Corte II I
C-2204/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider,
cancelliera Paola Carcano.
I._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,_______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invallidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. I._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato dal
_______ con prole, ha svolto attività lucrativa in Svizzera quale
operaio, dal 1984 al 1997, versando regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tale periodo. Dopo il rimpatrio ha svolto l'attività di
operaio fino al 26 novembre 2002 allorquando ha cessato qualsiasi
attività lavorativi per motivi che imputa alle sue precarie condizioni di
salute. È stato riconosciuto invalido civile all'80%. In data 30 novembre
2001 I._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di
una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità che è stata
respinta dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) per carenza di un grado d'invalidità tale da
giustificare il riconoscimento di una rendita con decisione dell'11
settembre 2002, cresciuta incontestata in giudicato. In data 7 marzo
2003 I._______ ha presentato una nuova domanda di rendita in
quanto affetto da cirrosi epatica, splenomegalia con varici esofagee e
broncopatia cronica con disventilazione. Dopo aver effettuato gli
accertamenti di rito, l'amministrazione ha respinto la richiesta di
prestazioni per carenza d'invalidità di tipo pensionabile con decisione
del 3 giugno 2005 cresciuta incontestata in giudicato (doc. 1-96).
B. In data 18 novembre 2005 I._______ ha presentato una nuova
domanda di rendita (doc- 97-100).
Il richiedente è stato visitato il 17 febbraio 2006 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di C._______,
ove il sanitario incaricato ha diagnosticato "cirrosi epatica HBV con
varici esofagee, diabete mellito, ipertensione arteriosa e
spondiloartrosi lombare” ed ha posto un tasso di invalidità dell'80% in
relazione all'ultimo lavoro svolto senza tuttavia esprimersi in merito a
qualsiasi attività lavorativa adeguata alle sue condizioni (doc. 194).
Nell'ambito di tale richiesta è stato esibito un insieme di documenti
medici obiettivi relativo al periodo 2004-2006 comprendente, tra l'altro,
anche la documentazione riguardante i ricoveri dal 3 al 12 novembre
2005 (per emorragia digestiva da varici esofagee in paziente con
cirrosi epatica HBV correlata e diabete mellito di tipo 2), dal 5 all'8
dicembre 2005 (per cirrosi epatica HBV, legatura varici esofagee,
diabete mellito) e dal 13 al 16 gennaio 2006 (per cirrosi epatica HBV,
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legatura varici esofagee ed ipersplenismo; doc. 104-193).
Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha assunto agli atti anche il
questionario dell'assicurato del 4 agosto 2006 (doc. 103).
C. Nel suo rapporto del 29 novembre 2006, la Dott.ssa M._______ del
Servizio medico dell'UAIE, fondandosi sull'incarto, ha posto la diagnosi
principale di “cirrosi epatica etilica con varici esofagee di grado II”,
secondaria (con influsso sulla capacità lavorativa) di “epatite B, terapia
antivirale, lombalgie e cervicalgie con alterazioni degenerative” e
(senza influsso sulla capacità lavorativa) di “ipertensione arteriosa e
diabete mellito”, e ha ritenuto che l'assicurato nella sua precedente
attività di operaio è inabile al 30% dal 21 agosto 2002 rispettivamente
al 40% dal gennaio 2006 mentre è abile al 100% in un'attività semplice
ed adatta (come, per es., portinaio, custode di immobili o cantieri,
sorvegliante di parcheggi/musei e magazziniere; doc. 195 e 196).
D. Mediante progetto di decisione del 5 dicembre 2006 l'UAIE ha
comunicato all'assicurato che la sua richiesta di prestazioni sarebbe
stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 197).
Entro il termine impartito per presentare eventuali osservazioni,
l'assicurato, regolarmente rappresentato dal Patronato INAPA di
A._______, ha avversato il progetto di decisione menzionato. Nulla ha
prodotto a suffragio delle proprie conclusioni. Mediante decisione del 9
febbraio 2007 l'UAIE ha quindi respinto la richiesta di prestazioni
dell'assicurato per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc.
200).
E. Con gravame del 15 marzo 2007, depositato alla posta italiana il 21
marzo successivo, I._______, regolarmente rappresentato dall'avv.
Luigi Potenza di P._______, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
formale della decisione impugnata in quanto priva di motivazione e
materiale in via subordinata affinché gli sia riconosciuto il diritto ad
una rendita di invalidità. A suffragio delle sue conclusioni produce un
referto ecocardiografico dell'addome del 6 marzo 2007 ed un referto di
un esame esofagogastroduodenoscopico del 21 novembre 2006.
Chiamata a pronunciarsi, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al
Dott. T._______ del Servizio medico regionale (SMR) che, nel suo
rapporto medico del 5 giugno 2007, ha confermato integralmente, alla
luce della nuova documentazione prodotta, la precedente presa di
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posizione del 29 novembre 2006 della la Dott.ssa M._______ del
Servizio medico dell'UAIE (doc. 202). L'UAIE ha quindi operato il
raffronto dei redditi giungendo alla conclusione che l'assicurato
presenta un grado di invalidità del 22% (doc. 203) e, nelle sue
osservazioni responsive del 10 luglio 2007, propone pertanto la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
Nel corso dell'ulteriore scambio degli allegati le parti hanno mantenuto
le proprie posizioni processuali. In data 26 dicembre 2007 il ricorrente
ha versato l'anticipo di 300.-- franchi equivalente alle presunte spese
processuali.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
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dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
Pagina 5
4.
Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Preliminarmente occorre rilevare che I._______ ha contestato la
validità della decisione avversata da un punto di vista formale poiché,
a suo avviso, sarebbe nulla in quanto priva di motivazione.
5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile
1999 (Cost, RS 101) comprende il diritto per l'assicurato di prendere
conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b),
di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione
sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di
ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di
partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di
poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad
influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e
giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il
diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di
esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito stricto
sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata).
5.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito
dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per
l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari
ed a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di
impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso
eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo
(cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007
consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di
trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice
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(o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha
fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di
apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena
conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata
dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da
giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e
dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento
dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai
diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Nel
campo delle assicurazioni sociali, in particolare, le esigenze relative
alla motivazione non devono essere particolarmente elevate. È, infatti,
sufficiente che l'amministrazione indichi brevemente i motivi della
decisione e quali sono gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124
V 180, consid. 1a, confermato in DTF del 9 maggio 2000 in re I. ed in
Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
5.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una
garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in
principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I
19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464
consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale
violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando
l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito
alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e
che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
5.4 Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata risulta
relativamente stringata, ciò non ha tuttavia impedito all'assicurato di
Pagina 7
comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito
del ricorso, infatti, egli ha potuto difendersi in maniera corretta.
Concretamente il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti su cui la
decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Tuttavia,
anche se la decisione venisse considerata non sufficientemente
motivata, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata
dall'impugnazione della stessa davanti alla scrivente autorità, la quale
dispone di piena cognizione. In occasione delle osservazioni
responsive del 10 luglio 2007 inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo
di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni,
successivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il
diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
Stante quanto precede, la censura del ricorrente, in ordine
all'insufficienza della motivazione e, quindi, alla violazione del suo
diritto di essere sentito, deve essere respinta.
6.
6.1 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961: OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra
nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale ed, in
particolare, verificare se la modifica del grado di invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V
115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87ss. OAI,
Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8,
DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato
di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
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stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF
113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p.
323, consid. 2a). In ogni caso la revisione della rendita è possibile
unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale,
la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che
una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in
modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a e 1985 pag. 336). In caso di
miglioramento o aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a
cpv. 1 e 2 OAI). Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità
si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni è
costituito dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il
diritto alla rendita (DTF 133 V pag. 108, consid. 5.4).
6.2 Il collegio giudicante rileva preliminarmente che l'amministrazione
è entrata nel merito della nuova richiesta di rendita di I._______ e
quindi, conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando
6.2, il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
quello intercorrente tra il 3 giugno 2005 (data della decisione,
cresciuta incontestata in giudicato, con cui l'amministrazione ha
respinto la richiesta di prestazioni del 7 marzo 2003 per carenza
d'invalidità di tipo pensionabile) ed il 9 febbraio 2007 (data della
decisione qui avversata, con la quale l'amministrazione ha respinto la
richiesta di prestazioni del 18 novembre 2005). Il Tribunale analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve cumulativamente essere invalido ai sensi
della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera
durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). In base all'art. 8
LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o
parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI
precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio mentre il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
Pagina 9
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito
all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista
dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40 % in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
Pagina 10
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 Posto che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera
durante più di un anno intero in totale e pertanto adempie la
condizione della durata minima di contribuzione alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita, dev'essere innanzitutto
accertato se lo stato di salute dell'assicurato ha subito una modifica
rilevante tra il 3 giugno 2005 ed il 9 febbraio 2007.
9.2 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato, al
momento in cui è stata respinta la seconda richiesta d'invalidità con
decisione del 3 giugno 2005 cresciuta incontestata in giudicato, era
affetto da: cirrosi epatica, splenomegalia con varici esofagee e
broncopatia cronica con disventilazione. Dalla documentazione agli atti
si evince altresì che l'assicurato, nel periodo in esame, era affetto da
cirrosi epatica HBV con varici esofagee, diabete mellito, ipertensione
arteriosa e spondiloartrosi lombare. Tali diagnosi sono confermate
dalla Dott.ssa M._______ e dal Dott. T._______, ambedue medici
dell'UAIE (doc. 195, 196 e 202). Il quadro diagnostico di cui è portatore
I._______ si è pertanto modificato
Pagina 11
10.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate, il sanitario medico dell'INPS ha posto un tasso di
invalidità dell'80% in relazione all'ultimo lavoro svolto senza tuttavia
esprimersi in merito a qualsiasi attività lavorativa adeguata alle sue
condizioni (doc. 194). Dal canto loro, i medici dell'amministrazione
(Dott.ssa M._______ e Dott. T._______) nei loro rapporti
rispettivamente del 29 novembre 2006 e del 5 giugno 2007, hanno
ritenuto che l'assicurato nella sua precedente attività di operaio è
inabile al 30% dal 21 agosto 2002 rispettivamente al 40% dal gennaio
2006 mentre risulta abile al 100% in un'attività semplice ed adatta
(come, per es., portinaio, custode di immobili o cantieri, sorvegliante di
parcheggi/musei e magazziniere; doc. 195, 196 e 202). Dalla
documentazione agli atti si evince che l'assicurato è stato ricoverato
dal 3 al 12 novembre 2005 (per emorragia digestiva da varici esofagee
in paziente con cirrosi epatica HBV correlata e diabete mellito di tipo
2), dal 5 all'8 dicembre 2005 (per cirrosi epatica HBV, legatura varici
esofagee, diabete mellito) e dal 13 al 16 gennaio 2006 (per cirrosi
epatica HBV, legatura varici esofagee ed ipersplenismo; doc. 104-193).
Risulta altresì che l'assicurato beneficia di uno stato di nutrizione
buono (statura 163 cm per 80 kg) con portamento ed andatura
normali, l'apparato sensoriale e quelli respiratorio (a parte un respiro
aspro diffuso) e genitourinario come pure il sistema nervoso-psichico
sono nella norma (cfr. perizia particolareggiata dell'INPS del 17
febbraio 2006). Egli presenta inoltre un diabete mellito (allo stato
attuale senza complicazioni degne di nota) e un' ipertensione arteriosa
(pressione arteriosa 150/100 e 90 pulsazioni al minuto) trattabile
farmacologicamente in modo soddisfacente. Tenuto conto della
spondiloartrosi lombare (rachide lombare contratturato e spinalgico
ipomobile per oltre 1/3) di cui soffre è indubbiamente impedito
nell'assolvimento di lavori medio-pesanti. Maggiormente delicato
appare, per contro, lo stato del sistema digerente-endocrino (cirrosi
epatica HBV con varici esofagee ed ipersplenismo a seguito delle
quali si è dovuto sottoporre ai predetti interventi di legatura). A questo
proposito dev'essere comunque rilevato che i dati di laboratorio
concernenti specificatamente le funzioni del fegato (ad es.,
transaminasi, Gamma-GT, ecc.) sono nella norma ed attestano quindi
una buona funzionalità dell'organo in questione. Facendo quindi
astrazione dal periodo in cui I._______ si è sottoposto ai menzionati
interventi (e, quindi, dall'inizio novembre 2005 alla fine del gennaio
2006 considerata altresì la convalescenza), il suo stato di salute
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appare essere discreto.
Tenuto conto dell'insieme delle patologie di cui il ricorrente è portatore
e delle conclusioni a cui sono giunti i medici dell'UAIE, il collegio
giudicante ritiene che l'assicurato nella sua precedente attività di
operaio è inabile al 30% dal 21 agosto 2002 rispettivamente al 40%
dal gennaio 2006) mentre risulta abile al 100% in un'attività semplice,
leggera ed adatta (come, per es., portinaio, custode di immobili o
cantieri e sorvegliante di parcheggi/musei).
11.
L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe
conseguire se non fosse diventato invalido.
Sulla scorta di quanto dichiarato nel questionario del datore di lavoro
del 26 aprile 2002 (doc. 9), l'amministrazione ha tenuto conto (calcolo
effettuato il 15 luglio 2007) di un salario mensile medio, privo di
invalidità, conseguibile in Italia quale manovale (addetto all'assistenza
ed alla ricarica di estintori) ed indicizzato al 2005 di Euro 1'480.53.
Sulla base dei risultati statistici dell'Ufficio internazionale del lavoro di
Ginevra (Bollettino delle statistiche di lavoro, ufficio internazionale del
lavoro, Ginevra 2006, risultati dell'inchiesta di ottobre 2004 e 2005),
l'amministrazione ha accertato il salario mensile medio ottenibile in
attività di tipo leggero non qualificate e piú precisamente:
- addetto agli stocks nel commercio all'ingrosso Euro 1'396.77;
- cassiere nel commercio al dettaglio Euro 1'276.89;
- manovale non qualificato in stamperie ed industrie annesse
Euro 1'186.66.
Ha quindi ritenuto quale salario mensile da invalido un importo
corrispondente alla media dei salari relativi alle professioni sostitutive
e, quindi, un introito mensile di Euro 1'286.77 al quale ha poi applicato
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un correttivo del 10% tenuto conto dell'età e dell'esigibilità unicamente
di attività leggere (DTF 124 V 321, 126 V 75, Sozialversicherungs-
recht, Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n. 6 e SVR 2000 IV n. 1). È cosí
giunta ad un salario mensile medio di Euro 1'158.10. Il confronto fra un
reddito privo di invalidità di Euro 1'480.53 ed un introito teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'158.10 comporta una perdita di
guadagno del 21,78 % [(1'480.53 - 1'158.10)x100] : 1'480.53}, tasso
che esclude il riconoscimento del diritto alla rendita d'invalidità. A titolo
abbondanziale si osserva che non si raggiungerebbe il tasso minimo
del 40% richiesto dalla legge per avere diritto al quarto di rendita
nemmeno nell'ipotesi in cui si dovesse applicare all'introito teorico di
Euro 1'286.77 la riduzione massima del 25% consentita dalla
giurisprudenza per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato
(DTF 126 V 75). Infatti, il calcolo comparativo, rispetto al salario privo
di invalidità di Euro 1'480.53, comporterebbe una perdita di guadagno
del 34.81 % {[(1'480.53 – 965.07)x100] : 1'480.53.
I._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
12.
A titolo di spese processuali si prelevano 300.- franchi (art. 69 cpv. 2
LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006) e non vengono
assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano 300.- franchi, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dalla ricorrente in
data 26 dicembre 2007. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. ________),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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