B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2233/2018
Sen t en z a d e l 1 9 l u g l i o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein e Michela Bürki Moreni,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia),
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (deci-
sione del 2 marzo 2018).
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Fatti:
A.
L’8 novembre 2007, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assi-
curati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (…) 1971 (doc. 4) – una rendita intera
d’invalidità svizzera a decorrere dal 1° ottobre 2006 (per un grado d’invali-
dità del 100% dal 1° ottobre 2006 e dell’80% dal 1° ottobre 2007). Nella
motivazione della decisione, l’UAIE ha indicato che dagli atti, segnata-
mente dalla perizia reumatologica del 7 maggio 2007 (doc. 18) e dal rap-
porto psichiatrico del 5 luglio 2007 (doc. 23), risultava che l’interessato (af-
fetto in particolare da episodio depressivo di gravità medio grave [ICD-10
F32], sindrome lombo-vertebrale cronica con componente spondilogena,
leggere alterazioni statiche, [esiti di] intervento chirurgico di spondilodesi
L4-L5 e L5-S1) presentava un’incapacità al lavoro del 100% dal 12 ottobre
2005 e dell’80% da luglio del 2007 in una qualsiasi attività lucrativa (doc.
33). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
B.
Il 21 luglio 2011 (doc. 51), l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone
B._______ (Ufficio AI) ha comunicato all’interessato che il grado d’invalidità
non era modificato. Pertanto, ha confermato il diritto alla rendita intera (per
un grado d’invalidità dell’80%; v. la perizia pluridisciplinare del 6 luglio 2011
del Servizio accertamento medico [SAM] di (…), secondo cui lo stato di
salute dell’interessato era rimasto invariato dal profilo psichico, mentre era
leggermente peggiorato dal profilo reumatologico, ed il medesimo presen-
tava un’incapacità al lavoro dell’80% sia nella precedente attività di autista
sia in un’attività sostitutiva adeguata [doc. 49]).
C.
C.a Nel mese di febbraio del 2014, l’Ufficio AI del Cantone B._______ ha
avviato la prevista procedura di revisione della rendita (doc. 54). Dalle carte
processuali risultano essere stati prodotti documenti medici di data da ago-
sto 2009 ad ottobre 2016 (doc. 57, 59, 62 e 84) ed il questionario per la
revisione della rendita d’invalidità del 13 marzo 2014 (doc. 54).
C.b Nel rapporto del 26 ottobre 2016, il dott. C._______, medico SMR,
specialista in medicina generale, ha proposto l’effettuazione di una perizia
pluridisciplinare (comprendente una valutazione psichiatrica, neuropsico-
logica, reumatologica e neurologica; doc. 78; v. anche lo scritto del SAM
del 20 febbraio 2017 [doc. 88]).
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C.c Nella perizia pluridisciplinare del 28 aprile 2017 del SAM (consecutiva
ad esami dell’8, 13, 16 e 18 febbraio nonché 1°, 2 e 4 marzo 2017), i periti
hanno posto la diagnosi segnatamente di episodio depressivo di qualità
media (ICD-10 F32.10), sindrome ansiosa (ICD-10 F41.9), insonnia (ICD-
10 F51.0), stress (ICD-10 Z73.3), sindrome panvertebrale con componente
spondilogena, alterazioni degenerative del rachide (uncartrosi C4-C6, con-
drosi C5-C6, iniziale osteocondrosi C6-C7, discopatie del rachide dorsale,
osteocondrosi L4-L5 ed L5-S1), esiti da spondilodesi L4-S1, disturbi statici
del rachide, decondizionamento e sbilancio muscolare ed obesità (con ri-
percussione sulla capacità lavorativa) e di sospetta gastrite e presenza di
emorroidi, pregresso granuloma infetto al V dito della mano destra, pre-
gressa meniscectomia mediale a destra e lieve disventilazione ostruttiva
periferica (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa). I medici hanno
concluso che l’interessato presenta, dal profilo psichico e reumatologico,
una capacità al lavoro del 25% nell’attività di autista e del 30% in un’attività
confacente allo stato di salute da gennaio del 2017 (doc. 89).
C.d Nel rapporto dell’8 maggio 2017, il dott. C._______ ha ritenuto, in virtù
della menzionata perizia, che vi è stato un miglioramento dello stato di sa-
lute psichico dell’interessato. Ha concluso ad un’incapacità al lavoro del
75% nell’attività di autista e del 70% in un’attività sostitutiva adeguata, a
decorrere da gennaio del 2017 (doc. 91; v. anche l’annotazione del 20 set-
tembre 2017 [doc. 93]).
C.e Il 26 ottobre 2017 (doc. 97), l’Ufficio AI del Cantone B._______ ha de-
terminato nel 67% il grado d’invalidità, secondo il metodo del raffronto dei
redditi.
C.f Con progetto di decisione del 26 ottobre 2017, l’Ufficio AI del Cantone
B._______, dopo avere constatato, in virtù della perizia pluridisciplinare
dell’aprile 2017 del SAM, che l’interessato presenta un’incapacità al lavoro
del 75% nell’attività di autista e del 70% in un’attività sostitutiva adeguata
da gennaio del 2017, ciò che comporta un grado d’invalidità del 67%, ha
comunicato al medesimo che la rendita intera d’invalidità sarebbe stata so-
stituita da tre quarti di rendita, essendo intervenuto un notevole migliora-
mento dello stato di salute (doc. 99).
C.g Con scritto del 12 gennaio 2018, l’interessato ha chiesto il riesame
della pratica, dal momento che, secondo l’allegata relazione medica dell’8
gennaio 2018, le affezioni somatiche ed i disturbi psichici di cui soffre com-
portano un’invalidità di almeno il 70% anche in un’attività leggera adeguata,
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motivo per cui si giustifica il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità
(doc. 107; v. anche lo scritto del 20 dicembre 2017 [doc. 106]).
C.h Con complemento peritale del 7 febbraio 2018 (fondato su una presa
di posizione psichiatrica, una presa di posizione reumatologica ed una
presa di posizione neurologica), i medici SAM hanno ritenuto che la rela-
zione medica del gennaio 2018 non apporta nuovi elementi oggettivi tali da
modificare la valutazione peritale dell’aprile 2017 (doc. 111).
C.i Con annotazione del 12 febbraio 2018, il dott. C._______ ha ritenuto,
in virtù del menzionato complemento peritale, che non si giustifica una mo-
difica della valutazione clinica-lavorativa dell’interessato (doc. 112).
D.
Con decisione del 2 marzo 2018, l’UAIE ha deciso che, a decorrere dal 1°
maggio 2018, ovvero dal primo giorno del secondo mese che segue la no-
tifica della decisione, la rendita intera d’invalidità pagata fino ad allora è
sostituita da tre quarti di rendita (doc. 115).
E.
Il 17 aprile 2018, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale conto la decisione dell’UAIE del 2 marzo 2018 me-
diante il quale ha chiesto d’accogliere il gravame, d’annullare la decisione
impugnata e di riconoscere il suo diritto ad una rendita intera d’invalidità.
Ha segnalato che, secondo i documenti medici allegati (già agli atti, salvo
una relazione psichiatrica dell’aprile 2018 ed una prescrizione per riso-
nanza magnetica dell’aprile 2018), il dolore alla colonna vertebrale ed i di-
sturbi psichici di cui soffre non gli consentono di svolgere una qualsiasi
attività lucrativa, neppure leggera, e comportano un’invalidità di almeno il
70% (doc. TAF 1).
F.
Il 16 maggio 2018, l’interessato ha esibito il formulario “domanda di gratuito
patrocinio” (doc. TAF 5) nonché dei rapporti di visite di pronto soccorso e
di esami dell’aprile e maggio 2018 ed una relazione psichiatrica dell’aprile
2018 (quest’ultimo documento già agli atti; doc. TAF 6), documenti medici
che sono poi stati trasmessi all’autorità inferiore con provvedimento del 22
maggio 2018 (doc. TAF 7).
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Pagina 5
G.
G.a Nel preavviso del 16 maggio 2018 (doc. TAF 8), l’Ufficio AI del Cantone
B._______ ha segnalato che secondo l’annotazione del 2 maggio 2018 del
dott. D._______, medico SMR, specialista in medicina generale, allegata
in copia, “in occasione della valutazione peritale, la dott.ssa E._______ in-
dicava che il miglioramento psichico era lieve e fragile e a rischio di un
ulteriore peggioramento futuro (…) l’attuale documentazione dei curanti
conferma un quadro psichiatrico compromesso”. Detto Ufficio ha altresì in-
dicato che, secondo il dott. D._______, “il miglioramento osservato in oc-
casione della valutazione SAM (è) troppo fragile per permettere un reinse-
rimento lavorativo proficuo. L’assicurato va diffidato a sottoporsi a regolare
trattamento psichiatrico con conseguente rivalutazione psichiatrica a di-
stanza di 1-2 anni”. Pertanto, l’Ufficio AI del Cantone B._______ ha propo-
sto di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata.
G.b Nella risposta al ricorso del 23 maggio 2018 (doc. TAF 8), l’UAIE, dopo
aver rinviato alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone B._______
del 16 maggio 2018 ed aver segnalato di non avere “niente da aggiungere”
(a detta presa di posizione), ha postulato l’ammissione del ricorso, l’annul-
lamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all’ammi-
nistrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla surrife-
rita presa di posizione.
H.
Il 15 giugno 2018, l’interessato ha prodotto dei rapporti di visite di pronto
soccorso dell’aprile 2018 ed una relazione psichiatrica dell’aprile 2018
(questi ultimi documenti già agli atti) nonché un referto di risonanza ma-
gnetica all’encefalo del maggio 2018 ed una relazione medica del giugno
2018 (doc. TAF 9), documenti medici che sono stati trasmessi all’autorità
inferiore con provvedimento del 20 giugno 2018 (doc. TAF 10).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
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Pagina 6
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
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4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016
consid. 4.2 e relativi riferimenti).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid.
1.2). La procedura di revisione del diritto alla rendita essendo stata avviata
nel mese di febbraio del 2014, al caso in esame si applicano di principio le
disposizioni della 6a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi
d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se
gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscet-
tibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta de-
cisione litigiosa è stata resa (sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio
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2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2;
DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
4.1 L'UAIE ha reso il 2 marzo 2018 una decisione di revisione, ai sensi
dell’art. 17 LPGA, della rendita d’invalidità fino ad allora accordata al ricor-
rente.
4.2 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac-
cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
4.3 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità (lett. b).
4.4 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
4.5 Giusta l'art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita,
dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è messa in
atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica-
zione determinante se l'erogazione indebita è dovuta all'ottenimento illecito
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di una prestazione da parte dell'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'ob-
bligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77 OAI.
4.6 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di
revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze
di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non
soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche
quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa-
cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del
TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'in-
validità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A diffe-
renza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni
durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una
rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una
modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia
in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della compo-
nente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di
poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una re-
visione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica de-
termina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF
133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invali-
dità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segna-
tamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono es-
sere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo
esame (sentenza del TF 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Ir-
rilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata so-
stanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
4.7 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata
oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale ac-
certamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provve-
dimento litigioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133
V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello
intercorrente tra il 21 luglio 2011, data della comunicazione dell'Ufficio AI
del Cantone B._______ mediante la quale è stata confermata l'erogazione
di una rendita intera d'invalidità (sulla questione del valore di decisione di
una comunicazione, v. le sentenze del TF 8C_747/2011 del 9 febbraio 2012
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consid. 4.1 e 9C_771/2009 del 10 settembre 2010 consid. 2.1), e il 2 marzo
2018, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo
lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). L'esito della presente vertenza
non sarebbe altresì diverso neppure qualora si volesse considerare come
periodo di riferimento quello intercorrente tra la decisione dell'UAIE dell’8
novembre 2007, mediante la quale è stata accordata la rendita intera, e la
data della decisione impugnata del 2 marzo 2018 (cfr. considerando 7 [se-
gnatamente 7.8] del presente giudizio).
5.
5.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
5.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie (sentenza del TF U 505/06 del 17 dicembre
2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, me-
glio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da met-
tere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del TF I 166/03 del 30
giugno 2004 consid. 3.3).
5.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha preci-
sato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono con-
tribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse
abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve
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valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia
giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351).
Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria
prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi
in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi
hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
6.
Nel caso concreto, occorre esaminare se al momento dell’emanazione
della decisione impugnata (il 2 marzo 2018) poteva essere ammessa la
sopravvenienza rispetto al 2011 di un miglioramento dello stato di salute
del ricorrente (o della componente lucrativa) giustificante la soppressione
della rendita o se, invece, tale presupposto non era adempito (come soste-
nuto dall’insorgente medesimo).
7.
7.1 Nella perizia pluridisciplinare del 6 luglio 2011, fondata su un consulto
psichiatrico, un consulto reumatologico ed un consulto neurologico (doc.
49; perizia su cui era basata la comunicazione del luglio 2011), i medici
SAM avevano posto la diagnosi segnatamente di disturbo depressivo mag-
giore cronico (ICD-10 F32), sindrome lombo-vertebrale cronica con com-
ponente spondilogena, leggere alterazioni statiche ed esiti di intervento di
fissazione L4-L5 e L5-S1. Detti medici avevano rilevato che, dal profilo psi-
chico, le condizioni di salute (caratterizzate da affaticamento, irritabilità, ri-
duzione del tono dell’umore, turbe della concentrazione, perdita di inte-
ressi, scarsa autostima) apparivano invariate rispetto alla visita del luglio
2007 e persistevano con una rilevanza medio-grave che comportava una
condizione di fragilità psichica e di sofferenza tale da rendere difficile le
attività lavorative e la vita sociale. Dal profilo reumatologico, il quadro cli-
nico era rimasto invariato rispetto alla visita del maggio 2007. Persistevano
i dolori alla colonna lombare, con un peggioramento dei disturbi soggettivi
e della mobilità della colonna lombare. Dal profilo neurologico, l’esame ri-
sultava nella norma, senza riscontro di alcuna patologia clinica. I medici
SAM avevano concluso che, dal punto di vista psichico e reumatologico, il
ricorrente era inabile al lavoro all’80% in una qualsiasi attività lucrativa.
7.2 Nella perizia pluridisciplinare del 28 aprile 2017 (fondata su un consulto
psichiatrico, un consulto reumatologico, un consulto neurologico ed una
valutazione neuropsicologica; doc. 89), i medici SAM hanno ravvisato, ri-
spetto al quadro clinico esistente nel 2011, un leggero miglioramento dello
stato di salute psichico e rilevato che il ricorrente è affetto segnatamente
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da episodio depressivo di qualità media (ICD-10 F32.10), sindrome an-
siosa (ICD-10 F41.9), insonnia (ICD-10 F51.0), stress (ICD-10 Z73.3), sin-
drome panvertebrale con componente spondilogena, alterazioni degene-
rative del rachide (uncartrosi C4-C5, condrosi C5-C6, iniziale osteocon-
drosi C6-C7, discopatie del rachide dorsale, osteocondrosi L4-L5 e L5-S1),
esiti da spondilodesi L4-S1, disturbi statici del rachide, decondizionamento
e sbilanciamento muscolare ed obesità. In particolare, i medici hanno se-
gnalato che il ricorrente appare depresso, ansioso, ipostenico e difettoso
nella caricabilità. L’esame neuropsicologico evidenzia lievi difficoltà nella
capacità di gestire il carico cognitivo, difficoltà dovute al quadro depressivo,
ma anche all’effetto dei dolori e dei disturbi del sonno. Il quadro psichico
appare leggermente migliorato rispetto alla visita del 2011. La differenza è
di tipo qualitativo. L’insorgente appare meno depresso, meno spento e
meno rallentato. Detti medici hanno altresì constatato che il ricorrente la-
menta dolori alla spalla sinistra ed alla colonna vertebrale. Hanno inoltre
osservato che l’esame neurologico è nella norma, senza riscontro di alcuna
lesione delle strutture nervose centrali o periferiche. Secondo i medici
SAM, l’insorgente presenta, dal profilo psichico e reumatologico, una ca-
pacità al lavoro del 25% nell’attività di autista e del 30% in un’attività con-
facente allo stato di salute da gennaio del 2017 (v. anche il complemento
peritale del 7 febbraio 2018 [doc. 111]).
7.3 Questo Tribunale osserva che la perizia pluridisciplinare del 28 aprile
2017 del SAM si fonda su informazioni fornite dalla persona esaminata e
dai medici curanti, sull’esame del quadro clinico e del comportamento del
ricorrente, sulle risultanze della visita dell’insorgente nonché sulla docu-
mentazione medica agli atti. Il rapporto di perizia comporta un’introduzione,
l’anamnesi, informazioni tratte dall’incarto, indicazioni del peritando, la dia-
gnosi nonché la discussione. Tale perizia può pertanto essere considerata
un mezzo probatorio idoneo per la valutazione dello stato di salute del ri-
corrente. In particolare, e sulla base della documentazione medica agli atti,
non sussistono in effetti elementi per scostarsi dalla valutazione peritale in
merito alle condizioni di salute dell’insorgente. Per contro, per i motivi che
saranno indicati di seguito, v’è motivo di scostarsi dalla valutazione dei me-
dici SAM sulla sopravvenienza rispetto al 2011 di un miglioramento dello
stato di salute psichico, poiché lo stesso non trova un riscontro oggettivo
nel rapporto psichiatrico del 1° aprile 2017 della specialista dott.ssa
E._______, alla base delle valutazioni della perizia pluridisciplinare del 28
aprile 2017, nonché sulla residua capacità lavorativa del ricorrente.
7.4 Ora, nel rapporto dell’8 maggio 2017 (doc. 91), il dott. C._______, me-
dico SMR, specialista in medicina generale, ha dapprima ritenuto, in virtù
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della menzionata perizia pluridisciplinare del SAM, che vi è stato un miglio-
ramento dello stato di salute psichico del ricorrente (rispetto al 2011) ed ha
concluso ad un’incapacità al lavoro del 75% nell’attività di autista e del 70%
in un’attività sostitutiva adeguata, a decorrere da gennaio del 2017 (v. an-
che l’annotazione del 20 settembre 2017 [doc. 93]).
7.5 Sulla base di una capacità al lavoro del 30% in attività sostitutive ade-
guate, l’Ufficio AI del Cantone B._______ ha poi determinato, in applica-
zione del metodo del raffronto dei redditi, un grado d’invalidità del 67%
(doc. 97). Con decisione del 2 marzo 2018, l’UAIE ha pertanto deciso che
la rendita intera d’invalidità pagata fino ad allora è sostituita da tre quarti di
rendita (doc. 115).
7.6 In sede di ricorso, il ricorrente ha fatto valere di avere diritto ad una
rendita intera d’invalidità, in quanto le affezioni reumatologiche alla colonna
vertebrale ed i disturbi psichici di cui soffre comportano un’invalidità di al-
meno il 70% anche in un’attività leggera confacente allo stato di salute. Egli
fonda la sua (diversa) valutazione segnatamente sulla relazione medica
dell’8 gennaio 2018 del dott. F._______, specialista in medicina legale e
delle assicurazioni (doc. 107), prodotta con scritto di obiezioni al progetto
di decisione, in cui si evince che l’assicurato risulta affetto, fra gli altri, da
dolori lombari con ernie discali L4-L5-S1 e da sindrome depressiva e si
conclude ad un’invalidità di oltre il 70% anche in attività di tipo medio-leg-
gero, nonché sulla relazione psichiatrica del 10 aprile 2018 della dott.ssa
G._______, prodotta con atto di ricorso (doc. TAF 1), in cui è indicato che
il paziente soffre di depressione reattiva grave con ansia, che l’esame cli-
nico evidenzia in particolare umore depresso con ansia libera e somatiz-
zata ed attività volitiva e progettualità congrue all’umore e che il medesimo
assume una terapia con antidepressivi e benzodianzepine.
7.7 Con annotazione del 2 maggio 2018 (doc. TAF 8), il dott. D._______,
medico SMR, specialista in medicina generale, ha poi segnalato che la
dott.ssa E._______, nel rapporto psichiatrico del 1° aprile 2017, ha definito
il miglioramento dello stato di salute psichico siccome lieve e fragile ed in-
dicato che detto miglioramento era a rischio di un ulteriore peggioramento.
Provvedimenti professionali non apparivano realizzabili. Il dott. D._______
ha altresì rilevato che i rapporti dei medici curanti, in particolare la relazione
psichiatrica del 10 aprile 2018, in cui è fatto stato di una depressione reat-
tiva grave con ansia (doc. TAF 1), e la relazione medica dell’8 gennaio
2018, in cui si conclude ad un’invalidità di oltre il 70% (doc. 107), confer-
mano la presenza di un quadro psichiatrico compromesso. In conclusione,
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il dott. D._______ ha ritenuto che il miglioramento dello stato di salute psi-
chico ravvisato al momento dell’effettuazione della menzionata perizia plu-
ridisciplinare del SAM, è troppo fragile per permettere un reinserimento la-
vorativo proficuo. Secondo il medico SMR, il ricorrente deve essere invitato
a sottoporsi ad un regolare trattamento psichiatrico e sottoposto ad una
rivalutazione psichiatrica dopo un periodo 1-2 anni.
7.8
7.8.1 Nel preavviso del 16 maggio 2018 (doc. TAF 8), l’Ufficio AI del Can-
tone B._______ ha pertanto chiesto al Tribunale amministrativo federale,
in virtù dell’annotazione del 2 maggio 2018 del medico SMR, allegata in
copia, di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata. L’UAIE,
nella risposta al ricorso del 23 maggio 2018 (doc. TAF 8), ha peraltro pre-
cisato di non avere “niente da aggiungere” (a detta presa di posizione).
Questo Tribunale rileva che la proposta dell’Ufficio AI del Cantone
B._______, proposta poi ripresa dall’UAIE, deve ragionevolmente essere
interpretata nel senso che detto Ufficio ha invitato, perlomeno implicita-
mente, il Tribunale amministrativo federale a confermare l’annotazione del
2 maggio 2018 del medico SMR, secondo cui non sussiste alcun migliora-
mento significativo e duraturo dello stato di salute psichico del ricorrente
rispetto al quadro clinico esistente nel luglio del 2011 (data della comuni-
cazione mediante la quale è stata confermata l’erogazione di una rendita
intera d’invalidità [doc. 51]). Pertanto, l’insorgente avrebbe diritto ad una
rendita intera d’invalidità anche a decorrere dal 1° maggio 2018 (primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione impugnata
del 2 marzo 2018).
7.8.2 Ora, il dott. D._______, medico SMR, nell’annotazione del 2 maggio
2018 (doc. TAF 8), ha in particolare constatato che, nel rapporto psichia-
trico del 1° aprile 2017 (doc. 89) è indicato che il miglioramento dello stato
di salute psichico è lieve e fragile e che lo stesso è a rischio di un ulteriore
peggioramento. Secondo il medico SMR, tale miglioramento dello stato di
salute non può permettere un reinserimento lavorativo proficuo. A tal pro-
posito, basti rilevare che dal rapporto psichiatrico del 1° aprile 2017 della
specialista dott.ssa E._______ risulta che il ricorrente appare certo meno
depresso, meno spento, meno rallentato (rispetto alla visita psichiatrica del
maggio 2011), ma che il quadro psichiatrico persiste. La prognosi è incerta
e suscettibile di un nuovo peggioramento. Le risorse personali sono com-
promesse e poco attivabili. Secondo la dott.ssa E._______, sono altresì
necessari una presa a carico psichiatrica ed un aiuto farmacologico. Per
conseguenza, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi, nella sostanza,
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dalla valutazione del dott. D._______ sullo stato di salute del ricorrente,
secondo la quale non è intervenuto, rispetto al quadro clinico esistente nel
2011, alcun miglioramento significativo e duraturo dello stesso, non risul-
tando altresì dagli atti di causa essere sopraggiunto alcun altro cambia-
mento che potrebbe giustificare una riduzione/soppressione della rendita
intera accordata fino al 30 aprile 2018 (la relazione medica del giugno 2018
del dott. F._______, peraltro di data posteriore alla decisione impugnata,
che espone le note diagnosi di dolori lombari con alterazioni degenerative
e di sindrome depressiva, riferisce di un peggioramento dello stato di salute
e conclude ad un’invalidità di oltre il 70% anche in attività di tipo medio-
leggero, ed i rapporti di visite di pronto soccorso e di esami dell’aprile e
maggio 2018, pure di data posteriore alla decisione impugnata, che fanno
stato di una patologia gastro-intestinale nonché di iperintensità nella giun-
zione sottocorticale [celebrale] frontale di significato vascolare aspecifico,
documenti prodotti dall’insorgente il 16 maggio e il 15 giugno 2018 [doc.
TAF 6 e 9], non permettono di oggettivare una modifica significativa, quan-
tomeno un miglioramento, dello stato di salute). Conseguentemente, il ver-
samento della rendita intera versata al ricorrente a decorrere dal 1° ottobre
2006 anche successivamente al 30 aprile 2018 è in concreto conforme allo
stato di fatto e di diritto fino alla data della decisione impugnata, nel senso
che l’insorgente (affetto in particolare da episodio depressivo di qualità me-
dia, sindrome ansiosa, insonnia, stress, sindrome panvertebrale con com-
ponente spondilogena, alterazioni degenerative del rachide, esiti di spon-
dilodesi L4-S1, disturbi statici del rachide, decondizionamento e sbilancia-
mento muscolare ed obesità; v. la diagnosi di cui alla perizia pluridiscipli-
nare del 28 aprile 2017 del SAM [doc. 89]) presenta un’incapacità al lavoro
dell’80% sia nella precedente attività di autista sia in un’attività sostitutiva
adeguata (v. la valutazione di cui alla perizia pluridisciplinare del 6 luglio
2011 del SAM [doc. 49]).
8.
8.1 Per conseguenza, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata deci-
sione del 2 marzo 2018 riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto
il diritto ad una rendita intera d’invalidità svizzera anche successivamente
al 1° maggio 2018 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione del 2 marzo 2018). Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all’autorità inferiore affinché la stessa proceda al calcolo delle prestazioni
ai sensi di legge.
8.2 Per il resto, in tale ambito, se del caso, l’UAIE dovrà pure pronunciarsi
sull’esigibilità per l’insorgente di adeguare la terapia farmacologica nonché
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Pagina 16
di sottoporsi a cure psichiatriche, come postulato dal dott. D._______,
nell’annotazione del 2 maggio 2018 (doc. TAF 8), fermo restando che og-
getto del contendere in questa sede era il miglioramento dello stato di sa-
lute psichico e della capacità lavorativa con relativa revisione della rendita,
di modo che un’estensione del procedimento di ricorso ad un tema estra-
neo alla decisione amministrativa non entra in linea di conto (DTF 130 V
138 consid. 2.1 nonché DTF 125 V 413 consid. 2a).
8.3 Ritenuto che questo Tribunale accoglie il ricorso e riforma l’impugnata
decisione del 2 marzo 2018 nel senso che all’insorgente è riconosciuto il
diritto ad una rendita intera d’invalidità svizzera (anche) a decorrere dal 1°
maggio 2018, non era necessario accordare al ricorrente un termine per
pronunciarsi sulla risposta al ricorso dell’autorità inferiore prima della pro-
nuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
9.
9.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza
oggetto.
9.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in as-
senza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario, limitato, svolto dal
rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e l’impugnata decisione del 2 marzo 2018 è riformata
nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’in-
validità svizzera (anche) a decorrere dal 1° maggio 2018.
2.
Gli atti di causa sono ritornati all’UAIE affinché proceda al calcolo delle
prestazioni.
3.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è per-
tanto divenuta senza oggetto.
4.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della
risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 23 maggio 2018, del
preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone
B._______ del 16 maggio 2018 e dell’annotazione del medico SMR del
2 maggio 2018)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: