Corte II I
C-2121/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Stefan Mesmer e Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
5 febbraio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2121/2008
Fatti:
A.
Il 19 gennaio 2007, A._______, cittadina italiana, nata il (...),
coniugata, con figli, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2). Il
5 febbraio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore
dell'interessata una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità di fr. (...) al mese dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 e di
fr. (...) al mese dal 1° gennaio del 2007 (doc. 84).
B.
Il 21 marzo 2008, l'interessata ha inoltrato un ricorso contro la
decisione dell'UAIE del 5 febbraio 2008 mediante il quale ha chiesto,
sostanzialmente, il versamento, ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 seconda
frase della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), di una rendita intera d'invalidità a
decorrere dal 23 marzo 1995 (data della nascita del diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità [doc. TAF 1]).
C.
Nella risposta al ricorso del 23 giugno 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. Ha precisato che l'interessata avendo
presentato la sua domanda di rendita d'invalidità svizzera il 19 gennaio
2007 (doc. 2) - più di dodici mesi dopo l'inizio, il 23 marzo 1995, del
suo diritto a tale rendita - le prestazioni potevano essere assegnate
soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta (art. 48 cpv. 2 prima
frase LAI), ossia a partire dal 1° gennaio 2006. Ha osservato che la
medesima percepisce una pensione d'invalidità italiana dal 1995 (doc.
27) e che, essendo a conoscenza del danno alla salute, avrebbe
potuto formulare rispettivamente incaricare una terza persona di
formulare una richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'autorità inferiore ha infine segnalato che il fatto che
l'interessata ignorasse di avere diritto ad una rendita d'invalidità in
Svizzera non permette, secondo la giurisprudenza, il riconoscimento di
un diritto al versamento per un periodo anteriore (e retroattivamente al
massimo per i cinque anni precedenti la domanda ai sensi dell'art. 24
LPGA) della rendita intera d'invalidità (art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI;
doc. TAF 5).
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D.
Nella replica del 14 agosto 2008, l'interessata si è riconfermata nelle
argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 21 marzo 2008.
Ha fatto valere che le sue condizioni di salute le hanno impedito di
presentare una domanda di rendita d'invalidità. Ha segnalato che le
patologie di cui è affetta non le consentono di compiere da sola i
normali atti della vita quotidiana nonché di necessitare dell'assistenza
di una terza persona (doc. TAF 7).
E.
Nella duplica del 2 ottobre 2008, l'autorità inferiore ha rilevato che la
ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare
un diverso apprezzamento della fattispecie. Ha altresì sottolineato che
dagli atti non risulta che le condizioni di salute dell'interessata abbiano
impedito alla medesima di inoltrare tempestivamente - eventualmente
con l'aiuto di una terza persona - una domanda di rendita d'invalidità.
L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del
ricorso (doc. TAF 10).
F.
F.a Con decisione incidentale del 3 novembre 2008 (notificata il
13 novembre 2008; doc. TAF 12 [avviso di ricevimento], il Tribunale
amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza la
duplica del 2 ottobre 2008 e l'ha invitata a versare, nel termine di
30 giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, un
anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. Il
25 novembre 2008, l'interessata ha versato l'importo di fr. 288.-- (doc.
TAF 11 a 13).
F.b Con decisione incidentale del 6 maggio 2009 (notificata il
14 maggio 2009; doc. TAF 23 [avviso di ricevimento]; che ha fatto
seguito ad una del 5 dicembre 2008 e ad una del 19 gennaio 2009),
questo Tribunale ha richiesto alla ricorrente il versamento, entro il
termine di grazia (unico) di 10 giorni dalla notificazione della decisione
incidentale medesima, del saldo del richiesto anticipo sulle presunte
spese processuali. Il 18 maggio 2009, l'interessata ha versato il saldo
di fr. 12.-- (doc. TAF 22 a 25 e 28 a 30).
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4
1.4.1 Questo Tribunale osserva che la decisione impugnata reca la
data del 5 febbraio 2008 ed il ricorso è stato inoltrato il 21 marzo 2008.
Si pone pertanto la questione di sapere se il gravame è stato
interposto tempestivamente. L'autorità inferiore ha comunicato al
Tribunale amministrativo federale che la decisione impugnata è stata
"chiaramente" spedita alla ricorrente tramite invio postale semplice e
che di conseguenza non è più possibile effettuare una qualsivoglia
inchiesta postale (doc. TAF 26 e 27) e quindi determinare il giorno in
cui la stessa è stata ricevuta dalla ricorrente. Da quanto esposto, e
ritenuto che l'onere della prova della data della notificazione della
decisione impugnata incombe all'autorità che intende dedurne delle
conseguenze giuridiche (v. DTF 124 V 400 consid. 2a), discende che il
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gravame inoltrato dalla ricorrente il 5 febbraio 2008 deve considerarsi
tempestivo nel senso della probabilità preponderante.
1.4.2 Questo Tribunale rileva altresì che dall'attestazione del
18 maggio 2009 delle Posteitaliane (doc. TAF 30) emerge che il saldo
dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 12.-- è
stato versato in contanti allo sportello dell'ufficio postale di B._______
il 18 maggio 2009 con richiesta di trasferimento di tale importo alla
cassa del Tribunale amministrativo federale. Da quanto esposto,
discende che la menzionata richiesta di trasferimento di fondi all'estero
presentata ad un'agenzia postale italiana deve considerarsi siccome
tempestiva (art. 21 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre
1962, per analogia [sentenza non pubblicata del Tribunale federale H
378/93 del 28 ottobre 1994], in relazione con l'art. 20 dell'Accordo tra
la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 [RS 0.142.112.681]), ossia effettuata nel termine di 10
giorni per il versamento del saldo del richiesto anticipo sulle
presumibili spese processuali (doc. TAF 22 e 23), anche se tale
importo è stato addebitato sul conto di Postfinance in Svizzera in
favore di questo Tribunale solamente il 28 maggio 2009, ossia tre
giorni dopo la scadenza del termine (cfr., sulla questione, la sentenza
del Tribunale federale I 733/06 del 16 luglio 2007 consid. 2.1).
1.4.3 Pertanto, il ricorso, presentato da una parte direttamente toccata
dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica e rispettoso dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 LPGA e art. 52 PA), è ammissibile.
2.
2.1 Il 1° settembre 1964 è entrata in vigore la Convenzione tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla
sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2). Ai sensi
dell'art. 2 della Convenzione bilaterale, con riserva delle disposizioni
della Convenzione e del suo Protocollo finale, i cittadini svizzeri e
italiani godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e
gli obblighi derivanti dalle disposizioni della legislazione federale
sull'assicurazione invalidità. Peraltro, a decorrere dall'entrata in vigore
dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed
i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del
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21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, la Convenzione bilaterale è sospesa, qualora
il medesimo campo sia disciplinato dall'Accordo (art. 20 ACL), fermo
restando che l'Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali
più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i
membri della loro famiglia (art. 12 ACL).
2.2 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.3 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.4 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
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federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e
per l'esame del diritto eventuale a una rendita anteriormente al
1° gennaio 2006 (domanda del 19 gennaio 2007), è applicabile il
diritto in vigore fino al 31 dicembre 2007. Le nuove norme della 5a
revisione della LAI non trovano pertanto applicazione nel caso di
specie.
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Occorre altresì rilevare che, fino al 31 dicembre 2000, il richiedente
doveva pure soddisfare il requisito assicurativo, ossia, in particolare, il
cittadino italiano doveva essere assicurato, all'insorgere dell'invalidità,
o presso l'istituzione assicurativa elvetica (art. 6 cpv. 1 LAI; nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2000) o presso le assicurazioni
sociali italiane (art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14
dicembre 1962 relativa alla sicurezza sociale; cfr., sulla questione, le
sentenze del Tribunale federale I 689/03 del 25 novembre 2004 consid.
1.1, I 858/02 del 1° marzo 2004 e I 179/00 del 30 giugno 2000 consid.
2b).
Pagina 7
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5.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se la rendita intera d'invalidità debba essere
versata, o meno, alla ricorrente per un periodo anteriore al 1° gennaio
2006.
6.
6.1 Giova rilevare che in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in
vigore fino al 31 dicembre 2003, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà e ad una rendita intera se è invalido per
almeno i due terzi. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%
e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. Il diritto alla
rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, nasce, il più presto, nel
momento in cui l'assicurato è stato per un anno senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media.
6.2 Secondo l'art. 48 cpv. 1 LAI nella versione in vigore dal 1° gennaio
2003, il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è disciplinato
conformemente all'art. 24 cpv. 1 LPGA. In deroga all'art. 24 cpv. 1
LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (prima frase) precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. Le prestazioni
sono assegnate per un tempo anteriore (e retroattivamente al
massimo per i cinque anni precedenti la domanda ai sensi dell'art. 24
cpv. 1 LPGA) se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il
diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto
conoscenza (art. 48 cpv. 2 LAI [seconda frase]). Peraltro, l'art. 48 cpv.
1 LAI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002 prevedeva che
il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse si estingueva in
cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta.
Giova infine precisare che né l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002,
dell'ACL, né quella il 1° gennaio 2003 della LPGA, né ancora quella il
1° gennaio 2004 delle disposizioni della 4a revisione della LAI hanno
comportato, nella sostanza (dunque al di là di aggiornamenti nella
formulazione e di rinvii ad un'altra legge dal contenuto simile), alcuna
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modifica sostanziale della regolamentazione di cui all'art. 48 LAI
concernente il ricupero di prestazioni (rendite).
6.3 L'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che la ricorrente è
invalida nella misura del 100% nel compimento delle mansioni
consuete di casalinga a decorrere dal 23 marzo 1994 (doc. 80) e,
dall'altro lato, che il suo diritto alla rendita intera d'invalidità è nato il
23 marzo 1995. Tuttavia, ritenuto come la richiesta di rendita è stata
presentata il 19 gennaio 2007 (doc. 2), la rendita intera d'invalidità
poteva essere versata solo a partire dal 1° gennaio 2006, ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda giusta l'art. 48 cpv. 2
LAI (prima frase).
6.4
6.4.1 Nel ricorso e nella replica, la ricorrente fa valere, richiamando
l'ipotesi di cui alla seconda frase dell'art. 48 cpv. 2 LAI, un diritto al
versamento retroattivo della rendita intera d'invalidità a decorrere da
marzo del 1995. Ha segnalato che le sue condizioni di salute le hanno
impedito di formulare una richiesta di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
6.4.2 Secondo la giurisprudenza, l'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI si
applica allorquando l'assicurato non sapeva né poteva sapere che
subiva, in ragione di una malattia fisica o psichica, una diminuzione
della capacità di guadagno rispettivamente un'incapacità nello
svolgimento delle mansioni consuete in misura sufficiente a conferirgli
il diritto a delle prestazioni. Questa disposizione non concerne per
contro il caso in cui l'assicurato conosceva tali fatti, ma ignorava che
davano diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera. Un
pagamento retroattivo della rendita può venir ammesso qualora
l'assicurato sia stato impedito di agire per causa di forza maggiore
oppure quando egli sia affetto da una malattia mentale vera e propria,
per esempio da una schizofrenia, o non disponga della facoltà di
intendere e di volere (cfr., sulla questione, le sentenze del Tribunale
federale 9C_670/2009 dell'11 dicembre 2009 consid. 2, I 103/05 del 2
maggio 2005 e I 705/02 del 17 novembre 2003 consid. 4.1 e relativi
riferimenti).
6.4.3 Occorre altresì rilevare che, secondo la giurisprudenza, i fatti
motivanti il diritto alla prestazione sono reputati conosciuti quando essi
sono noti all'assicurato o al suo rappresentante legale. Irrilevante è
Pagina 9
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invece, il fatto che le persone enumerate all'art. 66 cpv. 1
dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità
(OAI, RS 831.20) – fra cui, il coniuge, i parenti consanguinei in linea
diretta e i fratelli e le sorelle, come anche le autorità o i terzi che
assistono regolarmente l'assicurato o ne hanno durevolmente cura (cfr.
DTF 108 V 226 consid. 1) – ne abbiano avuto conoscenza (cfr., sulla
questione, le sentenze del Tribunale federale 9C_670/2009 dell'11
dicembre 2009 consid. 2 e I 705/02 del 17 novembre 2003 consid. 4.1
e relativi riferimenti).
6.4.4 Dagli atti di causa appare che in Italia una domanda per una
pensione d'invalidità è stata presentata nel 1995, che l'insorgente ha
dovuto sottoporsi a delle visite mediche negli anni dal 1995 al 2003 e
che la stessa è stata riconosciuta invalida (civile) dal 1995 (doc. 16,
24, 25, 27.1, 32, 35 e 50). Ciò nondimeno la richiesta di una rendita
all'assicurazione svizzera per l'invalidità è stata formulata solo nel
gennaio del 2007 (doc. 2). La ricorrente stessa ha indicato nel ricorso
che i fatti che motivano il diritto (a una rendita) le erano noti ("i fatti che
motivano il diritto, pur a conoscenza della scrivente" [cfr. gravame del
21 marzo 2008 {doc. TAF 1}]), ciò di cui non vi è motivo di dubitare,
conto tenuto altresì del fatto che essa ha chiesto, e poi ottenuto il
13 settembre 1995, una rendita d'invalidità civile in Italia. Certo,
l'insorgente ha pure precisato che "è venuta a conoscenza di poter
richiedere alla Cassa Svizzera di Compensazione Svizzera l'assegno
d'invalidità, solo nel mese di gennaio 2007 e, per puro caso, recandosi
da un Patronato" (cfr. gravame del 21 marzo 2008 e atto di replica del
14 agosto 2008 pag. 2; doc. TAF 1 e 7). Sennonché, il fatto che la
ricorrente ignorasse di avere diritto ad una rendita d'invalidità in
Svizzera non permette, secondo la giurisprudenza del tribunale
federale (v. consid. 6.4.2 del presente giudizio), né l'applicazione
dell'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI né, conseguentemente, il
riconoscimento di un diritto al versamento retroattivo, tanto meno a
decorrere dal 1995, della rendita d'invalidità svizzera poi accordata
all'insorgente medesima (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale
federale 9C_670/2009). In siffatte circostanze, non soccorre la
ricorrente il fatto che abbia subito un ictus ischemico recidivato nel
1994, che sia affetta segnatamente da encefalopatia sottocorticale
aterosclerotica (di tipo malattia di Binswanger), da ipertensione
arteriosa sistemica nonché anemia sideropenica almeno da settembre
del 1994 e che presenti deficit cognitivo di media entità, progressivo
deterioramento mentale, perdita della memoria, difficoltà all'eloquio,
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riso e pianto spastico, disturbo dell'adattamento con umore depresso,
reazione a diversi avvenimenti stressanti, andatura a gambe divaricate
come da disfunzione cerebrale, diminuizione dell'acuità visiva (taluni
disturbi sono riferiti almeno da inizio del 1994; cfr., in particolare,
cartella clinica neurologica del settembre 1994 e scheda di dimissione
ospedaliera dell'ottobre 1994; doc. 14.2, 14.3, 14.20 e 15; v. anche
doc. 12, 26.3, 26.6 e 63). Non la soccorre neppure la circostanza che
nel verbale della Commissione medica periferica per l'invalidità civile
di C._______ del 21 marzo 1997 (doc. 27.2) sia stato fatto riferimento
a "scarsa consapevolezza dello stato di malattia". In effetti, da un lato,
tale riferimento è stato fatto un'unica volta in tale verbale e non può, in
assenza di ulteriori precisazioni, che riferirsi alla situazione constatata
in tale preciso momento. Dall'altro lato, detto riferimento è impreciso,
nel senso che non può escludere una restante, ma sufficiente,
consapevolezza della ricorrente del fatto che in ragione della sua
malattia subiva una diminuzione della capacità di guadagno
rispettivamente un'incapacità nello svolgimento delle mansioni
consuete in misura sufficiente a conferirle il diritto a delle prestazioni,
come dimostrato infine anche dalla sua domanda di rendita presentata
in Svizzera il 19 gennaio 2007.
6.4.5 Ciò premesso, può essere lasciata indecisa la questione di
sapere se alla ricorrente sia stato, o meno, nominato un
rappresentante legale (dagli atti di causa non sembano apparire indizi
concreti in tal senso) che potesse e dovesse agire in suo nome sin dal
1994/95 o comunque ben prima del 2007.
6.5 Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata. In altri termini, è a giusta ragione, conto tenuto
dell'insieme delle circostanze del caso di specie, che l'autorità inferiore
ha considerato che la rendita intera accordata alla ricorrente andava
versata a decorrere dal 1° gennaio 2006 (art. 48 cpv. 2 prima frase
LAI).
7.
7.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
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spese, di identico ammontare, corrisposto dall'insorgente con
versamenti del 25 novembre 2008 e del 18 maggio 2009.
7.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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C-2121/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, corrisposto con versamenti del
25 novembre 2008 e del 18 maggio 2009, è computato con le spese
processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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