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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2222/2011
Sen t e n z a d e l 1 3 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Beat Weber,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti A._________,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 15 marzo 2011.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che :
mediante decisione del 15 marzo 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito la
rendita intera d'invalidità, di cui era al beneficio il cittadino italiano
A._________, nato il , con una mezza rendita con effetto dal 1° maggio
2011;
con il gravame depositato il 12 aprile 2011, completato il 16 maggio 2011,
A._________ chiede il ripristino della rendita intera; produce a suffragio
delle sue conclusioni alcuni rapporti medici;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del
17 maggio 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al
ricorso ed alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio
servizio medico che ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto
di vista medico; il Dott. Habicht nella relazione dell'8 settembre 2011 ha
riferito in particolare che la relazione del Dott. Mari, sulla quale si era
basata l'autorità inferiore per ammettere un miglioramento dello stato di
salute dell'interessato, è incompleta nella misura in cui non descrive le
circostanze del presunto miglioramento; occorrerebbe pertanto
interpellare nuovamente il perito incaricato al fine di confermare
l'avvenuto miglioramento (doc. 139);
l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 19 settembre 2011, ha
pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione
degli atti affinché possa procedere a un complemento istruttorio come
richiesto dal Dott. Habicht;
mediante ordinanza del 21 settembre 2011, copia del risposta dell'autorità
inferiore e della relazione del Dott. Habicht sono state inviate al
ricorrente, al quale è stata data la possibilità di presentare delle
osservazioni entro il 7 ottobre 2011; il ricorrente è stato in particolare
informato che dai nuovi accertamenti potrebbe emergere che abbia diritto
a una rendita intera, ma anche che la prestazione in corso sia
confermata, soppressa o diminuita; al ricorrente è stata quindi data la
possibilità di ritirare il ricorso, avvertendolo che in caso di mancata
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risposta nel termine impartito, lo scrivente Tribunale avrebbe ritenuto che
continuava la procedura;
il ricorrente non ha risposto nel termine impartito né fino ad oggi;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento
o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal
momento che, come rilevato dal Dott. Habicht, occorre reinterpellare i
periti consultati per confermare il presunto miglioramento dal punto di
vista psichico (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._________ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultimo possa ancora svolgere un'attività lucrativa;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
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certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata se si considera che nella fattispecie
l'istruttoria complementare ha lo scopo di precisare e completare una
perizia già ad atti (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
nella fattispecie, non si giustifica tuttavia assegnare al ricorrente
un'indennità per le spese ripetibili in quanto ha agito senza essere
rappresentato;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del
15 marzo 2011, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché
proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
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Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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