritenuto una
scala rendite applicabile 1.
7.
7.1 In relazione agli art. 29bis e 30 LAVS, occorre ora accertare il reddito
annuo medio determinante, secondo elemento che fonda l'importo di una
rendita di vecchiaia.
L'art. 29quater LAVS prevede che il reddito annuo medio determinante si
compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti per
compiti educativi e/o assistenziali. La somma dei redditi è rivalutata in
funzione dell'indice delle rendite previsto nell'art. 33ter LAVS. Il Consiglio
federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. La somma dei
redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti
educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.
7.2 In virtù dell'art. 29quinqies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno con-
seguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti ed
attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi, purché tutti e due siano stati
domiciliati in Svizzera (art. 1a LAVS). La ripartizione è effettuata, fra l'al-
tro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita.
C-2058/2013
Pagina 7
7.3 Tenendo conto delle norme surriferite e della situazione di fatto si ha
quanto segue.
Nel caso in esame il ricorrente ha contratto matrimonio nel 1966 e la mo-
glie è stata assicurata all'AVS durante il 1968 e il 1969. Ciò detto, consi-
derando i redditi del ricorrente e della moglie nel 1968 per 11'575 franchi
rispettivamente 5'450 franchi e nel 1969 per 3'146 franchi rispettivamente
per 2'599 franchi, il reddito dopo lo splitting risulta essere di 11'386 fran-
chi. Come giustamente rilevato dalla CSC al reddito di A._______ devono
sommarsi i redditi conseguiti prima del matrimonio ossia 5'750 franchi per
l'anno 1967, per un totale di 17'136 franchi.
Ora, tale importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendi-
te che, per un assicurato giunto nel 2012 all'età pensionabile e con la
prima iscrizione ai conti individuali posteriore al compimento dei 20 anni è
il 1968, risulta essere pari a 1.281 (cfr. tabella complementare "Facteurs
de revalorisation 2012"). Conseguentemente l'importo rivalutato del ricor-
rente ammonta a 21'952 franchi (ovvero 17'136 x 1.281).
Per l'ottenimento del reddito annuo medio occorre ancora dividere l'im-
porto trovato per i 21 mesi, periodo in cui è stato assoggettato all'AVS, e
moltiplicare per 12 mesi, per un risultato pari a 12'544 franchi (ovvero
[21'952 / 21] x 12 = 12'544).
7.4 Conformemente all'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti
educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi eser-
citano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora
compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo
dell'importo della rendita annua minima (cpv. 2); l'accredito per compiti
educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di ma-
trimonio è ripartito per metà fra i coniugi (cpv. 3). Giusta l'art. 52f cpv. 1
OAVS gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'anno
intero civile; nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto;
sono attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue, fatto salvo il
cpv. 5, il quale stabilisce che se una persona è assicurata soltanto per de-
terminati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è
concesso per 12 mesi.
7.5 Nel caso in esame, come rettamente rilevato dall'autorità di prima
istanza, l'eventuale diritto ad accrediti per compiti educativi sorge nel
gennaio del 1969 (nascita della prima figlia nell'ottobre 1968), a condizio-
ne che l'interessato sia stato assicurato all'AVS per 12 mesi almeno, ciò
C-2058/2013
Pagina 8
che però non è il caso nella misura in cui nel maggio del 1969 termina
l'assoggettamento all'AVS del ricorrente.
Ne discende che reddito medio è determinato soltanto in base ai redditi
medi rivalutati, ossia 12'544 franchi. Tale importo dev'essere infine arro-
tondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio
determinante indicato nella tabella (cfr. direttive concernenti le rendite
dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale, n°5101), ossia
nella fattispecie, 13'920 franchi.
7.6 Ora, in base alla scala 1 e ad un reddito annuo medio determinante di
13'920 franchi, la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2012, a 26
franchi (cfr. tavole rendite 2011-12 , pag. 104).
Visto quanto precede, se ne conclude che i dati e calcoli alla base della
prestazione erogata sono corretti.
8.
8.1 Per quanto ricevibile, il ricorso deve di conseguenza essere respinto e
l'impugnata decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato,
può essere risolto da giudice unico in applicazione dell'art. 85 bis cpv. 3
LAVS.
8.2 Non sono prelevate spese processuali in quanto la procedura è gra-
tuita (art. 85 bis cpv. 2 LAVS).
8.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibili
alla parte ricorrente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle spese e sulle tasse ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
C-2058/2013
Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Nono si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per spe-
se ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata AR)
– autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: