Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2223/2011
Sen t e n z a d e l 1 6 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice unico: Francesco Parrino;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______, patrocinato dall'avv. Giuseppe Sessa,
Via Antinori (Parco Vittoria) n.16, IT84084 Fisciano,
ricorrente,
Contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione su
opposizione del 15 febbraio 2011.
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Fatti:
A.
Mediante decisione del 28 luglio 2010, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino
italiano, nato il , una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, a decorrere dal 1° luglio 2010 (doc. 111). L'importo della
prestazione, Fr. 1'058. mensili, era stato calcolato in base ad una durata
contributiva di 23 anni e 6 mesi, un reddito annuo medio determinante di
Fr. 62'928. ed una scala rendite 23. Alla quarta pagina del
provvedimento erano indicati gli anni di contribuzione, il reddito
conseguito anno per anno e la durata contributiva per ogni anno (doc.
108).
B.
L'interessato ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento il
18 agosto 2010 contestando la durata di contributiva (soprattutto dal 1966
al 1968) ed un presunto mancato conteggio di doppio lavoro effettuato dal
1990 al 1995 (doc. 122). Con lettera dell'8 novembre 2010, la CSC ha
invitato l'interessato a fornire le prove circa i suoi permessi di lavoro e di
residenza in Svizzera, nonché eventuali fogli paga, certificati di lavoro,
ecc. Con scritto del 1° dicembre 2010, l'interessato ha precisato che dal
1966 al 1968 era al beneficio di un permesso A in genere da marzo a
dicembre, mentre dal 1969 al 1995 avrebbe lavorato sempre per la
stessa ditta di G._______ (FR) con permesso B. Dopo ricerche, la CSC è
venuta a conoscenza, dall'Ufficio controllo abitanti di G.________ che
A._______ ha risieduto con permesso A dal 1967 al 1981, mentre il
permesso B sarebbe stato rilasciato il 28 marzo 1981 e trasformato in C il
28 marzo 1986 fino al 31 dicembre 1994, data di partenza (doc. 151).
Mediante decisione su opposizione del 15 febbraio 2011, la CSC ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la precedente
decisione del 28 luglio 2010 (doc. 156).
C.
Con il ricorso depositato il 31 marzo 2011, A._______, rappresentato
dall'avv. Sessa, ribadisce di aver lavorato con permesso A dal 1966 al
1968, mentre di aver lavorato con permesso B dal 1969 in poi.
Interpellato in proposito, il Servizio della popolazione e della migrazioni
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del Cantone di Friburgo, il 18 febbraio 2011, ha confermato la precedente
certificazione (doc. 163).
D.
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 giugno 2011, la CSC propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del 16 giugno 2011, il TAF ha invitato la parte ricorrente a
volersi pronunciare in merito alla risposta di causa dell'amministrazione,
entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa. L'interpellata non ha
esercitato il suo diritto di replica.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni
di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate
innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del
20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS, RS 831.10).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le
disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate
dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
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4.1. L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata contributiva.
L'interessato fa valere di avere versato contributi per un periodo superiore
a quello ritenuto dall'amministrazione, mentre la stessa ribadisce un totale
contributivo di 23 anni e 6 mesi.
4.2. Va rilevato che per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è
tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni
necessarie per il calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter LAVS). La
registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il
reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva
espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).
4.3. Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni
compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati
di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi
esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In effetti, i
conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non
contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
5.
5.1. Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata
respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può
essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.
Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia
rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente
trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di
salario netto mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi
alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di
lavoro è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del
conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione
dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16
cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
5.2. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS,
secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica
l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere
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fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova
prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare
della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid.
3d).
5.3. In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che
nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un
permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere
una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio
1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in
Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza,
giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata
per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il
contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di
permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in
assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza del TFA H 90/97 del 22 aprile
1998).
Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità
giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in
modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia
necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di
contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità
cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti,
presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso
nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre
2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.
6.
6.1. Il ricorrente non ha prodotto documenti che dimostrino un'attività
lucrativa nel nostro Paese più lunga di quella ritenuta dalla Cassa,
nonostante l'espresso invito di quest'ultima con lettera dell'8 novembre
2010. In quest'ultimo scritto l'amministrazione invitava l'assicurato a
produrre tutto quanto fosse ancora eventualmente in suo possesso
riguardante la sua attività nel nostro Paese, come per esempio, copia dei
permessi di lavoro o di soggiorno, copia dei fogli paga o i certificati di
lavoro. L'interpellato, con risposta del 1° dicembre 2010, si è limitato a
ricordare il datore di lavoro ed i periodi.
6.2. Ora, l'amministrazione, sulla scorta delle indicazioni fornite
dall'assicurato, ha effettuato nuove ricerche. Il Comune di G._______ ha
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informato che dai suoi registri risulta che il nominato è stato al beneficio di
un permesso stagionale fino al 1981 (doc. 151 del 27 dicembre 2010); poi
ha beneficiato del permesso B (annuale) da marzo 1981 a marzo 1986 ed
infine del permesso C. Questa circostanza è stata confermata con
vidimazione dell'Ufficio cantonale della popolazione ed immigrazione di
Friburgo del 31 gennaio 2011 ed il 18 febbraio 2011 (doc. 163). Dal canto
suo, l'insorgente non ha fornito una prova contraria a quanto sopra
certificato. Visto quanto precede, non si giustificano ulteriori
approfondimenti probatori.
6.3. La durata d'assicurazione, controllata anche in questa sede, risulta
esatta. Per gli anni 1963/68 è stata applicata la tabella 37 (settore edile,
uomini). Per il seguito e sino al marzo 1981 fa stato quanto iscritto sui
conti individuali. Dal 1981 in poi conta il fatto che l'interessato era al
beneficio di un permesso annuale e poi di domicilio.
7.
7.1. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere
risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.
7.2. Non sono prelevate spese processuali e, visto l'esito del ricorso, non
sono riconosciute indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– Rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: