Corte II I
C-2173/2007
{T 0/2}
Sentenza del 28 ottobre 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Domanda di riesame di una decisione di divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2173/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il..., ha beneficiato dal 1° dicembre
1989 di un permesso di lavoro per confinanti (permesso G)
regolarmente rinnovato.
B.
Con sentenza del 9 dicembre 2003, non impugnata e quindi cresciuta
in giudicato, la presidente della Corte delle Assise correzionali di
Locarno ha riconosciuto A._______ autore colpevole di infrazione
aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e
sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), condannandolo alla
pena di quattordici mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di due anni.
C.
Con decisione del 25 marzo 2004, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha revocato il
permesso di lavoro per frontalieri dell'interessato.
In data 27 aprile 2004, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone
Ticino (di seguito: CdS) ha respinto il ricorso interposto il 5 aprile
precedente da A._______, per il tramite del suo patrocinatore, avverso
la suddetta decisione.
D.
Con decisione del 24 giugno 2004, notificata il 5 luglio seguente,
l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha pronunciato nei confronti
di A._______ un divieto d'entrata valido fino al 23 giugno 2014
motivato come segue:
"Straniero il cui comportamento ha dato adito a lagnanze (infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti). Straniero indesiderabile".
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
E.
In data 22 giugno 2004 (recte 22 luglio 2004), l'interessato è insorto
avverso la succitata decisione dinanzi al Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) postulandone l'annullamento.
Pagina 2
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Con decisione del 7 novembre 2005, il DFGP ha parzialmente accolto
il suddetto ricorso, limitando al 23 giugno 2009 la durata del divieto
d'entrata pronunciato nei confronti del ricorrente.
F.
In data 9 dicembre 2006, A._______ ha inoltrato presso l'UFM
un'istanza di riesame della decisione del 24 giugno 2004. L'interessato
ha in particolare rilevato come, dopo la chiusura dell'attività che aveva
portato alla sua condanna, si fosse occupato dell'importazione in
Svizzera di prodotti tecnologici, consulenza nell'ambito informatico
bancario e di eventi a carattere tecnologico, sottolineando l'importanza
di poter contattare di persona università, enti ed aziende elvetiche al
fine di potere presentare i loro prodotti durante eventi organizzati in
Italia.
G.
Con decisione del 13 febbraio 2007, l'UFM ha respinto la suddetta
domanda di riesame.
L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato come i motivi di
carattere economico e professionale addotti da A._______ non fossero
tali da considerare che il suo interesse privato a recarsi in Svizzera
prevalga sull'interesse pubblico al mantenimento del provvedimento in
atto nei suoi confronti. Essa ha inoltre affermato che la presenza
dell'interessato sul territorio della Confederazione costituirebbe una
minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere sull'ordine e
la sicurezza pubblici nazionali, sottolineando infine come un rischio di
recidiva non potesse essere totalmente escluso.
H.
In data 19 marzo 2007, l'interessato è insorto avverso la suddetta
decisione. A sostegno del proprio gravame egli ha affermato come,
all'epoca dei fatti che avevano condotto alla sua condanna, regnasse
in Ticino una mancanza di chiarezza quo al commercio di canapa,
generalmente tollerato, fatto questo di cui avevano debitamente tenuto
conto le autorità penali rinunciando a pronunciare un'espulsione dalla
Svizzera nei suoi confronti. Egli ha ribadito l'importanza per la sua
attività professionale di potere instaurare dei rapporti personali con
aziende elvetiche, prodotto un estratto immacolato del suo casellario
giudiziale italiano e chiesto la sua audizione davanti allo scrivente
Tribunale.
Pagina 3
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I.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 18 giugno 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni sviluppate nella
sua decisione del 13 febbraio 2007, precisando che la situazione
dell'interessato non si è modificata in modo tale da giustificare una
valutazione diversa della fattispecie.
J.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 16 luglio 2007, A._______ ha ribadito il
percorso professionale compiuto posteriormente alla sua condanna
penale, l'anomala situazione esistente al momento dei fatti in Ticino
quo al vendita di canapa (cfr. sentenza del Tribunale federale
6S.56/2006 del 15 giugno 2006), sottolineando infine come l'autorità di
prime cure non avesse tenuto sufficientemente conto della sua
situazione personale (frontaliere dal 1989 al 2004), ma unicamente
della condanna penale pronunciata nei suoi confronti.
K.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
15 agosto 2007, l'UFM ha affermato che in casu non sono stati addotti
motivi o fatti rilevanti che sino allora non erano noti, tali da rivestire
un'importanza determinante per la procedura e atti a giustificare il
riesame della decisione di divieto d'entrata in oggetto.
L.
Completando l'istruttoria, con scritto del 9 settembre 2008 il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha invitato il
ricorrente ad informarlo in merito alla sua situazione professionale
posteriore al ricorso, nonché a produrre un estratto aggiornato del suo
casellario giudiziale italiano.
M.
Dando seguito a questa richiesta, con scritto del 2 ottobre 2008,
l'interessato ha prodotto l'estratto di salario relativo all'attività svolta
nel giugno 2008, una dichiarazione del proprio attuale datore di lavoro,
nonché un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale italiano.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del
26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(LDDS, CS 1 117) dinanzi al TAF.
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione
con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione
quali, in particolare, in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre
2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV,
RS 142.204) nonché dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201),
l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS, RU 1949 I
233), l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la
notificazione degli stranieri (OEnS, RU 1998 194) e l'ordinanza del
6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986
1791).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella
presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le
domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della LStr è retta dal nuovo diritto.
Pagina 5
C-2173/2007
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Preliminarmente si rileva che nel suo ricorso del 19 marzo 2007 il
ricorrente ha chiesto la sua audizione davanti al TAF.
A questo titolo giova rilevare che la procedura innanzi al Tribunale
avviene di regola per iscritto (cfr. Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 56.5; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la
procedura amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a
titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]),
ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed
allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione
dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale
e personale di testi.
In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono
stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun
complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine
all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di
formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non
arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono
proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non
potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153
consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78
consid. 5a).
Non è quindi dato seguito alla richiesta di audizione personale
formulata da A._______.
5.
La domanda di riesame, richiesta non sottoposta ad esigenze formali o
di termine, presentata ad un'autorità amministrativa in vista di una
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riconsiderazione di una decisione emanata da quest'ultima e che ha
acquisito forza di cosa giudicata, non è espressamente contemplata
dalla PA (cfr. DTF 109 Ib 246 consid. 4a; GAAC 63.45 consid. 3a e
riferimenti ivi citati; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), ma è stata tuttavia dedotta dall'art. 66 PA,
dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), nonché
dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Codesta procedura, la quale costituisce un rimedio giuridico
straordinario, non deve comunque essere il mezzo per aggirare i
termini di ricorso o continuare a rimettere in discussione una decisione
cresciuta in giudicato (cfr. DTF 127 I 133 consid. 6, 120 Ib 42 consid.
2b; GAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine; sentenza del Tribunale
federale 2A.20/2004 del 7 aprile 2004; GRISEL, op. cit., p. 948). Essa
non dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un errore di
diritto (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1; GAAC 55.2), di beneficiare di una
nuova interpretazione o di una nuova prassi o ancora di ottenere un
nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al momento della
procedura ordinaria (cfr. DTF 98 Ia 568 consid. 5b; GAAC 53.4 consid.
4 e 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea
e Francoforte sul Meno, 1991, p. 276). Nella misura in cui la domanda
di riesame costituisce un rimedio giuridico straordinario, l'autorità
amministrativa è tenuta ad occuparsene unicamente a certe
condizioni.
In presenza di una decisione su ricorso sul merito inerente la
decisione di cui è chiesto il riesame, se il richiedente si prevale di
elementi di fatto o di diritto già esistenti al momento della procedura di
ricorso diretta contro la decisione di cui è chiesto il riesame, la
domanda dell'interessato deve essere esaminata nel contesto di una
revisione (cfr. art. 66-68 PA, rispettivamente art. 121- 128 LTF) la cui
cognizione appartiene alla competenza esclusiva dell'autorità di
ricorso che si è pronunciata in ultima analisi sul merito della fattispecie
(cfr. GAAC 60.37 consid. 1c ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurigo 1985, p. 59ss; GYGI, op. cit., p. 234).
In questa stessa situazione, se il richiedente si prevale di una modifica
delle circostanze intervenuta posteriormente alla decisione su ricorso
nel merito, la sua richiesta costituisce una domanda di riesame, la cui
competenza appartiene all'autorità di prima istanza (cfr. ibidem).
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La domanda di riesame presuppone che i motivi fatti valere a suo
sostegno siano importanti, vale a dire tali da influenzare - a seguito di
un apprezzamento giuridico corretto - l'esito della contestazione e,
quindi, di comportare una modifica a favore dell'interessato della
decisione di cui ha chiesto il riesame. In altre parole, è necessario che
i nuovi fatti o la modifica delle circostanze siano decisivi e che i mezzi
di prova offerti siano propri ad accertarli (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3,
110 V 138 consid. 2 ; sentenza del Tribunale federale 2A.304/2002 del
16 agosto 2002 consid. 4.3 ; GAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 et 55.40 ;
GRISEL, op. cit., p. 944 ; KNAPP, op. cit., p. 276; GYGI, op. cit., p. 262
segg.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, p. 18 ch. 5.3, p. 27 cap.
2.2.2 et p. 32 cap. 2.3.2).
6.
A._______ ha affermato che dal momento della sua condanna da
parte delle autorità penali ticinesi nel dicembre 2003 egli ha dimostrato
un completo recupero professionale, sottolineando poi come il
Tribunale federale avesse riconosciuto l'esistenza di una situazione
anomala in Ticino al momento dei fatti imputatigli per quanto attiene
alla vendita di canapa (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.56/2006
del 15 giugno 2006). Nella misura in cui questi elementi sono, almeno
in parte, posteriori alla decisione su ricorso emanata dal DFGP il
7 novembre 2005 e che le circostanze si sono nel frattempo modificate
in maniera rilevante, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha
ritenuto la richiesta del 9 dicembre 2006 come una domanda di
riesame della sua precedente decisione di divieto d'entrata in Svizzera
ed è entrata in materia sulla stessa (per quanto attiene la
delimitazione tra la competenza dell'autorità di prima istanza in
materia di riesame e quella dell'autorità di ricorso in materia di
revisione: cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n° 21 consid. 1/b-c
p. 202 segg e riferimenti ivi citati).
7.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano
contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia
degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese
dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase
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C-2173/2007
LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare
il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato
(art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una
pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero, la
cui presenza in Svizzera è stata ritenuta indesiderata, vi ritorni
all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.38 consid. 13; 63.1 consid. 12a
e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di
sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento
dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un
determinato comportamento.
8.
L'art. 13 LDDS è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno
1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione
delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art.
1 let. a LDDS). A._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella
valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche
delle disposizioni dell'ALC.
8.1 Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3
ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa
semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto
validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo
analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo,
questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere
definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC,
combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II
1 consid. 3.6.1.).
8.2 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le
limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono
essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono
Pagina 9
C-2173/2007
essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della
pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che
l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia
potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse
fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176
consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale
2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le
sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac.
1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96,
Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).
8.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie
fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola
esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva
64/221/CEE). Una condanna penale anteriore sarà quindi
determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata
emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale
per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del
Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità
nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato
sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico,
i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti
all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono
essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si
sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale
per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso
che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia
per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato
consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007
dell'8 novembre 2007 consid. 3.2; sentenza della CGCE del
26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le
sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24).
8.4 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la
persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove
infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il
Pagina 10
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rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale
provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio
della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in
realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad
un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della
fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene
giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che
potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di
compromettere un interesse della collettività particolarmente
importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di
un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato
consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007
dell'8 novembre 2007 consid. 3.3).
9.
Con sentenza del 9 dicembre 2003, la presidente della Corte delle
Assise correzionali di Locarno ha riconosciuto A._______ autore
colpevole di infrazione aggravata alla LStup, condannandolo alla pena
di quattordici mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni. In particolare gli è stato contestato di
avere, a B._______, C._______, D._______ e in altre località, nel
periodo compreso fra l'inizio del 1998 ed il 9 dicembre 1999, senza
essere autorizzato, agendo per mestiere quale titolare di negozi di
canapaio e realizzando una grossa cifra d'affari, previo acquisto,
venduto al dettaglio diverse decine di kg di marijuana confezionata in
sacchetti, nonché alcuni talleri di hashish.
9.1 Per quanto attiene il fatto che nella suddetta sentenza l'autorità
giudiziaria ha previsto la sospensione condizionale della pena
detentiva, nonché la mancata pronuncia di un'espulsione penale, giova
rammentare che, a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità
amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale,
in quanto essa non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e
gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono differire. Nella
misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri
non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi
che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta
sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno
straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In
effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione
della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità
Pagina 11
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amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine
pubblico (cfr. DTF 129 II citato consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata).
Di transenna, l'eventuale adozione giusta l'art. 55 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al
31 dicembre 2006, della pena accessoria dell'espulsione dalla
Svizzera, sarebbe decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in
vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che modifica la parte
generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP
nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n. 1
cpv. 2).
9.2 Il ricorrente si è reso colpevole di reati in un campo - quello del
traffico di sostanze stupefacenti - particolarmente delicato
dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa
(cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). Il
comportamento assunto dall'interessato rappresenta pertanto un
pericolo serio per un interesse fondamentale della società, come la
lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per
un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. In altre parole,
la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della
droga, anche non pesante, costituisce indubbiamente un interesse
pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento
dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici (cfr. sentenze del
Tribunale federale 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.4 e
2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1).
Al momento dell'adozione del divieto d'entrata in oggetto, nonché della
decisione su ricorso del 7 novembre 2005, l'autorità di prime cure,
rispettivamente il DFGP, hanno ritenuto che questo provvedimento era
giustificato per dei motivi di ordine e di sicurezza pubblici. Così
facendo, le suddette autorità hanno dunque applicato in modo
appropriato i principi della regolamentazione comunitaria e della
giurisprudenza della CGCE concernente la gravità, la realtà e
l'attualità della minaccia che il ricorrente rappresentava per la
sicurezza e l'ordine pubblici.
9.3 La decisione su riesame deve riferirsi a delle circostanze
modificatesi successivamente alla decisione su ricorso emanata dal
DFGP in data 7 novembre 2005. Nella fattispecie giova rilevare come
gli atti delittuosi che hanno portato alla condanna di A._______
risalgono al biennio 1998 - 1999, quindi circa cinque anni e mezzo
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prima dell'emanazione della decisione di divieto d'entrata nei suoi
confronti. Da allora l'interessato ha fatto prova di una durevole
reintegrazione professionale, distanziandosi completamente
dall'ambiente della canapa ed ha tenuto un comportamento
ineccepibile, non dando più adito a lagnanza alcuna (cfr. estratto del
casellario giudiziale italiano del 23 settembre 2008). Dalle risultanze
agli atti si evince inoltre che il giudice penale ha riconosciuto ad
A._______ delle circostanze attenuanti, formulando una prognosi
positiva nei suoi confronti. In particolare, esso ha rinunciato ad
adottare la pena accessoria dell'espulsione nei suoi confronti, come
invece proposta dal Procuratore Pubblico per un periodo di cinque
anni, e, tenuto conto della vita anteriore e del carattere
dell'interessato, ha sospeso condizionalmente per un periodo di prova
di due anni la pena detentiva, concessione alla quale non si era
peraltro opposta l'accusa.
Alla luce di quanto esposto, i presupposti per una restrizione al
principio della libera circolazione non sono più adempiuti. Nonostante
le infrazioni alla LStup commesse A._______ non rappresenta più una
minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave ad un interesse
fondamentale della società, tale da legittimare una misura per motivi di
ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008), di modo che il
divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti può essere tolto a far
data dalla pronuncia della presente sentenza.
10.
Ne discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso che il divieto
d'entrata pronunciato in data 24 giugno 2004 dall'UFM deve essere
tolto con effetto immediato. L'autorità di prime cure è quindi invitata a
fare eseguire le necessarie modifiche al sistema di ricerca
informatizzato di polizia (RIPOL).
11.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 1 PA).
Benchè soccombente, all'autorità inferiore non è messa a carico
nessuna spesa processuale (art. 63 cpv. 2 PA).
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12.
Nella misura in cui l'interessato non è patrocinato da un mandatario
professionale e che la presente procedura non gli ha occasionato delle
spese indispensabili e relativamente elevate, nella fattispecie non si
giustifica l'assegnazione di indennità (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con
l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
2.
Il divieto d'entrata pronunciato dall'UFM in data 24 giugno 2004 è
annullato con effetto dalla pronuncia della presente sentenza.
3.
L'UFM farà apportare le necessarie modifiche al RIPOL.
4.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 800.-,
versato in data 10 maggio 2007, è restituito al ricorrente.
5.
Non si assegnano ripetibili.
6.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (incarto 2 106 272 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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