B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2134/2012
S e n t e n z a d e l l ' 11 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
patrocinata dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto
Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
Nell'estate del 2010 A._______, cittadina iraniana nata il … a Tehran, ha
chiesto il rilascio di un visto Schengen della durata di trenta giorni per po-
ter rendere visita al fratello, B._______e alla di lui moglie C._______, re-
sidenti a Lugano. Quest'ultimi, al pari del loro amico D._______, cittadino
svizzero nato il …, si sono dichiarati pronti a farsi carico di tutti i costi rela-
tivi al sostentamento e all'alloggio dell'invitata.
Con decisione del 7 luglio 2010 la Rappresentanza svizzera a Tehran ha
emanato una decisione negativa mediante modulo standard Schengen. Il
giorno seguente D._______, e il 31 agosto 2010 l'interessata, hanno inol-
trato opposizione all'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM).
L'autorità di prime cure ha respinto il gravame con decisione dell'8 febbra-
io 2011, avverso la quale non è stato inoltrato alcun ricorso.
B.
In data 13 dicembre 2011, A._______ ha sollecitato nuovamente il rilascio
di un visto Schengen della durata di 30 giorni, al fine di poter rendere visi-
ta al fratello residente a Lugano. In proposito il signor E._______, cittadi-
no italiano a beneficio di un permesso C (CE/AELS) e amico del fratello
dell'invitata, ha garantito tutte le spese derivanti dal soggiorno dell'inte-
ressata, come pure si è impegnato per il rientro della stessa nel proprio
paese d'origine al termine del visto.
Con decisione del 15 gennaio 2012 la Rappresentanza svizzera a Tehran
ha emanato una decisione negativa mediante modulo standard Schen-
gen.
Conseguentemente, il 14 febbraio 2012, l'interessata ha inoltrato opposi-
zione all'Ufficio federale della migrazione, il quale in data 19 marzo 2012 -
dopo aver raccolto le necessarie informazioni presso l'Ufficio della migra-
zione del Cantone Ticino - ha confermato il rifiuto di concedere l'autoriz-
zazione d'entrata nello spazio Schengen siccome la situazione personale
della stessa (giovane ventinovenne, nubile, senza aver viaggiato nello
Spazio Schengen prima e priva di una florida situazione finanziaria) e le
condizioni socioeconomiche prevalenti in Iran non permettevano di ritene-
re la partenza al termine del soggiorno sufficientemente garantita, non
essendo possibile escludere che la richiedente desiderasse protrarre il
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soggiorno nella speranza di trovare condizioni di vita migliori di quelle che
conosce in patria.
C.
Il 20 aprile 2012 A._______, ha inoltrato ricorso contro la decisione
dell'autorità di prime cure, chiedendo al presente Tribunale di annullare la
citata decisione e di accogliere la richiesta di visto d'entrata.
L'interessata ha indicato segnatamente che l'UFM fonda la propria deci-
sione su un pregiudizio e non su indizi concreti, in particolare è improba-
bile che essa voglia abbandonare "una situazione economica e profes-
sionale, che in Iran le garantisce una certa stabilità personale, per affron-
tare l'avventura di clandestina" in Europa visto che godrebbe di un impie-
go regolare dal 2010 presso l'amministrazione dello Stato iraniano, sa-
rebbe titolare di un conto presso la F._______ e la propria famiglia avreb-
be delle proprietà nel Paese d'origine. Tali circostanze nell'insieme com-
proverebbero una florida situazione finanziaria della ricorrente. Oltre a ciò
A._______, ad eccezione del fratello rifugiato politico in Svizzera, ha tutta
la propria famiglia in Iran.
D.
Con osservazioni del 31 maggio 2012 l'autorità di prime cure ha chiesto di
dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la
decisione impugnata, ribadendo che le disparità economiche tra l'Iran e la
Svizzera non possono escludere che l'interessata tenti di prolungare il
soggiorno sul territorio svizzero. L'UFM ha quindi indicato che le argo-
mentazioni addotte dalla ricorrente non permettono all'UFM di modificare
il proprio apprezzamento.
E.
Con replica del 6 luglio 2012 la ricorrente evidenzia come l'UFM si basi su
un fondamento "assolutamente generico" dal momento che non tutti i cit-
tadini iraniani presentano difficoltà di tipo economico o sono coinvolti nei
disagi sociali a cui l'autorità fa riferimento. In particolare A._______ non
avrebbe alcun bisogno di stabilirsi in Svizzera per trovare delle condizioni
economiche migliori nella misura in cui la propria situazione è già ottima
nel Paese d'origine.
F.
Con duplica del 14 agosto 2012 l'UFM ha riconfermato la propria decisio-
ne rilevando che l'interessata, sebbene goda di un'ottima condizione eco-
nomica nel paese d'origine e lavori quale docente, non ha legami impre-
scindibili in patria. Inoltre la pressione migratoria è particolarmente eleva-
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Pagina 4
ta trattandosi di persone giovani come l'interessata, la quale non ha d'al-
tro canto negato di essere impossibilitata ad incontrare il fratello in un al-
tro Paese.
G.
Con scritto del 20 settembre 2012, la ricorrente ha evidenziato che la so-
rella – a beneficio di un visto a territorialità limitata, per i medesimi motivi
– ha fatto rientro in Iran conformemente a quanto indicato dalle autorità
elvetiche. In proposito non vi sarebbe alcun elemento che suggerisca un
comportamento diverso della ricorrente. Infine, quanto alla possibilità di
incontrasi in un Paese terzo, A._______ ha allegato copia delle richieste
di visto per gli Emirati Arabi e la Siria del fratello, le quali non hanno avuto
alcun esito positivo.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribuna-
le) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata
nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva
(cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha il diritto di
ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'i-
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Pagina 5
nadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata; DTAF 2011/43, consid. 6.1).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio
del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desidera-
no venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per
un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legit-
timamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid.
3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale
in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo
e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). Come rilevato a giusto titolo
dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce
né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, co-
me gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stra-
nieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messag-
gio citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).
4.
Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre
mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza del 22 ottobre 2008
concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rin-
via al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al
regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche
(codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5
cpv. 1 del codice frontiere Schengen, modificato con il Regolamento (UE)
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010, modificante
la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il codice fron-
tiere Schengen per quando riguarda la circolazione dei titolari di visto per
soggiorni di lunga durata, definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini
di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più documenti
di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto,
di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni
di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 cpv. 1
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lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
[Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). Inoltre
non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)
ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni in-
ternazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutato in
modo particolare la volontà del richiedente di lasciare gli Stati membri
Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 par. 1 co-
dice dei visti).
Ciò posto le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen
corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
5.
L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un soggiorno
temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo sog-
giorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta un'esi-
genza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen.
L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiara-
zione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno
sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni
consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni
diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 di-
cembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valuta-
to il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giu-
risprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in me-
rito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
6.
In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi
che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in
possesso di visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo l'Iran contemplato nel sopracitato
allegato I, la ricorrente, quale cittadina iraniana, soggiace all'obbligo del
visto.
C-2134/2012
Pagina 7
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudi-
care un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo
certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle
supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i
dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine
dei richiedenti.
7.2 A tale proposito occorre prendere in considerazione la qualità di vita e
le condizioni economiche e sociali prevalenti in Iran. Con un reddito an-
nuo pro capite di 13'000.- USD, questo Paese è situato considerevolmen-
te al di sotto degli Stati dell'Unione europea e della Svizzera. Inoltre si è
registrato recentemente un tasso di crescita negativo con un -0.9% per il
2012. Oltre a ciò il tasso di disoccupazione della popolazione attiva si av-
vicina al 15.5%. Si rileva infine che la situazione economica è attualmente
influenzata negativamente dalla crisi economica e finanziaria mondiale e
dalle tensioni internazionali createsi in riguardo alla questione nucleare
(fonti: > Publications > The world Factbook > Iran, ultimo
aggiornamento 5 giugno 2013 [sito internet consultato il 12 giugno 2013]).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socio-eco-
nomica in Iran e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio pae-
se d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti si trovano
all'estero, la valutazione dell'UFM inerente il rischio relativamente elevato
del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabi-
liti, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni ba-
sandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, por-
terebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Oc-
corre pertanto esaminare se la persona interessata presenta le garanzie
necessarie in vista di un'uscita dalla Svizzera e dallo Spazio Schengen
nei termini prestabiliti ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr, considerando l'in-
sieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi deri-
vanti dalla sua situazione personale, famigliare e professionale, i quali
possono costituire una prognosi favorevole per una partenza puntuale
dalla Svizzera.
8.
Nella fattispecie che qui ci riguarda è emerso dagli atti che la richiedente
ha 31 anni, esercita un'attività quale docente presso la G._______
University, Soltaniyeh, ed è beneficiaria di un conto bancario presso la
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Pagina 8
F._______ di 34'270'000.- Rial iraniano (IRR), ovvero al cambio attuale
2'795,25 dollari americani (USD) (tasso di cambio al 12 marzo 2013, 1
CHF, 12'705,60 IRR, cfr. ). L'interessata ha pure al-
legato altre attestazioni, segnatamente conferma dell'esistenza di un con-
to bancario a nome del padre, con disponibilità per 226'684'902 IRR
(CHF 17'842,20), nonché certificati attestanti le proprietà immobiliari della
famiglia. In questo contesto la richiedente ha dichiarato di beneficiare di
risorse sufficienti nel proprio Paese e di definire benestante la propria si-
tuazione economica.
Ciò detto, sebbene A._______ abbia comprovato una certa stabilità fi-
nanziaria e lavorativa nel proprio paese d'origine, il Tribunale evidenzia
che le proprietà immobiliari e il conto bancario con maggiore disponibilità
sono intestati al padre della stessa. Va inoltre rilevato che, ad eccezione
dei genitori nonché e fratelli e sorelle, l'interessata non è sposata e/o ha
figli nel proprio Paese d'origine. Infine, il Tribunale costata che la giovane
età dell'interessata permetterebbe alla stessa di crearsi dei legami fami-
gliari in Svizzera.
Ne discende, a fronte di quanto sopra menzionato, che le condizioni d'in-
gresso per entrare nello spazio Schengen non sono adempiute. In parti-
colare, il Tribunale ritiene che nella fattispecie i legami famigliari della ri-
chiedenti con il proprio Paese d'origine non sono sufficientemente impor-
tanti per garantire con un alto grado di probabilità il suo ritorno in Iran alla
scadenza del visto in conformità ai requisiti posti dall'art. 5 cpv. 2 LStr.
Ciò detto, il Tribunale rileva che non può essere concesso il visto Schen-
gen (art. 14 cpv. 1 let. d e art. 21 cpv. 1 Codice dei visti). Ne discende
che la decisione oggetto di ricorso deve essere confermata e che la ri-
chiesta della ricorrente deve essere respinta.
9.
Resta tuttavia da esaminare se sussistono le condizioni per il rilascio di
un permesso di soggiorno a validità territoriale limitata (VTL).
9.1 Un visto a validità territoriale limitata può essere rilasciato allorquando
uno stato membro reputa necessario, per ragioni umanitarie, per motivi di
interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali di derogare al
principio del rispetto delle condizioni previste all'art. 5 par. 1 let. a, c, d ed
e del Codice frontiere Schengen (art. 25 par. 1 let. a ch. 1 del Codice dei
visti, art. 5 par. 4 let. c del codice delle frontiere Schengen, art. 12 cpv. 4
e art. 2 cpv. 4 OEV). Di regola, lo Stato membro in questione fonda la
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Pagina 9
propria decisione sulla ponderazione degli interessi in causa, tuttavia una
deroga alle condizioni sopra esposte è ammessa con una certa limitatez-
za. Sulla base del principio di leale cooperazione, che è alla base dell'ac-
quis Schengen (cfr. decisione della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee [CJCE] del 31 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C-503/03, par,
37 e 56), lo Stato membro deve tenere presente che la decisione di con-
cessione del VTL non tocca solamente i propri interessi, ma può parimen-
ti nuocere agli interessi di altri Stati membri in ragione dell'assenza di
controllo delle persone ai confini con lo Spazio Schengen. Lo Stato mem-
bro in questione è dunque garante sia dei propri interessi come pure di
quelli degli altri Stati membri (cfr. decisione del Tribunale amministrativo
federale C-2882/2010 del 20 giugno 2011 consid. 8.1).
9.2 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il fratello invitante beneficia
dello statuto di rifugiato, di modo che la circostanza che la sorella si rechi
in Svizzera a rendergli visita dopo oltre 12 anni di lontananza, si presenta
come l'unica possibilità ragionevole per poter riallacciare delle relazioni
famigliari. Ciononostante per il Tribunale, l'interesse - per ragioni sostan-
zialmente umanitarie - ad autorizzare la ricorrente ad entrare sul territorio
svizzero al fine di rendere visita al fratello, non è tuttavia preponderante
rispetto all'interesse pubblico nell'assicurare la partenza dell'interessata
alla scadenza del visto d'entrata, considerate in particolare come alte le
probabilità che la stessa, data la giovane età e l'assenza di legami fami-
gliari stretti (coniuge e/o discendenti diritti), desideri protrarre il soggiorno
in Svizzera. Ne consegue che la concessione di un visto VTL per la ricor-
rente non è giustificata. Con riferimento alla precedente concessione di
un visto VTL alla sorella della ricorrente, come indicato da quest'ultima
nello scambio degli allegati scritti (cfr. lett. G), il Tribunale rileva che i pre-
supposti sono sostanzialmente diversi, nella misura in cui la sorella co-
mune è entrata in Svizzera con due figli minorenni e dopo aver lasciato il
marito in Iran; in queste condizioni, con due minorenni a carico e con un
legame famigliare stretto sia per lei che per i figli in Iran, molto difficilmen-
te la sorella avrebbe optato per protrarre il soggiorno in Svizzera ciò che
non può dirsi per la qui ricorrente, che giungerebbe in Svizzera senza figli
al seguito e coniuge nel Paese d'origine.
10.
Alla luce di quanto sopra esposto, ne discende che l'UFM con decisione
del 21 marzo 2012 non ha violato il diritto federale né abusato del suo po-
tere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo
inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione
non é inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
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Pagina 10
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data
8 maggio 2012.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. SIMIC …; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: