B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2243/2012
S e n t e n z a d e l 1 2 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinata dall'avv. Marco Garbani,
via Ponte dei Cavalli 14, 6654 Cavigliano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-2243/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______ (in seguito A._______), cittadino brasiliana nata il …, è stata
condannata con decreto di accusa del 19 dicembre 2011, emanato dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino, per ripetuta infrazione alla legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1
117), per ripetuta infrazione alla legge federale sugli stranieri (LStr, RS
142.20), e per esercizio illecito della prostituzione in violazione alle pre-
scrizioni cantonali, alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr.
30.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, e alla
multa di fr. 600.-. Non essendo stata introdotta alcuna opposizione il de-
creto di accusa cresceva in giudicato il 23 gennaio 2012.
B.
A tale decisione giudiziaria ha fatto seguito la decisione dell'Ufficio federa-
le della migrazione (in seguito UFM) che, il 21 febbraio 2012 ha pronun-
ciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata, valido da subito e si-
no al 20 febbraio 2015, per violazione e minaccia della sicurezza e
dell'ordine pubblici (art. 67 LStr). L'autorità di prime cure ha inoltre privato
dell'effetto sospensivo un eventuale ricorso.
C.
Il 24 aprile 2012 A._______, per il tramite del proprio patrocinatore, ha in-
terposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure, chiedendo-
ne in via super cautelare e cautelare la restituzione dell'effetto sospensi-
vo, "limitatamente alla zona Schengen con particolare riferimento all'Ita-
lia", come pure il beneficio dell'assistenza giudiziaria. In proposito,
A._______ ha ricordato di essere a beneficio di un'autorizzazione di sog-
giorno in Italia fino al 31 dicembre 2012, dove risiede presso la madre del
compagno ed esercita anche l'attività di colf. Quanto all'assistenza giudi-
ziaria l'interessata ha segnatamente sottolineato di guadagnare soli Euro
800.- e di non conoscere bene la lingua italiana. Nel merito la ricorrente
ha chiesto l'annullamento della decisione dell'autorità di prime cure, "al-
meno quo ai Paesi Schengen al di fuori del territorio elvetico". In partico-
lare la nullità sarebbe dovuta all'assenza di una firma valida sulla decisio-
ne impugnata. Inoltre, a sostegno delle proprie allegazioni, la ricorrente
ha sottolineato che la decisione dell'UFM viola la sovranità dell'Italia, Pa-
ese che le avrebbe concesso l'autorizzazione di soggiorno e lavoro. Infine
il provvedimento dell'autorità di prime cure violerebbe pure l'art. 12 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
C-2243/2012
Pagina 3
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), nella misura in
cui renderebbe particolarmente difficoltosi i preparativi di matrimonio della
ricorrente con il compagno B._______, residente in Italia.
D.
Invitata a produrre copia del permesso di soggiorno, A._______, con
scritto del 24 maggio 2012, ha indicato di essere in possesso unicamente
della conferma di soggiorno, come pure del codice fiscale. Inoltre, a suo
dire, il decreto di accusa del 19 dicembre 2011 sarebbe erroneo, poiché
dal 24 maggio al 20 novembre 2011 si trovava in Brasile.
E.
Con osservazioni del 31 maggio 2012, inerenti la restituzione dell'effetto
sospensivo, l'UFM ha precisato che l'interessata, al momento dell'emana-
zione del divieto d'entrata, ma nemmeno in seguito, poteva beneficiare di
un permesso di soggiorno valido in Italia.
F.
Con scritto del 3 luglio seguente, limitato alla domanda di restituzione
dell'effetto sospensivo, la ricorrente ha sottolineato che l'UFM stesso ha
riconosciuto "a pieno titolo la residenza (soggiorno) in Valtellina della qui
ricorrente, nonché la legittimità (regolarità) della stessa", poiché avrebbe
notificato a queste coordinate postali la propria decisione.
G.
Con decisione incidentale del 16 luglio 2012, il Tribunale amministrativo
federale (in seguito TAF o il Tribunale) ha respinto l'istanza tendente al ri-
pristino dell'effetto sospensivo alla zona Schengen e in particolare all'Ita-
lia, a motivo che A._______ non ha prodotto alcun documento attestante
l'autorizzazione di soggiorno in questo Paese. Inoltre il TAF ha parimenti
respinto la richiesta di beneficio dell'assistenza giudiziaria, invitando la ri-
corrente a versare un anticipo spese per presunte spese processuali, pari
a fr. 1'000.-. L'importo è stato versato il 6 agosto 2012.
H.
Con osservazioni del 16 agosto 2012, inerenti il merito, l'UFM, alla luce
delle argomentazioni espresse nel ricorso dall'interessata, si è riconfer-
mato nelle proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di dichiarare
il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni.
I.
Con scritto del 21 settembre seguente, il patrocinatore della ricorrente,
C-2243/2012
Pagina 4
indicando di non aver potuto rispettare il termine ultimo fissato al 20 set-
tembre 2012, ha trasmesso al Tribunale, copia della dichiarazione di
B._______ con cui quest'ultimo manifesta l'intenzione di contrarre matri-
monio civile con l'interessata non appena saranno concluse le pratiche di
divorzio dalla prima moglie.
J.
Con scritto del 5 ottobre seguente, il patrocinatore di A._______ ha quindi
trasmesso in originale la dichiarazione sopramenzionata.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTF.
1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata nello spazio
Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammini-
strazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 del-
la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
C-2243/2012
Pagina 5
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6.1).
3.
Nel gravame la ricorrente ha invocato dapprima la nullità formale della
decisione impugnata, a motivo che la stessa risulti essere priva di una
firma valida.
In proposito il Tribunale evidenzia che, contrariamente alle allegazioni di
A._______, la firma apposta su di una decisione non rappresenta un re-
quisito di validità ai sensi del diritto federale (sentenza del Tribunale am-
ministrativo federale C-1346/2010 del 14 gennaio 2011 consid. 3.2 e giu-
risprudenza citata): infatti essa svolge solamente la funzione di attestato
rispettivamente di identificazione del funzionario competente. Nello speci-
fico, le decisioni di divieto d'entrata, che sono particolarmente numerose
(oltre le 8'000 annue secondo il rapporto 2011 dell'UFM), si differenziano
dalle altre decisioni amministrative prese dall'autorità inferiore sia nell'e-
manazione sia nella loro trattazione. In particolare, essa viene sempre
analizzata e quindi emanata da un funzionario responsabile presso
l'UFM; inoltre viene registrata nel sistema d’informazione centrale sulla
migrazione (SIMIC), dove, sulla base di una registrazione elettronica, vie-
ne fatto corrispondere un determinato funzionario responsabile. Quest'ul-
timo è parimenti indicato nella decisione con una sigla e pertanto sempre
identificabile. Va detto però che la ricorrente, se lo desidera, può in ogni
momento chiedere l'emanazione della decisione con l'apposizione della
firma in originale. Il numero del dossier abbinato alla sigla corrisponde, in
ottica di identificazione, al facsimile di una firma, la quale ai sensi della
giurisprudenza del Tribunale federale può sostituire la firma originale
(sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2492/2008 del 31 ago-
sto 2009 consid. 3.3.5 e giurisprudenza citata). A fronte di quanto detto ne
discende che la forma della decisione, anche in assenza di firma in origi-
nale, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, è dunque da con-
siderare sufficiente da un punto di vista giuridico.
4.
4.1 A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi ine-
renti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96
della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei con-
trolli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di
C-2243/2012
Pagina 6
Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art.
16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'infor-
mazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati
non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (e-
lencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto
d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel
Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS).
Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in
tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regola-
mento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del 15
marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere
Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Per motivi umanitari
o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia au-
torizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in re-
lazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen).
4.2 La ricorrente non è cittadina di uno Stato membro dello spazio
Schengen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel
SIS (cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25
CAS prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha effet-
tuato la segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di accordare
un titolo di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di soggiorno è ac-
cordato unicamente in presenza di seri motivi, in particolare umanitari o in
ragione di obblighi internazionali (cfr. sentenza del Tribunale amministra-
tivo federale C-4342/2010 del 9 maggio 2011, consid 3.2). Ai sensi
dell'art. 67 cpv. 5 LStr è inoltre disciplinata la sospensione, temporanea o
definitiva, del provvedimento di allontanamento.
Nella presente fattispecie, la Confederazione Svizzera non è stata con-
sultata da un altro Stato membro e la ricorrente come già evidenziato nel-
la decisione incidentale del 16 luglio 2012 non possiede un titolo di sog-
giorno valido in Italia e in nessuna altra Parte contraente. È dunque a
giusta ragione che l'UFM ha provveduto alla segnalazione nel SIS.
5.
5.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera
dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto
per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (let. a), deve di-
sporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (let. b), non deve costi-
tuire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni in-
C-2243/2012
Pagina 7
ternazionali della Svizzera (let. c), non dev'essere oggetto di una misura
di respingimento (let. d). Tale norma, relativa all'entrata in territorio svizze-
ro, si applica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di
Schengen non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).
5.2 Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata
e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d'entrata per un
soggiorno non superiore a tre mesi o per un transito sono rette dall'art. 5
del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al re-
gime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice
frontiere Schengen).
L'art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde lar-
gamente al contenuto dell'art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema
PHILIPP EGLI / TOBIAS MEYER in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesge-
setz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr,
n. 14) indica che per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di
sei mesi, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le se-
guenti: essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che
consentano di attraversare la frontiera (let. a); essere in possesso di un
visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del
Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cit-
tadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti
da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno
valido (let. b); giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e
disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del
soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un
paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di
ottenere legalmente detti mezzi (let. c); non essere segnalato nel SIS ai
fini della non ammissione (let. d); non essere considerato una minaccia
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto
di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali
degli Stati membri per gli stessi motivi (let. e).
5.3 In virtù dell'Allegato II al Regolamento CE 539/2001, i cittadini brasi-
liani possono soggiornare nello spazio Schengen e in Svizzera senza al-
cun obbligo di visto per un periodo limitato della durata massima di 3 me-
si complessivi sull'arco di 6 mesi.
C-2243/2012
Pagina 8
6.
Giusta l'art. 11 cpv. 1 LStr lo straniero che intende esercitare un’attività lu-
crativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla du-
rata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il
luogo di lavoro previsto (cpv. 2). È considerata attività lucrativa, poco im-
porta se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o
indipendente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 3). Lo stra-
niero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata di dimo-
ra o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo
di residenza in Svizzera prima di iniziare un'attività lucrativa (art. 12 cpv. 1
LStr).
7.
7.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen e con effetto a decor-
re dal 1° gennaio 2011, il divieto di entrata, che impedisce l'entrata o il ri-
torno in Svizzera di un straniero indesiderato (e nello spazio Schengen,
cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale C-2316/2010 del 20
dicembre 2011 consid. 3.4), è regolata all'art. 67 LStr.
7.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizze-
ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è
eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c
(cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im-
partitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubbli-
ci in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per
una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per
l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Ciononostante l'autori-
tà a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi,
rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definiti-
vamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
7.3 Con riferimento alla nozione di ordine e sicurezza pubblici (art. 67 cpv.
2 let. a Lstr), che sono alla base della motivazione della decisione in
esame, si osserva che: l'ordine pubblico comprende l'insieme della no-
zione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costi-
tuisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; la sicurezza pubblica significa invece l'inviolabilità dell'ordine
C-2243/2012
Pagina 9
giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato (Messaggio relativo alla
legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).
L'art. 80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attivi-
tà lucrativa (OASA, RS 142.201), precisa inoltre che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni dell'autorità. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 OASA vi è
esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono
indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione
porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordi-
ne pubblici.
Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto de-
gli stranieri rappresentano quindi delle violazioni di legge, sanzionate se-
condo gli art. 115 LStr, e possono in quanto tali portare all'emissione di un
divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale san-
zione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere
preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio precitato FF
2002 pag. 3428).
7.4 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezza-
mento se un divieto di entrata deve essere pronunciato. In proposito essa
deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi pre-
senti e rispettare il principio di proporzionalità (cfr. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhal-
tung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd.,
Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
8.
8.1
Nella fattispecie l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divie-
to di entrata di 3 anni, con validità da subito sino al 20 febbraio 2015, rite-
nendo che l'interessata abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordine
pubblico "per ripetuta infrazione alla LStr ed esercizio illecito della prosti-
tuzione".
8.2 Alla luce della documentazione agli atti, in particolare dal decreto di
accusa del 19 dicembre 2011, cresciuto in giudicato il 23 gennaio 2012, si
evince che A._______ ha soggiornato in Svizzera, esercitando l'attività
lucrativa della prostituzione, a più riprese, e meglio:
C-2243/2012
Pagina 10
- a Cadenazzo presso l'Albergo Hollywood, nel 2005 per 2 mesi;
- a Cadenazzo presso l'Albergo Al Bosco, nel 2005 per 2 giorni;
- a Cadenazzo presso l'Albergo Al Bosco, nel 2006 per 15 giorni;
- a Lavertezzo presso il Motel Lago Maggiore, dal 16 febbraio al 7 maggio
2009;
- a Contone presso il Motel Monnalisa dal 26 marzo al 1° aprile 2011;
- a Locarno, presso un non meglio precisato albergo, dal 24 maggio al 30
novembre 2011;
- a Lavertezzo presso il Motel Lago Maggiore, dal 1° dicembre al 17 di-
cembre 2011.
La ricorrente stessa non si è opposta al decreto di accusa, e nemmeno
nel ricorso in esame ha fornito allegazioni diverse da quanto costatato
dalle autorità penali, ad eccezione del soggiorno durante il periodo 24
maggio e 30 novembre 2011; in proposito A._______ ha sottolineato l'er-
ronea costatazione dei fatti operata dal Ministero Pubblico ticinese, nella
misura in cui nel medesimo periodo si trovava in Brasile (doc. 12).
8.3 Orbene, dalla documentazione agli atti emerge unicamente che la
stessa sia transitata, il 16 agosto ed il 15 settembre 2011 dall'aeroporto
internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Nessun altra prova è stata for-
nita dalla ricorrente a supporto delle proprie allegazioni. Tuttavia, anche
volendo considerare che l'interessata non ha soggiornato per più di 3 me-
si sull'arco di 6 mesi, circostanza per la quale avrebbe dovuto beneficiare
di un visto d'entrata conformemente alle disposizioni del Codice frontiere
Schengen, emerge che l'entrata in Svizzera non è stata motivata da un
soggiorno turistico, bensì dall'intenzione ripetuta di esercitare l'attività lu-
crativa di prostituta. Ne consegue che A._______ ha violato la legislazio-
ne federale in materia di stranieri entrando in Svizzera ripetutamente dal
2005 a fine 2011, come pure esercitando l’attività lucrativa senza la ne-
cessaria autorizzazione di soggiorno e a fortiori senza aver provveduto al-
la notifica presso l'autorità cantonale competente.
8.4 A fronte di quanto esposto, e considerato che l’interessata non ha
avuto il comportamento che è giustificato attendersi da ogni straniero che
desidera entrare e soggiornare in questo paese, il divieto di entrata pro-
nunciato dall'UFM appare giustificato. Essendo la decisione di divieto
C-2243/2012
Pagina 11
d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire
se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista
per un periodo di 3 anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto
(cfr. art. 49 lett. c PA).
9.
9.1 Qualora l'autorità amministrativa pronunci un divieto d'entrata in Sviz-
zera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della propor-
zionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364
seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103
seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamen-
to illecito, la situazione personale della ricorrente e una corretta valuta-
zione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il
provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo per-
seguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevo-
le fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne
consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219
consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
9.2 In proposito va detto che le infrazioni di cui si è resa protagonista
A._______ rivestono un carattere di gravità certo in quanto sono espres-
samente sanzionate dalle disposizioni penali di cui all'art. 115 cpv. 1 let.
a, b e c LStr. Entrando e soggiornando in Svizzera a diverse riprese, allo
scopo di esercitare un’attività lucrativa dedicandosi alla prostituzione sen-
za le necessarie autorizzazioni, A._______ ha indiscutibilmente violato le
normative in materia di diritto degli stranieri, reati per i quali l'art. 80 cpv. 1
let. a OASA prescrive che vi è la conseguente violazione della sicurezza
e dell'ordine pubblici, e per i quali può esserci quale conseguenza l'emis-
sione del divieto d'entrata sul territorio svizzero (cfr. Messaggio precitato
FF 2002 pag. 3429).
9.3 Quanto agli ipotetici interessi privati, la ricorrente si è limitata ad indi-
care che il mantenimento del divieto d'entrata per l'area Schengen avreb-
be posto difficoltà al matrimonio con B._______ – suo compagno residen-
te in Italia - e ciò anche in violazione dell'art. 12 CEDU che garantisce il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Inoltre il provvedimento a-
vrebbe causato inutili spese, poiché si sarebbe dovuto iniziare la proce-
dura in Brasile; e per di più durante la stessa la futura suocera sarebbe
rimasta senza le necessarie cure.
C-2243/2012
Pagina 12
Ciò detto il divieto di entrata in esame non impedisce il matrimonio tra la
ricorrente e B._______ – il quale non ha ancora espletato definitivamente
le pratiche concernenti il divorzio dalla prima moglie - che potranno spo-
sarsi in Brasile. Con riferimento alle cure da prestare alla futura suocera,
il Tribunale rileva che quest'ultima ha già dovuto fare a meno della ricor-
rente a più riprese allorquando A._______ esercitava l'attività illegale in
Ticino. Ne discende che in assenza di altre allegazioni convincenti, e do-
po una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in esame,
emerge che il divieto d'entrata valido sino al 20 febbraio 2015 appare
proporzionato ed adeguato alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett.
c PA).
10.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 21 febbraio 2012 non ha vio-
lato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'auto-
rità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49
PA); per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali restano a carico della
ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo sulla pagina seguente)
C-2243/2012
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 6 a-
gosto 2012.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. …; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: