Corte II I
C-2162/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione su opposizione del
7 marzo 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2162/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 21 giugno 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha posto
A._______, cittadino italiano, nato il , al beneficio di una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio al 31 agosto
1998 ed un quarto di rendita AI a partire dal 1° giugno 2002; va
segnalato che dal 1° settembre 1998 al 31 maggio 2002, il tasso
d'invalidità era stato fissato al 45%, ma l'interessato, domiciliato
all'estero, non ha avuto diritto al quarto di rendita AI fino all'entrata in
vigore degli accordi bilaterali con gli Stati dell'UE;
A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla rendita
intera AI anche dopo il 31 agosto 1998;
dopo supplementi di indagini sanitarie, l'UAIE, mediante decisione su
opposizione del 7 marzo 2008, l'UAIE ha respinto l'istanza
dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 21 giugno
2005;
con gravame del 3 aprile 2008, A._______, rappresentato dal
Patronato INAS, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a una rendita intera d'invalidità anche
dopo il 31 agosto 1998;
chiamato a pronunciarsi sul merito, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità del Cantone Ticino, nella sua risposta di causa del 15
maggio 2008, ha proposto la reiezione dell'impugnativa; l'UAIE, nelle
sue osservazioni del 20 maggio 2008, ha pure proposto di respingere
il ricorso;
nel frattempo, il Patronato INAS, con scritto del 16 maggio 2008, ha
inviato diversa documentazione sanitaria, e tale invio, con ulteriori
osservazioni è stato considerato quale replica della parte ricorrente;
l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto la nuova documentazione
ricevuta, al Dott. Erba, del proprio servizio medico, il quale, nella sua
relazione dell'8 luglio 2008, ha proposto una rivalutazione
pluridisciplinare del complesso patologico affliggente A._______;
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l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha aderito al parere del proprio medico
di fiducia e, nella sua duplica del 29 luglio 2008, ha proposto di
accogliere parzialmente il gravame e di rinviargli gli atti per nuovi
accertamenti medici; dal canto suo, l'UAIE, nella sua duplica del 4
agosto 2008, chiede anch'esso l'accoglimento parziale del gravame;
in data 12 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso alla parte ricorrente, per conoscenza, le osservazioni
dell'amministrazione cantonale e federale e copia del parere del Dott.
Erba;
in virtù dell'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che nel presente caso manca una valutazione
globale delle limitazioni funzionali da ascrivere alle diverse patologie
che affliggono l'insorgente (sull'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
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è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa
e, se del caso, in quale misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova
decisione impugnabile;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; vista la
memoria di ricorso e di replica, nonché la documentazione sanitaria
esibita, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese
ripetibili di Fr. 900.-, da porre a carico dell'UAIE;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 7 marzo 2008, gli atti sono rinviati all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
affinché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità a titolo di spese
ripetibili di Fr. 900.--, la quale è posta a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
UAIE.
4.
Comunicazione a:
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- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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