B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2194/2018
Sen t en z a d e l 1 7 g i u g no 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Vito Valenti, Viktoria Helfenstein,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Martina Fiorella, Studio Legale,
ricorrente,
contro
Istituzione comune LAMal,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione malattia, esenzione dall'obbligo assicurativo
(decisione su opposizione del 21 marzo 2018).
C-2194/2018
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadina italiana, nata il (…) 1957, ha risieduto e lavorato
in Svizzera dal 1975 al 1977 e dal 2006 al 2014 presso differenti datori di
lavoro, solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 7 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicura-
zione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [di seguito: inc.
UAIE]).
A.b Il 5 gennaio 2016 ha trasferito a titolo definitivo il proprio domicilio in
Italia (allegato 2 dell’incarto dell’Istituzione Comune LAMal [di seguito: inc.
LAMal]).
A.c Con decisione del 26 maggio 2016 l’Ufficio Assicurazione invalidità per
gli assicurati residenti all’estero (in seguito: UAIE) ha riconosciuto all’inte-
ressata il diritto a una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 1° luglio
2014 (doc. 7 inc. UAIE), confermato il 13 settembre 2016 (doc. 104 inc.
UAIE).
B.
B.a Con scritto del 7 settembre 2016 A._______ (ricevuto dall’autorità in-
feriore il 16 settembre 2016) ha comunicato la cessazione del contratto con
B._______ assicurazione malattia SA, in quanto trasferitasi in Italia nel
gennaio 2016. Il 10 settembre successivo ha trasmesso all’Istituzione co-
mune LAMal il formulario “domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo
in Svizzera in qualità di titolare di una pensione svizzera “, pervenuto il 28
novembre 2016. Il medesimo formulario è stato ritrasmesso il 30 gennaio
2018, con l’indicazione di aver allegato, tra l’altro, la notifica di affiliazione
all’assicurazione malattie nel paese di residenza (allegato 2 inc. LAMal).
B.b Con decisione dell’8 febbraio 2018 (allegato 3 inc. LAMal) l’Istituzione
Comune LAMal ha respinto la domanda di esenzione dall’obbligo assicu-
rativo in Svizzera per cure medico-sanitarie per pensionati con residenza
in uno stato UE/AELS, in ragione della tardività della stessa, presentata
ben oltre i tre mesi stabiliti dall’allegato XI al Regolamento (CE) n. 883/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (di seguito “regolamento no
883/2004”; RS 0.831.109.268.1).
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B.c Il 22 febbraio 2018 la ricorrente si è opposta al suddetto provvedi-
mento, sostenendo di essere già assicurata nel sistema sanitario italiano,
che copre ampiamente il suo bisogno sanitario, pertanto di non necessitare
di un’assicurazione in Svizzera. L’interessata ha aggiunto di non aver pre-
sentato disdetta tempestivamente in quanto non era al corrente dei tempi
previsti (allegato 4 inc. LAMal).
B.d Con decisione su opposizione del 21 marzo 2018 l’autorità inferiore ha
confermato la decisione dell’8 febbraio 2018, ribadendo in toto le motiva-
zioni in essa esposte (allegato 5 inc. LAMal).
C.
C.a Con ricorso del 10 aprile 2018 A._______ è insorta dinnanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (TAF) contro la decisione su opposizione del
21 marzo 2018, riprendendo gli argomenti già esposti in sede di opposi-
zione, in particolare il fatto di aver ignorato l’esistenza di un termine per
presentare domanda di esenzione e di non poter concretamente fare uso
dell’assicurazione malattie, non avendo intenzione di rientrare in Svizzera
(doc. TAF 1).
C.b Con risposta del 15 giugno 2018 l’autorità inferiore, richiamando le
norme sulle quali si fonda la decisione impugnata, di cui si dirà più avanti,
ne ha chiesto la conferma, rammentando che l’ignoranza di una prescri-
zione legale non tutela dalle conseguenze della stessa (doc. TAF 3).
C.c Con replica del 7 agosto 2018 la ricorrente, rappresentata dall’avv. Fio-
rella Martina, ha dichiarato di sottostare alla legislazione dello stato di resi-
denza (doc. TAF 6). Delle ulteriori motivazioni si dirà se necessario nei con-
siderandi di diritto.
C.d Con duplica del 21 settembre 2018 (doc. TAF 8), poi completata il 10
ottobre 2018 (doc. TAF 11), l’Istituzione Comune LAMal ha respinto le alle-
gazioni della ricorrente, riconfermandosi nella propria posizione.
C.e Con osservazioni dell’8 ottobre 2018 l’insorgente ha sostanzialmente
ribadito la propria tesi (doc. TAF 13).
C.f Con scritto del 14 novembre 2018 (doc. TAF 19), dando seguito alla
richiesta avanzata da codesto Tribunale (doc. TAF 16-17), l’UAIE ha tra-
smesso il proprio incarto.
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C.g Invitata a riferire se fosse titolare di una rendita in Italia (doc. TAF 20),
la ricorrente, sempre per il tramite del proprio legale, ha indicato di non
percepire alcuna rendita dallo Stato italiano, ribadendo per il resto le tesi
già esposte nei precedenti memoriali (doc. TAF 22).
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – previste
dall'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) ema-
nate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 L’art. 33 let. h LTAF prevede che il ricorso è ammissibile contro le de-
cisioni delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione fe-
derale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro af-
fidati dalla Confederazione. Giusta l’art. 90a cpv. 1 della legge federale del
18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10), che rinvia
all’art. 18 cpv. 2bis LAMal il TAF è competente per giudicare i ricorsi contro
le decisioni emanate dall’Istituto comune LAMal relative alle domande di
esenzione dall’obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro
famigliari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in
Islanda o in Norvegia.
2.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA,
in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3
lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli-
nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS
830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono ap-
plicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se
e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta
l'art. 1 cpv. 1 LAMal, riservate le eccezioni non pertinenti nel caso concreto
dell’art. 1 cpv. 2 LAMal, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assi-
curazione malattie, sempre che la LAMal non preveda espressamente una
deroga alla LPGA.
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Pagina 5
3.
Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art.
59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente
(art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge
(art. 52 cpv. 1 PA). La procedura dinnanzi a questo Tribunale è gratuita (art.
18 cpv. 8 LAMal in relazione con l’art. 85bis cpv. 2 della legge federale del
20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [LAVS,
RS 831.10]). Il ricorso è pertanto ammissibile.
4.
4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 con-
sid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Se interviene un
cambiamento delle disposizioni legali durante il periodo sottoposto ad
esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie
norme per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire
dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF
130 V 445).
4.2 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de-
cisione impugnata, in concreto il 21 marzo 2018. Il giudice delle assicura-
zioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa-
zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verifica-
tisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accerta-
mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono
strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire
sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa
è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5
nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 con-
sid. 3a in fine).
5.
Oggetto del contendere nel caso concreto è il rifiuto dell’autorità inferiore
di esentare la ricorrente dall’obbligo di sottostare all’assicurazione malattia
obbligatoria in Svizzera, in particolare il rispetto del termine di tre mesi per
presentare la relativa domanda.
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Pagina 6
5.1 La ricorrente, sottostando al sistema sanitario nazionale italiano ed in
quanto cittadina italiana residente in Italia, richiamate le disposizioni di di-
ritto comunitario ritiene, in primo luogo, di essere soggetta allo stato di re-
sidenza. Sostiene inoltre di non aver potuto presentare la domanda tem-
pestivamente essendo da un lato ignara dell’esistenza del termine di tre
mesi, non essendo stata informata dall’autorità inferiore ed essendo altresì
stata impossibilitata per motivi di forza maggiore, segnatamente un rico-
vero ospedaliero intervenuto nel gennaio 2016. L’obbligo assicurativo in
Svizzera costituirebbe inoltre un indebito arricchimento dell’istituzione as-
sicurativa in quanto l’interessata non usufruirebbe mai delle prestazioni.
5.2 Dal canto suo l’autorità inferiore, non ritiene più possibile l’esonero
dall’assicurazione obbligatoria Svizzera, a cui l’interessata è a suo dire as-
soggettata, in quanto l’ignoranza di una norma legale non tutela dalle con-
seguenze previste dalla legge.
6.
6.1 L’art. 3 LAMal disciplina le condizioni d’assoggettamento all’assicura-
zione obbligatoria per le cure medico-sanitarie. Secondo tale disposizione
chiunque sia domiciliato in Svizzera è tenuto ad assicurarsi entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera (cpv. 1). Il Consi-
glio federale ha precisato all’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’assicurazione
malattie (OAMal, RS 832.102), che le persone domiciliate in Svizzera, ai
sensi dell’art. 23-26 del Codice civile, sono tenute ad assicurarsi conforme-
mente all’art. 3 LAMal.
6.2 Secondo l’art. 3 cpv. 3 LAMal il Consiglio federale può estendere l’ob-
bligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera. In virtù
di detta delega l’esecutivo federale ha previsto all’art. 1 cpv. 2 let. d dell’Or-
dinanza sull’assicurazione malattie (OAMal, RS 832.102), che sono tenute
ad assicurarsi le persone risiedenti in uno Stato membro dell'Unione euro-
pea e (che) sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'ALC e del
relativo Allegato II, menzionati nell'articolo 95a lettera a della LAMal (dispo-
sizione nella quale viene espressamente confermata l’applicazione del re-
golamento n. 883/2004).
7.
Dall’incarto risulta che l’assicurata, cittadina italiana, titolare di una rendita
di invalidità svizzera, non ha più alcun domicilio in Svizzera. A partire dal 5
gennaio 2016 ha infatti trasferito il proprio domicilio in Italia (allegato 2 inc.
LAMal), paese nel quale beneficia del sistema sanitario nazionale, ma dal
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Pagina 7
quale non percepisce, per sua stessa ammissione (consid. C.g), alcuna
pensione. Nella misura in cui la vertenza presenta un aspetto transfronta-
liero, l’obbligo assicurativo a cui quest’ultima è soggetta va pertanto esa-
minato non soltanto sotto il profilo del diritto svizzero, ma ugualmente alla
luce delle disposizioni internazionali.
8.
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e il relativo
Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e
che rinvia al Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'in-
terno della Comunità, con le relative modifiche, come pure al corrispon-
dente Regolamento di applicazione (Regolamento [CEE] n. 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento
[CEE] n. 1408/71, con le relative modifiche), entrambi applicabili tra la Sviz-
zera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012. Si tratta di una normativa
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente, in sostituzione delle Convenzioni di sicurezza
sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del Regola-
mento [CEE] n. 1408/71), e che sancisce il principio della parità di tratta-
mento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risie-
denti ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento [CEE] n. 1408/71).
L'Allegato II è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Co-
mitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). La nuova versione pre-
vede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo
del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui
alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o
altre regole equivalenti ad essi (art. 1 cap. 1) ed assimila la Svizzera, a
questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 cap. 2).
Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare,
il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1; di seguito: regolamento n.
883/2004) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con
le relative modifiche, e il Regolamento d’applicazione (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS
0.831.109.268.11; di seguito: regolamento n. 987/2009), che hanno sosti-
tuito a partire dal 1° aprile 2012 il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2004
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121, 2008 4219 4237, 2009 4831) e il Regolamento d’applicazione (CEE)
n. 574/72 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) ai quali occorre
comunque riferirsi quando ne viene fatta menzione nel Regolamento (CE)
n. 883/2004 o nel Regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta
di casi verificatisi in passato (LOCHER/GÄCHTER, Grundriss des Sozialver-
sicherungsrechts, 4a ed. 2014, pag. 183).
Giusta l’art. 16 cpv. 2 ALC la giurisprudenza pertinente della Corte di giu-
stizia dell’Unione europea (CGUE) precedente alla sottoscrizione dell’ALC,
il 21 giugno 1999, deve servire all’interpretazione di quest’ultimo nella mi-
sura in cui la sua applicazione implica nozioni di diritto comunitario. Inoltre
le sentenze rese dalla Corte successivamente a tale data potranno, se del
caso, essere utilizzate al fine di interpretare l’ALC, in particolare nel caso
in cui esse precisano una giurisprudenza anteriore (DTF 132 V 423 consid.
9.2 ss., 132 V 53 consid. 2; G. FRÉSARD-FELLAY/B. KAHIL-WOLFF/S.PER-
RENOUD, Droit suisse de la securité sociale, vol. II, Berne 2015, p. 599 n.
11).
9.
Per determinare in quale Stato membro l’assicurata è soggetta all’assicu-
razione obbligatoria a partire dal 6 gennaio 2016, occorre riferirsi al rego-
lamento n. 883/2004.
9.1 Il regolamento n. 883/2004 si applica a tutte le legislazioni degli Stati
membri relative ai settori di sicurezza sociale, segnatamente alle presta-
zioni di malattia e a quelle d’invalidità (art. 3 par. 1 let. a e c del regolamento
n. 883/2004; Ambito d'applicazione «ratione materiae»); inoltre si applica
ai cittadini di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legisla-
zione di uno o più Stati membri (art. 2 par. 1 del regolamento n. 883/2004;
Ambito d'applicazione «ratione personae»). L’ambito d’applicazione si
estende quindi a ogni persona che, esercitando o meno un’attività profes-
sionale, possiede la qualità di assicurato ai sensi delle normative di sicu-
rezza sociale di uno o più Stati membri, ivi compreso chi è titolare di una
pensione o di una rendita (DTF 138 V 197 consid. 4.2, riferito all’interpre-
tazione dell’ambito d’applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71, va-
lida anche sotto l’egida del regolamento n. 883/2004, cfr. sentenza del TAF
C-2233/2017 del 27 marzo 2018 consid. 5.2.1).
9.2 Il Titolo II del regolamento n. 883/2004 contiene le norme di coordina-
mento per la determinazione della legislazione applicabile. L’art. 11 par. 1
prevede in particolare che le persone alle quali si applica il regolamento
sono soggette alla legislazione di solo uno Stato membro. Ne consegue
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Pagina 9
che tali persone sono soggette all’obbligo assicurativo in un solo Stato
membro. Lo scopo è infatti quello di scongiurare un doppio obbligo assicu-
rativo (cfr. BEAT MEYER, Krankenversicherung [Versicherte und Finanzie-
rung], in: Recht der Sozialen Sicherheit, Handbücher für die Anwaltpraxis,
Band XI, 2014, p. 439 n. 12.23; GEBHARD EUGSTER, Die Obligatorische
Krankenpflegeversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Band XIV, 3a ed.
2016, p. 435 n. 85 e riferimenti). Giusta l’art. 11 par. 2 del regolamento n.
883/2004, ai fini della determinazione della legislazione applicabile, i titolari
di pensioni di invalidità non sono considerati come se esercitassero un’at-
tività assimilabile a quella di un lavoratore (cfr. sentenza del TAF C-
2233/2017 del 27 marzo 2018 consid. 5.2.1). Tali persone sono sottoposte
alle disposizioni legali di un solo Stato membro (cfr. sentenza del TAF C-
5359/2017 del 6 dicembre 2018 consid. 6.2) che giusta l’art. 11 par. 3 let.
e corrisponde alla legislazione dello Stato membro di residenza, salvo nel
caso in cui altre disposizioni del regolamento, che gli garantiscono l'eroga-
zione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri,
non prevedano altrimenti (DTF 143 V 52 consid. 6.2.2). Ne consegue che
le disposizioni generali del Titolo II del regolamento n. 883/2004 hanno va-
lore nella misura in cui le norme del Titolo III non dispongono altrimenti
(DTF 144 V 127 consid. 4.2.2 e riferimenti ivi menzionati).
9.2.1 Per quanto concerne l’assicurazione contro le malattie, essendo l’in-
teressata cittadina di uno Stato membro e titolare di una rendita d’invalidità
svizzera, è pertanto in particolare al Titolo III (“Disposizioni specifiche ri-
guardanti le varie categorie di prestazione”), capitolo 1 (“Prestazioni di ma-
lattia, di maternità e di paternità assimilate”), sezione 2 (“Pensionati e loro
familiari”) del regolamento n. 883/2004 a cui occorre riferirsi.
Giova precisare, riguardo all’accesso alle prestazioni sanitarie da parte
delle persone che si spostano all’interno dell’Unione europea, che le tecni-
che e i meccanismi instaurati dal regolamento (CEE) n. 1408/71 perman-
gono, per lo più invariati, anche sotto l’egida del nuovo regolamento n.
883/2004. Pertanto le prestazioni in natura sono erogate, come in prece-
denza, dallo Stato di residenza o di soggiorno per conto dell’istituzione
dello Stato competente; allo stesso modo l’istituzione competente continua
a versare direttamente all’assicurato le prestazioni in denaro sul territorio
dello Stato di residenza. Il nuovo regolamento apporta tuttavia alcune no-
vità riguardo alla presa a carico delle prestazioni per malattia a seconda
del tipo di assicurato interessato (GHISLAINE RIONDEL, La prise en charge
des soins de santé dans un contexte transfrontalier européen, Zurigo 2016,
n. 496).
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Pagina 10
9.2.2 Fra le suddette disposizioni del regolamento n. 883/2004, non entra
in linea di conto l’art. 23, riguardante i titolari di una o più rendite ai sensi
della legislazione di almeno due Stati membri, uno dei quali lo Stato mem-
bro di residenza, dal momento che l’assicurata percepisce unicamente una
rendita Svizzera (cfr. doc. TAF 22). Neppure risulta applicabile l’art. 26,
considerato che l’oggetto del litigio verte unicamente sull’assoggettamento
in Svizzera della ricorrente; né l’art. 27, dato che quest’ultima non dimora
in uno Stato membro diverso da quello di residenza; né infine l’art. 28, dal
momento che l’interessata non è una lavoratrice frontaliera titolare di una
rendita.
L’art. 24 par. 1, dal canto suo, si applica alle persone che adempiono le
seguenti condizioni cumulative: sono titolari di una pensione o di pensioni
in virtù della legislazione di uno o più Stati membri (1), non beneficiano di
prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro di resi-
denza (2), ma avrebbero la possibilità di pretendere il diritto alle prestazioni
in natura da parte dello Stato membro che versa la pensione, nel caso in
cui vi risiedessero (3). Ritenuto che nel caso concreto l’insorgente benefi-
cia del sistema sanitario italiano, per altro gratuitamente, neppure tale di-
sposizione risulta essere pertinente.
9.2.3 Non resta quindi che esaminare l’art. 25 del regolamento n.
883/2004, il cui tenore è il seguente:
“Qualora il pensionato abbia diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi
della legislazione di uno o più Stati membri e risieda in uno Stato membro
la cui legislazione non subordina il diritto a prestazioni in natura a condi-
zioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma
e l'interessato non riceva una pensione da detto Stato membro, il costo
delle prestazioni in natura erogate all'interessato e ai familiari è sostenuto
dall'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni,
determinata a norma dell'articolo 24 paragrafo 2 nella misura in cui il pen-
sionato e i familiari avrebbero diritto a tali prestazioni se risiedessero in tale
Stato membro.”
Questa disposizione si applica quindi alle persone titolari di una rendita di
uno Stato membro, che risiedono in un diverso Stato membro che dispone
di un servizio sanitario nazionale le cui prestazioni sono erogate secondo
criteri non contributivi, come Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Italia e Gre-
cia, ma dal quale non percepiscono alcuna pensione. Allo scopo di non
gravare eccessivamente le finanze di tali stati, è stata quindi prevista la
presa a carico del costo delle prestazioni sanitarie da parte di uno degli
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Pagina 11
stati che versa la pensione secondo le regole definite dall’art. 24 par. 2 (cfr.
MAXIMILIAN FUCHS / ROB CORNELISSEN, EU Social Security Law: A Com-
mentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009, Baden-Baden 2015,
art. 25 N 2-3).
In altre parole, il titolare di una rendita che risiede sul territorio di uno Stato
membro, dal quale non percepisce alcuna pensione, beneficia delle pre-
stazioni dell’assicurazione malattia da parte dello stato che eroga la ren-
dita: tali prestazioni sono fornite per conto della legislazione competente
(ossia quella che eroga la rendita) da parte dell’istituzione dello Stato di
residenza conformemente alla legislazione di quest’ultimo (GHISLAINE
RIONDEL, Op. cit., n. 508).
9.2.4 Nella fattispecie, l’assicurata beneficia di una rendita da parte dell’As-
sicurazione svizzera per l’invalidità, ma risiede in Italia, Stato dal quale non
percepisce alcuna rendita (doc. TAF 22) e dove non è soggetta ad alcun
onere contributivo per poter beneficiare delle prestazioni per malattia da
parte del sistema sanitario nazionale italiano. Dal momento che soltanto la
Svizzera versa una rendita e ritenuto che, nel caso fittizio in cui l’interessata
fosse domiciliata in Svizzera, sarebbe obbligatoriamente assicurata e
avrebbe diritto alle prestazioni in natura per malattia, l’art. 25 del regola-
mento n. 883/2004 è applicabile. Giusta l’art. 24 par. 2 let. a al quale tale
disposizione rimanda, è dunque la Svizzera lo Stato membro competente
per la presa a carico delle prestazioni sanitarie, indipendentemente dal
fatto che l’assicurata benefici delle prestazioni in natura erogate da parte
del sistema sanitario nazionale italiano (GHISLAINE RIONDEL, Op. cit., n.
508).
9.2.5 L’Allegato XI del regolamento n. 883/2004, sezione “Svizzera”, pre-
vede al capitolo 3 let. a, ii, che le disposizioni giuridiche svizzere riguardanti
l'assicurazione malattia obbligatoria si applicano segnatamente alle per-
sone non residenti in Svizzera, ma per le quali la Svizzera si fa carico dei
costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento.
Per pensionati che hanno il domicilio in uno Stato membro, in base alla cui
legislazione viene versata la pensione, sono soggetti all’assicurazione con-
tro le malattie di tale Stato. Un cittadino di uno Stato membro che percepi-
sce esclusivamente una rendita da parte di un ente di sicurezza sociale
svizzero, è quindi tenuto ad assicurarsi obbligatoriamente in Svizzera, an-
che se non vi risiede (cfr. sentenza del TAF C-5359/2017 del 6 dicembre
2018 consid. 6.4 e riferimenti ivi citati).
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9.2.6 In concreto, quindi, appurato che l’art. 25 del regolamento è applica-
bile in concreto, la ricorrente è pertanto sottoposta alle disposizioni giuridi-
che svizzere, in particolare essa è soggetta all’assicurazione obbligatoria
in ambito LAMal.
10.
L’art. 2 cpv. 2 a 8 OAMal prevede tuttavia la possibilità dell’esenzione
dall’obbligo assicurativo.
10.1 L’art. 2 cpv. 6 OAMal prevede in particolare che, su richiesta, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno Stato
membro dell'Unione europea, purché possano esservi esentate conforme-
mente all'ALC e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso
di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro
Stato membro dell'Unione europea o in Svizzera.
Occorre pertanto che le suddette persone possano prevalersi di una co-
pertura sanitaria nello Stato di residenza e che la Svizzera abbia stipulato
con tale Stato un diritto di opzione in loro favore (cfr. sentenza del TAF C-
2233/2017 del 27 marzo 2018 consid. 5.3.2).
10.2 L’Allegato XI del regolamento n. 883/2004 (sezione “Svizzera”, capi-
tolo 3 let. b, relativo alla possibilità dell’esenzione nell’assicurazione malat-
tia) prevede che le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi
delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (no. 3
lett. a ii), possono richiedere, nel caso siano residenti – tra l’altro - in Italia
e nel caso siano debitamente coperti in caso di malattia, di essere esentate
dall’assicurazione obbligatoria in Svizzera. La richiesta di esenzione
dev'essere depositata nei tre mesi successivi all'insorgenza dell'obbligo di
assicurarsi in Svizzera. Se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo
tale termine, l'esenzione prende effetto dall'inizio dell'obbligo di assicura-
zione.
11.
11.1 Nel caso in esame l’autorità inferiore ha ritenuto che l’assicurata abbia
inoltrato la richiesta di esenzione oltre il termine di tre mesi previsto dall’Al-
legato XI, ragione per cui l’ha respinta, continuando a ritenerla assogget-
tata all’assicurazione obbligatoria in Svizzera.
C-2194/2018
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11.2 La ricorrente, dal canto suo, ha negato di essere stata a conoscenza
del suddetto termine, mai comunicato, a suo dire, da parte dell’autorità in-
feriore, adducendo ragioni di forza maggiore che le hanno impedito di pro-
cedere per tempo alla richiesta di esenzione, e meglio il ricovero dell’11
gennaio 2016 presso l’Ospedale C._______ (di cui tuttavia non è dato sa-
pere la durata – allegato al doc. TAF 6).
12.
12.1 Le domande di esenzione dall’obbligo d’assicurazione di beneficiari di
una rendita deve essere indirizzata per iscritto all’istituzione Comune LA-
Mal nel termine di tre mesi dal trasferimento del domicilio all'estero o dall'i-
nizio del diritto alla rendita (art. 18 cpv. 2bis LAMal, sentenza del TAF C-
5359/2017 del 6 dicembre 2018 consid. 7.3). Il diritto di opzione in favore
di un’assicurazione nello Stato di residenza rispetto all’obbligo di assicura-
zione in Svizzera non si presume e non può pertanto essere esercitato in
maniera tacita o per atti concludenti (sentenza del TF 9C_801/2014 del 10
marzo 2015 consid. 3.3). Il mancato esercizio del diritto d’opzione in favore
dell’assicurazione dello Stato di residenza, non può essere successiva-
mente recuperato, a meno che il termine non sia decorso infruttuosamente
per motivi non riconducibili all’assicurato (i cosiddetti “casi giustificati”, an-
che DTF 136 V 295 consid. A). Il riferimento a circostanze eccezionali giu-
stificanti la protrazione del termine, dimostra che un termine di perenzione
rigido è stato considerato sproporzionato, tuttavia non si tratta neppure di
un mero termine d’ordine privo di sanzioni, in quanto un ritardo non giusti-
ficato provoca la perdita del diritto d’opzione. Il concetto di “casi giustificati”
lascia pertanto spazio all’interpretazione (sentenza del TAF C-5359/2017
del 6 dicembre 2018 consid. 7.3 e riferimenti dottrinali e giurisprudenziali
ivi citati).
12.2 Nel caso concreto, è pacifico che l’assicurata ha lasciato trascorrere
infruttuosamente il termine trimestrale per presentare domanda di esen-
zione, avendo trasferito il domicilio all’estero il 5 gennaio 2016 – dies a quo
del termine (cfr. consid. 12.1) – ed avendo manifestato per la prima volta il
7 settembre 2016 l’intenzione di non essere più assoggettata all’assicura-
zione obbligatoria in Svizzera (cfr. allegato 2 inc. LAMal).
12.3 Dall’incarto non parrebbe emergere nessuna circostanza straordina-
ria che permetta di giustificare il ritardo nel deposito della richiesta di esen-
zione. Pur essendo documentato un ricovero in data 11 gennaio 2016, non
è infatti dato sapere quanto sia durata la degenza, né se l’interessata ha
mai dichiarato di essere completamente impossibilitata di occuparsi dei
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Pagina 14
propri affari amministrativi, o quantomeno di delegarne a qualcuno l’adem-
pimento. Riguardo a questo rilevante aspetto – la cui importanza non po-
teva sfuggire all’insorgente, essendo rappresentata da un legale – l’insor-
gente non ha fornito ulteriori dettagli, limitandosi ad accennarlo appena in
corso di causa. Non è pertanto possibile seguire la tesi dell’assicurata, né
riconoscere che quello dell’assicurata sia un caso giustificato. Tanto più
che la stessa ha ripetutamente affermato, non tanto di essere stata impos-
sibilitata ad agire, ma di non essere stata informata dall’Istituzione comune
né della possibilità di presentare domanda di esenzione dall’obbligo assi-
curativo in Svizzera né del termine previsto di tre mesi, entro cui avrebbe
dovuto farlo.
12.4
12.4.1 Ci si deve tuttavia chiedere se l'omessa domanda di esenzione en-
tro i termini stabiliti dall’Allegato XI del regolamento n. 883/2004 non possa
essere eventualmente riconducibile ad un’ inadempienza commessa dalle
autorità cantonali preposte all'obbligo di informazione (art. 6a cpv. 1 LAMal
e art. 10 OAMal), come sembra insinuare in questa sede l'insorgente (doc.
TAF 6) con riferimento all'affermazione secondo cui essa non avrebbe ri-
cevuto alcuna indicazione relativa al diritto di opzione da parte dell’autorità
inferiore a seguito della partenza per l’Italia.
12.4.2 Al riguardo l’art. 6a cpv. 1 let. c LAMal dispone che il Cantone inte-
ressato, in specie il Canton D._______, è tenuto ad informare i beneficiari
di una rendita che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro
dell’Unione europea circa l’obbligo di assicurazione in Svizzera contro le
malattie. Il legislatore federale non si è limitato ad imporre l’incombenza
della verifica ai cantoni, ma ha dettato loro le modalità con cui procedere
all’art. 10 OAMal. I cantoni sono così chiamati ad informare la popolazione
periodicamente sull’obbligo assicurativo, a decidere in merito all’esenzione
dall’obbligo assicurativo, ad affiliare presso un assicuratore l’obbligato re-
calcitrante (GEBHARD EUGSTER, die Obligatorische Krankenpflegeversiche-
rung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Band XIV, 3 ed. 2016, p. 450 n. 143 e
riferimenti ivi menzionati; IVANO RANZANICI; La riduzione dei premi dell'as-
sicurazione malattia, Limiti della normativa vigente e proposte alla luce an-
che dell'esperienza ticinese, in: AISUF - Travaux de la Faculté de Droit de
l'Université de Fribourg, Band 364, Schulthess 2016, pp. 141-169).
All’art. 10 cpv. 3 OAMal è inoltre precisato che gli assicuratori sociali pre-
posti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione contro la
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Pagina 15
disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa l'obbligo
d'assicurazione delle persone di cui all'art. 6a cpv. 1 lett. b e c LAMal.
Giusta l’art. 7b OAMal, infine, gli assicuratori informano per iscritto gli assi-
curati di cui all’art. 6a cpv. 1 LAMal circa il prolungamento dell’obbligo d’as-
sicurazione. Gli assicuratori sono dunque tenuti ad informare (si tratta di
un obbligo legale) le persone che trasferiscono il loro domicilio all’estero
(GHISLAINE RIONDEL, Op. cit., n. 685).
12.4.3 In occasione di un’interpellanza parlamentare dell’11 giugno 2009
(n. 09.3596), il Consiglio federale aveva avuto modo di segnalare che, sulla
base delle esperienze dei Cantoni, era emerso come fossero soprattutto i
frontalieri residenti in Italia ad avere difficoltà nella comprensione e
nell’esercizio della procedura di opzione (). Per
regolarizzare la posizione dei lavoratori frontalieri italiani inadempienti, nel
2008 era stata prevista un’apposita procedura in sanatoria, promossa
dall’Ufficio per l’assicurazione malattia cantonale, dall’Ufficio federale della
sanità pubblica e dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, volta a
garantire loro il diritto d’opzione attraverso il riconoscimento di un nuovo
termine trimestrale, di carattere unico e straordinario, per domandare
l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria. Il Tribunale federale, che aveva
considerato tale soluzione conforme ai disposti dell’ALC (cfr. casi
giustificati), ha altresì precisato che l’assenza di un’informazione
individuale e personale ai sensi dell’art. 6a cpv. 1 let. a OAMal riguardo alla
possibilità di esercitare in sanatoria il proprio diritto d’opzione (nella
fattispecie dovuta alla notifica errata dell’informativa), non poteva
pregiudicare i diritti delle persone interessate, nella misura in cui le stesse,
ignorando il nuovo termine, non lo avessero esercitato per tempo (DTF 136
V 295 consid. 3.1 e 5).
Sebbene il caso citato si riferisca alla categoria dei frontalieri (art. 6a cpv.
1 let. a OAMal), le considerazioni circa l’importanza e l’estensione del
dovere di informazione incombente alle autorità cantonali (e con loro agli
assicuratori malattia, art. 7b OAMal e agli assicuratori sociali preposti al
pagamento delle rendite, art. 10 cpv. 3 OAMal) risultano senz’altro
trasponibili anche ai titolari di rendite svizzere residenti all’estero (art. 6a
cpv. 1 let. c OAMal). Tale preciso obbligo legale, essendo previsto da una
disposizione speciale rispetto all’art. 27 LPGA, che prescrive un obbligo
generico d’informazione all’assicurato, ha la priorità sul dovere di diligenza
dell’assicurato di informarsi adeguatamente presso le autorità preposte.
Contrariamente a quanto indicato dall’autorità inferiore in questo specifico
caso, l’assicurata ha il diritto di prevalersi dell’ignoranza di una disposizione
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Pagina 16
legale, nella misura in cui non sia stata informata a dovere
dall’amministrazione.
12.4.4 Nell’evenienza concreta, né alla luce dell’incarto dell’UAIE, né tan-
tomeno di quello relativo all’assicurazione malattia è possibile determinare
se la ricorrente sia stata effettivamente informata riguardo al persistere
dell’obbligo assicurativo in Svizzera, in quanto beneficiaria di una rendita
dell’assicurazione invalidità svizzera, a seguito della sua partenza per l’Ita-
lia (art. 6a cpv. 1 lett. c LAMal, sentenza del TAF C-5359/2017 del 6 dicem-
bre 2018 consid. 7.4). Fra gli atti non figura alcuna indicazione in tal senso
da parte dell’autorità cantonale preposta a trattare la notifica di partenza
(cfr. dichiarazione dell’Ufficio della migrazione del 27 aprile 2016 – allegato
2 inc. LAMal), o della Cassa svizzera di compensazione al momento della
presa a carico del versamento della rendita all’estero (cfr. inc. UAIE), o an-
cora dell’assicuratore malattie al quale essa era affiliata prima di lasciare
la Svizzera. Nonostante tale circostanza, comunque non trascurabile a
fronte dell’obbligo legale imposto dagli art. 6a cpv. 1 let. c LAMal, 7b e art.
10 cpv. 3 OAMal, l’autorità inferiore non risulta abbia svolto particolari in-
dagini, dando per scontato che l’assicurata avrebbe comunque dovuto,
dando prova della diligenza da lei attendibile, informarsi di sua sponte.
Essa si è pertanto limitata a constatare il decorso infruttuoso del termine
per esercitare il diritto d’opzione, respingendo di conseguenza la domanda
di esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
L’autorità inferiore, d’altro canto, neppure ha mai sostenuto nelle proprie
allegazioni che l’assicurata fosse stata correttamente e adeguatamente in-
formata.
Non essendo stato chiarito un aspetto giuridicamente determinante, ossia
la ricezione da parte dell’assicurata delle opportune informazioni riguardo
all’obbligo di assicurazione e alla relativa opzione di far valere il diritto
all’esenzione (sentenza del TAF C-5359/2017 del 6 dicembre 2018 consid.
7.4), non è possibile stabilire se la domanda di esenzione dall’obbligo as-
sicurativo presentato dall’assicurata è tardiva o meno. In simili circostanze
la decisione impugnata poggia su un accertamento incompleto dei fatti.
13.
Da quanto esposto discende pertanto che il ricorso deve essere parzial-
mente accolto, la decisione su opposizione del 21 marzo 2018 annullata e
gli atti di causa rinviati all’autorità inferiore per ulteriori accertamenti ai sensi
del considerando precedente e per l’emissione di una nuova decisione im-
pugnabile (art. 61 PA).
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Pagina 17
14.
14.1 La procedura di ricorso essendo gratuita (art. 18 cpv. 8 LAMal, con
riferimento all’art. 85bis cpv. 2 LAVS), non vengono pertanto prelevate
spese processuali.
14.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un legale
si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza
di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1'000.-
franchi (spese incluse), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal
patrocinatore della ricorrente (corrispondente alla redazione dell’allegato di
replica del 7 agosto 2018 [doc. TAF 6], delle osservazioni dell’8 ottobre
2018 nelle quali sono ribadite sostanzialmente le medesime allegazioni
[doc. TAF 13] e nelle osservazioni del 7 marzo 2019, con cui è stata fornita
risposta allo specifico quesito di questo Tribunale [doc. TAF 22]). L'inden-
nità per ripetibili è posta a carico dell’Istituzione Comune LAMal.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
In parziale accoglimento del ricorso la decisione su opposizione del 21
marzo 2018 è annullata e l’incarto rinviato all’autorità inferiore affinché
completi l’istruttoria ai sensi dei considerandi e si pronunci nuovamente
sulla domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera di
A._______.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L’Istituzione Comune LAMal rifonderà alla ricorrente fr. 1’000.- a titolo di
spese ripetibili.
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Pagina 18
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; atto giudiziario)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova
ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: