Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-2117/2009
Sentenza del 16 giugno 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, Via della Posta,
6600 Locarno,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 25 febbraio
2009).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel 1972,
dal 1983 al 1984, nel 1987, dal 1989 al 1992 e dal 1995 al 2001 solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità durante tale periodo. Dall'aprile 2000 era alle dipendenze di
una ditta di Agno in qualità di piastrellista; non si è più presentato al
lavoro dopo il 3 agosto 2001 per infortunio (lesione della cuffia dei rotatori
alla spalla destra). Del caso si è occupato l'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA). Da questo istituto è stato
considerato inabile al lavoro totalmente fino al 31 giugno 2002, al 50%
fino al 30 settembre 2002, al 75% fino al 30 ottobre 2002 e poi abile in
misura completa. L'assicurato ha poi manifestato una ricaduta (problemi
alla spalla destra) ed è stato indennizzato dall'INSAI/SUVA al 100% dal 6
dicembre 2004 al 31 agosto 2006, al 50% dal 1° al 15 settembre 2006, al
20% dal 15 settembre 2006 al 1° ottobre successivo. Dall'INSAI/SUVA
(decisione del 14 marzo 2007) percepisce una rendita pari al 14%
d'invalidità dal 1° ottobre 2006, in esito ad infortunio della spalla destra.
Va rilevato che il nominato ha ripreso a lavorare il 24 giugno 2003 come
muratore presso una ditta di Luino; per ragioni di salute è rimasto assente
dal lavoro dal 29 marzo 2004 al 31 dicembre successivo, dal 1° maggio al
20 giugno 2005 e dal 21 giugno 2005 in poi. Avrebbe poi lavorato per la
stessa ditta come autista con modalità/orario non precisate.
In data 2 dicembre 2002, A._______ ha presentato una prima domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
Con decisione del 20 ottobre 2004, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), competente per emanare le decisioni per gli assicurati
non residenti in Svizzera, ha erogato in favore del nominato una mezza
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° agosto 2002 al 31
gennaio 2003.
B.
In data 4 marzo 2005 (doc. 36.1), A._______ ha presentato una seconda
domanda di prestazioni AI, lamentando soprattutto problemi alle due
spalle. Allega un referto di risonanza magnetica spalla destra del 22
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dicembre 2004 ed un certificato del Dott. Alfarano non datato. In un
secondo tempo ha inviato ulteriore documentazione sanitaria del 2005,
fra la quale si menzionano: brevi certificati del Dott. Taverna, specialista
in ortopedia Mendrisio; un referto radiografico spalla sinistra del 20 aprile
2005; un rapporto di artroscopia diagnostica ed artrolisi per rottura
completa recidiva cuffia dei rotatori spalla sinistra del 3 maggio 2005; un
rapporto d'esame ecografico spalla sinistra del 21 ottobre 2005; un
rapporto RM ginocchia del 22 luglio 2005.
Agli atti sono acquisiti: un rapporto 8 agosto 2006 del Dott. Alfarano,
specialista in ortopedia, Luino, il quale traccia un riassunto del passato
clinico del paziente e dei vari interventi alla spalla sia destra (incidente del
2001) e sinistra (incidente del marzo 2004); egli considera il paziente
invalido in modo permanente; dei succinti estratti di cartella clinica
concernenti due ricoveri dal 31 gennaio al 1° febbraio 2002 (Ospedale di
Circolo, Varese) per lesione completa della cuffia dei rotatori spalla destra
e dal 25 al 28 agosto 2004 per lesione della cuffia dei rotatori spalla
sinistra.
C.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la
richiesta, ha preso atto dell'incarto dell'INSAI/SUVA e del fatto che
l'assicuratore infortuni ha indennizzato la perdita di guadagno relativa
all'infortunio e le complicazioni della spalla destra, mentre il richiedente,
segnatamente con la seconda domanda di rendita, fa valere l'intera
problematica valetudinaria di natura ortopedica (spalla sinistra, ginocchio
destro, epicondilite a destra, sindrome del tunnel carpale bilaterale, dolori
dorsali plurisettoriali). Agli atti viene versata anche una relazione 6 aprile
2007 a firma del Dott. Caranzano, specialista in chirurgia ortopedica,
Lugano. Lo specialista riassume la problematica derivante dagli infortuni
alle spalle destra e sinistra.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Erba, medico dell'Ufficio AI
cantonale, che, nel rapporto del 13 luglio 2007, ha proposto di chiedere al
Dott. Caranzano un rapporto sulla funzionalità residua dell'assicurato.
Nella sua risposta dell'11 ottobre 2007 il Dott. Caranzano spiega che
sarebbe difficile quantificare la residua funzionalità fisica anche perché si
è in presenza di un paziente polimorboso. Il Dott. Erba, con nota del 15
ottobre 2007, ha disposto una visita peritale presso il Servizio medico di
accertamento dell'AI (SAM di Bellinzona).
Nel frattempo A._______ ha esibito i risultati di un esame ecotomografico
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delle due spalle dell'11 febbraio 2008.
L'assicurato è stato visitato i giorni 20, 26, 27 e 28 febbraio e 3 marzo
2008 ed è stato sottoposto a consulti specialistici in reumatologia (Dott.
Christen), neurologia (Dott. Bernasconi), psichiatria (Dott. Mari) ed
otorinolaringoiatria (Dott. Jermini). Nella relazione del 15 aprile 2008, i
medici incaricati hanno rilevato la diagnosi di (dettaglio nella parte in
diritto): (con influenza sulla capacità lavorativa) periartropatia omero
scapolare in esiti di plurimi interventi alle spalle, nota gonartrosi
tricompartimentale a destra in esito ad infortunio del 1999 e
fenomenologia degenerativa, sindrome pan vertebrale
cervicolombospondilogena, sindrome fibromialgica generalizzata; (senza
influenza sulla capacità al lavoro), lieve sindrome del tunnel carpale,
ipoacusia bilaterale, tinnito bilaterale, sovrappeso. I sanitari del SAM
hanno ritenuto che il paziente sarebbe ancora in grado di svolgere un
lavoro di manovale in misura del 50% (presenza tutto il giorno con
rendimento ridotto). In attività più adatte, che tengono conto di diversi
limiti funzionali, vi sarebbe una capacità lavorativa globale del 100% a
partire dal 6 dicembre 2004; nell'attività di autista (ultima esercitata in
Italia) vi sarebbe una capacità di lavoro del 75%.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Erba, il quale, nella
relazione del 25 aprile 2008, ha condiviso la diagnosi e le conclusioni del
SAM. Tuttavia, riferendosi alle costatazioni dell'INSAI/SUVA, ha precisato
che l'incapacità lavorativa come manovale è completa a decorrere dal 6
dicembre 2004, ma è solo del 50% dal 1° settembre 2006; in attività
adeguata, l'assicurato è incapace al lavoro al 100% dal 6 dicembre 2004
ma non presenta alcun impedimento dal 1° settembre 2006; come autista
(ultimo lavoro svolto in Italia) l'incapacità è del 25% sempre dal 1°
settembre 2006. Il medico dell'UAI cantonale osserva che l'invalidità trae
origine dalla stessa patologia alla spalla destra che aveva giustificato la
mezza rendita d'invalidità.
L'incarto è poi stato inviato al Consulente in integrazione professionale
(CIP), il quale, nella relazione del 30 ottobre 2008, ha rilevato
un'incapacità di guadagno del 13%, posto un reddito precedente
l'invalidità di Fr. 62'476.- (2007) e dopo l'invalidità di Fr. 60'144.- ridotto
del 10% per fattori personali (età, handicap).
D.
Con progetto di decisione del 13 novembre 2008, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI per il periodo
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limitato dal 1° dicembre 2004 (risorgere dell'invalidità) al 30 novembre
2006 (tre mesi dopo il presunto miglioramento).
Agendo in nome e per il conto di A._______, il Patronato INAS di
Locarno, con scritto del 26 novembre 2008, si è opposto a tale progetto.
L'insorgente contesta che sarebbe guarito dalle patologie sofferte, prova
ne è l'esame ecotomografico dell'11 febbraio 2008 (ad atti). Precisa
inoltre di non aver mai ripreso un'attività lucrativa come autista: si trattava
di un lavoro saltuario di al massimo tre ore giornaliere. L'assicurato
chiede il riconoscimento di una mezza rendita AI anche dopo il 30
novembre 2006 e chiede gli atti in visione. Quest'ultima richiesta è stata
accolta dall'amministrazione il 23 dicembre 2008.
Il Dott. Erba è stato chiamato a pronunciarsi in merito, soprattutto, alla
sonografia delle spalle dell'11 febbraio 2008. Nella sua nota del 13
gennaio 2009, il medico consultato ha affermato che la documentazione
esibita non mostrerebbe alcuna modifica rispetto al quadro clinico già
esaminato dal SAM. Con delle osservazioni completive del 14 gennaio
2009, l'INAS è tornato a criticare la perizia reumatologica del SAM del
tutto inattendibile (segnatamente per i movimenti e posture che sarebbero
ancora possibili) alla luce della refertazione oggettiva prodotta. Produce
un parere del Dott. Caranzano (in esito a visita ambulatoriale) del 30
dicembre 2008, il quale consiglia l'esecuzione di un esame dei limiti
funzionali presso un istituto specializzato. Con nota del 27 gennaio 2009,
il Dott. Erba si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni.
Mediante decisione del 25 febbraio 2009, l'UAIE ha erogato in favore del
nominato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal
1° dicembre 2004 al 30 novembre 2006.
E.
Con il ricorso depositato il 1° aprile 2008, A._______, sempre
rappresentato dal Patronato INAS, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del diritto ad almeno la mezza rendita AI.
Va rilevato che il 25 febbraio 2009 l'INAS aveva trasmesso all'Ufficio AI
cantonale una perizia ortopedica redatta il 20 febbraio precedente dal
Dott. Errico. L'esperto di parte, ricordate le patologie alle spalle, al rachide
ed al ginocchio destro, pone un tasso d'invalidità in attività consone del
50%. L'insorgente contesta inoltre il calcolo comparativo dei redditi con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nella parte in diritto. Egli
chiede infine l'esonero dalle spese processuali e la rifusione delle spese.
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F.
Nel suo preavviso del 18 maggio 2009, l'Ufficio AI cantonale propone la
reiezione dell'impugnativa. L'amministrazione conferma pure il calcolo
comparativo dei redditi effettuato dal CIP. L'UAIE, nella risposta del 22
maggio 2009, propone anch'esso la reiezione del ricorso.
Dopo aver preso atto delle risposte ricorsuali e di altra documentazione di
rilievo, il Patronato INAS, con scritto del 17 giugno 2009, ha ribadito
l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. L'insorgente fa
valere che la patologia alle spalle è stata del tutto sottovalutata e peraltro
sarebbe in continuo peggioramento. Produce, segnatamente: un
certificato dell'ortopedico Dott. Franchi (non datato) che richiede un
approfondimento clinico-chirurgico; un'ecografia delle spalle del 28
maggio 2009; un rapporto del Prof. Cherubino specialista in ortopedia,
Varese, attestante la nota diagnosi.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Erba, dell'Ufficio AI
cantonale, il quale, nella sua nota del 9 luglio 2009, ha confermato la
valutazione del SAM nel senso che, nell'ambito di attività fisicamente
leggere, le limitazioni scapolari non assumono quell'incidenza debilitante
pretesa dal ricorrente. Duplicando in data 15 luglio 2009, l'Ufficio AI
cantonale ripropone la reiezione del ricorso. Alle stesse conclusioni si
associa l'UAIE nella duplica del 21 luglio 2009.
Con ordinanza del 7 settembre 2009, il TAF ha dichiarato chiuso lo
scambio degli allegati. Con scritto del 29 settembre 2010, il Patronato
INAS ha inviato una perizia del Prof. Tavani, chirurgo ortopedico, Varese,
di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
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federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
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3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da
quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la seconda domanda di rendita il 4 marzo
2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia
più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono
essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. Tuttavia,
lo scrivente Tribunale può limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse
diritto ad una rendita il 20 ottobre 2004 (data della prima decisione),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 25 febbraio
2009, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è
stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2).
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6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
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7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
7.5. Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve
pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv.
1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961
(OAI, RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del
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diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce
che se la capacità di guadagno peggiora, occorre tener conto del
cambiamento determinate il diritto a prestazioni non appena esso perdura
da tre mesi senza interruzione notevole.
Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di
contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata
solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo
del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire
circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato
(DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato
che nel caso in cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo
ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste un'unica relazione
giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità
graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni
recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
7.6. Ancora può essere aggiunto che, in base all'art. 29bis OAI, nel tenore
vigente fino al 31 dicembre 2007, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado d'invalidità e che l'assicurato, nel
susseguente periodo di tre anni presenta di nuovo un grado d'invalidità
suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro
della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà
dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 29 cpv. 1 LAI (o art. 28
cpv. 1 lett. b nel tenore vigente dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1. A._______, dopo aver cessato l'attività piastrellista per ragioni di
salute il 3 agosto 2001 ed essere stato indennizzato oltre che
dall'INSAI/SUVA anche dall'assicurazione svizzera per l'invalidità con una
mezza rendita dal 1° agosto 2002 al 31 gennaio 2003, ha ripreso a
lavorare come muratore il 24 giugno 2003 (in Italia); l'attività è stata
interrotta per ragioni di salute dal 29 marzo al 31 dicembre 2004 e dal 1°
maggio 2005 in poi. Secondo dati frammentari avrebbe poi ripreso a
lavorare per la stessa ditta come autista (non è dato a sapere da
quando), ma in modo saltuario per poche ore al giorno. Non è dato a
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sapere se dal 1° gennaio al 31 aprile 2005 sia stato assegnato a compiti
meno gravosi.
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
8.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
9.
9.1. Nel caso in esame dal punto di vista diagnostico, è lecito ritenere
quanto evidenziato nella perizia pluridisciplinare del SAM del 15 aprile
2008 (visite del febbraio/marzo 2008). I periti incaricati hanno evidenziato:
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Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
periartropatia omero scapolare con sintomatologia di attrito in esiti da interventi chirurgici
alle spalle bilaterali, nota gonartrosi tricompartimentale a destra in lesione meniscale
degenerativa mediale, condrocalcinosi, esiti di trauma contusivo al ginocchio destro il 2
giugno 1999; sindrome panvertebrale con componente cervico-lombospondilogena
cronica bilaterale in alterazioni degenerative della colonna cervicale (condrosi C5-C6 con
minima retrolistesi di C5 su C6, condrosi C6/C6 con spondilosi anteriore, uncartrosi
plurisegmentale), alterazioni degenerative della colonna lombare (spondilosi e spondilo
artrosi), disturbi statici del rachide (cifosi della dorsale con protrazione del capo, minima
scoliosi sinistro convessa dorsale compensata), decondizionamento muscolare, sindrome
mialgica generalizzata.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
anamnesticamente lieve sindrome del tunnel carpale a destra attualmente non
sintomatica, ipoacusia percettiva bilaterale, tinnito bilaterale, sovrappeso.
La documentazione esibita in sede di audizione e di ricorso non pone in
evidenza ulteriori patologie.
9.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un
anno, fatto salvo l'art. 29bis OAI menzionato (cfr. consid. 7.6).
10.
10.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, l'Ufficio AI del Cantone Ticino si è rimesso alle risultanze
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emerse dall'indagine del SAM.
Al proposito, va rilevato che una perizia richiesta dall'UAI cantonale (in
casu un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto
di parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il compito di
istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti necessari, in
particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e
l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono essere
domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi
e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv.
2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale organo amministrativo
preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in
adempimento di questo compito non possono essere considerate di parte
o non conclusive alla luce di altri referti. Il Tribunale federale ha inoltre
precisato che deve essere considerata rilevante una perizia affidata al
SAM, negando che tale servizio medico possa essere considerato parte
in causa per sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell’assicurazione per l’invalidità (DTF 136 V 376 consid. 4).
Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti tutti i
principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi
sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa
vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del
contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
quale rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3a, 122 V 160 consid. 1c).
10.2. Con la decisione impugnata è stato riconosciuto al ricorrente il
diritto a una rendita intera limitata nel tempo dal 1° dicembre 2004 al 30
novembre 2006. Circa la data di decorrenza della rendita, non contestata
dalle parti, va rilevato che, in applicazione dell'art. 29bis OAI (cfr. consid.
7.6), il diritto è stato riconosciuto correttamente dall'inizio della nuova
incapacità lavorativa. Infatti, l'incapacità insorta nel dicembre 2004 è
dovuta alle stesse patologie per le quali l'interessato era stato posto al
beneficio della mezza rendita con decisione del 20 ottobre 2004.
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10.3. Il diritto alla rendita è stato limitato al 30 novembre 2006, in seguito
al presunto miglioramento costatato dall'INSAI/SUVA nella sua visita
medica di chiusura del 7 giugno 2006. La valutazione dell'invalidità da
parte dell'assicuratore infortuni non vincola tuttavia, nella fattispecie, né
l'autorità inferiore né lo scrivente Tribunale. Infatti, l'assicuratore infortuni
si è limitato ad esaminare la vertenza alla luce delle conseguenze
dell'infortunio del 3 agosto 2001, che ha avuto ripercussioni soprattutto
per la spalla destra, e quello del 2 giugno 1999 (ginocchio destro). È
quindi a ragione che l'Ufficio AI cantonale si è rivolto al SAM per
procedere a una perizia interdisciplinare volta a esaminare il caso non
solo dal punto di vista infortunistico.
10.4. Ora, dalla perizia del SAM emerge che l'interessato soffre
principalmente di affezioni alle spalle e al ginocchio destro. La sindrome
fibromialgica generalizzata è ininfluente sulla capacità di lavoro residua, il
Dott. Mari, psichiatra, non avendo riscontrato alcuna incapacità né
disturbo psicopatologico maggiore, come del resto il Dott. Bernasconi,
neurologo. Circa le affezioni somatiche lamentate dall'insorgente, il Dott.
Christen nella sua visita del 3 marzo 2008 ha osservato che sussistono
limitazioni importanti a carico soprattutto delle spalle. L'insorgente deve
quindi evitare sforzi ripetuti e il sollevamento di pesi. Nel dettaglio, il Dott.
Christen indica come l'interessato possa sollevare pesi fino a 5 kg
all'altezza dei fianchi, ma solo di rado a partire da 10 kg e mai oltre i 25
kg. La rotazione manuale delle spalle è ancora normale e l'assicurato può
maneggiare attrezzi di precisione. Egli non può effettuare lavori al di
sopra della testa, può tuttavia effettuare la rotazione del corpo e
mantenere la posizione seduta di lunga durata. Anche la posizione in
piedi è possibile. I problemi al ginocchio lo limitano negli spostamenti
lunghi e gli impediscono di accovacciarsi. A suo parere, tenuto conto di
queste limitazioni, l'interessato potrebbe svolgere un'attività leggera e
sedentaria al 100%, e questo a partire dal dicembre 2004. Questa data è
stata poi corretta dal Dott. Erba che ha ritenuto il 1° settembre 2006 per
tenere conto delle risultanze dell'INSAI/SUVA.
Le costatazioni del Dott. Christen non sono efficacemente smentite dai
medici consultati dall'insorgente. Il Dott. Caranzano, nel suo scritto del 30
dicembre 2008, non avendo l'incarto a disposizione, riserva il suo parere
e non esprime alcuna critica in merito alle conclusioni del Dott. Christen.
L'esame ecotomografico del Dott. Peroni effettuato l'11 febbraio 2008,
non sottoposto al SAM ma esaminato dal Dott. Erba, non menziona
alcuna incapacità lavorativa. Le costatazioni di questo esame non
apportano novità di rilievo a quanto già conosciuto dai medici del SAM. Il
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Dott. Enrico, nella sua perizia del 20 dicembre 2009, certo ritiene che
l'insorgente può lavorare al 50% in attività sostitutive, scostandosi
pertanto dalla valutazione del Dott. Christen. Tuttavia, il medico di parte
condivide con il Dott. Christen il fatto che l'insorgente può sollevare pesi
fino à 5 kg, può effettuare spostamenti (raramente lunghi) e può
mantenere la posizione seduta per lungo tempo. In sostanza, le
limitazioni indicate dal Dott. Enrico coincidono con quelle indicate dal
Dott. Christen. Si tratta pertanto di una differente valutazione del
medesimo stato di salute, come peraltro rilevato dal Dott. Erba nella sua
nota del 4 marzo 2009. L'ecografia alle spalle del 28 maggio 2009 e il
certificato del 15 giugno 2009 del Dott. Cherubino confermano le
patologie di cui è affetto l'insorgente ma non indicano alcuna incapacità di
lavoro. Questi certificati sono stati esaminati dal Dott. Erba che ha
confermato la sua precedente valutazione. Anche il Dott. Tavani, nella
perizia del 12 settembre 2010, redatta dopo la chiusura dello scambio
degli scritti, conferma la diagnosi conosciuta. Il perito stima che
l'interessato subisce un pregiudizio del 50% per la sua integrità
psicofisica. Non è dato sapere se si tratta di un'incapacità di lavoro in
un'attività leggera: il perito sembra piuttosto riferirsi al lavoro di muratore
e di camionista con mansioni di carico e scarico, per le quali non è
contestato che vi sia un'incapacità di almeno il 50%.
10.5. Il collegio giudicante non ha pertanto alcun motivo di scostarsi dal
convincente parere dei medici del SAM e del Dott. Erba dell'Ufficio AI
cantonale fondato sul corretto apprezzamento del caso concreto e
sull'attento esame della documentazione medica ad atti. Si tratta di
osservazioni da cui si possono derivare utili, oggettivi e persuasivi
elementi di giudizio atti a dimostrare che, nonostante le affezioni di cui è
portatore, A._______ ha presentato una incapacità di lavoro non solo
come manovale ma anche in attività di ripiego dal 6 dicembre 2004 al 31
agosto 2006. A partire da questa data avrebbe potuto riprendere un
lavoro leggero e sedentario al 100%.
10.6. La gamma di attività offerte al ricorrente sono molteplici e rispettano
i limiti funzionali menzionati dai sanitari consultati. Come rilevato nel
rapporto del CIP del 30 ottobre 2008, il nominato, privo di formazione
professionale specifica e con la sola formazione scolastica elementare,
potrebbe svolgere lavori semplici, non qualificati, ripetitivi (operaio
generico nell'industria come addetto al controllo di macchine di
produzione automatica, operaio imballatore, operaio di rifinitura manufatti
leggeri; impiegato nel terziario come custode, fattorino in ditta privata,
sorvegliante, autista su mezzi leggeri, commesso in gradi punti di
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vendita). Inoltre, la maggior parte di questo posti non richiede una lunga
formazione, ma solo un breve periodo di introduzione. Tenuto conto di
queste circostanze, l'età del ricorrente non pregiudica a priori il suo
reinserimento professionale. Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito
di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno
di rilievo.
11.
11.1. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
11.2.
11.2.1. Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente
percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al
momento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato
all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI
2000 p. 310). Secondo quanto riportato nella decisione dell'INSAI/SUVA
del 14 marzo 2007, il salario percepito dall'insorgente ammontava nel
2006 a Fr. 60'541.- mentre il salario annuo assicurato era nel 2007 di Fr.
62'476.-. Il CIP si è basato su quest'ultimo importo. Si deve tuttavia
rilevare che, a mente della giurisprudenza (DTF 128 V 174 e 129 V 222),
il salario determinante è di regola quello versato al momento
dell'insorgere dell'invalidità o, nel caso di una rendita limitata nel tempo,
quello della modifica della prestazione. Il salario da valido determinante
nella fattispecie è quindi quello del 2006, quindi Fr. 60'541.-.
11.2.2. L'insorgente fa valere che questo salario sarebbe inferiore alla
media dei salari percepiti nel settore edile. Chiede pertanto che venga
tenuto conto di questa differenza che lo penalizza nel raffronto dei redditi.
Ora, la differenza tra il salario realmente percepito e quello medio del
settore è irrilevante ai fini del risultato della presente procedura. Il salario
mensile statistico nel settore edile era nel 2006 di Fr. 5'007.- per un
lavoratore senza formazione (dati dell'Ufficio federale di statistica, Tabella
TA1). Il salario annuale ammontava quindi a Fr. 60'084.-. Tenendo conto
di una durata lavorativa settimanale di 41.7 ore (invece delle 40 ore in
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base alle quali sono elaborate le statistiche), si ottiene un importo di Fr.
62'637.57. La differenza tra il salario effettivamente percepito
(Fr. 60'541.-) e quello statistico (Fr. 62'637.57) è del 3.35%. È vero che
secondo la giurisprudenza, se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, si può
giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi
di paragone. Questo parallelismo si effettua tuttavia soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5 % (DTF 135 V 297 consid. 6.1.3).
Nella fattispecie, la differenza che si può prendere in considerazione è
inferiore a questa soglia: la richiesta del ricorrente non può quindi essere
accolta.
11.3.
11.3.1. Quale reddito da invalido l'Ufficio AI cantonale ha ritenuto quello
ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Solo i valori
nazionali (statistiche UFS) sono applicabili (tabella TA1, livello 4, uomini).
Queste attività comportano un salario medio mensile di Fr. 4'732.- (annuo
di 56'784.-) nel 2006. Tenuto conto che le statistiche sono stilate su una
base oraria di 40 ore settimanali invece delle 41.7 ore del settore, si deve
procedere ad un adeguamento che porta il salario da invalido a Fr.
59.197.32. L'Ufficio AI cantonale si è basato su un importo di Fr. 60'144.-
riferendosi a torto ai dati 2007 invece del 2006.
11.3.2. Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei
fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione ha operato una deduzione complessiva del 10%, ciò
che può essere condiviso. Deve essere aggiunto che nell'ambito
dell'applicazione di tale riduzione per fattori personali, l'amministrazione
gode di un'ampia autonomia di giudizio che il giudice può rivedere soli in
casi particolari. Ora, l'applicazione della riduzione massima non appare
giustificata dal momento che nel 2006 (anno di riferimento del calcolo)
egli aveva 53 anni e l'handicap fisico è limitato, praticamente, ai problemi
delle spalle e del ginocchio. La scarsa formazione giustifica invece una
riduzione del salario da invalido ma non superiore al 10%. Ne consegue
dunque un introito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 53'277.58.
11.4. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 60'541.- ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 53'277.58, causa una
perdita di guadagno del 11.99% (arrotondato al 12%), tasso che esclude
il riconoscimento del diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha soppresso la
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rendita intera d'invalidità con effetto dal 30 novembre 2006, tre mesi dopo
il miglioramento, in applicazione dell'art. 88a cpv. 1 OAI.
Anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere la riduzione massima
consentita (25% invece del 10%), la perdita di guadagno non
raggiungerebbe il 40%.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1. Di regola la procedura è soggetta alle spese processuali (art. 69
cpv. 1bis e 2 LAI). Nella sua memoria ricorsuale, l'insorgente ha chiesto di
essere esonerato da queste spese e, su richiesta dello scrivente
Tribunale, ha compilato il formulario per la domanda di gratuito patrocinio.
Vista la situazione personale dell'insorgente, le spese processuali
possono tuttavia essere condonate (art. 6 lett. a del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.2. Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnate al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Visto l'esito del ricorso, non sono assegnate al ricorrente indennità per le
spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non
hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: