Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2135/2009
Sen t e n z a d e l 1 4 l u g l i o 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Philippe Weissenberger;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______, patrocinato dall'avv. Raffaele Pasquale,
via Carducci 8, IT83100 Avellino,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 febbraio
2009).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel 1976 e
dal 1980 al 2000, nel settore edilizio, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante
tali periodi (doc. 3). Dopo il rimpatrio, ha avviato un'impresa edile
artigiana nel marzo 2002, attività che ha dovuto ridurre a causa di
problemi di salute, all'inizio del 2005 e interrompere definitivamente nel
settembre 2006 (doc. 8, 44, 86). In data 28 giugno 2002 ha presentato
una prima domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2). L'indagine medica
relativa a questo caso aveva posto in evidenza che il richiedente era
portatore di esiti disfunzionali di acromioplastica della spalla sinistra e di
decompressione del nervo mediano al polso sinistro con normale
obbiettività funzionale, enteropatia della cuffia dei rotatori della spalla
destra funzionalmente non rilevante, pregressa TBC del 1980 mai
recidivata, esiti di pregressa tiroidectomia parziale per adenocarcinoma
non recidivato nel 1988 in compenso funzionale senza terapia sostitutiva
(cfr. perizia medica particolareggiata del 22 ottobre 2002, doc. 25).
Mediante decisione del 10 novembre 2003, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha respinto la richiesta di
prestazioni per carenza d'invalidità di livello rilevante (doc. 33).
B.
In data 28 settembre 2005, A._______ ha presentato una seconda
domanda di prestazioni AI (doc. 34, 37).
Il richiedente è stato visitato il 21 febbraio 2006 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Avellino, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "anamnestico di angina
da verosimile vasospasmo in soggetto con ipertensione arteriosa e con
ipertrofia parietale del VSX, esiti di acromioplastica spalla destra (giugno
2005) e spalla sinistra (2000) e di decompressione del nervo mediano al
polso sinistro (1999), pregressa TBC, esiti di pregressa tiroidectomia
parziale per adenocarcinoma (1988) non recidivato, iperplasia nodulare
del lobo sinistro della tiroide non trattata farmacologicamente" ed ha
posto un grado d'invalidità del 60% (doc. 62). Sono stati esibiti documenti
oggettivi, segnatamente:
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un attestato di ricovero ospedaliero per angina da sforzo dal 29 marzo al
1° aprile 2004; brevi certificati cardiologici del 7 e 26 marzo 2005 (doc.
45, 46, 47, 49);
un'ecografia della tiroide del 21 marzo 2005 (doc. 48);
la cartella clinica relativa alla degenza dal 6 al 10 giugno 2005 per
rottura cuffia dei rotatori spalla destra ed intervento di acromioplastica
(doc. 50);
i risultati di un test al cicloergometro non datato (doc. 52);
un breve rapporto d'esame ortopedico del 4 agosto 2005 (doc. 54);
altri referti d'esami cardiologici del gennaio 2006 (doc. 5659);
i risultati di un test al cicloergometro del 9 febbraio 2006 (doc. 60) ed un
breve rapporto d'esame cardiologico del 10 febbraio successivo (doc. 61),
un altro rapporto d'esame cardiologico del 5 ottobre 2006 (doc. 64).
Il Dott. Lüthi, medico dell'UAI, nel suo rapporto del 22 gennaio 2007, ha
ammesso che l'interessato non potrebbe più svolgere il suo precedente
lavoro di muratore, se non in misura limitata, ma a lui potrebbero essere
proposti attività leggere/semisedentarie in misura completa (doc. 66).
L'indagine comparativa dei redditi svolta dall'UAI ha permesso di
evidenziare che l'interessato, svolgendo attività alternative in misura del
cento per cento, invece di quella di muratore, subirebbe una perdita di
guadagno del 27% (doc. 67).
Dopo aver emanato un progetto di decisione comportante il diniego di
prestazioni, con provvedimento del 16 maggio 2007, l'UAI ha respinto la
domanda di rendita.
C.
A._______ ha impugnato la suddetta decisione innanzi al Tribunale
amministrativo federale (20 giugno 2007; inc. C4307/2007) producendo
diversa documentazione sanitaria attestante problemi alle spalle (Dott.
Alfarano e Dott.ssa Castiello). Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione
ha risottoposto gli atti al Dott. Lüthi, il quale, nella sua relazione del 30
novembre 2007 ha chiesto un approfondimento oggettivo della situazione
ortopedica (doc. 78). Nelle sue osservazioni responsive del 4 dicembre
2007, l'UAI ha proposto di accogliere parzialmente il gravame, annullare
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l'impugnata decisione e di rinviargli gli atti per nuovi accertamenti sanitari.
Con sentenza del 21 gennaio 2008, il TAF ha accolto in tal senso
l'impugnativa di A._______ (doc. 80).
D.
L'amministrazione ha così acquisito ad atti, segnatamente, la seguente
documentazione di rilievo:
la cartella clinica completa relativa al ricovero del maggio 2007 per
lesione alla cuffia dei rotatori a sinistra (doc. 87);
i risultati di un'ecografia tiroidea del 3 aprile 2007 (doc. 88) con un
referto di visita endocrinologica del 17 ottobre 2007 (doc. 89) ed i risultati
di un'altra ecografia tiroidea del 18 marzo 2008 (doc. 92) ed il referto di
biopsia tiroidea del 29 maggio 2008 (doc. 94);
i risultati di una risonanza magnetica (RM) del ginocchio destro del 7
agosto 2008 (doc. 96);
un rapporto d'esame ortopedico (Dott. Casazza) del 22 agosto 2008
(doc. 98);
la perizia medica particolareggiata del 22 agosto 2008 (E 213)
attestante la stessa diagnosi della precedente (doc. 62) con in più gli esiti
di una recente lesione parziale del menisco interno ginocchio destro non
trattata; il sanitario incaricato pone un grado d'invalidità del 60% (doc.
99).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lüthi, il quale, nella sua
relazione del 13 dicembre 2008, ha confermato che l'interessato potrebbe
svolgere, al cento per cento, attività di ripiego non pesanti (doc. 102). Un
progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative è
stato inviato a A._______ il 17 dicembre 2008 (doc. 103). L'interpellato
non ha preso posizione in merito. Mediante decisione del 19 febbraio
2009, l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 104).
E.
Con il ricorso depositato il 27 marzo 2009, A._______, rappresentato
dall'avv. Pasquale, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita. A suffragio delle sue
conclusioni produce un referto di visita specialistica in reumatologia del
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Pagina 5
19 marzo 2009 ed una prescrizione medicofarmaceutica del 5 marzo
2009.
F.
Ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Lehmann, del
proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 27 agosto 2009,
ha affermato che nonostante la limitazione funzionale alle spalle,
l'assicurato si presenta in buone condizioni generali di salute e potrebbe
svolgere, a tempo pieno, attività di tipo leggero e o/semisedentario (doc.
106).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 settembre 2009, l'UAIE propone
dunque la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Da parte sua, l'insorgente, in esito a decisioni incidentali del TAF del 21
aprile e 28 maggio 2009, ha provveduto a versare (a due riprese) un
anticipo di Fr. 303. a titolo di copertura delle presunte spese processuali.
Copia della risposta ricorsuale dell'UAIE e di altra documentazione di
rilievo, è stata inviata alla parte ricorrente il 16 ottobre 2009, la quale non
ha esercitato il suo diritto di replica nel termine impartito dal giudice.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
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federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'insorgente ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali (nella misura di Fr. 303.). Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
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l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da
quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201).
Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta. Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se
la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 108 e 130 V 64 e 71). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI).
In concreto, la prima decisione cresciuta in giudicato, che ha rifiutato di
accordare alla ricorrente una rendita d'invalidità, è stata resa il 10
novembre 2003. Il ricorrente ha poi presentato la sua seconda domanda
di rendita il 28 settembre 2005. L'UAIE ha emanato una decisione di
rifiuto di prestazioni il 19 febbraio 2009. Ne consegue che il periodo di
riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità può essere limitato dal 10 novembre 2003 al 19 febbraio 2009.
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6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
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7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
8.
8.1. A._______ ha cessato la precedente attività di muratore in proprio
ufficialmente il 30 settembre 2006, dopo che già aveva ridotto il suo
impegno lavorativo a fine gennaio 2005 (doc. 44, 86).
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
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cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
8.4. Ai fini del presente giudizio occorre precisare che nei casi in cui
stabilire i redditi risulta particolarmente difficile, la giurisprudenza
ammette che la graduazione dell'invalidità avvenga eccezionalmente
secondo il metodo straordinario. Per quanto concerne la fissazione del
grado di incapacità al guadagno degli indipendenti, la giurisprudenza
federale, ha già stabilito che l'invalidità è fissata secondo la riduzione del
rendimento nella situazione concreta in cui viene svolta l'attività e quindi
considerando le ripercussioni economiche di questa riduzione. In base a
questo metodo dapprima si constata l'impedimento dovuto al danno alla
salute, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull'incapacità di
guadagno (metodo straordinario). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, quindi, non produrre una perdita di
guadagno della medesima entità (sentenza del 17 giugno 2008 del
Tribunale federale 9C_580/2007 consid. 4; DTF 128 V 29 consid. 1 e
referenze ivi citate; 105 V 151;104 V 137 consid. 2c).
Occorre ancora precisare che, quando l'assicurato cessa l'attività
indipendente, come nella fattispecie, si può rinunciare all'applicazione del
metodo straordinario in quanto il raffronto delle mansioni svolte prima e
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Pagina 11
dopo la sopravvenienza del danno alla salute non è più attuabile (RAMI
1995 p. 107).
8.5. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
9.
9.1. Nel caso in esame è stata rilevata la diagnosi di angina pectoris da
verosimile vasospasmo in iperteso con ipertrofia parietale del ventricolo
sinistro, esiti di acromioplastica spalla destra e spalla sinistra (interventi
del 2005 e 2007), pregresse TBC nel 1980 e tiroidectomia nel 1988 per
adenocarcinoma non recidivato, recente lesione parziale del menisco
interno del ginocchio destro non trattata (cfr. perizia medica
particolareggiata del 22 agosto 2008, doc. 99). La refertazione prodotta in
sede ricorsuale non pone in evidenza ulteriori patologie.
9.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologicolabile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un
anno.
10.
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Pagina 12
10.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un grado d'invalidità del 60% pur
rilevando che l'interessato sarebbe in grado di svolgere lavori leggeri. Dal
canto loro, i medici dell'Ufficio AI (Dott.ri Lüthi e Lehmann) ammettono
che l'assicurato non potrebbe più riprendere il precedente lavoro di
muratore in proprio, ma a lui sarebbero proponibili attività di tipo leggero
e/o semidentarie in misura completa.
10.2. Il nominato è portatore, in primo luogo, di una patologia ortopedica
che interessa le spalle e, in misura minore, il ginocchio destro. L'istruttoria
completiva disposta con la sentenza di questo Tribunale del 21 gennaio
2008 ha permesso di acquisire un esame ortopedico effettuato il 22
agosto 2008 dal Dott. Casazza (doc. 98). Da questo emerge una
situazione valetudinaria ancora soddisfacente. Il paziente presenta una
doppia cicatrice omerale a sinistra e a destra con appiattimento della
spallina deltoidea di sinistra e riduzione dei movimenti di sopraelevazione
e retropulsione dell'arto superiore sinistro e meno evidente all'arto
superiore destro. Il rachide cervicale è contratto e dolente, ma privo di
limitazioni funzionali; il rachide dorsolombare è in asse e non presenta
limitazioni evidenti, né radicolopatie in atto e pregresse. La
deambulazione è normale, il portamento eretto. Il paziente presenta
dolore alla digito pressione dell'emirima interno del ginocchio destro in
assenza di segno del cassetto.
In queste condizioni è chiaro che A._______ non potrebbe più svolgere
l'attività di muratore poiché la limitazione funzionale e di forza alle spalle e
più in generale agli arti superiori è evidente.
10.3. Per il resto le condizioni generali di salute dell'assicurato sono
buone. La patologia cardiaca appartiene ormai all'anamnesi (2004) e la
nuova perizia particolareggiata non ha apportato novità e/o posto in
evidenza eventuali peggioramenti della stessa. Nonostante l'assicurato
sia stato operato di tiroidectomia più di venti anni fa, per adenocarcinoma,
non si sono verificate né metastasi né recidive del male. Gli ultimi esami
effettati nell'ottobre 2007 e marzo 2008 confermano tale situazione (doc.
89, 9294). La TBC appartiene all'anamnesi ormai remota (1980) e non
ha lasciato conseguenze invalidanti evidenti. Ogni altro organo o
apparato è indenne da patologia in corso.
11.
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11.1. Il collegio giudicante non ha pertanto alcun motivo di scostarsi dal
convincente parere dei medici dell'UAIE fondato sull'attento esame della
documentazione medica ad atti. Si tratta di osservazioni da cui si
possono derivare utili, oggettivi e persuasivi elementi di giudizio atti a
dimostrare che, nonostante le affezioni di cui è portatore, A._______,
entro la data dell'impugnata decisione avrebbe potuto svolgere un'attività
a lui consona in misura completa.
11.2. La gamma di attività offerte al ricorrente sono molteplici e rispettano
i limiti funzionali menzionati dai sanitari consultati (spalle, ginocchio
destro). Il nominato, privo di formazione professionale specifica (ha
sempre fatto il muratore) e con la sola formazione scolastica elementare,
potrebbe svolgere lavori semplici, non qualificati, ripetitivi (operaio
generico nell'industria come addetto al controllo di macchine di
produzione automatica, operaio imballatore, operaio di rifinitura manufatti
leggeri; impiegato nel terziario come custode, fattorino in ditta privata,
sorvegliante, autista su mezzi leggeri, commesso in gradi punti di
vendita). Inoltre, la maggior parte di questi posti non richiede una lunga
formazione, ma solo un breve periodo di introduzione. Tenuto conto di
queste circostanze, l'età del ricorrente (1958) non pregiudica a priori il
suo reinserimento professionale. Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
12.
12.1. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
Nella fattispecie sarà applicato il metodo generale di calcolo e non il
metodo straordinario (cfr. consid. 8.4), in quanto l'interessato ha
definitivamente cessato l'attività lucrativa al più tardi nel settembre 2006
(doc. 67).
12.2. Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente
percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al
momento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato
all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI
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2000 p. 310). L'amministrazione si è fondata su dati statistici, in quanto la
dichiarazione dei redditi del nominato (Mod. E 740) riporta guadagni
francamente bassi. Questa soluzione tiene conto di remunerazioni di
operai qualificati del settore della costruzione. In Italia, un operaio
qualificato del settore edile percepiva, statisticamente, un introito medio di
Euro 1'638.. Nel questionario per indipendenti, l'interessato dichiara un
reddito di Euro 1'900. mensili (doc. 86). Questo dato non è tuttavia
suffragato da alcun riscontro oggettivo e non corrisponde a quanto
dichiarato nel Mod. E 740. Ad ogni modo, come lo si vedrà al
considerando 12.4, questo fatto è ininfluente sull'esito della vertenza.
12.3. Quale reddito da invalido l'Ufficio AI ha ritenuto quello ottenibile in
attività di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Queste attività
comportano un salario medio mensile di Euro 1'260,38 (valori 2004).
Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione ha operato una deduzione del 5%, ciò che può essere
condiviso. Deve essere aggiunto che nell'ambito dell'applicazione di tale
riduzione per fattori personali, l'amministrazione gode di un'ampia
autonomia di giudizio che il giudice può rivedere soli in casi particolari.
Ora, l'applicazione della riduzione maggiore non appare giustificata dal
momento che nel 2005 egli aveva 47 anni e l'handicap fisico è limitato,
praticamente, ai problemi delle spalle e del ginocchio. La scarsa
formazione giustifica invece una riduzione del salario da invalido ma non
superiore al 5%. Ne consegue dunque un introito dopo l'insorgenza
dell'invalidità di Euro 1'197,36.
12.4. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'638. ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'197,36 causa una
perdita di guadagno del 26,90% (arrotondato al 27%), grado che esclude
il riconoscimento del diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Anche se si dovesse prende in considerazione un reddito
prima dell'invalidità di Euro 1'900., il grado d'invalidità sarebbe inferiore
al 40% (36,98%).
12.5. Per il vero, l'analisi delle perdita di guadagno avrebbe dovuto
essere svolta sulla base di dati del 2006, anno in cui sorgerebbe
teoricamente il diritto alla rendita dopo il periodo di carenza di un anno
(DTF 128 V 174 e 129 V 222). Tale soluzione, comunque, non
apporterebbe mutamenti di rilievo, ma solo minime correzioni del risultato.
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È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha negato il diritto ad una
prestazione dell'assicurazione svizzera per d'invalidità. In queste
circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione
confermata.
13.
13.1. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e sono
compensate con l'anticipo da lui fornito.
13.2. Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Visto l'esito del ricorso, non sono assegnate al ricorrente indennità per le
spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non
hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TSTAF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e sono
compensate con l'anticipo da lui fornito.
3.
Non sono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– Rappresentante del ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
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Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: