B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2184/2011
S e n t e n z a d e l 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani e Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 22 marzo 2011).
C-2184/2011
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Fatti:
A.
A.a L'11 settembre 1998, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cit-
tadina spagnola, nata il (…; doc. 1 pag. 88) e madre di un figlio (nato nel
[…; doc. 3.14]) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'inva-
lidità dal 1° febbraio 1996 al 28 febbraio 1998 ed una mezza rendita a
decorrere dal 1° marzo 1998 (doc. 1 pag. 1, 3 e 5; v. anche doc. 1 pag.
13), unitamente alla rendita completiva in favore del figlio, e ciò a far tem-
po dal (…; v. la decisione dell'Ufficio AI del 10 dicembre 2001 [doc. 3.6]).
È stato stabilito, in virtù della perizia pluridisciplinare del gennaio 1998
della C._______, che l'interessata era affetta segnatamente da dolori alle
ginocchia con artrosi al ginocchio sinistro e lievi alterazioni degenerative
al ginocchio destro, coxartrosi bilaterale, lieve sindrome cervicovertebrale
con disturbo di postura e alterazioni degenerative (osteocondrosi in C5-
C6 e C6-C7), sindrome lombovertebrale moderata con disturbo di postura
e alterazioni degenerative (osteocondrosi L3-L5), episodio depressivo
reattivo moderato con sindrome somatica ed obesità (doc. 1 pag. 28).
L'assicurata è stata considerata invalida per qualsiasi attività nella misura
del 100% dal 1° febbraio 1995 e del 50% dal 18 dicembre 1997 (v. doc. 1
pag. 26).
A.b Con decisioni del 27 gennaio 1999, a seguito del riconoscimento dei
periodi di contribuzione dell'interessata alle assicurazioni sociali spagno-
le, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha aggiornato l'importo della rendita
(doc. 3.22 pag. 1, 3, 5 e 8). Il diritto alla mezza rendita d'invalidità è poi
stato confermato con comunicazione del 14 dicembre 2001 (doc. 3.5).
A.c Il 29 agosto 2005, a seguito del cambiamento di residenza dell'assi-
curata (v. doc. 3.1), l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha trasmesso l'in-
carto all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone D._______ (Uffi-
cio AI; doc. 2).
B.
B.a Nel mese di dicembre del 2006, l'Ufficio AI del Cantone D._______
ha avviato la procedura di revisione della rendita (doc. 4).
B.b Nel rapporto peritale del 24 giugno 2009, i dott. E._______, speciali-
sta in psichiatria, e F._______, specialista in reumatologia, hanno posto la
diagnosi segnatamente di sindrome del dolore cronico con dolori all'anca
C-2184/2011
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destra in stato dopo intervento per protesi e artrosi all'anca sinistra, go-
nartrosi bilaterale, disturbo da dolore somatoforme con impedimenti signi-
ficativi alla riabilitazione sociale, disturbo ansioso-depressivo misto (F
41.2 secondo l'ICD 10), sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale (o-
steocondrosi L3-S1, spondiloartrosi L4-L5 e L5-S1). Secondo i periti, dal
profilo reumatologico non era possibile pronunciarsi sulla residua capaci-
tà lavorativa. Hanno postulato la necessità di ulteriori accertamenti medi-
ci. I periti hanno comunque concluso ad una capacità al lavoro del 50%
sia nella precedente attività sia in un'attività sostitutiva adeguata a decor-
rere da giugno del 2009 (doc. 32).
B.c Il 21 agosto 2009, l'Ufficio AI del Cantone D._______ ha chiesto alla
G._______ di sottoporre l'assicurata ad una perizia medica comprenden-
te una valutazione reumatologica e psichiatrica atta a definire in modo
conclusivo i disturbi di origine organica e la capacità lavorativa (v. la ri-
chiesta di valutazione medica di cui al doc. 35).
B.d Il 2 marzo 2010, l'interessata ha segnalato che si sarebbe trasferita in
Spagna, fornendo un nuovo indirizzo (doc. 46; v. anche l'attestazione del
10 marzo 2010 dell'Ufficio della popolazione del Cantone D._______, se-
condo cui la medesima sarebbe partita per la Spagna il 15 marzo 2010
[doc. 48]).
B.e Nella perizia pluridisciplinare del 2 dicembre 2010 della G._______
(consecutiva ad esami del 6, 7, 8 e 12 ottobre 2010), i periti hanno posto
la diagnosi segnatamente di dolori alle articolazioni dell'anca con lieve li-
mitazione funzionale e stato dopo intervento per protesi all'anca destra e
coxartrosi all'anca sinistra, dolori alle articolazioni del ginocchio con go-
nartrosi bilaterale senza limitazione funzionale e dolori alla colonna lom-
bare con moderate alterazioni degenerative senza limitazione funzionale.
I periti hanno ritenuto che la precedente attività di addetta alle pulizie non
è più esigibile a far tempo da luglio del 2007, ma che un lavoro leggero
(confacente allo stato di salute) nella misura di una giornata completa è
esigibile a decorrere da dicembre del 2010 (doc. 57).
B.f Nel rapporto del 17 gennaio 2011, la dott.ssa H._______, medico
dell'Ufficio AI, ha ritenuto che vi è stato un miglioramento dello stato di sa-
lute dell'interessata, non sussistendo più, dal profilo psichico, alcun di-
sturbo. Ha concluso ad una capacità al lavoro del 100% per l'interessata,
a far tempo dal 2 dicembre 2010 (data della perizia pluridisciplinare), in
un'attività sostitutiva adeguata (doc. 59).
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Pagina 4
C.
Il 21 gennaio 2011, l'Ufficio AI del Cantone D._______, mediante progetto
di decisione, dopo aver constatato che, in virtù della valutazione peritale,
l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo stato di salute – quale ad
esempio addetta a mansioni di controllo, smistamento e sorveglianza, la-
vori in magazzino, di pulizia e montaggio – sarebbe da considerare esigi-
bile a tempo pieno e condurrebbe ad un grado d'invalidità del 5%, ha co-
municato all'interessata che non sussisterebbe più un diritto ad una rendi-
ta, essendo intervenuto un notevole miglioramento dello stato di salute.
Detta autorità ha altresì concesso all'interessata la facoltà di formulare nel
termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione delle obiezio-
ni (doc. 60), facoltà di cui l'interessata, dopo aver ricevuto copia della pe-
rizia pluridisciplinare del dicembre 2010 della G._______ (doc. 61), non
ha fatto uso.
D.
Il 22 marzo 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di sopprimere (con effetto al 1°
maggio 2011) la mezza rendita d'invalidità pagata fino ad allora (doc. 67).
E.
E.a L'11 aprile 2011, l'interessata ha inoltrato dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale una dichiarazione di ricorso contro la decisione resa
dall'UAIE il 22 marzo 2011. Ha chiesto di ricevere la corrispondenza in
lingua italiana. Ha prodotto un certificato ortopedico del 29 aprile 2009
(doc. TAF 1).
E.b L'11 maggio 2011, la medesima ha esibito un atto di ricorso mediante
il quale ha chiesto, sostanzialmente, di riconoscerla invalida nella percen-
tuale medesima (50%) o nella percentuale maggiore rispetto a quella sta-
bilita al momento in cui le è stata accordata una rendita d'invalidità sviz-
zera (anche successivamente al 1° maggio 2011) dal momento che i di-
sturbi di cui soffre ed i medicamenti che assume non le consentono di
adempiere agli atti della vita quotidiana. Ha prodotto un certificato reuma-
tologico del 20 aprile 2011 (doc. TAF 3).
E.c Il 10 giugno 2011, l'interessata ha versato l'anticipo spese (doc. TAF
4, 6 e 7).
E.d Il 26 luglio 2011, la stessa ha prodotto documenti medici dal febbraio
2008 al giugno 2011 (doc. TAF 9).
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Pagina 5
F.
F.a Nelle prese di posizione del 24 e 26 agosto 2011 (doc. TAF 11), l'Uffi-
cio AI del Cantone D._______ ha segnalato che l'atto di ricorso e l'atto di
complemento sono stati redatti in spagnolo, mentre la decisione impugna-
ta è stata resa in tedesco. Pertanto, detta autorità ha chiesto che il ricor-
so, il complemento al ricorso ed i documenti medici vengano tradotti in
lingua tedesca (è in particolare fatto riferimento all'art. 33a cpv. 3 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA,
RS 172.021]).
F.b Nella risposta al ricorso del 2 settembre 2011 (doc. TAF 11), l'UAIE ha
rinviato alle prese di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._______ del
24 e 26 agosto 2011 ed ha segnalato di rinunciare ad introdurre la rispo-
sta al ricorso (doc. TAF 11).
G.
G.a Il 2 aprile 2012, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla
ricorrente lo scritto dell'autorità inferiore del 2 settembre 2011 di rinuncia
all'inoltro della risposta al ricorso (doc. TAF 12).
G.b In una presa di posizione (ricevuta da questo Tribunale il 10 luglio
2012), l'insorgente ha segnalato di non essere in grado di lavorare. Ha e-
sibito segnatamente tre documenti medici del 23 maggio, 18 e 25 giugno
2012 (doc. TAF 14).
G.c Con presa di posizione del 26 ottobre 2012, la ricorrente ha prodotto
un rapporto di dimissione ospedaliera del 17 ottobre 2012 (doc. TAF 16).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
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Pagina 6
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. Per conseguenza,
questo Tribunale è competente a pronunciare il presente giudizio.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
2.
2.1 Per quanto attiene alla competenza dell'UAIE a pronunciare la sop-
pressione della rendita nell'ambito della procedura di revisione promossa
dall'Ufficio AI del Cantone D._______ nel mese di dicembre del 2006,
questo Tribunale rileva che, di principio, l'Ufficio competente (a ricevere
ed esaminare una domanda) è quello del Cantone di domicilio dell'assicu-
rato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale sta-
bilisce la competenza nei casi speciali (art. 55 cvp. 1 LAI). Giusta l'art. 40
cpv. 1 lett. b OAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011), l'Uffi-
cio AI per gli assicurati residenti all'estero è competente, fatto salvo il ca-
poverso 2, se gli assicurati sono domiciliati all'estero. Inoltre, ai sensi
dell'art. 88 cpv. 1 OAI, la procedura di revisione è avviata dall'Ufficio AI
che alla data dell'inoltro della domanda di revisione o di riesame è com-
petente d'ufficio ai sensi dell'art. 40 OAI. L'Ufficio AI competente al mo-
mento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la proce-
dura (art. 40 cpv. 3 OAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2011).
2.2 Secondo giurisprudenza, di regola, non avviene alcun cambiamento
dell'Ufficio AI durante la procedura. Tuttavia, se (durante la procedura) un
assicurato (domiciliato in Svizzera) si trasferisce all'estero, l'incarto viene
trasmesso all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. Prima della
C-2184/2011
Pagina 7
trasmissione dell'incarto, l'Ufficio AI del Cantone di residenza deve co-
munque effettuare e concludere l'accertamento dei fatti (concernenti il di-
ritto ad una prestazione d'invalidità) in ambito nazionale. Il cambiamento
dell'Ufficio AI dopo l'emanazione del progetto di decisione e prima (della
pronuncia) della decisione sulla domanda di rendita deve essere conside-
rato contrario alla legge (v. l'art. 40 cpv. 3 OAI, nella versione in vigore fi-
no al 31 dicembre 2011). In particolare, il trasferimento della competenza
all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero prima della crescita in
giudicato della decisione, appare ammissibile solo dopo il respingimento
(della richiesta di) rinvio degli atti di causa all'Ufficio AI cantonale per ulte-
riori accertamenti e emanazione di una nuova decisione. La decisione di
un Ufficio AI (territorialmente) incompetente non è di principio nulla. È
possibile rinunciare, per motivi di economia processuale, all'annullamento
della decisione di un Ufficio AI (territorialmente) incompetente e alla tra-
smissione della causa all'Ufficio AI (territorialmente) competente allor-
quando l'eccezione di competenza non è stata sollevata e la causa può
essere decisa nel merito sulla base degli atti (v. la sentenza del Tribunale
federale I 232/03 del 22 gennaio 2004 consid. 3.1.2, 3.1.3, 3.3.1, 3.3.2 e
4.1).
2.3 Ora, al momento in cui è stata iniziata la procedura di revisione, me-
diante l'invio, il 14 dicembre 2006, alla ricorrente del questionario per la
revisione della rendita AI (doc. 4; v., sulla questione, la sentenza del Tri-
bunale federale 9C_572/2010 del 25 marzo 2011 consid. 2.3), la mede-
sima era domiciliata (dal 13 aprile 2005) a D._______ (v. doc. 2). Il 2
marzo 2010, l'insorgente ha segnalato che si sarebbe trasferita in Spagna
(doc. 46; v. anche l'attestazione del 10 marzo 2010 dell'Ufficio della popo-
lazione del Cantone D._______, secondo cui l'interessata sarebbe partita
per la Spagna il 15 marzo 2010 [doc. 48]). La procedura della domanda di
revisione è comunque stata istruita e conclusa dall'Ufficio AI del Cantone
D._______ (v., in particolare, la richiesta alla G._______ di sottoporre
l'assicurata ad una perizia medica [doc. 35], la comunicazione all'interes-
sata della necessità di sottoporsi ad un accertamento medico [doc. 37], la
perizia pluridisciplinare trasmessa a detto ufficio [doc. 57] e la richiesta di
valutazione medica al proprio servizio medico [doc. 59]). Il 1° ottobre
2010, l'UAIE ha chiesto all'Ufficio AI del Cantone D._______ di voler tra-
smettere gli atti di causa dal momento che l'assicurata risiedeva all'estero
(doc. 12). Da una nota interna dell'autorità inferiore del 23 novembre
2010 risulta che l'Ufficio AI del Cantone D._______ stava effettuando l'i-
struttoria della domanda di revisione e che gli atti sarebbero stati tra-
smessi una volta conclusa la procedura di revisione (l'UAIE ha peraltro
precisato che la revisione della rendita sarebbe stata esperita dall'Ufficio
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Pagina 8
AI del Cantone D._______; doc. 14). L'Ufficio AI del Cantone D._______
ha poi notificato, il 21 gennaio 2011, il progetto di decisione (doc. 60). La
decisione del 22 marzo 2011 è però stata resa dall'UAIE (doc. 67). Nel
caso in esame, è tuttavia possibile prescindere dall'annullamento della
decisione del 22 marzo 2011, l'insorgente non avendo contestato, in sede
di ricorso, la competenza dell'UAIE a pronunciare la decisione del 22
marzo 2011 (v. doc. TAF 1, 3, 9, 14 e 16) e gli atti di causa permettendo a
questo Tribunale, per i motivi di cui si dirà ai considerandi 9 a 11 del pre-
sente giudizio, di statuire sul merito delle condizioni per una revisione del-
la rendita.
2.4 Peraltro, secondo l'art. 40 cpv. 3 OAI, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2012, l'Ufficio AI competente al momento della registrazione del-
la domanda lo rimane durante tutta la procedura, con riserva dei capo-
versi 2bis – 2quater. In particolare, ai sensi dell'art. 40 cpv. 2quater OAI (nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2012), se, durante la procedura, un as-
sicurato domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all'estero, la
competenza passa all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. In sif-
fatte circostanze, un annullamento della decisione del 22 marzo 2011 e
un rinvio degli atti di causa all'UAIE affinché lo stesso valuti la propria
competenza a pronunciare la decisione di revisione costituirebbe in ogni
caso, tenuto conto anche delle nuove disposizioni entrate in vigore il 1°
gennaio 2012, una vana formalità, l'UAIE essendo competente, a seguito
di una sentenza di rinvio di questo Tribunale, ad esaminare la domanda di
revisione in questione e, conseguentemente, anche a decidere la sop-
pressione della rendita d'invalidità precedentemente accordata.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicu-
rezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure
il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621,
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Pagina 9
2009 4845). L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il princi-
pio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
3.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce
espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un
cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n.
1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile
2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea,
che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non
appaiono altresì applicabili al caso concreto.
3.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 1 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, il
procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali (tedesco, fran-
cese, italiano, romancio), di regola nella lingua in cui le parti hanno pre-
sentato o presenterebbero le loro conclusioni. Nei procedimenti su ricorso
è determinante la lingua della decisione impugnata (art. 33a cpv. 2 prima
frase PA). Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento
può svolgersi in tale lingua (art. 33a cpv. 2 seconda frase PA).
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4.2 Ai sensi dell'art. 48 cpv. 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (a con-
trario), la persona che risiede in uno Stato membro della Comunità euro-
pea può presentare dinanzi al Tribunale amministrativo federale degli atti
scritti o altri documenti (afferenti ad una richiesta di una prestazione d'in-
validità svizzera) redatti in una lingua ufficiale di uno Stato membro.
4.3 Nell'ambito della presente procedura di revisione, occorre rilevare che
l'Ufficio AI del Cantone D._______ era compente per l'esame del diritto al-
la rendita d'invalidità. Ciò premesso, la lingua ufficiale dell'Ufficio AI del
Cantone D._______ – che peraltro non fa parte dell'amministrazione fe-
derale e dispone di una certa autonomia riguardo alla sua organizzazione
– è il tedesco (v. …) di modo che detta autorità poteva rivolgersi alla ricor-
rente in lingua tedesca nonché rendere la decisione del 22 marzo 2011
(decisione che è poi stata notificata dall'UAIE) in tedesco (v., sulla que-
stione, sentenza del Tribunale federale 9C_59/2007 del 30 gennaio 2008
consid. 3 e DTF 108 V 208). L'insorgente è, tuttavia, cittadina spagnola
(v. doc. 1 pag. 88) e risiede in Spagna dal marzo del 2010 (v. doc. 48). La
stessa ha quindi la facoltà, nell'ambito di una procedura afferente ad una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, di presentare di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale degli atti scritti e dei documenti
redatti in lingua spagnola (art. 48 cpv. 4 del regolamento [CEE] n.
1408/71 [a contrario]). Peraltro, ritenuto che i procedimenti dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale si svolgono in una delle lingue ufficiali e
che nel gravame la ricorrente ha chiesto di ricevere la corrispondenza in
lingua italiana, l'italiano ha costituito la lingua della procedura ricorsuale e
si giustifica altresì di redigere la presente sentenza in lingua italiana. Per
conseguenza, la proposta dell'Ufficio AI del Cantone D._______ di voler
procedere alla traduzione (in lingua tedesca) del ricorso e dei documenti
medici (è in particolare fatto riferimento all'art. 33a cpv. 3 PA; v. la presa di
posizione del 24 agosto 2011 [doc. TAF 1]) non si giustifica. L'autorità in-
feriore non ha peraltro ritenuto di dover procedere essa stessa ad una
traduzione dei menzionati atti all'indirizzo dell'Ufficio AI del Cantone
D._______.
5.
5.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
5.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
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Pagina 11
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne di-
scende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31
dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale
data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme
della 5a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto con-
cerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con
la loro entrata in vigore). Peraltro, e per l'esame dell'(eventuale) riduzione
o soppressione della rendita d'invalidità, l'applicazione delle nuove norme
della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 22 marzo
2011 (data della decisione impugnata) non avrebbe alcuna incidenza
sull'esito delle questioni sottoposte nel caso concreto all'esame di questo
Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_942/2009 del 15 marzo
2010 consid. 3.1; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale
C-718/2011 del 21 ottobre 2013 consid. 3.2). Pertanto, e salvo indicazio-
ne contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino al 31
dicembre 2007, fermo restando che l'art. 17 LPGA e gli art. 87, 88a e 88bis
OAI concernenti la revisione di una rendita d'invalidità non hanno subito
modifiche con l'entrata in vigore della 5a revisione della LAI.
5.3 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è de-
limitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione
di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto
dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali ele-
menti d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisio-
ne stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri
termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se
sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in
cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale fede-
rale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del
20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
C-2184/2011
Pagina 12
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
6.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra-
ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista
dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizze-
ro e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribuna-
le federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
6.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e-
conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V
273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'as-
sicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigi-
bile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
6.4 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
6.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V
310 consid. 3c).
C-2184/2011
Pagina 13
7.
7.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole
accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
7.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di
grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un
termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per
grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità.
7.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as-
sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se
la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si riduce, v'è motivo
d'ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare. La riduzione o la soppressione
della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più pre-
sto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisio-
ne (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo
di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circo-
stanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul di-
ritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revi-
sione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute,
ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo
(sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V
343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'in-
validità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifi-
ca (art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv.
2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in
C-2184/2011
Pagina 14
relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute
sia in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid.
6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinan-
te può così dare luogo a una revisione di una rendita dell'assicurazione
per l'invalidità se tale modifica determina un superamento (per eccesso o
per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). In tale eve-
nienza i parametri di calcolo dell'invalidità, compresi gli aspetti parziali del
diritto alla rendita (quali sono segnatamente la determinazione del reddito
con e senza invalidità), possono essere ridefiniti facendo capo alle regole
applicabili al momento del nuovo esame. Per contro, modifiche nei soli
fattori statistici non sono riconducibili a un cambiamento nel contesto
concreto della persona assicurata, ma configurano unicamente dei cam-
biamenti esterni che non riflettono la situazione personale di quest'ultima
(DTF 133 V 545 consid. 7.1). In questo senso il Tribunale federale ha
precisato – in una vertenza in cui lo stato di salute era rimasto invariato –
che modifiche di poco conto nei dati statistici salariali non giustificano una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste mo-
difiche il valore limite viene superato per eccesso o per difetto (DTF 133
V 545 consid. 7.3). Per le stesse considerazioni, la possibilità di procede-
re a una revisione va ugualmente negata se la modifica riguardante i soli
valori statistici (esterni) è di un certo rilievo. Se infatti risulta che il motivo
effettivo per una revisione del diritto alla rendita risiede nella modifica dei
valori statistici (tabellari), simile operazione deve essere esclusa (cfr. sen-
tenza del Tribunale federale 9C_696/2007 del 9 novembre 2009 consid.
5.1 ss. nonché relativi riferimenti). Irrilevante è pure una diversa valuta-
zione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112 V 371
consid. 2b).
7.5 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato,
la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è sta-
ta oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto
dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del
provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5
settembre 2007; DTF 133 V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito del-
la presente vertenza è quello intercorrente tra l'11 settembre 1998, data
della decisione dell'UAIE mediante la quale è stata accordata la mezza
rendita d'invalidità, e il 22 marzo 2011, data della decisione impugnata. Il
giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisio-
C-2184/2011
Pagina 15
ne impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06
del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fon-
darsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi mo-
tivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemen-
te fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha pre-
cisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado es-
se abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice
deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la
perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V
351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la neces-
saria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega-
mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife-
rimenti).
C-2184/2011
Pagina 16
8.4 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psi-
chica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista
psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione rico-
nosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'af-
fezione (DTF 130 V 396). Tenendo conto di diversi criteri, lo psichiatra
deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato.
8.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad-
dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate-
riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che
su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta-
mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui
si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten-
za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Questo Tribunale rileva che l'11 settembre 1998, momento in cui è
stata accordata una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° marzo
1998, è stato rilevato, in particolare sulla base della perizia pluridisciplina-
re del gennaio 1998 della C._______ (doc. 1 pag. 28), che la ricorrente
era affetta segnatamente da dolori alle ginocchia con artrosi al ginocchio
sinistro e lievi alterazioni degenerative al ginocchio destro, coxartrosi bila-
terale, lieve sindrome cervicovertebrale con disturbo di postura ed altera-
zioni degenerative (osteocondrosi in C5-C6 e C6-C7), sindrome lombo-
vertebrale moderata con disturbo di postura ed alterazioni degenerative
(osteocondrosi L3-L5), episodio depressivo reattivo moderato con sin-
drome somatica ed obesità.
9.2 Nel dicembre del 2006, l'Ufficio AI del Cantone D._______ ha avviato
la procedura di revisione della rendita (doc. 4). Secondo quanto indicato
dal rapporto peritale del giugno 2009 (doc. 32), l'insorgente soffriva se-
gnatamente di sindrome del dolore cronico con dolori all'anca destra in
stato dopo intervento per protesi e artrosi all'anca sinistra, gonartrosi bila-
terale, disturbo da dolore somatoforme con impedimenti significativi alla
riabilitazione sociale, disturbo ansioso-depressivo misto (F 41.2 secondo
l'ICD 10), sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale (osteocondrosi
L3-S1, spondiloartosi L4-L5 e L5-S1). I periti hanno ritenuto che, dal profi-
lo reumatologico non era possibile pronunciarsi sulla residua capacità la-
vorativa. Hanno postulato la necessità di ulteriori accertamenti medici,
segnatamente in merito ai dolori all'anca destra con impossibilità di cari-
C-2184/2011
Pagina 17
care la gamba ed alla presenza di una sovrapposizione psicologica (dei
disturbi) con convinzione di disabilità e atteggiamento dimostrativo.
9.3
9.3.1 A seguito delle risultanze del menzionato rapporto peritale, nell'ago-
sto del 2009, l'Ufficio AI del Cantone D._______ ha chiesto alla
G._______ di sottoporre la ricorrente ad una perizia medica pluridiscipli-
nare (doc. 35).
9.3.2 Nella perizia pluridisciplinare del 2 dicembre 2010 della G._______
(doc. 57) – fondata sul consulto ortopedico del dott. I._______ (v. pag. 6)
e sul consulto psichiatrico del dott. J._______ (v. pag. 26) – i periti hanno
esposto la diagnosi segnatamente di dolori alle articolazioni dell'anca con
lieve limitazione funzionale e stato dopo intervento per protesi all'anca
destra e coxartrosi all'anca sinistra, dolori alle articolazioni del ginocchio
con gonartrosi bilaterale senza limitazione funzionale e dolori alla colonna
lombare con moderate alterazioni degenerative senza limitazione funzio-
nale. L'assicurata presenta altresì accentuazione di tratti di personalità (v.
pag. 3). Detti medici hanno ritenuto di poter ravvisare (rispetto al quadro
clinico esistente nel 1998 e nel 2009) un miglioramento dello stato di sa-
lute dell'interessata e, conseguentemente, della sua capacità al lavoro. I
periti hanno in particolare rilevato che l'assicurata lamenta dolori alle an-
che, a destra più che a sinistra, dolori alle ginocchia, gonfiori con dolori
alle mani ed ai piedi con crampi occasionali alle dita e dolori alla colonna
lombare senza irradiazione alle gambe (v. pag. 20). Hanno osservato che
l'esame clinico e gli esami radiologici mostrano segnatamente una mobili-
tà dell'anca destra pressoché libera (v. pag. 22; con protesi correttamente
posizionata e senza segni di allentamento [v. pag. 21]), dolori all'anca si-
nistra spiegabili con una deformità congenita al collo del femore e correla-
ti ad alterazioni degenerative da lievi a moderate (v. pag. 23), artrosi pro-
nunciata al ginocchio sinistro, mobilità delle ginocchia libera (v. pag. 23),
alterazioni degenerative moderate alla colonna lombare (osteofiti in L3-L4
e retrolistesi in L4-L5 [v. pag. 21]), mobilità della colonna vertebrale libera
(v. pag. 23) e mani senza anomalie (v. pag. 23; assenza di gonfiori e mo-
bilità e forza normali [v. pag. 21]). Hanno constatato che i rapporti peritali
precedenti (quello del 1998 e del 2009) avevano già oggettivato la pre-
senza di una significativa sovrapposizione (psicologica dei disturbi)
nell'ambito di una problematica di stess psicosociale con convinzione di
dolore e di disabilità. Detti rapporti avevano evidenziato anche una gonar-
trosi ed una coxartrosi sinistra, patologie che continuano a sussistere nel-
la misura (allora) descritta. Tuttavia (rispetto al quadro clinico esistente
C-2184/2011
Pagina 18
nel 1998 e nel 2009), la gamba (destra) può essere caricata completa-
mente, sussiste una mobilità libera dell'articolazione dell'anca (destra) e
del ginocchio (destro) e può essere escluso un allentamento della protesi
(dell'anca destra). I dolori alla colonna lombare ed alle mani sono piutto-
sto lievi, non comportano alcuna limitazione funzionale e sono pertanto
trascurabili (v. pag. 24). I periti hanno altresì segnalato che l'assicurata è
una donna emotivamente aperta, spontanea e determinata, ha un atteg-
giamento collaborante, presenta un orientamento adeguato, voce ferma,
gestualità vivace, pensiero corretto, non mostra alcun atteggiamento di-
mostrativo verso il dolore e neppure segni di ansia, coazione, delirio, allu-
cinazioni o disturbi psicopatologici e non si lamenta delle sue condizioni
psichiche (v. pag. 30). Hanno ravvisato, rispetto al quadro clinico esisten-
te nel 1998 e nel 2009, un miglioramento dello stato di salute psichico
dell'assicurata, non sussistendo alcun disturbo affettivo, alcun disturbo
d'ansia, alcun disturbo da dolore somatoforme ed alcun disturbo di per-
sonalità. Secondo detti medici, l'assunzione continua di un farmaco anti-
depressivo ("…") ha comportato verosimilmente una stabilizzazione
dell'umore (v. pag. 35). In conclusione, i periti hanno osservato che, dal
punto di vista psichiatrico, non vi è alcuna diminuzione della capacità la-
vorativa (v. pag. 35). Dal punto di vista reumatologico, hanno ritenuto che
la precedente attività di addetta alle pulizie non è esigibile a far tempo da
(luglio del) 2007 (data dell'intervento di protesi all'anca destra [v. pag.
11]), ma che un lavoro leggero nella misura di una giornata completa è
esigibile a decorrere da dicembre del 2010 (data della perizia pluridisci-
plinare; v. pag. 25 e referto di valutazione della capacità funzionale pag.
40).
9.4 Questo Tribunale osserva che la perizia pluridisciplinare del dicembre
2010 della G._______ si fonda su informazioni fornite dalla persona esa-
minata e dai medici curanti, sull'esame del quadro clinico e del compor-
tamento della ricorrente, sulle risultanze della visita dell'insorgente non-
ché sulla documentazione medica agli atti. Il rapporto di perizia comporta
un'introduzione, l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto, indicazioni
della peritanda, la diagnosi nonché la discussione. Tale perizia può per-
tanto essere considerata un mezzo probatorio idoneo per la valutazione
dello stato di salute della ricorrente e dell'esigibilità dell'esercizio di un'at-
tività sostitutiva adeguata nel periodo determinante. In particolare, e sulla
base della documentazione medica agli atti, non sussistono in effetti ele-
menti per scostarsi dalla valutazione peritale in merito al miglioramento
dello stato di salute dell'insorgente, rispetto al quadro clinico esistente nel
1998 e nel 2009, sia dal profilo psichico, la medesima non soffrendo più
C-2184/2011
Pagina 19
di alcun disturbo, sia dal profilo somatico, per quanto attiene ai problemi
reumatologici di cui la stessa soffre.
9.5 Occorre altresì rilevare che nel rapporto peritale del giugno 2009
(doc. 32) i medici avevano invero ritenuto la ricorrente abile al 50%, per
ciò che qui maggiormente interessa, in un'attività sostitutiva confacente al
suo stato di salute. Tale conclusione era tuttavia riferibile ad una semplice
eventualità non sufficientemente consistente da potere essere sussunta
al grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia d'assi-
curazione per l'invalidità, i medici avendo ritenuto che dal profilo reumato-
logico non era possibile pronunciarsi sulla residua capacità lavorativa ed
avendo postulato la necessità di ulteriori accertamenti medici.
9.6 Nel rapporto del 17 gennaio 2011 (doc. 59), la dott.ssa H._______,
medico dell'Ufficio AI del Cantone D._______, ha ritenuto di poter ravvisa-
re, in virtù della perizia pluridisciplinare del dicembre 2010 (doc. 57), un
notevole miglioramento dello stato di salute dell'insorgente. Detto medico
ha rilevato che, dal profilo psichico, non sussiste più alcun disturbo e la
ricorrente presenta una completa capacità al lavoro. Dal profilo somatico,
l'esercizio di un'attività pesante non è più esigibile a far tempo dall'inter-
vento di protesi all'anca, ma l'insorgente è ancora (in confronto alla valu-
tazione peritale del 1998) completamente abile in una qualsiasi attività
(confacente). La dott.ssa H._______ ha quindi ritenuto per la medesima
una capacità al lavoro del 100% in un'attività sostitutiva adeguata a de-
correre dal 2 dicembre 2010.
9.7 Certo, la ricorrente ha fatto valere, in sede di ricorso, che le patologie
di cui è affetta giustificano un'inabilità al lavoro del 50% (in una qualsiasi
attività lucrativa; doc. TAF 1). Sennonché, dai documenti medici agli atti di
causa non è ravvisabile, nel periodo determinante, alcun (nuovo) elemen-
to clinico oggettivo suscettibile d'incidere sulla completa capacità al lavoro
in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute come ritenuta dal
servizio medico dell'Ufficio AI del Cantone D._______. Per quanto attiene
segnatamente ai referti di esame radiologico del febbraio 2008 e del gen-
naio e maggio 2009 ed ai rapporti ortopedici dell'agosto 2008 e dell'aprile
2009 (doc. TAF 1 e 9), occorre precisare che gli stessi espongono i di-
sturbi noti e precedentemente diagnosticati, fanno stato del noto interven-
to di protesi all'anca destra e non concludono ad una specifica incapacità
lavorativa. Peraltro, il rapporto reumatologico dell'aprile 2011 ed il rappor-
to ortopedico del giugno 2011 (doc. TAF 3 e 9) – a prescindere dal fatto
che detti documenti medici sono di data posteriore a quella della decisio-
ne impugnata (v., sulla questione, il considerando 5.3 del presente giudi-
C-2184/2011
Pagina 20
zio) – si esauriscono in una semplice enumerazione di affezioni di cui sof-
frirebbe l'insorgente, si limitano all'indicazione di una fibromialgia e non
apportano alcun riscontro medico oggettivo che permetta di concludere
ad un peggioramento dello stato di salute della medesima.
9.8 Sulla scorta delle considerazioni che precedono e delle risultanze de-
gli atti di causa, è giustificato concludere che lo stato di salute della ricor-
rente è migliorato nel periodo determinante (cfr. consid. 7.5 del presente
giudizio), nel senso che quest'ultima non può più svolgere la precedente
attività di addetta alle pulizie, ma che a lei sarebbero state ragionevol-
mente proponibili nella misura di una giornata completa, da dicembre del
2010, attività sostitutive leggere e adeguate al suo stato di salute, come
quelle indicate nella decisione impugnata (cfr. lettera C del presente giu-
dizio), ad esclusione dei lavori di pulizia.
10.
Ritenuto che appare esigibile, a decorrere da dicembre del 2010 e se-
condo la perizia della G._______, l'esercizio di un'attività sostitutiva con-
facente allo stato di salute, occorre esaminare la questione di sapere se
la ricorrente abbia diritto, o meno, a dei provvedimenti d'integrazione pro-
fessionale.
10.1 Secondo giurisprudenza, gli assicurati invalidi o minacciati d'invalidi-
tà hanno diritto a provvedimenti d'integrazione professionale (art. 8 cpv. 1
e 3 lett. b LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), nella
misura in cui questi provvedimenti sono necessari e atti a ripristinare, mi-
gliorare, conservare o avvalorare la capacità al guadagno. Va peraltro
rammentato che la soglia minima di diminuzione di capacità di guadagno
conferente un diritto a simili prestazioni è del 20% (DTF 124 V 110). Fan-
no parte dei provvedimenti professionali necessari e idonei tutte le misure
direttamente necessarie all'integrazione nella vita professionale. Una par-
tecipazione ai costi dell'assicurazione per l'invalidità presuppone in parti-
colare che il provvedimento professionale sia adeguato dal profilo mate-
riale, temporale, finanziario e personale (cfr. sentenza del Tribunale fede-
rale 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009 e relativi riferimenti).
10.2 Di principio, non sussiste il diritto ad una rendita d'invalidità prima
che siano esaminati i presupposti per poter beneficiare di provvedimenti
d'integrazione e siano eventualmente realizzati detti provvedimenti (cfr.
sentenza I 428/04 del Tribunale federale del 7 giugno 2006 consid. 5.2.2).
Ciò significa che l'integrazione ha priorità sulla rendita, la cui assegnazio-
ne entra in linea di conto solo qualora non siano attuabili provvedimenti
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d'integrazione. Nel caso di una domanda di rendita l'amministrazione de-
ve quindi dapprima accertare d'ufficio la questione della reintegrazione
dell'assicurato nel circuito economico (cfr. sentenza del Tribunale federale
I 164/05 del 22 dicembre 2006). L'esame delle condizioni per un eventua-
le diritto a misure d'integrazione si effettua secondo gli stessi principi sia
nell'ambito di una revisione della rendita d'invalidità sia nell'ambito di una
domanda di rendita d'invalidità (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_420/2011 del 21 luglio 2011 consid. 4.2).
10.3 Secondo giurisprudenza, qualora risulta che l'assicurato non ha bi-
sogno di alcuna misura d'integrazione, o tutt'al più di un aiuto al colloca-
mento (art. 18 LAI), è possibile effettuare il calcolo per la determinazione
del grado d'invalidità senza che sia necessario sospendere il giudizio (cfr.,
sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 9C_368/2010 del 31
gennaio 2011 consid. 5).
10.4 Ora, a prescindere dal fatto che l'autorità inferiore non ha esaminato,
nella decisione impugnata, l'opportunità dell'adozione di misure di reinte-
grazione professionale, e che i dott. I._______ e J._______ non si sono
pronunciati, nella perizia pluridisciplinare del dicembre 2010, riguardo alla
capacità di integrazione, va rilevato che, conto tenuto del fatto che l'insor-
gente ha dichiarato di avere lavorato in Spagna (anche se per brevi peri-
di) presso un ristorante (con mansioni di preparazione di panini per due o
tre ore al giorno durante due o tre mesi), presso una mensa scolastica
(con mansioni di responsabile del servizio e della sorveglianza delle attivi-
tà nel cortile dopo il pranzo per tre ore al giorno) e come operatrice eco-
logica (v. doc. 57 pag. 12, 35 e 42), di avere regolari contatti sociali e di
lavorare al computer alla sera (v. doc. 57 pag. 13) e che alla stessa si
presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili sia nel
settore secondario sia nel settore terziario, con mansioni semplici e ripeti-
tive (v. doc. 67 pag. 1; fra le quali, l'attività di sorvegliante, professione
che l'insorgente, che ha altresì indicato di apprezzare e di aver interrotto
al termine di un periodo di supplenza di una persona assente per malat-
tia, ha già esercitato [v. doc. 57 pag. 12, 35 e 42]), appare esigibile per la
ricorrente la ripresa dell'esercizio con le proprie forze di un'attività lucrati-
va confacente allo stato di salute nella misura di una giornata completa,
senza necessità di alcuna misura di integrazione professionale (v., sulla
questione, la sentenza del Tribunale federale 9C_694/2010 del 23 febbra-
io 2011 consid. 6.2).
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11.
11.1 Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcola-
to dall'autorità inferiore.
11.2 L'UAIE ha considerato quale reddito da valida (in assenza di un red-
dito di riferimento) il salario annuo conseguibile dalla ricorrente nel 2009
in attività semplici e ripetitive, ossia fr. 52'447.--, secondo i dati ricavati
dalle statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica, Tabella TA1
(salario 2008, livello di qualificazione 4, adattato all'evoluzione dei salari
nel 2009 e tenuto conto di un orario usuale di 41.6 ore settimanali), ed ha
ritenuto quale reddito da invalida per il 2009 il salario annuo ottenibile in
attività semplici e ripetitive, ossia fr. 49'825.--, secondo i dati ricavati dalle
statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica, Tabella TA1 (salario
2008, livello di qualificazione 4, adattato all'evoluzione dei salari nel 2009,
tenuto conto di un orario usuale di 41.6 ore settimanali nonché di una ri-
duzione del 5% [per la limitazione addebitabile al danno alla salute]), red-
dito da valida e reddito da invalida rimasti incontestati (v. doc. TAF 1, 3, 9
e 14). Dal confronto fra il reddito da valida di fr. 52'447.-- e quello da inva-
lida di fr. 49'825.-- è risultato un grado d'invalidità del 5%.
11.3 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore per la determinazione del grado d'invalidità, secondo
le basi di calcolo di cui alla decisione impugnata del 22 marzo 2011 (doc.
67), che occorre fare riferimento ai dati del 2010 (momento a partire da
cui all'insorgente sarebbero state proponibili, nella misura del 100%, atti-
vità sostitutive confacenti allo stato di salute), e non del 2009.
11.4 Per quanto attiene alla determinazione del reddito ipotetico da vali-
da, questo Tribunale rileva che, secondo giurisprudenza, di regola ci si
fonda sull'ultimo reddito conseguito prima dell'insorgenza del danno alla
salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari.
Se il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
invalidità non è quantificabile in maniera attendibile, si fa riferimento a va-
lori empirici o statistici (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_205/2011
del 10 novembre 2011 consid. 6.1 e relativi riferimenti). Nel caso concre-
to, la ricorrente ha interrotto l'attività lucrativa in Svizzera nel febbraio del
1995 (v. doc. 1 pag. 87) ed appare avere lavorato in Spagna solo per bre-
vi periodi (v. doc. 57 pag. 12, 35 e 42). Ciò premesso, quale reddito an-
nuale da valida può essere considerato il salario conseguibile nel 2010
dalla ricorrente in attività semplici e ripetitive secondo la pertinente Tabel-
la TA1, ossia fr. 52'728.-- (tenuto conto di un salario medio mensile nel
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2010 di fr. 4'225.-- e di un orario usuale di 41.6 ore settimanali; cfr. stati-
stiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica).
11.4.1 Per quel che concerne la determinazione del salario da invalida,
va fatto riferimento a quello ottenibile dall'insorgente nel 2010 in attività di
tipo leggero (tenuto conto di un salario medio mensile in attività semplici e
ripetitive nel 2010 di fr. 4'225.-- secondo la pertinente tabella TA1 [2010]
dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari e di un orario usuale di
41.6 ore settimanali; cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di stati-
stica), ossia di un salario annuale di fr. 52'728.--.
11.4.2 Questo reddito può quindi essere pure ridotto, al massimo del
25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF
126 V 75). L'UAIE ha operato una riduzione del 5%, la quale, oltre a non
essere stata contestata, appare ammissibile, conto tenuto dell'insieme
delle circostanze del caso di specie, in particolare dell'età e delle limita-
zioni funzionali della ricorrente (52'728 – 2'636.40 = 50'091.60).
11.4.3 Dal confronto fra il reddito da valida di fr. 52'728.-- e quello da in-
valida di fr. 50'091.60 consegue la determinazione di un grado d'invalidità
del 5% ([{52'728 – 50'091.60} x 100] : 52'728), insufficiente per giustifica-
re il diritto a prestazioni AI.
12.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
Giova infine osservare che la ricorrente, in uno scritto (ricevuto da questo
Tribunale il 10 luglio 2012) e con una presa di posizione del 26 ottobre
2012, ha fatto presente (implicitamente) che le sue condizioni di salute
sono peggiorate ed ha esibito segnatamente quattro rapporti medici del
23 maggio, 18 e 25 giugno e 17 ottobre 2012 (doc. TAF 14 e 16). Da
questi ultimi emerge che l'insorgente è stata sottoposta ad un intervento
di sostituzione totale della protesi all'anca destra, è fatto stato di una fi-
bromialgia ed indicato la ricorrente non è in grado di svolgere alcuna atti-
vità lucrativa e presenta degli impedimenti nell'adempimento degli atti del-
la vita quotidiana. Detti scritti vanno pertanto trasmessi all'UAIE, ritenuto
che al più tardi da tale data si deve ritenere sussistere una nuova richie-
sta di rendita da parte dell'insorgente.
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14.
14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.--, sono
poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett.
b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insor-
gente stessa il 10 giugno 2011.
14.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Gli scritti del luglio e dell'ottobre 2012 della ricorrente sono trasmessi, uni-
tamente agli allegati documenti, all'autorità inferiore quale nuova doman-
da di rendita ai sensi del considerando 13 del presente giudizio.
3.
Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico della ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 400.--, versato il 10 giugno 2011, è computato con
le spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegati: menzionati)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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