B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2218/2012
S e n t e n z a d e l 4 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 21 marzo 2012.
C-2218/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera a partire dal
1972, solvendo regolari contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i su-
perstiti e l'invalidità. Dal novembre 1972 egli era alle dipendenze di una
ditta di articoli tecnici/plastici di Mendrisio, in ragione di 43,25 ore setti-
manali. Il dipendente non si è più presentato al lavoro per ragioni di ma-
lattia dal 23 settembre 2010 (doc. 13). In data 15 marzo 2011, il nominato
ha presentato una domanda volta al conseguimento di una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 5).
B.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la ri-
chiesta, ha dapprima acquisito agli atti l'incarto della Cassa malati (CM),
nel quale, per l'essenziale, figurano tre rapporti del Dott. Heitmann di
Chiasso (specialista in medicina interna), rispettivamente del 1° ottobre
2010, 29 novembre 2010 e 2 marzo 2011. Questo sanitario rileva, in so-
stanza (ultimo rapporto), gli esiti di toilette per ulcera alla gamba destra
(17 dicembre 2010) e di innesto di vena su ulcera alla gamba destra il 21
dicembre 2010 per importantissima ulcera arto inferiore destro a manicot-
to, diabete II, esiti di revisione ferita nucale per flemmone.
C.
L'Ufficio AI, il 16 agosto 2011, ha constatato che l'assicurato era sempre
in malattia ed ha trasmesso gli atti al Dott. Andreoli (doc. 20). Questi, nel
rapporto del 22 agosto 2011, ha ritenuto utile una valutazione polispecia-
listica (doc. 21).
La perizia in parola è avvenuta il 17, 20 e dal 25 al 27 ottobre 2011 pres-
so il Servizio di accertamento medico dell'assicurazione per l'invalidità
(SAM) di Bellinzona. L'assicurato è stato sottoposto a visite specialistiche
in reumatologia (Dott. Christen), dermatologia (Dott. Pelloni), diabetologia
(Dott. Chanda), cardiologia (Dott. Menafoglio). Nella relazione finale del 2
gennaio 2012, i medici incaricati (Dott.ri El Shater e Biaggi) hanno rilevato
una diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro (riassunto; dettaglio
nella parte in diritto) di sindrome cervicolombovertebrale, disturbi statici
del rachide, gonartrosi destra; diabete mellito II/B diagnosticato nel 2010
e complicato da diverse co-patologie; diagnosi senza influsso sulla capa-
cità di lavoro: incipiente cardiopatia ipertensiva, dermatite seborroica, de-
squamazione psoriasiforme alla gamba destra. I sanitari del SAM hanno
C-2218/2012
Pagina 3
confermato che il paziente è totalmente inabile al lavoro come operaio
stampatore del settore plastico (precedente lavoro) e ciò da settembre
2010 (cessazione dell'attività). In attività sostitutive leggere, semisedenta-
rie a determinate condizioni di postura, porto pesi, marcia, A._______ è
abile al cento per cento dal punto di vista reumatologico/ortopedico, car-
diologico. Con una ulteriore serie di limitazioni (possibilità di cura antidia-
betica sul posto di lavoro, possibilità di stare a dieta, interdizione di lavo-
rare in piedi, esclusioni di attività con pedaliere, interdizione di attività con
orario irregolare, interdizione di lavori stressanti o con l'uso di attrezzi pe-
ricolosi, ecc.) il peritando sarebbe valido al cento per cento anche sotto il
profilo diabetologico, come pure dal lato dermatologico (evitando ambienti
troppo caldi). Questa capacità al lavoro ha inizio (dopo il periodo di malat-
tia) da luglio 2011 (in base ad un certificato del medico curante, Dott.ssa
Zanzi). In precedenza, dalla data dell'interruzione dell'attività a fine giu-
gno 2011, il paziente è totalmente invalido al lavoro.
D.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Andreoli, dell'Ufficio AI, il
quale, nel rapporto dell'11 gennaio 2012, ha condiviso diagnosi e valuta-
zione espresso dai sanitari del SAM (doc. 28).
Con progetto di decisione dell'11 gennaio 2012, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la reiezione della domanda di prestazioni per carenza d'invalidità
di livello pensionabile (doc. 29). Infatti, secondo il calcolo comparativo dei
redditi, A._______, svolgendo un'attività alternativa in misura del 100%,
invece di quella di operaio stampatore, subirebbe una perdita di guada-
gno del 14%. In questo calcolo è stato ritenuto un reddito privo d'invalidità
di 59'044 franchi (2010); un introito teorico (statistico) dopo d'invalidità di
61'753,99 franchi, ridotto del 18% per tenere conto della situazione per-
sonale dell'assicurato, ossia 50'638,27 franchi (doc. 31).
Con le osservazioni del 10 febbraio 2012, A._______, regolarmente rap-
presentato dal Patronato INAS di Mendrisio, chiede all'Ufficio AI una riva-
lutazione della sua situazione che tenga conto di tutti i fattori qui determi-
nanti (età, limitazioni funzionali, formazione, carriera lavorativa, ecc.). A
suffragio delle sue conclusioni produce un parere medico-legale espresso
il 7 febbraio 2012 dalla Dott.ssa Ghiringhelli di Varese. Questo medico
non avanza ulteriori elementi diagnostici, ritiene ovvia l'incapacità di lavo-
ro del paziente nella precedente attività, ma insiste sulla reale incollocabi-
lità dello stesso nelle presunte attività di sostituzione. La Dottoressa insi-
ste sull'ulcera grave alla gamba destra sempre risultata inguaribile mal-
grado le cure che comporta una riduzione notevole dell'utilizzo del piede
C-2218/2012
Pagina 4
e compromette la dinamica deambulatoria. In qualità di operaio non quali-
ficato, che ha sempre svolto lo stesso mestiere (dal 1972), un reinseri-
mento appare irrealizzabile. La stessa pone un grado d'invalidità (genera-
le) dell'80%. Produce foto della gamba e piede lesi (nell'incarto mal ripro-
dotte) ed un referto 27 gennaio 2012 (Dott.ssa Romano) non ben leggibi-
le (doc. 32).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Andreoli, il quale, nella nota
del 13 marzo 2012, ha affermato che il referto della Dott.ssa Ghiringhelli
non apporterebbe novità di rilievo rispetto alla valutazione del SAM (doc.
35).
Mediante decisione del 21 marzo 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per no-
tificare provvedimenti per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha re-
spinto la richiesta di prestazioni (doc. 39).
E.
Con il ricorso depositato il 24 aprile 2012, A._______, sempre rappresen-
tato dal Patronato INAS, chiede il riconoscimento del suo diritto alla rendi-
ta intera AI, la dispensa dalle spese giudiziarie e protesa le ripetibili. L'in-
sorgente contesta il calcolo comparativo dei redditi che non terrebbe con-
to né del GAP salariale (differenza fra i salari statistici e quelli attribuiti
nella zona di frontiere in Ticino). Sotto il profilo medico, l'Ufficio AI non a-
vrebbe sufficientemente tenuto conto del danno alla gamba destra le illu-
sorie possibilità di reinserimento in consono settore produttivo a quell'età
ed in quelle condizioni in una persona che per quasi 40 anni ha svolto il
medesimo compito. Allega, a suffragio delle sue conclusioni, una nuova
presa di posizione della Dott.ssa Ghiringhelli (23 aprile 2012) la quale in-
siste sul danno alla gamba e sulle continue cure alle quali il paziente de-
ve sottoporsi (esibisce diversi attestati di controllo specialistici e prescri-
zioni di cure). Sottolinea come anche l'arto inferiore sinistro sia compro-
messo da vene varicose estese. La deambulazione è claudicante (con
bastone). Vengono esibiti anche risultati di visite cardiologiche con esami
specifici recenti.
F.
Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli atti
al Dott. Erba, del proprio servizio medico, il quale, nel rapporto del 21
maggio 2012, rileva che al momento della visita dermatologica del 16
febbraio 2012 (rapporto prodotto con il ricorso) non era presente un'ulce-
razione; per quel che è della deambulazione claudicante tale circostanza
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Pagina 5
esisteva già in occasione della visita al SAM e, infine, non vi sono ele-
menti patologici di rilievo nella situazione cardiologica, sotto cura.
Nel suo preavviso del 1° giugno 2012, l'Ufficio AI cantonale conferma la
valutazione medica emersa nel corso d'istruttoria. Per quel che concerne
il calcolo della perdita di guadagno, l'Ufficio AI ne conferma l'esattezza.
L'Ufficio precisa che anche procedendo a titolo abbondanziale a un nuovo
calcolo che tenga conto del GAP salariale (fondato su un salario statistico
del settore plastica nel 2010 di 64'453 franchi e su un GAP di 8,39% a cui
deve essere tolto il 5%, con risultato di differenza dai salari statistici del
3,39%), il livello del 40% d'invalidità non verrebbe comunque raggiunto.
Ad ogni modo, osserva l'amministrazione, il principio del "parallelismo"
(GAP) non potrebbe essere applicato poiché si suppone che l'interessato
si sia accontentato della sua remunerazione effettiva (doc. 5 TAF).
Anche l'UAIE, nelle sue osservazioni del 14 giugno 2012, propone di re-
spingere l'impugnativa (doc. 5 TAF).
G.
Per quanto riguarda l'esenzione dalla spese processuali, la parte ricorren-
te ha compilato l'apposito questionario ed ha fornito diversa documenta-
zione (doc. 4 TAF). Con ordinanza del 2 luglio 2012 (doc. 6 TAF), la parte
ricorrente è stata esentata dall'anticipare le spese processuali.
H.
Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive amministrazioni e
del parere del Dott. Erba, la parte ricorrente ha ribadito (replica del 17
settembre 2012) la sua intenzione di mantenere il ricorso (doc. 9 TAF).
Produce una relazione completiva della Dott.ssa Ghiringhelli la quale si
sofferma su di un ulteriore peggioramento della circolazione venosa, que-
sta volta all'arto inferiore sinistro. Si esibisce un ecocolordoppler (ECD)
arterioso del 24 maggio 2012 e, fra l'altro, una breve relazione del Prof.
Dott. Castelli, specialista in flebologia del 9 luglio 2012 che chiede esami
supplementari. Vengono ancora esibiti un parere completivo della
Dott.ssa Ghiringhelli del 10 settembre 2012, la quale insiste sull'incollo-
cabilità del paziente, 63enne, anche in attività di ripiego; dei verbali circa le
cure al Centro (ospedaliero) di vulnologia di Varese (ultimo del 30 luglio
2012); i risultati di un ecocolordoppler arti inferiori del 29 maggio 2012; un
ecocolordoppler dei tronchi sovraortici dell'11 agosto 2012 (doc. 9 TAF).
I.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott. Er-
C-2218/2012
Pagina 6
ba, il quale, nella relazione del 25 ottobre 2012, ha osservato che in base
alla refertazione oggettiva esibita la patologia ulcerosa è in via di guari-
gione e non vi sarebbero impedimenti di rilievo per lo svolgimento d'attivi-
tà non richiedenti ripetuti spostamenti.
Nella duplica del 26 ottobre 2012, l'Ufficio AI cantonale ripropone la reie-
zione del ricorso. Duplicando in data 2 novembre 2012, anche l'UAIE
propone la reiezione del ricorso.
Con ordinanza del 9 novembre 2012, il Tribunale amministrativo federale
ha inviato alla parte ricorrente, per conoscenza, copia delle rispettive du-
pliche e del parere del Dott. Erba menzionato.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale am-
ministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle au-
torità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 Va precisato che nella fattispecie l'Ufficio AI cantonale è competente
per trattare l'esame della richiesta di prestazioni, mentre l'autorità inferio-
re è competente per notificare l'impugnata decisione (art. 40 cpv. 2
dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI,
RS 831.201]).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
C-2218/2012
Pagina 7
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella fattispecie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
Di conseguenza, è applicabile, nella fattispecie, l'accordo sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizze-
ra, da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra,
entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
C-2218/2012
Pagina 8
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 18 marzo 2011 (6a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui i fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid.
1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre
2011 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data, secondo
le nuove disposizioni.
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 21 marzo 2012, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella fattispecie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della du-
C-2218/2012
Pagina 9
rata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
C-2218/2012
Pagina 10
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 L'interessato ha lavorato a tempo pieno fino al 23 settembre 2010
(doc. 13).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
C-2218/2012
Pagina 11
9.
9.1 Nella fattispecie si può ritenere la diagnosi posta in evidenza dal SAM
(doc. 27). I medici incaricati hanno ritenuto:
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: sindrome cervicoverte-
brale cronica con/su: alterazioni degenerative della colonna cervicale (o-
steocondrosi C5-C7, spondilosi iper-ostotica); disturbi statici del rachide
con/su: ipercifosi dorsale alta, protrazione del capo, scoliosi sinistro-
convessa; gonartrosi destra; diabete mellito tipo 2B, diagnosticato nel
2010 con/su: obesità (BMI 30 kg/m2), microalbuminuria, sospetta polineu-
ropatia periferica, dislipidemia, pregresso flemmone nucale, pregressa ul-
cera estesa ed infetta a manicotto all'arto inferiore destro, pregresso tra-
pianto secondo Thiersch alla sopraccitata gamba nel dicembre 2010.
Diagnosi senza influenza sulla capacità di lavoro: ipertensione arteriosa
con/su incipiente cardiopatia ipertensiva, dermatite seborroica, desqua-
mazione psoriasiforme nella zona del trapianto alla gamba destra.
I documenti esibiti in sede di audizione, ricorso e replica (segnatamente
le relazioni della Dott.ssa Ghiringhelli e la refertazione oggettiva) non at-
testano novità patologiche rispetto a quanto già evidenziato.
9.2 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, l'Ufficio AI cantonale ha fatto allestire una perizia plurispecialistica
al SAM di Bellinzona.
Una perizia richiesta dall'Ufficio AI cantonale non può essere scartata ad-
ducendo che si tratta di un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce
all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita, procuran-
dosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la ca-
pacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo
possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, ese-
guiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale or-
gano amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie
ordinate in adempimento di questo compito non possono essere conside-
rate di parte (DTF 123 V 175 e 122 V 157).
Lo stesso vale per quel che riguarda le perizie dell’amministrazione fatte
esperire da medici esterni. Il Tribunale federale ha considerato rilevante
una perizia affidata al SAM (nella specie la prima perizia "bidisciplinare
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del 27 luglio 2010, doc. 56, è stata ordinata al Servizio medico d'accerta-
mento dell'AI, SAM), negando che tale organizzazione sanitaria possa
essere considerata parte in causa per sussistenza di un vincolo per cui
l’istituto medesimo sarebbe obbligato a tenere in particolare considera-
zione gli interessi specifici dell’assicurazione per l’invalidità (DTF 136 V
376 consid. 4). Determinante è la circostanza che la perizia del servizio di
accertamento medico rispetti tutti i principi concernenti la valutazione me-
dica dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto medico va in particolare accertato se il rapporto è completo per
quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se
tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza
della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella pre-
sentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge
sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea
di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale
probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V
352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). In una recente giurisprudenza il
Tribunale federale ha tra l'altro precisato che quando in opposizione ad
un accertamento di un servizio medico specifico dell'AI viene presentata
una perizia che contraddice in modo scientifico ed esauriente quanto e-
spresso dalla precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle
conclusioni, ed il giudice non è in grado di decidere quali fra le due può
essere condivisa, è lecito far allestire una perizia giudiziaria indipendente
e conclusiva (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
9.3
9.3.1 Dal punto di vista reumatologico/ortopedico, il Dott. Christen consi-
dera che il paziente presenta patologie superate che possono aver in-
fluenzato la sua capacità di lavoro e che non hanno pertinenza nella ma-
teria da lui trattata, ma implicano un certo coinvolgimento nell'analisi clini-
ca (p. esempio il flemmone nucale operato che incide sulla mobilità cervi-
cale e la patologia circolatoria agli arti inferiori che comporta una certa
claudicatio).
Il paziente lamenta una sensazione di stiramento all'altezza della cicatrice
nucale con dolori che appaiono in quasi tutti i movimenti del capo; la co-
lonna cervicale è bloccata all'estensione passiva, e compromessa alle ro-
tazioni globali dalle due parti. Sono comunque assenti deficit cervicoradi-
colari. La mobilizzazione della spalle avviene liberamente, ma dolorante.
La colonna dorsale è altamente ridotta alla flessione attiva ed estensione
passiva, ma libera alle lateroflessioni passive bilaterali. La colonna lom-
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bare appare moderatamente limitata alla flessione attiva. Il paziente la-
menta dolori al passaggio toracolombare sia alla lateroflessione passiva
verso destra, sia all'estensione passiva. Sono comunque assenti, anche
in questo caso, deficit lombo-radicolari. Il peritando lamenta anche dolori
in prossimità dell'innesto cutaneo tibiale a destra. Per quanto riguarda la
situazione articolare, l'esperto rileva una mobilità coxofemorale libera ed
indolore, movimenti passivi liberi anche alle ginocchia, ma in parte dolo-
ranti. L'assicurato deambula con l'ausilio di un bastone portato a destra a
seguito di zoppia antalgica.
Per quel che si riferisce ai lavori che il paziente potrebbe ancora svolgere,
il Dott. Christen, giudica lo stesso ancora in grado di svolgere al cento per
cento attività che osservino le seguenti limitazioni/restrizioni (riassunte
nella relazione finale): egli può molto spesso sollevare e portare pesi fino
a 5/10 kg fino all'altezza dei fianchi, ma di rado fra i 10 ed i 25 kg, mai ol-
tre i 25 kg; sopra l'altezza del petto non deve mai portare pesi oltre i 5 kg;
il paziente può maneggiare bene attrezzi di precisione leggeri/medi e solo
talvolta quelli pesanti, quasi mai quelli molto pesanti. Il peritando può ra-
ramente effettuare lavori al disopra del capo, può spesso effettuare la ro-
tazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclina-
ta in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, ma di rado
assumere la posizione inginocchiata. Egli può molto spesso effettuare la
flessione della ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata.
L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata,
ma poco la posizione in piedi. Egli può molto spesso camminare fino a 50
metri, molto spesso oltre i 50 metri ed anche per lunghi tragitti, ma solo
talvolta su terreni accidentati, solo talvolta salire scale, mai salire su scale
a pioli. In queste condizioni, un'attività al cento per cento è ancora teori-
camente possibile.
9.3.2 Dal punto di vista diabetologico (Dott. Chanda), non è tanto il diabe-
te tipo II/B che sembra essere ben auto controllato ad incidere sulla ca-
pacità di lavoro dell'assicurato, quanto piuttosto una sospetta polineuro-
patia diabetica. L'esperto afferma che l'insicurezza alla deambulazione
sia dovuto a questo. Ne consegue che per il Dott. Chanda il paziente può
essere considerato abile al lavoro sostitutivo (100%) nell'ambito di attività
da svolgere in posizione solo seduta, nella quale sia escluso l'utilizzo dei
piedi (pedaliere, ecc.); sono escluse le attività su terreni slivellati. La pato-
logia in sé stessa esclude pure attività irregolari come orario; lavoro sera-
le e notturno, attività di stress (ore di punta, commercio, ecc.), l'uso di ap-
parecchi potenzialmente pericolosi per sé e per terzi, attività su ponteggi,
scale a pioli, ecc. sono pure proibite. Inoltre, sul posto di lavoro, egli deve
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ottenere la possibilità di seguire la terapia antidiabetica (per orale e/o in-
sulinica), poter seguire la dieta (spuntini inclusi), poter eseguire il control-
lo glicemico in qualsiasi impellente momento, poter assumere carboidrati
nei momenti necessari (ipoglicemia), poter eseguire le correzioni nei mo-
menti iperglicemici.
9.3.3 Dal punto di vista dermatologico (Dott. Pelloni) il paziente presenta i
segni dell'intervento alla nuca (voluminoso flemmone) ed alla gamba de-
stra (per ulcere aperte ed infette). Quest'ultimo arto è attaccato da una
psoriasi di vasta entità. Al capo vi sono segni evidenti di dermatite sebor-
roica. La situazione è sotto controllo, sebbene all'esperto sembri che il
paziente non segua una cura adeguata (insufficienza delle bende elasti-
che). L'esperto ritiene che il paziente, i quelle condizioni, non può svolge-
re lavori in piedi, non può inoltre lavorare in ambienti esposti al calore.
Durante la passata fase delle ulcere venose, tenendo conto anche
dell'ampia superficie toccata e della probabile insufficienza venosa croni-
ca di grado III sottogiacente, la diminuzione della capacità lavorativa è
giustificata da un punto di vista anche dermatologico. Lo specialista con-
clude che, al di là delle conoscenze del paziente e dell'anagrafe, un rein-
serimento professionale in un ambito lavorativo che non richieda un'attivi-
tà con forte esposizione a finti di calore e la posizione eretta quasi senza
movimento per tutto il giorno, sia possibile. In posizione seduta, il pazien-
te potrebbe svolgere qualsiasi attività.
9.3.4 Per il resto, l'insorgente presenta da circa due anni di un'ipertensio-
ne arteriosa non invalidante e tenuta sotto controllo con farmacoterapia.
L'indagine cardiologica eseguita al SAM (Dott. Menafoglio) non ha posto
in evidenza patologie maggiori e/o debilitanti.
9.4
9.4.1 La refertazione esibita in sede ricorsuale e di replica è stata esami-
nata dal Dott. Erba. In particolare gli esami ecocolordoppler arti inferiori e
tronchi sovra-aortici (cfr. doc. 11 TAF) sembrano confermare l'evoluzione
positiva della patologia circolatoria agli arti inferiori. Non vi sono nemme-
no elementi di natura angiologica che lascino presagire un'impossibilità
per il paziente di svolgere i lavori adeguati a lui ancora proponibili. Indi-
pendentemente dagli esami oggettivi che possono rilevare anomalie del
sistema circolatorio periferico agli arti inferiori, l'esame clinico effettuato
sia l'11 giugno che il 30 luglio 2012 presso il Centro di vulnologia di Vare-
se, conferma una situazione di guarigione quasi completa (doc. 9 TAF).
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Pagina 15
9.4.2 Dal canto suo, la Dott.ssa Ghiringhelli non apporta novità dal punto
di vista diagnostico, ma si limita ad osservare che, data la scarsa prepa-
razione scolastico/professionale del nominato, persona peraltro che ha
sempre svolto l'attività di operaio presso la stessa azienda, considerata
anche l'età (più di 61 anni compiuti al momento di cessare il suo lavoro),
viste le molteplici limitazioni di ordine ortopedico / endocrinologico / der-
matologico, un'attività di sostituzione appare meramente illusoria. Il perito
di parte pone quindi un grado d'invalidità generale dell'80%, ma non de-
scrive, oggettivamente, un quadro limitante più severo di quello rilevato
dai medici del SAM.
Ora, dottrina e giurisprudenza raccomandano grande prudenza nel ba-
sarsi su certificazioni redatte da medici stranieri, siccome, da un lato, un
apprezzamento espresso con cognizione di causa presuppone, eviden-
temente, una buona conoscenza del diritto svizzero delle assicurazioni
sociali e, dall'altro, le basi di valutazione all'estero sono spesso diverse
da quelle conosciute in Svizzera (cfr. P. OMLIN, Die Invalidität in der obli-
gatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 296 e seg.). Si deve,
quindi, ammettere che ai rapporti stilati dalla Dott.ssa Ghiringhelli non può
venire riconosciuto il necessario valore probante richiesto per vagliare la
lite soprattutto per quanto riguarda la fissazione del grado di inabilità lavo-
rativa (cfr. DTF 122 V 160 consid. 1c e riferimenti menzionati).
9.5
9.5.1 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del SAM e dei medici
dell'Ufficio AI cantonale (Dott.ri Andreoli ed Erba), ritiene pertanto che
A._______, dopo un periodo di malattia in fase acuta che si protrae da fi-
ne settembre 2010 a fine giugno 2011 (cfr. perizia, doc. 27 pag. 19),
quando è ammessa un'incapacità di lavoro totale, avrebbe potuto ripren-
dere un'attività lucrativa adatta alle sue capacità al cento per cento, leg-
gere sedentarie, ripetitive, non qualificate quali quella di operaio addetto
al controllo di macchine di produzione automatica (posizione seduta), o-
peraio addetto alla creazione ed all'imballaggio di piccoli oggetti (posizio-
ne seduta), addetto alla ricezione in portinerie di ditte ed ogni altro lavoro
che rispetti i limiti enunciati da svolgersi in posizione prevalentemente se-
duta.
9.5.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
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Pagina 16
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 123 V 88 consid. 4c e 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
9.5.3 È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha
svolto principalmente l'attività di operaio del settore della plastica. Si può
tuttavia ritenere che all'interessato si presenta un ventaglio relativamente
ampio di professioni possibili (e sufficientemente specificate) in diversi
settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono necessa-
riamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professio-
nale. L'insorgente non presenta infatti limitazioni tali, nelle attività di ripie-
go, da impedirgli di accedere a delle attività di ripiego come quelli descrit-
te, in misura completa. Inoltre, i lavori sostitutivi indicati, pur tenuto conto
delle numerose limitazioni funzionali (e di determinati ambienti ed orari e
modalità di lavoro) presentate dell'insorgente, non richiedono un partico-
lare adattamento del suo posto di lavoro (a parte delle facili adattabilità
dettate dal diabetologo) e neppure una specifica formazione.
9.5.4 Per quanto riguarda l'età dell'assicurato, ormai prossimo alla pen-
sione, non si tratta di un argomento determinante (sull'influenza dell'età
sulla capacità residua di un assicurato v. sentenza destinata alla pubbli-
cazione del Tribunale federale 9C_149/2011 del 25 ottobre 2012 consid.
3.1 con i riferimenti). Il momento determinante per sapere se una persona
può mettere a profitto la sua capacità di lavoro residua è quello in cui l'e-
sigibilità di un'attività è constatata dal punto di vista medico (sentenza del
Tribunale federale 9C_149/2011 del 25 ottobre 2012 consid. 3.3). L'offerta
di manodopera per attività semplici leggere non dipende infatti in modo ri-
levante dall'età del lavoratore (sentenze del Tribunale federale I 39/04 del
20 luglio 2004 consid. 2.4 e 9C_610/2007 del 23 ottobre 2007 con-
sid. 4.3). Oltretutto non va sottaciuto che al momento in cui è stata de-
terminata medicalmente la residua capacità lavorativa medico-teorica in
un'attività sostitutiva (perizia SAM dell'ottobre 2011) restavano all'assicu-
rato due anni e sette mesi di lavoro prima del pensionamento secondo le
norme svizzere. In queste circostanze, la possibilità di trovare un lavoro di
sostituzione non appariva irreale.
10.
10.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
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Pagina 17
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
10.2 Nel 2010, anno di riferimento (cessazione dell'attività lucrativa nel
settembre di quell'anno), il salario privo d'invalidità sarebbe ammontato a
59'044 franchi, circostanza non contestata. Potrebbe essere precisato
che il calcolo comparativo dei redditi avrebbe dovuto essere effettuato sui
dati del 2011 (DTF 128 V 174 e 129 V 222), anno in cui sarebbe sorto un
eventuale diritto alla rendita. Tuttavia, il calcolo è stato effettuato l'11 gen-
naio 2012 (doc. 31), per cui i dati statistici (necessari poi per il rilevamen-
to del reddito privo d'invalidità) non erano ancora a disposizione dell'Uffi-
cio AI. Va comunque rilevato, alla luce del risultato finale, che tale circo-
stanza è del tutto ininfluente per il diritto a prestazioni.
10.3
10.3.1 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero, semplice, non qualificata e ripetitiva. Queste at-
tività (salari statistici aggiornati al 2010) comportano un salario medio
mensile di 4'948,24 franchi. Questo importo deve essere adeguato se-
condo un orario settimanale di 41.6 medio svizzero (della categoria) e
moltiplicato per 12, ciò che permette di ottenere 61'753,99 franchi all'an-
no.
10.3.2 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fat-
tori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. Va rile-
vato che secondo la consolidata giurisprudenza la riduzione massima è
del 25%. L'Ufficio AI, che gode di un ampio margine d'apprezzamento
(DTF 137 V 71 consid. 5.2), ha operato una riduzione complessiva del
18%, Ne consegue un introito annuale di 50'638,27 franchi (61'753,99 –
18%). Ad ogni modo, anche ammettendo una riduzione massima del
25%, l'assicurato non avrebbe diritto a una rendita, perché la perdita di
guadagno resterebbe inferiore al 40% come lo si vedrà nei considerandi
seguenti.
10.4 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 59'044 franchi ed un in-
troito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 50'638,27 franchi
fa risultare una perdita di guadagno del 14,24%, grado che non comporta
alcun riconoscimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'inva-
lidità. Con una riduzione del 25% del salario da invalido, la perdita di
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guadagno sarebbe del 21,56% (61'753,99 – 25% = 46'315,49; importo
che raffrontato a un salario di 59'044 dà una perdita di guadagno del
21,56%).
10.5 Anche se si dovesse ammettere un'ulteriore riduzione per le ragioni
imputabili al "parallelismo" (o GAP salariale), pari al 3,39%, come spiega-
to dall'Ufficio AI cantonale nelle sue osservazioni del 1° giugno 2012 (par-
te finale), pur sommato al 7% per il mancato riconoscimento della dedu-
zione massima per motivi personali, si otterrebbe una riduzione totale dal
reddito da invalido del 10,39% (da sommare al 18%), il che comportereb-
be una perdita di guadagno totale di circa il 25% (invece del 14,24%).
Questa percentuale è comunque ancora al di sotto del 40% necessario
per avere diritto ad una rendita AI.
11.
11.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
11.2 Come da ordinanza del Tribunale amministrativo federale del 2 luglio
2012, la domanda di esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie è
stata ammessa. Non vengono pertanto prelevate spese processuali.
11.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spe-
se ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale della assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: