Corte II I
C-2169/2007
{T 0/2}
Sentenza del 9 gennaio 2009
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Andreas Trommer,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinato dall'Avv. Alessandro Pescia, studio legale
Gaggini & Partners,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'approvazione alla proroga del permesso di
dimora e rinvio.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2169/2007
Fatti:
A.
In data 31 dicembre 1999 A._______, cittadino statunitense nato il...,
ha contratto matrimonio negli Stati Uniti con B._______, cittadina
elvetica nata il.... Giunto in Svizzera il 3 gennaio 2000, l'interessato è
stato posto a beneficio di un permesso di dimora nel canton Ticino in
applicazione dell'art. 7 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117),
puntualmente rinnovato a scadenze annuali. Da questa unione il... è
nato il figlio C._______.
Con scritto del 21 novembre 2001 all'intenzione dell'Ufficio regionale
degli stranieri di Lugano, B._______ ha affermato di vivere
momentaneamente separata dal marito in attesa di decidere se
mantenere o meno la loro relazione.
B.
Interrogati dalla polizia cantonale ticinese nel marzo 2002, i coniugi
D._______ hanno dichiarato di avere vissuto sotto lo stesso tetto dal
3 gennaio 2000 al 15 ottobre 2001, momento a partire dal quale essi
vivono separati, pur mantenendo dei rapporti frequenti e abbastanza
buoni.
C.
Con udienza di discussione cautelare e di merito del 22 luglio 2002, il
Pretore della Pretura di Lugano ha autorizzato gli interessati a vivere
separati dal 15 ottobre 2001, conferito l'autorità parentale sul figlio
C._______ a B._______, riconoscendo nel contempo un diritto di visita
sorvegliato al padre, al quale è pure stato fissato un contributo
alimentare mensile di CHF 300.-.
D.
Con sentenza dell'8 giugno 2004, il Giudice della Pretura penale di
Bellinzona ha dichiarato A._______ colpevole di vie di fatto, ingiuria,
abuso di impianti di telecomunicazioni e violazione di domicilio,
condannandolo alla pena di cinque giorni di arresto, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
E.
In data 22 novembre 2004, B._______ ha inoltrato una petizione
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unilaterale di divorzio, sfociata nella sentenza del 9 agosto 2005,
cresciuta in giudicato il 5 settembre successivo, con la quale il Pretore
del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto
dai coniugi D._______ il 31 dicembre 1999.
F.
Con istanza dell'8 febbraio 2006, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha proposto il rinnovo
del permesso di dimora di A._______, condizionando questo rinnovo
al versamento regolare da parte dell'interessato della pensione
alimentare a favore del figlio C._______.
Invitato dalla SPI a pronunciarsi in merito alla richiesta di proroga del
permesso di dimora presentata da A._______, con scritto del
21 novembre 2006, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di
rifiutare l'approvazione della proroga del permesso di dimora e di
pronunciare il suo rinvio dalla Svizzera, accordandogli la possibilità di
prendere posizione in merito sulla base degli art. 29 e 30 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021).
L'autorità di prime cure ha evidenziato il fatto che, sebbene il divorzio
sia stato pronunciato oltre cinque anni dopo la celebrazione del
matrimonio, i coniugi D._______ si sono separati già dopo solo due
anni (ottobre 2001), senza speranza di ripresa dell'unione coniugale,
precisando inoltre come il rilascio del permesso di dimora in favore di
A._______ fosse stato giustificato unicamente dall'esistenza del
vincolo matrimoniale, di modo che lo scopo iniziale del suo soggiorno
era venuto meno a seguito del divorzio pronunciato in data 9 agosto
2005. Essa ha poi affermato che quest'ultimo non ha mai esercitato
con assiduità il suo diritto di visita sul figlio C._______, che A._______
non ha versato regolarmente i contributi alimentari in favore di
quest'ultimo, con conseguente presa a carico da parte dello Stato,
precisando poi che egli non svolge più alcuna attività lucrativa in
Svizzera dal 1° ottobre 2005. L'UFM ha infine rilevato che l'interessato
è stato l'oggetto di diverse condanne penali ed amministrative a vario
titolo dal suo arrivo sul territorio della Confederazione, sottolineando
che il suo ritorno in patria è possibile, ammissibile e ragionevolmente
esigibile.
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G.
Con osservazioni del 14 dicembre 2006, agendo per il tramite del suo
patrocinatore, A._______ ha in primo luogo affermato che non è
corretto affermare che già da fine 2001 fosse svanita ogni speranza di
riprendere la vita coniugale, tanto che il divorzio è intervenuto solo
nell'agosto 2005, rilevando poi che i reati imputatigli devono essere
fortemente relativizzati tenuto conto del contesto in cui sono stati
perpetrati (situazione di grande nervosismo susseguente
all'ostruzionismo della ex moglie). L'interessato ha inoltre dichiarato di
avere una relazione sentimentale con E._______ dalla quale in data...
è venuta alla luce la figlia F._______, immediatamente riconosciuta.
Esso ha infine sottolineato che le sue difficoltà a trovare un'attività
lucrativa non sono riconducibili ad un'attitudine passiva, né a difficoltà
sociali, ma unicamente al fatto che egli è privo di un permesso di
dimora.
H.
Con decisione del 20 febbraio 2007, l'UFM ha rifiutato la propria
approvazione alla proroga del permesso di dimora postulata,
impartendo a A._______ un termine al 22 maggio seguente per
lasciare la Svizzera.
L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni sviluppate nelle
sue osservazioni del 21 novembre 2006, affermando che, grazie alle
nuove tecnologie, l'interessato potrà mantenere contatti intensi con il
figlio anche dagli Stati Uniti e che egli potrà esercitare il suo diritto di
visita adattandone le modalità alle nuove circostanze venutesi a
creare. Essa ha poi rilevato che il soggiorno di quest'ultimo in Svizzera
(sette anni) è da considerarsi di breve durata rispetto agli anni
trascorsi nel suo paese d'origine (ventisei), per cui in caso di ritorno in
patria egli non sarà confrontato a difficoltà insormontabili, precisando
nel contempo che l'integrazione sociale e professionale di A._______
sul territorio della Confederazione non può essere considerata di
particolare rilievo. L'UFM ha infine sottolineato che il fatto che
l'interessato sia padre di un bimbo nato dal matrimonio con una
cittadina svizzera e di una bimba nata da una seconda relazione
sentimentale con un'altra cittadina elvetica non può giustificare la
proroga del suo permesso di dimora accordato unicamente in virtù del
matrimonio, precisando che il suo rinvio negli Stati Uniti risulta essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile.
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I.
In data 22 marzo 2007, A._______ è insorto avverso la suddetta
decisione chiedendone l'annullamento con conseguente proroga del
suo permesso di dimora.
A sostegno del proprio gravame l'interessato ha affermato come non vi
sia agli atti alcun elemento tale da fare ritenere che il legame tra i
coniugi D._______ avesse definitivamente ed irrimediabilmente preso
fine nell'ottobre 2001 de facto prima delle scioglimento de jure
intervenuto il 9 agosto 2005, precisando che, nonostante i loro rapporti
piuttosto tesi, hanno continuato a sperare e a lasciare la porta aperta
ad un eventuale ricongiungimento, ciò che esclude pertanto che egli si
sia prevalso in maniera abusiva del diritto derivante dall'art. 7 LDDS. Il
ricorrente ha poi rilevato che il centro dei suoi interessi si trova in
Svizzera, paese in cui vivono i suoi due figli, i suoi amici e dove egli si
è inserito professionalmente, salvo poi trovare delle difficoltà di
impiego in ragione dell'incertezza relativa al suo statuto. Egli ha infine
dichiarato che un suo rientro negli Stati Uniti lo costringerebbe a
riconfrontarsi con quel clima di povertà e violenza generalizzata da cui
era fuggito alla fine degli anni 90.
J.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 5 giugno 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
riprendendo per l'essenziale le argomentazioni formulate nella sua
decisione del 20 febbraio 2007.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
inferiore, il ricorrente non ha reagito.
K.
Con sentenza del 22 giugno 2007, il Giudice della Pretura penale di
Bellinzona ha dichiarato A._______ colpevole di lesioni semplici,
ripetuta minaccia, ripetuta ingiuria, circolazione in stato di ebrietà,
contravvenzione alle norme della circolazione, contravvenzione alla
legge federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP, RS
742.40) e abuso di impianti di telecomunicazioni, condannandolo alla
pena di venti giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni.
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L.
Con decreto di accusa del 26 settembre 2007, cresciuto in giudicato il
19 novembre seguente, il Sostituto Procuratore Pubblico della
Repubblica e Cantone Ticino ha dichiarato l'interessato colpevole di
ingiuria, contravvenzione alla LTP e contravvenzione alla legge
federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope (LStup, RS 812.121), condannandolo al pagamento di una
multa di Fr. 300.-.
M.
In data 27 settembre 2007, A._______ ha inoltrato presso le comptenti
autorità del canton Zurigo una domanda tendente al rilascio in suo
favore di un permesso di dimora.
Con decisione del 19 dicembre 2007, il Migrationsamt del canton
Zurigo non è entrato nel merito della suddetta richiesta, impartendo
all'interessato un termine al 15 gennaio 2008 per lasciare il territorio
cantonale.
N.
Completando l'istruttoria, con scritto del 4 novembre 2008 il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha invitato il
ricorrente ad informarlo in merito alla sua situazione personale e
professionale posteriore al ricorso, nonché ai suoi rapporti con i due
figli, in particolar modo per quanto attiene alla frequenza e alle
modalità dell'esercizio del suo diritto di visita.
Dando seguito a questa richiesta, con scritto del 21 novembre 2008,
l'interessato ha affermato di vivere a Zurigo e di trovarsi, a seguito
delle difficoltà a reperire un impiego derivante dal suo statuto, in una
situazione economica non buona. Egli ha poi rilevato di intrattenere
delle relazioni regolari con la figlia F._______ anch'essa residente nel
canton Zurigo con la madre (cfr. dichiarazione di E._______), mentre
ha dei rapporti meno frequenti e prevalentemente telefonici, in ragione
della distanza, con il figlio C._______ residente a Lugano.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla
proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese
dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate,
conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS, dinanzi al TAF.
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione
con la cifra I del suo allegato) e delle ordinanze d'esecuzione di cui
all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella
presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le
domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della LStr è retta dal nuovo diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero
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che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che,
secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto.
L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e
dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o
di domicilio (art. 4 LDDS). La libera decisione delle autorità circa la
concessione della dimora o del domicilio non può essere pregiudicata
da alcun atto dello straniero (cfr. art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza
d'esecuzione della legge concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri [ODDS del 1949, RU 1949 I 233]).
Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese, nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 LDDS).
Lo straniero è tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o
la proroga di un permesso ovvero quando il permesso gli sia revocato
o ritirato in applicazione dell'articolo 9 cpv. 2 LDDS. In questi casi
l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale,
l'ordine di partire vale solo per il territorio del Cantone; se l'autorità è
federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera. L'autorità federale
competente può trasformare l'ordine di lasciare un Cantone in un
ordine di lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 LDDS).
5.
5.1 Secondo l'art. 99 LEtr, in casu applicabile giusta l'art. 126 cpv. 2
LStr, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di
soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni
preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono
soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare
l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.
Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA, l'UFM è competente per
l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata,
di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene
necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di
stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva
indispensabile per un singolo caso.
Queste norme corrispondono nella loro portata alle disposizioni
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abrogate (cfr. art. 51 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita
l'effettivo degli stranieri [OLS; RU 1986 I 1791], art. 18 cpv. 1 e 3 LDDS
e art. 1 cpv. 1 let. c dell'ordinanza del 20 aprile 1983 sulla procedura di
approvazione nel diritto degli stranieri [OPADS, RU 1983 535]).
5.2 In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle
competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione e
i cantoni, l'UFM dispone quindi della competenza di approvare il
permesso di dimora che la SPI propone di rilasciare a A._______ (cfr.
DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a e riferimenti ivi citati). In
ragione della libertà di apprezzamento di cui esso gode (cfr. art. 4
LDDS), il suddetto ufficio, né a fortiori il Tribunale, non sono legati dal
preavviso favorevole della SPI e possono quindi distanziarsi
dall'apprezzamento formulato da questa autorità.
6.
6.1 Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un
permesso di dimora (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello
stesso) o di domicilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione
particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale
prerogativa (cfr. DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; DTF
130 II 281 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata).
6.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 1a frase LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha
diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS).
6.2.1 Nella fattispecie, A._______ è stato messo a beneficio di un
permesso di dimora unicamente in ragione del suo matrimonio,
celebrato il 31 dicembre 1999, con una cittadina svizzera. Dal
15 ottobre 2001 i coniugi D._______ hanno vissuto separati e la loro
unione è poi stata sciolta con sentenza di divorzio del 9 agosto 2005
(cresciuta in giudicato in data 5 settembre 2005), di modo che
l'interessato non può più, da quella data, prevalersi del diritto alla
proroga (rispettivamente al rinnovo) del suo permesso di dimora sulla
base dell'art. 7 cpv. 1 1a frase LDDS, in quanto lo scopo iniziale del
suo soggiorno in Svizzera non esiste più.
6.2.2 Qualora il ricorrente avesse potuto beneficiare di un diritto al
rilascio di un'autorizzazione di domicilio giusta l'art. 7 cpv. 1 2a frase
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LDDS prima del divorzio, egli può prevalersene anche dopo la fine del
matrimonio (DTF 128 II 145 consid. 1.1.4 e 1.1.5 e riferimenti ivi citati).
Qualora si fosse in presenza di un tale diritto, problematica che deve
essere analizzata d'ufficio (DTF 128 II 145 consid. 1.1.4), il rilascio di
un permesso di dimora al ricorrente non potrebbe essere negato, in
quanto quest'ultimo gli conferisce un permesso meno ampio di quello
a cui può pretendere.
6.2.3 Dal gennaio 2000 A._______ si trova in Svizzera ed è stato
coniugato con una cittadina elvetica, egli potrebbe dunque beneficiare
in principio del rilascio di un permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2a
frase LDDS). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il fatto di invocare
l'art. 7 cpv. 1 LDDS è costitutivo di un abuso di diritto allorquando il
coniuge straniero si prevale di un matrimonio che non esiste più che
formalmente con l'unico scopo di ottenere un permesso di dimora, in
quanto tale finalità non è protetta dalla suddetta disposizione (cfr. DTF
128 II 145 consid. 2 e 3; 127 II 49 consid. 5a). Il matrimonio esiste solo
formalmente quanto l'unione coniugale è dissolta definitivamente, vale
a dire allorquando non sussiste alcuna speranza di riconciliazione; le
cause ed i motivi che hanno condotto alla rottura non sono
determinanti (DTF 130 II 113 consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata).
Allo stesso modo, commette un abuso di diritto il ricorrente che si
prevale di un matrimonio che non esisteva che formalmente prima
dello spirare del termine di cinque anni (DTF 121 II 97 consid. 4c).
In casu A._______ vive separato dalla moglie di nazionalità svizzera
dal 15 ottobre 2001 (cfr. interrogatori di polizia degli ex coniugi del
marzo 2002), quindi dopo poco meno di due anni di matrimonio e non
vi è più stata alcuna ripresa della vita in comune. Nelle sue
osservazioni del 14 dicembre 2006, nonché nel suo gravame del
22 marzo 2007, il ricorrente ha affermato come non vi sia agli atti
alcun elemento tale da fare ritenere che il suo legame con B._______
avesse definitivamente ed irrimediabilmente preso fine de facto prima
delle scioglimento de jure intervenuto il 9 agosto 2005, precisando che
essi, nonostante i loro rapporti piuttosto tesi, hanno continuato a
sperare e a lasciare la porta aperta ad un eventuale ricongiungimento,
ciò che esclude pertanto che egli si sia prevalso in maniera abusiva
del diritto derivante dall'art. 7 LDDS. Il Tribunale rileva a questo titolo
come già nella primavera del 2002, quindi solo dopo alcuni mesi dalla
suddetta separazione (cfr. lettera del legale di B._______ del 25 aprile
2005), l'ex moglie ha adito le competenti autorità ticinesi in vista di un
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divorzio, iniziativa poi sfociata nella decisione del 22 luglio 2002 con la
quale il Pretore ha autorizzato gli interessati a vivere separati. Dagli
atti di causa si evince inoltre come durante i diversi anni di vita
separata i coniugi D._______ non abbiano mai ripreso delle relazioni
di carattere matrimoniale, e che, al contrario, il ricorrente ha allacciato
una relazione sentimentale con E._______ dalla quale in data ...,
quindi precedentemente allo scioglimento per divorzio del matrimonio
contratto il 31 dicembre 1999, è venuta alla luce la figlia F._______.
Giova infine sottolineare come un'eventuale proseguimento di rapporti
di tipo coniugale durante un certo periodo non rappresenterebbe di per
sé un elemento suscettibile di attenuare il valore di una separazione
già in atto, la cui validità è stata peraltro confermata dalla decisione
degli interessati di continuare a vivere separati e di divorziare. Tutto
quanto esposto permette pertanto al Tribunale di concludere che
l'unione coniugale tra i coniugi D._______ aveva definitivamente preso
fine prima dello spirare del termine di cinque anni di cui all'art. 7 cpv. 1
2a frase LDDS e che dunque il ricorrente non poteva più, da quel
momento, prevalersi del diritto al rilascio, rispettivamente alla proroga,
di un permesso di dimora in ragione del suo statuto di coniuge di una
cittadina elvetica.
7.
Nel corso della procedura, A._______ ha affermato di intrattenere
delle relazioni con i figli C._______ e F._______, prevalendosi quindi
implicitamente del diritto al rispetto della vita privata e familiare
garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101).
7.1 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta
disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia
ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli.
Tuttavia, affinchè possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere
una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua
famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera ("ein
gefestigtes Anwesenheitsrecht"), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento
od al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere in
principio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio
(cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid.
1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre ALAIN WURZBURGER, La
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jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997,
p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS
101), il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata
e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1
CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce
alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).
7.2 Nella fattispecie, per quanto attiene la relazione di A._______ con
il figlio C._______, nato dal matrimonio con B._______, dagli atti di
causa risulta che l'autorità parentale è stata attribuita alla madre,
mentre il ricorrente ha beneficiato di un diritto di visita sorvegliato (cfr.
decisione cautelare della Pretura di Lugano del 22 luglio 2002).
Questo diritto è poi stato sospeso a partire dal giugno 2004, ripreso in
seguito, mentre dal gennaio 2005 è stato impedito all'interessato
qualsiasi contatto con il figlio (decreto supercautelare della Pretura di
Lugano del 21 gennaio 2005). Dal momento del suo trasferimento a
Zurigo A._______ intrattiene infine dei rapporti non frequenti e
prevalentemente telefonici con il figlio (cfr. scritto del ricorrente del
21 novembre 2008). Le relazioni ed i contatti con C._______ risultano
quindi essere stati nel corso degli anni molto sporadici. Quo ai rapporti
di A._______ con la figlia F._______, la madre di quest'ultima
E._______ ha dichiarato che dall'ottobre 2005 al giugno 2008,
momento in cui essa si è trasferita con la bimba nel canton Zurigo, le
relazioni padre – figlia erano piuttosto irregolari, mentre la situazione è
successivamente migliorata con incontri regolari ogni una o due
settimane (cfr. scritto di E._______ del 19 novembre 2008). Malgrado
la situazione sia andata stabilizzandosi, non si può comunque ritenere
che l'interessato abbia avuto con F._______ nel corso dei suoi tre anni
di vita dei legami sufficientemente duraturi e consolidati. In queste
circostanze, il Tribunale non può considerare che il ricorrente
intrattenga con i suoi figli delle relazioni realmente strette, effettive ed
intatte, tali da giustificare la protezione dell'art. 8 CEDU.
7.3 La protezione conferita della norma convenzionale in oggetto non
è ad ogni modo assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU,
può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale
diritto. La questione di sapere se, in una determinata fattispecie, le
autorità di polizia degli stranieri sono tenute ad accordare un
permesso di dimora basato sull'art. 8 CEDU deve essere risolta
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facendo capo ad una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e
privati in presenza (DTF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid. 4a). È
quindi necessaria l'esistenza di legami familiari particolarmente forti
per far sì che l'interesse pubblico all'adozione di una politica restrittiva
in materia di soggiorno degli stranieri passi in secondo piano (DTF
120 Ib 1 consid. 3c).
Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare,
in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia
degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli
tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II 193
consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c). Le
persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono
prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando essi, in ragione
della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali
necessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di
un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). Salvo
circostanze speciali, la relazione familiare tra il figlio minore ed il
genitore che non gode dell'autorità parentale non necessita la
presenza di quest'ultimo in Svizzera. In effetti, a differenza di quanto
avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio
essere esercitato dall'estero, regolando le modalità dello stesso per
quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo
esercizio risulti essere più complicato (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22
consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del Tribunale federale
2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28
giugno 2001, consid. 3). A questo proposito, si deve prendere in
considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio,
nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera (DTF
120 Ib consid. 1 e 3; 120 Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr.
inoltre le sentenze del Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio
2005, 2A.119/2004 del 5 marzo 2004. consid. 3.1; ALAIN WURZBURGER,
op. cit., p. 285). Affinchè l'interessato possa ottenere un permesso di
dimora in tali circostanze è inoltre necessario che egli abbia tenuto un
comportamento irreprensibile (DTF 120 Ib 1 consid. 3c; 22 consid. 4a;
sentenze del Tribunale federale 2C_621/2008 del 9 settembre 2008
consid. 2.2.1 e 2C_340/2008 del 28 luglio 2008 consid. 6.1 e
riferimenti ivi citati). Un comportamento è irreprensibile se non esiste
alcun motivo secondo il diritto degli stranieri di allontanare questo
genitore o di mantenerlo all'estero, in altre parole, se egli non si è reso
colpevole di alcun comportamento represso dal diritto degli stranieri o
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dal diritto penale (sentenza del Tribunale federale 2C_621/2008 sopra
citata consid. 6.1 e riferimenti ivi menzionati).
7.4 Ora, durante il suo soggiorno sul territorio della Confederazione il
ricorrente non ha tenuto un comportamento irreprensibile.
In effetti, con sentenza dell'8 giugno 2004, il Giudice della Pretura
penale di Bellinzona ha dichiarato A._______ colpevole di vie di fatto,
ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazioni e violazione di
domicilio, condannandolo alla pena di cinque giorni di arresto, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Il 22 giugno
2007, l'interessato è stato ritenuto dalla suddetta autorità colpevole di
lesioni semplici, ripetuta minaccia, ripetuta ingiuria, circolazione in
stato di ebrietà, contravvenzione alle norme della circolazione,
contravvenzione alla LTP e abuso di impianti di telecomunicazioni e
condannato alla pena di venti giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. Con decreto di
accusa del 26 settembre 2007, cresciuto in giudicato il 19 novembre
seguente, il Sostituto Procuratore Pubblico della Repubblica e
Cantone Ticino ha infine dichiarato il ricorrente colpevole di ingiuria,
contravvenzione alla LTP e contravvenzione alla legge federale del
3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup,
RS 812.121), condannandolo al pagamento di una multa di Fr. 300.-.
Alla luce di tutto quanto esposto, A._______ non può prevalersi
dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con i suoi figli risultante
dalla decisione di rifiuto dell'approvazione alla proroga del permesso
di dimora e rinvio pronunciata nei suoi confronti in data 20 febbraio
2007.
8.
8.1 Nella misura in cui A._______ non è più coniuge di una cittadina
svizzera, e che quindi il motivo che aveva inizialmente condotto al
rilascio di un permesso di dimora in suo favore in applicazione dell'art.
7 cpv. 1 LDDS non esiste più, si deve esaminare se le circostanze del
caso concreto giustificano ugualmente il rinnovo del suo permesso di
dimora. In questo contesto, le autorità di polizia degli stranieri
esaminano la questione del proseguimento del soggiorno di uno
straniero in Svizzera prendendo in considerazione segnatamente i
seguenti criteri: durata del soggiorno, legami personali con la Svizzera
(segnatamente se ci sono figli), situazione professionale, situazione
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economica e del mercato del lavoro, comportamento e grado di
integrazione. Esse godono di un ampio potere di apprezzamento (art.
4 LDDS; cfr. DTF 128 II 145 consid. 3.5).
Le suddette autorità devono inoltre tenere conto degli interessi morali
ed economici del paese, nonché dell'eccesso della popolazione
straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS in relazione con l'art. 8 cpv. 1 ODDS
e l'art. 1 let. a OLS). A questo proposito giova rilevare che la Svizzera
pratica una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di
immigrazione con lo scopo di assicurare un rapporto equilibrato tra
l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione
straniera residente, nonché di migliorare la struttura del mercato del
lavoro assicurando un equilibrio ottimale in materia di impiego (cfr.
DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 287).
8.2 Come si è visto, non si è in presenza di una violazione del diritto
al rispetto della vita familiare di A._______ protetto dagli art. 8 CEDU
e 13 Cst (cfr. supra 8.3). Nella fattispecie, si pone al più la questione di
sapere se il diritto al rispetto della vita privata giustifica il
riconoscimento di un permesso di dimora. Secondo la giurisprudenza
federale in materia di stranieri, la nozione di diritto alla protezione
della vita privata è di principio autonoma rispetto a quella più ristretta
della vita familiare. Al riguardo il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto
la necessità dell'esistenza di legami particolarmente intensi, i quali
vanno oltre una normale integrazione derivante da legami privati di
natura economica o professionale, rispettivamente la presenza di
legami sociali extrafamiliari più forti (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.2.1 e
riferimenti ivi citati). La dottrina riconosce, dopo una presenza di dieci
anni, l'esistenza di legami a tal punto forti ed intensi con la Svizzera
da giustificare il diritto alla protezione della vita privata (MARTIN
BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der
Garantie des Privat- und Familienlebens in: Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [Zbl] 2003, pag. 225
segg, pag. 262).
L'esame della fattispecie permette di constatare che durante il suo
soggiorno in Svizzera A._______ ha esercitato parecchie attività
lucrative (ausiliario di cucina, gerente di un negozio, operaio,
manovale e giardiniere). Egli non può comunque pretendere di avere
acquisito in questo paese una formazione e delle conoscenze e
qualifiche professionali specifiche a tal punto da non poterle più
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mettere in pratica negli Stati Uniti. Inoltre, il ricorrente ha lavorato in
maniera saltuaria, beneficiando sovente delle prestazioni
dell'assicurazione disoccupazione e della pubblica assistenza, sia nel
canton Ticino che a Zurigo (cfr. richieste di assistenza presso le
autorità zurighesi dell'ottobre 2007, rispettivamente del febbraio 2008).
Dagli atti di causa si evince infatti che A._______ non ha assicurato la
sua indipendenza finanziaria, accumulando una situazione debitoria
(cfr. preavviso negativo della Città di Lugano del 22 dicembre 2004 al
rilascio di un permesso di domicilio), tant'è che sovente non ha dato
seguito al suo obbligo di versare Fr. 300.- mensili di contributi
alimentari per il figlio C._______, anticipati dallo Stato (cfr. estratti
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona). Nel
corso della procedura, l'interessato ha affermato che le sue difficoltà a
trovare un impiego erano da ricondurre all'incertezza relativa al suo
statuto. Giova rilevare a questo titolo come il ricorrente abbia
esercitato delle attività lucrative “a singhiozzo” anche negli anni
precedenti la decisione dell'UFM qui impugnata, quando era a
beneficio a tutti gli effetti del suo permesso di dimora. Dal punto di
vista sociale, egli non ha fornito alcuna prova di avere allacciato dei
legami stretti sul territorio della Confederazione. Il ricorrente è stato
infine condannato a più riprese dalle autorità penali ticinesi (cfr.
sentenze della Pretura penale di Bellinzona dell'8 giugno 2004,
rispettivamente 22 giugno 2007 e decreto d'accusa 26 settembre 2007
del Sostituto Procuratore Pubblico), dimostrando così la sua incapacità
di conformarsi alle normative vigenti nello Stato di accoglienza. Alla
luce di quanto esposto, il processo di integrazione professionale,
sociale e personale di A._______ non risulta essere tale da
giustificare il rinnovo del permesso di soggiorno che gli era stato
accordato unicamente in ragione del suo matrimonio con una cittadina
elvetica.
Quo alla durata della presenza del ricorrente in Svizzera, giova
rilevare come, a far data dalla crescita in giudicato della sentenza di
divorzio il 5 settembre 2005, A._______ risiede sul territorio della
Confederazione unicamente in ragione delle procedure che egli ha
successivamente introdotto, al fine di proseguirvi il suo soggiorno
nonostante lo scioglimento del matrimonio con B._______. In queste
circostanze, la durata totale della sua permanenza in Svizzera (quasi
nove anni), certo non trascurabile, deve essere relativizzata,
segnatamente anche in paragone ai venticinque anni della sua vita
precedentemente vissuti in patria. L'interessato ha infatti trascorso nel
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suo paese d'origine tutta la sua infanzia, la sua adolescenza ed i primi
anni della sua vita d'adulto, anni determinanti per lo sviluppo della
personalità (cfr. DTF 123 II 125 consid. 5b/aa). A._______, oggi
trentaquatrenne, appare quindi perfettamente in misura di riadattarsi
alla vita degli Stati Uniti, paese dove ha trascorso la maggior parte
della sua esistenza, di cui conosce la lingua, la cultura, nonché gli usi
e costumi.
L'esame dell'insieme degli elementi dell'incarto porta pertanto il
Tribunale a ritenere che è a giusto titolo che l'UFM ha considerato che
A._______ non ha compiuto in Svizzera un processo di integrazione
sociale e professionale a tal punto profondo e duraturo da giustificare
il rinnovo del permesso di dimora che gli era stato accordato
unicamente in ragione del suo matrimonio con una cittadina elvetica.
9.
Nella misura in cui A._______ non ottiene il rinnovo del suo permesso
di dimora, è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha
pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera in applicazione dell'art. 12
LDDS. Occorre tuttavia ancora analizzare se l'esecuzione
dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente
esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS.
Per quanto attiene le argomentazioni del ricorrente secondo le quali in
caso di rientro in patria egli sarebbe costretto a riconfrontarsi con il
clima di povertà e di violenza generalizzata regnante nel ghetto della
sua città natale in cui era cresciuto, si rileva che egli mantiene la
possibilità, se lo giudica opportuno, di stabilirsi in un altra regione del
suo paese rispetto a quella del suo domicilio precedente (cfr. a questo
titolo la sentenza del Tribunale federale 2A.156/2005 del 17 marzo
2005 consid. 2.1).
Risulta pertanto che l'interessato non ha dimostrato l'esistenza di
ostacoli al suo ritorno negli Stati Uniti. Nessun elemento dell'incarto
permette inoltre di concludere che l'esecuzione del suo rinvio non
sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi
dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS.
È quindi a giusto titolo che l'UFM ha pronunciato il suo rinvio dalla
Svizzera conformemente all'art. 12 cpv. 3 LDDS, il quale prevede che
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lo straniero è tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o
la proroga di un permesso.
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 20 febbraio 2007 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non é inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1
a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
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1.
Il ricorso è respinto.
2.
A._______ dovrà lasciare la Svizzera entro il termine che gli verrà
comunicato dall'UFM in esecuzione della presente decisione.
3.
Le spese processuali, pari a CHF 800.-, sono poste a carico del
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 30 aprile 2007.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto 2 213 499 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
- Migrationsamt des Kanton Zürich, Zurigo, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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