Corte II I
C-207/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Roberto Coppola,
corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'8 dicembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-207/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1968 al 1970 e dal 1972 al 1973, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità durante tale periodo (doc. 57). Dopo il rimpatrio, ha
continuato a svolgere un'attività lucrativa di idraulico forestale (doc. 7,
8, 48). Dal dicembre 2003 è alle dipendenze della Comunità montana
di B._______ come idraulico forestale in ragione di 39 ore settimanali
e per un salario adeguato alla sua qualifica (doc. 7, 8). Non risultano
assenze dal lavoro da imputare a malattia e, per quel che si può
dedurre dagli atti, egli era ancora in forza in tale attività il 19 giugno
2008 (data di compilazione del formulario del datore di lavoro).
B.
In data 15 gennaio 2008, A._______ ha presentato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 3).
Il richiedente è stato visitato l'11 marzo 2008 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Avellino, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "esiti di intervento
chirurgico di lobectomia superiore destra del polmone per carcinoma
epidermoide pT2 pN0 in follow-up semestrale, associata lievissima
ostruzione, discopatia lombare a modesta incidenza funzionale, artrosi
delle spalle, pregressa colecistectomia per litiasi" ed ha posto un tasso
d'invalidità del 55% (doc. 48). Il medico dell'INPS precisa che il
paziente lavora come idraulico forestale.
Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- la documentazione (cartelle cliniche, esami oggettivi) riguardante
l'accertamento e la cura del tumore polmonare destro del
gennaio/febbraio 2003 (doc. 13-29);
- un elettrocardiogramma del 2 settembre 2004 ed esami ematochimici
di stessa data (doc. 32, 33, 34);
- un referto ecocolordoppler fegato e vie biliari del 3 settembre 2004
(doc. 35);
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- un rapporto d'esame spirometrico di data non precisabile (doc. 36);
- un referto radiologico del torace del 2 settembre 2004 esami
ematochimici di stessa data (doc. 37-39);
- una cartella clinica concernente il ricovero dal 7 all'11 settembre
2004 per calcoli della colecisti, operati ed altri risultati di esami
eseguiti in sede ospedaliera (doc. 41-44);
- esami ematochimici e di accertamenti diagnostici del 14 dicembre
2004 (doc. 45);
- i risultati di una spirometria completa del 22 febbraio 2006 (doc. 47).
C.
Nella sua relazione del 3 ottobre 2008, il Dott. Battaglia del Servizio
medico regionale (SMR) "Rhône", dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver
ripreso la diagnosi sopra riferita, ha constatato che l'interessato lavora
ed ha dunque negato il riconoscimento di un'invalidità di rilievo (doc.
50).
Con progetto di decisione dell'8 ottobre 2008, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda per carenza d'invalidità di livello pensionabile
(doc. 51). L'interpellato non ha preso posizione in merito, per cui in
data 8 dicembre 2008, l'amministrazione ha emanato una decisione
conformemente al progetto (doc. 52).
D.
Con il ricorso depositato il 9 gennaio 2009, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Coppola, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. Produce, a suffragio delle sue conclusioni, oltre a
documentazione di vecchia data figurante già ad atti, un referto
tomografico assiale computerizzato (TAC) del torace del 4 novembre
2008.
Ricevuto il ricorso, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Lehmann, il
quale, nella sua relazione del 2 marzo 2009, ha affermato che il
documento esibito non fa che confermare la remissione della patologia
tumorale subita all'inizio del 2003 (doc. 54)
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Nella sua risposta di causa del 9 marzo 2009, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Coppola, con scritto del 31 marzo
2009, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso. A suffragio di quanto avanzato produce una perizia allestita il
27 marzo 2009 dal Dott. Amodeo il quale rileva gli esiti della
lobectomia superiore destra che avrebbero compromesso la capacità
respiratoria, ipertrofia ventricolare sinistra, discopatie lombari e grave
incidenza funzionale, stato ansioso-depressivo. L'esperto di parte
ritiene in paziente, attualmente disoccupato a causa di problemi di
salute, inabile al lavoro (100%).
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, il quale, nella sua relazione del 21 aprile 2009, si è
riconfermato nelle sue precedenti conclusioni (doc. 56).
Duplicando in data 29 aprile 2009, l'UAIE ripropone la reiezione del
ricorso.
F.
Copia della replica, con il parere del Dott. Lehmann, sono stati inviati,
per conoscenza, alla parte ricorrente, la quale è stata invitata
(decisione incidentale del 5 maggio 2008) a voler versare un anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, di Fr. 300.-. Detto
anticipo è stato versato il 26 maggio 2009 nella misura di Fr. 288.- ed il
16 giugno 2009 per i restanti 12 franchi.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
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possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato un anticipo di Fr.
300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
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della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF
130 V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino all'8 dicembre 2008, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
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• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art.
36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di
contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45
del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al
40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
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dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
7.
Nel caso in esame è stata sostanzialmente rilevata la diagnosi di esiti
di intervento chirurgico di lobectomia superiore destra del polmone per
carcinoma epidermoide pT2 pN0 in follow-up semestrale, associata
lievissima ostruzione, discopatia lombare a modesta incidenza
funzionale, artrosi delle spalle, pregressa colecistectomia per litiasi. Va
rilevato che il tumore polmonare risale al gennaio 2003 e, da allora,
non si sono verificate né metastasi né recidive del male. La
colecistectomia è avvenuta nel settembre 2004 (cfr. perizia medica
particolareggiata dell'11 marzo 2008).
8.
8.1 Non concordi sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. In effetti, mentre il medico dell'INPS pone un
tasso d'invalidità del 55%, i sanitari dell'UAIE, dal canto loro, ritengono
il richiedente valido nella misura massima possibile, in ogni caso
superiore al 60%, nel suo attuale lavoro di idraulico forestale.
8.2 Non è tuttavia necessario dirimere tale divergenza negli
accertamenti medici e nelle valutazioni, dal momento che la nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico
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economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16
LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura
medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF
128 V 30).
Secondo un principio generale del diritto della assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità al lavoro, se necessario in
una nuova professione (DTF 130 V 97 consid. 3.2 con I rif.).
Solo in carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha continuato a lavorare. Dal
dicembre 2003, quindi 11 mesi dopo l'evento tumorale che
sicuramente lo aveva costretto ad una certa inattività non precisata in
sede d'istruttoria, ma comunque irrilevante per le sorti di questa
vertenza, l'interessato ha ripreso un regolare lavoro di idraulico
forestale, alle dipendenze di una Comunità montana. L'orario di
occupazione era normale (39 ore) per la sua categoria come pure la
retribuzione (circa 16'000.- Euro all'anno, come gli altri dipendenti
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della sua categoria). Il datore di lavoro non segnala lunghi e/o
frequenti periodi di assenza dal lavoro da imputare a ragioni di salute
e, il 19 giugno 2008 (data di compilazione del formulario del datore di
lavoro), l'interessato era ancora in forza presso tale Ente. Del resto,
anche il medico dell'INPS indica che l'interessato lavora e
abbondanzialmente lo ritiene in grado di svolgere questo lavoro (doc.
48, perizia media particolareggiata, cifre 3.4.1 e 11.4). Per di più, il
rappresentante del ricorrente, non afferma "expressis verbis", né in
sede ricorsuale, né in quella di replica che il proprio patrocinato non
lavorerebbe. Solo il Dott. Amodeo, nella sua relazione esibita con la
replica datata 23 marzo 2009, quindi dopo la data dell'impugnata
decisione che segna il limite dell'esame giudiziario di questo Tribunale,
segnala che il paziente sarebbe "attualmente disoccupato per ragioni
di salute".
9.2 Da quanto precede, ne consegue che, per tutto il periodo da
esaminare, nonostante le lamentate affezioni che, di principio, non
sono contestate, A._______ ha dimostrato, con comportamento
concludente, di aver posto ad utile profitto in occupazione confacente
alle sue attitudini la sua superstite energia lavorativa in misura
superiore al 60%. D'altra parte, la continuità dell'attività in questione,
dimostra l'esigibilità di tale lavoro.
9.3 Anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere l'esistenza di
un'incapacità di lavoro di livello pensionabile dopo il 19 giugno 2008,
data di redazione del questionario menzionato, la richiesta di
prestazioni dovrebbe essere comunque respinta in quanto alla data
dell'eventuale evento assicurabile, 19 giugno 2009 al più presto, la
decisione impugnata era già stata adottata. Tale ipotesi esula quindi
dal periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale.
10.
10.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata. Il ricorso in esame può essere
risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
10.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 26
maggio ed il 16 giugno 2009.
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10.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 12