Corte II I
C-2176/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Alberto Meuli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del 5 marzo 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2176/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1964
al 1973, solvendo i regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc.
8). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa in
qualità di artigiano panettiere fino al marzo 1996, quando si è ritirato
dal lavoro per ragioni di salute (doc. 14, 15).
In data 20 aprile 2006, il nominato ha presentato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 6). Va rilevato che in data 6 dicembre 2005, la Cassa
svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______
una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia con
decorrenza 1° gennaio 2006 (doc. 9).
B.
Il richiedente è stato visitato l'11 settembre 2006 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Trapani, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
“cardiopatia ipertensiva, pregresso episodio di scompenso congestizio
in soggetto di anni 65 con severa insufficienza respiratoria in olt,
broncopneumopatia, diabete mellito tipo II, retinopatia diabetica
ipertensiva” ed ha posto un tasso d'invalidità del 100% (doc. 26). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un rapporto di visita internistica del 6 novembre 2003 (doc. 18);
- un referto di esame elettrocardiografico dell'11 febbraio 2004 ed una
relazione di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 14 al 25
novembre 2004 per scompenso cardiaco congestizio in cardiopatia
ipertensiva e severa insufficienza respiratoria ed obesità ed altre
patologie (doc. 21.1).
- i risultati di un esame doppler arterioso arti inferiori del 12 novembre
2004 con (doc. 20);
- un referto di esame ecocolordoppler cardiaco del 16 maggio 2005
(doc. 23);
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- un rapporto d'esame pneumologico del 29 settembre 2006 (doc. 25).
C.
Nella sua relazione del 28 giugno 2007 (doc. 28), il Dott. Gay, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
proposto di ammettere un tasso d'invalidità del 50% come panettiere
dal novembre 2003 (referto di esame internistico) e dal novembre
2004 (ospedalizzazione) in qualsiasi attività sostitutiva. Il Dott. Gay ha
confermato la propria valutazione il 18 luglio 2007 (doc. 30).
L'amministrazione ha sottoposto l'incarto anche ad un secondo
medico, il Dott. Luethi, il quale, nella relazione del 1° settembre 2007,
ha pure ritenuto un'incapacità completa come panettiere dal novembre
2003 e del 50% in attività sostitutive più leggere e/o sedentarie dalla
stessa data, tasso che diventa completo anche in attività di ripiego dal
12 novembre 2004 (doc. 33).
L'amministrazione ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi,
dal quale è emerso che svolgendo attività alternative in misura 50%,
invece di quella di panettiere, il ricorrente subirebbe una perdita di
guadagno del 66% dal 6 novembre 2003 e comunque completa da
novembre 2004.
L'amministrazione ha preso atto che esisterebbe il diritto alla rendita
intera AI dal 1° novembre 2004, ma ha constatato che la domanda di
prestazioni è stata presentata il 20 aprile 2006. Con progetto di
decisione del 10 ottobre 2007 (doc. 36), l'UAIE ha comunicato
all'interessato che gli sarebbe stata versata la rendita intera AI dal 1°
aprile 2005 (un anno prima il deposito della domanda) fino al 31
dicembre successivo (compimento del 65esimo anno di età che dà
diritto alla rendita di vecchiaia da gennaio 2006). L'interpellato non ha
risposto. L'UAIE, mediante decisione del 5 marzo 2008 ha erogato in
favore di A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° aprile al 31 dicembre 2005 (doc. 39).
D.
Con il ricorso depositato il 1° aprile 2008, A._______ fa presente di
aver presentato la domanda di rendita il 15 luglio 2005 e non il 20
aprile 2006 e, dunque, a suo dire, avrebbe diritto alla rendita AI a
decorrere dal 15 luglio 2004. Produce, a suffragio delle sue
conclusioni, copia della ricevuta della lettera raccomandata, indirizzata
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alla Cassa svizzera di compensazione, del 15 luglio 2004 con la quale
chiedeva le prestazioni AI.
Ricevuto il ricorso e svolte le debite ricerche, l'amministrazione non ha
trovato traccia dell'invio del 15 luglio 2005. L'UAIE ha invece scoperto
un formulario INV. 1 “assegno d'invalidità”, domanda rivolta
dall'interessato allo Stato convenzionato “Svizzera”, tramite l'INPS,
documento sottoscritto da A._______ il 6 ottobre 2005 (doc. 1).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 giugno 2008, l'UAIE propone il
parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento del diritto alla
rendita intera AI dal 1° novembre 2004.
E.
Con ordinanza del 17 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale
ha invitato il ricorrente a volersi pronunciare in merito alla proposta
dell'amministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza
stessa. Tale invio è stato ricevuto dall'interessato il 20 giugno 2008 (cfr.
ricevuta postale). L'interpellato non ha risposto, né entro il termine
impartito, né fino ad oggi.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
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2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
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l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006, entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. Nella fattispecie, il ricorrente ha presentato una
richiesta di rendita il 20 aprile 2006. Tuttavia, sulla scorta di un
formulario INPS sottoscritto dall'interessato il 6 ottobre 2005 e
rinvenuto dopo l'inoltro del ricorso, risulterebbe che la procedura di
richiesta di rendita è stata avviata prima del 20 aprile 2006.
L'insorgente ha contestato la data di presentazione della domanda
facendo valere di averla inoltrata già il 15 luglio 2005. Ora, come lo si
vedrà al consid. 10.3 questa divergenza è ininfluente ai fini della
presente sentenza.
Va ancora rilevato che il limite posteriore di esame del giudice delle
assicurazioni sociali si estende di regola fino alla data dell'impugnata
decisione, in casu il 5 marzo 2008. Il TAF può tuttavia limitarsi ad
esaminare se l'interessato ha diritto a una rendita fino al 31 dicembre
2005. A partire da questa data egli percepisce infatti una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, ciò che comporta la
soppressione della rendita d'invalidità (art. 30 LAI).
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6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
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7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A._______ ha lavorato come panettiere in proprio fino al marzo
1996.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
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ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso di specie è stata evidenziata una diagnosi di cardiopatia
ipertensiva in pregresso episodio di scompenso congestizio (novembre
2004), severa insufficienza respiratoria (presente da molto tempo),
broncopneumopatia, diabete mellito II, retinopatia diabetica
ipertensiva in grave obesità.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
Pagina 9
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10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il sanitario dell'INPS pone un tasso d'invalidità
superiore ai due terzi. Il primo medico dell'UAI, Dott. Gay (rapporti del
28 giugno e 18 luglio 2007, doc. 28, 30), ritiene il paziente incapace al
lavoro dal 6 novembre 2003 (visita medica internistica, doc. 18) nella
sua attività abituale in misura del 50% e totale un anno dopo (ricovero
del 14 novembre 2004 per scompenso cardiaco congestizio ed altre
patologie, doc. 21.1). A quest'ultima data, secondo il parere del Dott.
Gay, sussiste un'incapacità lavorativa totale in qualsiasi ambito. Il
parere del Dott.Luethi risulta essere leggermente diverso (doc. 33), nel
senso che egli ammette un'incapacità totale nel precedente lavoro di
panettiere da novembre 2003, con 50% di abilità da quella data in
attività di sostituzione e 100% d'incapacità lavorativa a decorrere dal
novembre 2004.
10.2 Visto l'insieme degli atti, peraltro scarsi sia per quel che si
riferisce al 2003 ed anche al 2004, il collegio giudicante ritiene che
non si possa procedere ad una graduazione troppo precisa del tasso
d'invalidità in quei due anni. Parimenti, è difficile esprimere un parere
circa l'evoluzione dell'inabilità al lavoro prima del 2003, facendo difetto
la documentazione sanitaria. Oltre a ciò sarebbe ora inutile far
eseguire una perizia risolutiva, dal momento che l'assicurato è
68enne.
Alla luce di quanto sopra, visti i pareri dei due sanitari dell'UAIE e in
esito all'attenta lettura del rapporto d'esame internistico del 6
novembre 2003, questo tribunale è del parere che l'interessato, già a
partire dal novembre 2003, presentava un grado d'incapacità al lavoro
totale in qualsiasi attività. Prima di questa data non vi sono dati
oggettivi ad atti. Un evento assicurato, giusta il menzionato art. 29 cpv.
1 lett. b LAI, è insorto un anno dopo, ossia nel novembre 2004 come
proposto dall'UAIE nella sua risposta del 9 giugno 2008.
10.3 Resta da esaminare, alla luce del menzionato art. 48 cpv. 2 LAI,
da quando il nominato possa aver diritto alla prestazione in questione.
Di primo acchito ed in base agli atti ufficiali, sembrerebbe che la
domanda di rendita sia stata depositata 20 aprile 2006, circostanza
che viene confermata anche dall'INPS di Trapani nella lettera di
trasmissione della domanda del 28 settembre 2006 (doc. 6).
L'interessato afferma tuttavia di aver inviato alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC), in data 15 luglio 2005, una lettera con la quale
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richiedeva una prestazione AI. L'amministrazione, nella sua risposta
ricorsuale del 9 giugno 2008 precisa di non aver trovato traccia di tale
scritto ma propone di ritenere quale data di ricezione della domanda il
6 ottobre 2005 (doc. 1), data di un formulario firmato dall'interessato
(doc. 1). A prescindere dalla circostanza che una prestazione dell'AI
andava chiesta, tramite l'INPS provinciale, all'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero e non alla CSC, ove era in corso una
domanda di rendita di vecchiaia, questa circostanza è del tutto
irrilevante dal momento che il diritto alla rendita intera può sorgere al
più presto il 1° novembre 2004. È quindi del tutto irrilevante dirimere la
divergenza a sapere se la domanda sia stata presentata nel luglio
2005 o nell'ottobre 2005. Il diritto alla prestazione potendo decorrere
da un anno prima la presentazione della domanda, non si pone il
problema della eventuale tardività del deposito della stessa, in quanto
la prestazione AI ed il relativo versamento prende inizio il 1° novembre
2004 fino al 31 dicembre 2005.
11.
In queste circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto e
l'impugnata decisione riformata, nel senso che A._______ ha diritto
alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorre
dal 1° novembre 2004.
Gli atti sono rinviati all'UAIE perché calcoli il montante delle
prestazioni spettanti al ricorrente e statuisca di nuovo.
12.
12.1 Non si prelevano spese processuali.
12.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata,
nel senso che l'inizio del diritto alla rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità è fissato al 1° novembre 2004.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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