Corte II I
C-2139/2010
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D e c i s i o n e d e l 1 3 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione
dell'8 marzo 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2139/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
L'8 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto l'istanza di rinuncia
alla rendita d'invalidità presentata dall'interessato il 10 novembre 2009.
2.
Il 29 marzo 2010, l'interessato ha interposto ricorso contro la
menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) mediante il quale ha postulato il riconoscimento del suo
diritto di rinuncia alla rendita d'invalidità.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4.
Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 30 luglio
2010 (notificato al ricorrente il 6 agosto 2010; cfr. risultanze
processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF
8]), ha trasmesso per conoscenza gli incarti di questo Tribunale e
dell'autorità inferiore all'avv. B._______ (a cui il ricorrente aveva
conferito mandato il 7 giugno 2010 unicamente per prendere visione
degli atti di causa [doc. TAF 4]) ed ha invitato il ricorrente ad indicare,
entro il 17 settembre 2010, se intendeva ritirare oppure mantenere il
ricorso inoltrato il 29 marzo 2010 contro la decisione resa dall'UAIE l'8
marzo 2010.
5.
Con scritto inoltrato il 9 settembre 2010, l'insorgente ha comunicato a
questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 29 marzo 2010.
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6.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli,
essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili
(art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La causa C-2139/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del
ricorso.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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