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Corte II I
C-2066/2008
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D e c i s i o n e d e l 3 g i u g n o 2 0 0 8
Giudice: Francesco Parrino, giudice unico,
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA,
via Maestri del Lavoro 2, IT-21047 Saronno,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione-invalidità (decisione del 29 giugno 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2066/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 29 giugno 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
domanda di rendita AI formulata il 23 maggio 2006 dal cittadino
italiano A._______, nato il ;
in data 13 settembre 2007, il nominato, regolarmente rappresentato
dal Patronato INCA di Saronno, ha interposto ricorso contro la
decisione di cui sopra dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(TAF), chiedendo il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative;
dopo aver proceduto ad ulteriori ricerche e sottoposto gli atti al proprio
medico di fiducia, l'UAIE, in data 6 maggio 2008, ha emanato due
nuove decisioni ed ha erogato in favore di A._______ un quarto di
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° dicembre 2005
al 28 febbraio 2006 e una rendita intera dal 1° marzo 2006;
nella sua presa di posizione del 13 maggio 2008, l'UAIE ha informato
lo scrivente Tribunale di aver emanato le nuove decisioni giusta l'art.
53 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1);
con ordinanza del 16 maggio 2008, il Patronato INCA di Saronno è
stato invitato a esprimersi in merito all'intenzione del proprio assistito
di ritirare o meno il ricorso inoltrato il 13 settembre 2007 contro le
decisioni dell'UAIE del 29 giugno precedente;
l'interpellato, con scritto del 27 maggio 2008, ha dichiarato di non voler
procedere ulteriormente nel ricorso ;
giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo
federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF, riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF;
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in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'assicurazione
per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20);
giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una
decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso;
in data 6 maggio 2008, l'UAIE ha annullato la propria decisione del 29
giugno 2007 sostituendola con due nuove decisioni;
in seguito a queste due nuove decisioni, il ricorrente ha ritirato il
gravame del 13 settembre 2007;
la causa può pertanto essere stralciata dai ruoli dal giudice unico
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF;
nel caso concreto non vengono prelevate spese processuali;
vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-- da porre a
carico dell'Ufficio AI intimato (art. 15 del regolamento dell'11 dicembre
2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli.
2.
Non si percepiscono spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.--, posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
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4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. x)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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