B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del
ricorso con decisione del 22.06.2018
(9C_430/2018)
Corte III
C-218/2016
Sen t en z a d e l 2 0 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber, Caroline Bissegger,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rendita di invalidità, revisione
(decisione del 10 dicembre 2015).
C-218/2016
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Fatti:
A.
L’11 luglio 2003, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità del Canton
B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ – citta-
dino italiano, nato il (…) 1954 – una mezza rendita a decorrere dal 1° gen-
naio 2000 sulla base di un grado d’invalidità del 57% nonché le rendite per
i figli legate alla rendita dell’interessato (doc. 59 pag. 23 e segg.). Il 10 set-
tembre 2003, l’assicurato ha interposto opposizione contro la menzionata
decisione chiedendo il riconoscimento di una rendita, legata alla propria,
pure per la moglie (doc. 59 pag. 20 e segg.). In seguito al trasferimento
all’estero dell’interessato (doc. 5), con decisione su opposizione del 5 mag-
gio 2004, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati resi-
denti all’estero (UAIE) ha accolto l’opposizione e accordato una mezza ren-
dita anche alla coniuge dell’interessato (doc. 59 pag. 1 e seg. [v. pure doc.
8 datato 18 marzo 2004]). In virtù della perizia bidisciplinare del 15 marzo
e 25 aprile 2003 (doc. 47), è stata ritenuta un’incapacità lavorativa totale
nell’attività abituale di capomastro a decorrere dal 1° gennaio 1999 e una
capacità lavorativa del 65% in attività sostitutive adeguate a decorrere dal
medesimo momento sulla base della diagnosi di sindrome del dolore tora-
cico-lombare, dolore all’anca sinistra e dolori ad entrambi i piedi (cfr. doc.
47, in particolare pag. 14). La menzionata decisione su opposizione è cre-
sciuta incontestata in giudicato.
B.
Con comunicazione del 27 agosto 2004 (doc. 67), l’UAIE ha confermato
all’interessato, alla luce delle disposizioni transitorie della 4a revisione della
LAI (RS 831.20), il diritto a una mezza rendita.
C.
Il 20 novembre 2008, l’UAIE ha comunicato all’assicurato il diritto di conti-
nuare a percepire una mezza rendita (doc. 128).
D.
D.a Con scritto del 16 novembre 2009, l’interessato ha fatto valere un peg-
gioramento dello stato di salute (doc. 129).
D.b Con decisione del 15 aprile 2010, l’UAIE non è entrato nel merito della
domanda di revisione (doc. 139). Tale decisione è cresciuta incontestata in
giudicato.
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Pagina 3
E.
E.a Una procedura di revisione della rendita è stata promossa il 5 febbraio
2013 (doc. 141 e 142).
E.b Nel corso dell’istruttoria, l’UAIE ha assunto agli atti numerosa docu-
mentazione medica di data intercorrente da maggio 2011 a maggio 2013,
in particolare la perizia medica particolareggiata E 213 del 27 maggio 2013
(doc. 155), nella quale è posta la diagnosi di “spondilodiscoartrosi del ra-
chide in toto con stenosi lombare degenerativa a discreto impegno funzio-
nale in ex muratore di 59 anni con coxartrosi bilaterale a marcato impegno
funzionale e blocco articolare completo a sinistra. Esiti di pregressa frattura
al collo del piede sinistro con limitazione funzionale. Spondilosi e disturbi
associati (ICD 10 – 721) e artrosi localizzata primaria, anca (ICD 10 –
71515)” ed è indicato che le condizioni di salute sono peggiorate, che l’as-
sicurato può svolgere lavori leggeri con diverse controindicazioni e che
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, ossia
l’Italia, l’invalidità per l’ultimo lavoro svolto è pari al 67%.
E.c Sulla base del rapporto finale del 24 giugno 2013 del medico del Ser-
vizio medico regionale (SMR [doc. 157]), con comunicazione del 1° luglio
2013 (doc. 158), l’UAIE ha confermato all’interessato il diritto di percepire
una mezza rendita. L’autorità inferiore ha altresì reso edotto l’assicurato
che, in caso di disaccordo, il medesimo avrebbe potuto richiedere una de-
cisione soggetta a ricorso entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla
ricezione della comunicazione medesima (doc. 158).
E.d Il 23 luglio 2013, l’interessato ha contestato le conclusioni di cui alla
comunicazione del 1° luglio 2013 e chiesto all’UAIE di emanare una deci-
sione soggetta a ricorso (doc. 160). Nel menzionato scritto ha altresì fatto
valere un peggioramento dello stato di salute, chiesto il riconoscimento di
una rendita intera e allegato il certificato del 17 luglio 2013 del dott.
C._______ (cfr. doc. 161).
E.e Con scritto del 13 agosto 2013 (trasmesso tramite plico postale sem-
plice), l’UAIE ha chiesto all’interessato di trasmettere nuovi e dettagliati do-
cumenti medici alfine di potere esaminare la domanda di revisione (doc.
162).
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Pagina 4
E.f Il 16 luglio 2015, l’assicurato ha chiesto di valutare la propria domanda
di aggravamento (doc. 163). Allo scritto ha allegato diversa documenta-
zione medica di data intercorrente da marzo 2013 a luglio 2015 (cfr. doc.
da 164 a doc. 169).
E.g Sulla base della presa di posizione del Servizio medico dell’UAIE del 5
agosto 2015 – secondo cui dalla documentazione medica trasmessa non
emerge un peggioramento dello stato di salute, ma una conferma delle af-
fezioni già note (doc. 171) –, con progetto di decisione del 22 settembre
2015, l’autorità inferiore ha prospettato la conferma della mezza rendita
fino ad allora accordata (doc. 174).
E.h Con osservazioni del 20 ottobre 2015 (doc. 175 [ripetuto in doc. 178]),
l’interessato ha contestato il menzionato progetto di decisione e trasmesso
il rapporto del 15 ottobre 2015 del dott. D._______, specialista in ortopedia
e traumatologia, secondo il quale l’invalidità globale è peggiorata almeno
del 10-15% (doc. 176 [ripetuto in doc. 179]).
E.i Con rapporto del 13 novembre 2015, il medico del Servizio medico
dell’UAIE ha ritenuto che non vi fossero nuovi elementi medici atti a modi-
ficare la propria precedente valutazione (doc. 180).
F.
Con decisione del 10 dicembre 2015, l’UAIE ha confermato il diritto a una
mezza rendita d’invalidità (doc. 181). L’autorità inferiore ha segnatamente
considerato che l’interessato non ha subito un peggioramento dello stato
di salute e che le affezioni indicate dalla documentazione medica tra-
smessa sono già note. Ha altresì indicato che l’effettuazione di ulteriori vi-
site mediche in Svizzera non porterebbe ad un diverso esito, essendo la
documentazione medica di cui agli atti già sufficiente per potere decidere.
G.
Il 7 gennaio 2016 (cfr. timbro postale), l’interessato ha interposto ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata de-
cisione dell’UAIE del 10 dicembre 2015, mediante il quale ha chiesto l’an-
nullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita
maggiore alla mezza rendita. Ha fatto valere un accertamento insufficiente
dei fatti giuridicamente rilevanti, non avendo l’autorità inferiore tenuto de-
bitamente conto dei problemi alla schiena ed alle anche (doc. TAF 1 e al-
legati).
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Pagina 5
H.
Con versamento del 27 gennaio 2016, l’insorgente ha corrisposto fr. 400.-
a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc.
TAF 3).
I.
Con risposta del 22 febbraio 2016 (doc. TAF 6), l’UAIE ha proposto la reie-
zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Detto ufficio ha
osservato che la documentazione medica trasmessa dall’interessato è, da
un lato, sufficiente per determinare lo stato di salute del medesimo. Dall’al-
tro lato, non evidenzia alcun peggioramento dello stato di salute. L’autorità
inferiore ha quindi ritenuto uno stato di salute invariato e confermato le pro-
prie precedenti valutazioni.
J.
Con atto di replica del 22 giugno 2016 (cfr. timbro postale), il ricorrente si
è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso e ha
trasmesso ulteriore documentazione medica di data intercorrente dall’11
febbraio 1999 al 15 giugno 2016 (doc. TAF 12 e allegati).
K.
Sulla base della presa di posizione del proprio Servizio medico del 4 agosto
2016 – secondo cui la documentazione medica non permette di obiettivare
alcun peggioramento dello stato di salute – con duplica dell’11 agosto
2016, l’UAIE ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso e la con-
ferma della decisione impugnata (doc. TAF 16 e allegati).
L.
Con scritto del 2 settembre 2016, l’insorgente ha contestato le conclusioni
dell’autorità inferiore e ribadito la richiesta di effettuare ulteriori accerta-
menti medici, segnatamente in ambito ortopedico (doc. TAF 18), scritto che
è poi stato trasmesso per conoscenza all’autorità inferiore con provvedi-
mento dell’8 settembre 2016 (doc. TAF 19).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
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Pagina 6
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile. Inoltre, con versamento del 27 gennaio 2016 (doc. TAF 3), il
ricorrente ha tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto (art.
21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
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relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 con rinvii).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). La procedura di revisione è stata avviata nel mese di febbraio del
2013 e quindi al caso in esame si applicano di principio le nuove norme
materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a
revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le
disposizioni formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro en-
trata in vigore).
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Pagina 8
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 10 dicembre
2015. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2;
121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente con-
nessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezza-
mento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa
(cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5;
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
4.
4.1 L'UAIE ha reso il 10 dicembre 2015 una decisione di revisione, ai sensi
dell’art. 17 LPGA, della rendita d’invalidità fino ad allora accordata al ricor-
rente.
4.2 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2
della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o
su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modifica.
4.3 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità (lett. b).
4.4 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
C-218/2016
Pagina 9
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
5.
In virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in
relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabora-
zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as-
sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-
denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati,
può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i-
struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un
rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento
dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu-
stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu-
nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).
6.
6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).
6.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
C-218/2016
Pagina 10
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
6.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).
6.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse
contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad ac-
certare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo
stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare
se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudi-
ziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare
come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio
paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi
(DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
6.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2 con rinvii).
7.
Nella presente fattispecie, questo Tribunale rileva che l’autorità inferiore,
nella decisione impugnata, ha indicato il 16 luglio 2015 quale data della
domanda di revisione (cfr. doc. 163 e doc. 181). Tuttavia, questo Tribunale
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Pagina 11
osserva che in seguito alla comunicazione del 1° luglio 2013 – relativa alla
procedura di revisione promossa il 5 febbraio 2013 – l’interessato aveva
richiesto l’emanazione di una decisione formale. Tuttavia, l’autorità infe-
riore ha reso una decisione su revisione solo il 10 dicembre 2015 relativa
alla domanda di revisione che il ricorrente avrebbe promosso il 16 luglio
2015. Per contro, precedentemente l’UAIE non ha reso una decisione for-
male, né prospettato nel proprio scritto del 13 agosto 2013 – mediante il
quale ha chiesto all’assicurato di trasmettere nuovi e dettagliati documenti
medici al fine di potere esaminare la domanda di revisione (cfr. doc. 162) –
quali sarebbero state le conseguenze in caso di mancata trasmissione
della documentazione richiesta. Non è peraltro dato di sapere se l’insor-
gente abbia effettivamente ricevuto lo scritto dell’UAIE del 13 agosto 2013
conto tenuto che lo stesso è stato trasmesso con plico postale semplice.
Inoltre, mediante scritto del 16 luglio 2015, l’insorgente non ha affatto inol-
trato una nuova domanda di revisione, ma semplicemente chiesto che la
sua domanda di aggravamento del 2013 sia infine evasa. Ne consegue
che la decisione impugnata del 10 dicembre 2015 deve ritenersi essere
quella relativa alla domanda di revisione promossa il 5 febbraio 2013, e
non il 16 luglio 2015.
8.
Anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio),
come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), il punto di partenza per
la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettibile di incidere
in modo significativo sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo tem-
porale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un
esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento per-
tinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF
133 V 108 consid. 5). Una semplice comunicazione, ai sensi dell’art. 74ter
lett. f OAI, costituisce eccezionalmente base di riferimento nel tempo se
risulta da un esame materiale del diritto alla rendita fondata su una consta-
tazione dei fatti pertinente, un apprezzamento delle prove conforme al di-
ritto e, ove necessario, un confronto dei redditi parimenti conforme al diritto
(cfr. sentenze del TF 9C_140/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.2,
9C_392/2015 del 20 novembre 2015 consid. 5.2, 8C_162/2015 del 30 set-
tembre 2015 consid. 2.1 e 9C_46/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.1).
Nel caso di specie il periodo di riferimento è quello intercorrente dal 5 mag-
gio 2004 (data della decisione iniziale in cui è stata accordata al ricorrente
una mezza rendita d’invalidità) al 10 dicembre 2015, fermo restando che
un’eventuale modifica della rendita potrebbe intervenire al più presto da
febbraio 2013 (art. 88bis OAI). Né la comunicazione dell’UAIE del 27 agosto
2004 né quella del 20 novembre 2008, nonostante che nell’ambito di
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quest’ultima revisione siano state effettuate delle misure d’istruzione, pos-
sono per contro costituire base di riferimento nel tempo in relazione alla
revisione promossa nel 2013 e decisa mediante il provvedimento qui im-
pugnato. In effetti, alcuna delle due comunicazioni si fonda su una consta-
tazione dei fatti pertinente rispettivamente su un apprezzamento delle
prove conforme al diritto. Basti ancora rilevare, con riferimento alla proce-
dura di revisione conclusasi con la comunicazione del 20 novembre 2008,
che non può ritenersi un apprezzamento conforme al diritto quella secondo
la quale, nonostante che il medico dell’UAIE abbia egli stesso rilevato che
i sintomi delle note lombalgie, coxartrosi sinistra e artrodesi alla caviglia
sinistra siano ancora più importanti rispetto al passato (cfr. presa di posi-
zione del Servizio medico dell’UAIE dell’11 novembre 2008 [doc. 127]),
possa concludersi, senza verifiche più approfondite e precise, con la con-
statazione che la situazione dal profilo medico è rimasta invariata rispetto
a quella esistente al momento della decisione iniziale. Peraltro, sia qui rile-
vato per sovrabbondanza, che quand’anche si volesse, per denegata ipo-
tesi, considerare determinante la comunicazione del 2008, bisognerebbe
allora rilevare che appare esservi stato un peggioramento anche successi-
vamente a tale comunicazione (cfr. considerando 9.4 del presente giudi-
zio).
9.
Nel caso concreto, occorre altresì esaminare se l’istruttoria effettuata
dall’autorità inferiore sia sufficiente, o meno, per poter statuire nel caso di
specie.
9.1 Al riguardo, questo Tribunale osserva che la mezza rendita d’invalidità
percepita dal ricorrente dal 1° gennaio 2000 è stata assegnata, con deci-
sione su opposizione del 5 maggio 2004, sulla base della diagnosi di sin-
drome del dolore toracico-lombare, dolore all’anca sinistra e dolori ad en-
trambi i piedi (cfr. doc. 47, in particolare pag. 14) e che, per tali patologie,
è stata ritenuta un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale di capo-
mastro a decorrere dal 1° gennaio 1999 e una capacità lavorativa del 65%
in attività sostitutive adeguate a decorrere dal medesimo momento.
9.2 Preso atto della documentazione medica di cui all’incarto dell’autorità
inferiore, questo Tribunale osserva in particolare che nella perizia medica
particolareggiata E 213 del 27 maggio 2013 (doc. 155) sono poste le dia-
gnosi di “spondilodiscoartrosi del rachide in toto con stenosi lombare de-
generativa a discreto impegno funzionale in ex muratore di 59 anni con
coxartrosi bilaterale a marcato impegno funzionale e blocco articolare com-
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pleto sinistra; esiti di pregressa frattura del collo del piede sinistro con limi-
tazione funzionale; spondilosi e disturbi associati (ICD 10 – 721); artrosi
localizzata primaria, anca (ICD 10 – 71515)”. Nel certificato del 17 luglio
2013 del dott. C._______, medico curante, medico chirurgo (doc. 161), è
segnalato che l’insorgente è affetto da “spondilodiscoartrosi diffusa del ra-
chide L-S con discopatie L3-L4, L4-L5, L5-S1, restringimento dell’am-
piezza del canale midollare, dismorfismo e sacralizzazione di L5, con lom-
balgia cronica e ricorrenti lombosciatalgie; coxartrosi sinistra con notevole
limitazione dei movimenti globali dell’anca in lista d’attesa per sostituzione
protesica”. Dal certificato del 15 ottobre 2015 del dott. D._______, medico
curante, specialista in ortopedia e traumatologia (doc. 176 [ripetuto in doc.
179 e allegato al doc. TAF 1]), sono segnalate le diagnosi di “grave coxar-
trosi sinistra con blocco articolare completo e completa limitazione funzio-
nale dell’anca omerolaterale (notevolmente aggravata nel corso degli
anni); coxartrosi destra con limitazione funzionale dell’anca destra; lombo-
cruralgia sinistra persistente; anterolistesi di L4 su L5; stenosi del canale
vertebrale lombare; rotoscoliosi lombare; bulging discali multipli del rachide
lombo sacrale; spondiloartrosi cervicale, dorsale e lombare; cifosi dorsale
con cuneizzazione dei corpi vertebrali; dismorfismo di L5 che appare sa-
cralizzato ed esiti di pregressa frattura del collo del piede sinistro con im-
portante limitazione funzionale della caviglia”. Questo Tribunale osserva
altresì che le menzionate affezioni sono suffragate da numerosi esami dia-
gnostici di data intercorrente dal novembre 2007 al giugno 2015 (cfr. RX
del rachide lombo-sacrale del 27 novembre 2007 [doc. 87, ripetuto in doc.
106 e 121]; RX del bacino dell’8 settembre 2008 [doc. 108, ripetuto in doc.
113 e 123]; RX del rachide lombo-sacrale, del bacino e delle anche del 1°
settembre 2009 [doc. 130 pagg. 9 e 10 e allegato al doc. TAF 12]; TC coxo
femorale sinistra del 14 marzo 2013 [doc. 164]; referto lombo-sacrale del
26 luglio 2014 [doc. 166] e RMN lombo-sacrale del 22 giugno 2015 [doc.
168 e allegato al doc. TAF 12]).
9.3 Da parte sua, nei rapporti del 5 agosto 2015 (doc. 171) e del 13 no-
vembre 2015 (doc. 180), la dott.ssa E._______, medico del Servizio me-
dico dell’UAIE, specialista in medicina generale, fisica e riadattamento, ha
ritenuto le diagnosi elencate già note e uno stato di salute invariato.
9.4 Questo Tribunale non può manifestamente aderire alla valutazione del
medico del Servizio medico dell’UAIE considerato che non ha tenuto debi-
tamente conto delle risultanze dell’insieme dei rapporti medici rispettiva-
mente dei referti degli esami diagnostici di cui agli atti di data anteriore alla
decisione impugnata. Nel complesso, appare uno stato di salute sostan-
zialmente diverso rispetto a quello esistente al momento della decisione su
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opposizione del 5 maggio 2004. Segnatamente, appare esservi stata
un’evoluzione, nel senso di un peggioramento, delle patologie ortopediche-
reumatologiche e neurologiche. Certo, la dott.ssa E._______ sostiene ge-
nericamente che non vi sono elementi per ammettere un aggravamento
significativo dello stato di salute. Tale conclusione appare fondarsi sostan-
zialmente sul referto del dott. F._______ del 1° luglio 2015 (doc. 169). Tut-
tavia, da un lato, tale referto, dell’Istituto ortopedico G._______ di
H._______, è conciso e generico e, dall’altro lato, non collima con diversi
altri rapporti medici, segnatamente la perizia medica particolareggiata E
213 del 27 maggio 2013 (doc. 155), i rapporti del dott. C._______ del 22
febbraio 2013 (doc. 147) e del 17 luglio 2013 (doc. 161 [v. pure certificato
del 15 giugno 2016, allegato al doc. TAF 12]), nonché i rapporti del dott.
D._______ del 14 maggio 2013 (doc. 154 pag. 1) ed in particolare quello
del 15 ottobre 2015 (doc. 176). Basti qui rilevare che al momento dell’as-
segnazione della rendita iniziale non risultava agli atti alcuna coxartrosi (v.
perizia neurochirurgica del 15 marzo 2003 [doc. 47 pag. 14]), mentre in
virtù della documentazione medica appare esservi ora una coxartrosi bila-
terale, molto più grave a sinistra che a destra. Quanto alla coxartrosi sini-
stra con blocco articolare completo e completa limitazione funzionale
dell’anca omerolaterale, la stessa è segnalata sia nella perizia medica par-
ticolareggiata E 213 del 27 maggio 2013 (doc. 155) sia per ultimo nel cer-
tificato medico del dott. D._______ del 15 ottobre 2015 (doc. 176 [ripetuto
in doc. 179]). Peraltro, anche il già citato dott. F._______ segnala che le
rotazioni dell’anca sono ridotte e dolenti, senza che da tale breve referto si
possa concludere nel senso della probabilità preponderante all’inesistenza
del menzionato blocco articolare. Inoltre, nella perizia neurochirurgica del
15 marzo 2003 è fatto stato esplicitamente di una spondiloartrosi unica-
mente lombare, mentre nella perizia medica particolareggiata E 213 del 27
maggio 2013 è posta la diagnosi di spondilodiscoartrosi del rachide in toto
– quindi non solo lombare – con stenosi lombare degenerativa a discreto
impegno funzionale (doc. 155; v. anche rapporti del dott. D._______ [doc.
154 pag. 1 e doc. 176]). Giova ancora menzionare che nei rapporti del dott.
D._______ del 14 maggio 2013 e 15 ottobre 2015 è menzionata pure la
presenza di bulging discali multipli del rachide lombosacrale. Trattasi della
fase preliminare all’erniazione. Tale problematica neurologica va approfon-
dita con i relativi esami obiettivi, non potendosi escludere seriamente un
aggravamento neppure da questo profilo.
9.5 Ritenuto che la documentazione medica oggettiva di cui agli atti non
contempla segnatamente né l’evoluzione nel tempo delle affezioni indicate,
né l’(eventuale) conseguenza di quest’ultime sulla capacità lavorativa resi-
dua dell’insorgente, l’autorità inferiore avrebbe dovuto fare esperire ulteriori
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accertamenti riguardo alle menzionate patologie e non fondare la propria
decisione sulle generiche ed imprecise conclusioni del medico del proprio
Servizio medico.
9.6 Ne discende che, in assenza di sufficienti accertamenti, segnatamente
in ambito ortopedico-reumatologico e neurologico, l’istruttoria eseguita
dall’autorità inferiore si rileva carente. Non risulta altresì possibile, in tali
condizioni, determinarsi, con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nelle assicurazioni sociali, sullo stato di salute dell’insorgente e la
relativa conseguenza sulla capacità lavorativa residua.
10.
Per conseguenza, la decisione impugnata del 10 dicembre 2015, fondata
su un accertamento manifestamente insufficiente dei fatti giuridicamente
rilevanti, viola il diritto federale ed incorre nell’annullamento.
11.
11.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II
326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnata-
mente mediante l’esperimento di una perizia interdisciplinare in ambito or-
topedico-reumatologico e neurologico (cfr. sulla possibilità di un rinvio
all'autorità inferiore in siffatte circostanze [accertamento manifestamente
insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore,
detta autorità non avendo fatto eseguire la necessaria perizia interdiscipli-
nare] DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; cfr. altresì sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. consid. 6 del pre-
sente giudizio]), e di ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello
stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario, nonché a pro-
nunciare una nuova decisione.
11.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
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sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini,
una soppressione rispettivamente diminuzione della mezza rendita accor-
data al ricorrente non è ipotizzabile (cfr. sentenza del TAF C-400/2015 del
13 maggio 2015 consid. 9.3 con rinvii), dal momento che le patologie già
accertate in procedura di prima istanza comportano sicuramente la con-
cessione di una mezza rendita. In tale contesto, resta aperta solo la que-
stione di sapere se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute e sulla
residua capacità lavorativa siano suscettibili di giustificare una rendita mag-
giore e, se del caso, a decorrere da quale momento.
12.
12.1 Visto l'esito della causa non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA e art. 6 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]). L’anticipo equivalente
alle presumibili spese processuali di fr. 400.-, versato il 27 gennaio 2016,
sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta
in giudicato.
12.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relati-
vamente elevate in relazione alla presente procedura di ricorso, non si giu-
stifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli
art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli
atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore affinché proceda al comple-
tamento dell’istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei conside-
randi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 27
gennaio 2016, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza
sarà cresciuta in giudicato.
3.
Non si assegnano spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegato:
formulario “Indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: