Corte II I
C-2246/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Beat Weber,
cancelliera Paola Carcano.
A._______,
patrocinato dall'Avv. Simone Facchinetti, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. A._______, cittadino italiano, nato il _______, separato dal 1°
gennaio 1985, ha lavorato in Svizzera dal 1968 al 1986 solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Dopo il rimpatrio ha lavorato in Italia,
da ultimo in qualità di fabbro saldatore, fino all'aprile 2003 allorquando
è stato licenziato. Da allora, egli non ha esplicato più alcuna attività
lavorativa. È stato riconosciuto invalido civile al 70%.
In data 23 novembre 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Il richiedente è stato visitato il 20 dicembre 2005 presso i
servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
M._______, ove il sanitario incaricato ha diagnosticato "epatopatia
cronica ad evoluzione cirrogena HCV correlata, neuropatia arti
inferiori, spondilosi e recente intervento di microdiscectomia L4-L5” e,
dopo aver precisato che l'assicurato può svolgere regolarmente lavori
leggeri come pure a tempo pieno il suo ultimo lavoro di fabbro
saldatore oppure un lavoro adeguato alla sue condizioni, ha posto un
tasso di invalidità del 70% per qualsiasi attività lavorativa (doc. 176).
Nell'ambito di tale richiesta è stato esibito un insieme di documenti
medici (e segnatamente i referti di: esami delle urine e dell'emocromo,
svariate ecografie epatiche e visite di epatologia, numerose visite
mediche periodiche, alcune cartelle cliniche, svariate radiografie,
alcuni esami oculistici, un test di funzionalità respiratoria, ed una visita
di controllo neurochirurgica) relativo al periodo 1996-2005. È stato
prodotto altresì il referto di un esame completo delle urine del 1° aprile
2006. Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha assunto agli atti
anche la lettera di licenziamento del 17 aprile 2003 ed il questionario
dell'assicurato del 7 aprile 2006 (doc. 1-179).
B. Nel suo rapporto del 28 settembre 2006, il Dott. B._______ del
Servizio medico regionale (SMR), fondandosi sull'incarto, ha posto la
diagnosi principale di “epatite C cronica, stato dopo operazione ernia
discale L4-L5 nel febbraio 2005 e discopatie lombari” ed è giunto alla
conclusione che l'assicurato, nella sua precedente attività di fabbro
saldatore, è inabile al 100% dal 1° gennaio 2005, data a partire dal
quale però la sua capacità lavorativa in un'attività adatta e fisicamente
leggera (portata massima di pesi: 5-7 kg) prevalentemente sedentaria
evitando lavori pesanti (come, per es., vendita per corrispondenza o
Pagina 2
telefono o internet, cassiere, venditore di biglietti, addetto
all'accoglienza o alla reception, telefonista, addetto alla
scannerizzazione) è reputata essere del 100% (doc. 180 e 181).
L'amministrazione ha quindi operato il raffronto dei redditi giungendo
alla conclusione che l'assicurato presenta un grado di invalidità del
20,43% (doc. 182).
C. Con progetto di decisione del 6 novembre 2006 l'amministrazione
ha comunicato all'assicurato che la sua richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità avrebbe dovuto essere respinta per carenza d'invalidità di
grado pensionabile (doc. 183). Con scritto del 14 dicembre 2006,
l'assicurato, rappresentato dall'avv. Simone Facchinetti di P._______,
si è opposto al progetto di decisione producendo un certificato medico
del 5 dicembre 2006 del Dott. P1._______ (medico chirurgo,
specialista in ostetricia e ginecologia) giusta il quale il paziente è
affetto da “esiti di intervento per ernia discale lombare L4-L5,
spondiloartrosi lombare grave e poliartrosi, epatite cronica correlata a
esiti intervento occhio sinistro, gastrite cronica con esofagite da
reflusso, diabete mellito tipo II, gonartrosi grave bilaterale e discopatie
lombosacrali multiple con sindrome ansiosa depressiva ricorrente”.
L'amministrazione ha quindi sottoposto nuovamente gli atti al Dott.
B._______, il quale, nel suo rapporto medico del 1° febbraio 2007, ha
ribadito integralmente la sua precedente valutazione alla luce della
nuova documentazione medica prodotta dall'assicurato (doc. 188).
Con decisione del 7 febbraio 2007 l'UAIE ha comunicato ad
A._______ che la sua domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per
carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 189). Con scritto del 23
marzo 2007, pervenuto all'amministrazione il 5 aprile successivo,
l'assicurato, rappresentato dal Patronato INAS di C._______, ha
prodotto un certificato medico del 15 gennaio 2007 del consulente
medico dell'INAS (Dr. M1._______, medico chirurgo specialista in
medicina del lavoro) giusta il quale egli è affetto da “epatite cronica C
attiva, spondiloartrosi lombare con ernia discale L4-L5 e protrusione
L3-L4-L5-S1” (doc. 190 e 191).
Pagina 3
D. Con gravame del 22 marzo 2007, spedito il giorno successivo,
A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Simone Facchinetti,
chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare
egli contesta l'applicabilità in casu della nozione di mercato di lavoro
equilibrato e chiede - oltre all'esperimento di una perizia medica -
l'audizione del Sig. A1._______ del Patronato INAS CISL Svizzera c/o
Cristiano sociale a M2._______. A suffragio delle sue conclusioni
produce documentazione già agli atti.
Chiamato a pronunciarsi, l'UAIE, nelle sue osservazioni responsive del
10 luglio 2007, propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di
cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Invitato a replicare il ricorrente è rimasto silente mentre, in data 21
settembre 2007, ha versato l'anticipo di 300.-- franchi equivalente alle
presunte spese processuali.
Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
Pagina 4
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
Pagina 5
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 23 novembre
2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 23 novembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 7 febbraio 2007, data della
decisione avversata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
Pagina 6
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito
all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista
dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
Pagina 7
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9. Nel caso di specie la diagnosi, nel periodo di cognizione in oggetto,
è condivisa essenzialmente da tutti i medici che si sono espressi in
merito. L'assicurato risulta essere affetto da “epatite C cronica, stato
dopo operazione ernia discale L4-L5 nel febbraio 2005, spondilosi,
discopatie lombari, spondiloartrosi lombare e protrusione L3-L4-L5-S1”
(perizia particolareggiata INPS del 20 dicembre 2005, rapporti medici
del 28 settembre 2006 e del 1° febbraio 2007 del Dott. B._______,
Pagina 8
certificato medico del 5 dicembre 2006 del Dott. P1._______ e
certificato medico del 15 gennaio 2007 del dott. M1._______). Il
collegio giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano di
far proprie le conclusioni convergenti inerenti la diagnosi. Occorre
rilevare che le altre patologie attestate dal sanitario dell'INPS nella
perizia particolareggiata del 20 dicembre 2005 - segnatamente la
neuropatia agli arti inferiori - e dal Dott. P1._______, medico di fiducia
dell'assicurato nonché chirurgo esperto in ostetricia e ginecologia, nel
certificato medico del 5 dicembre 2006 (ossia la gastrite cronica con
esofagite da reflusso, il diabete mellito di tipo II, la gonartrosi
bilaterale, la sindrome ansiosa depressiva, ecc.) non risultano essere
obiettivamente comprovate e nemmeno ritenute nel certificato del 15
gennaio 2007.
10. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate, il sanitario medico dell'INPS, dopo aver precisato che
l'assicurato può svolgere regolarmente lavori leggeri come pure a
tempo pieno il suo ultimo lavoro di fabbro saldatore oppure un lavoro
adeguato alle sue condizioni, ha posto un tasso di invalidità del 70%
per qualsiasi attività lavorativa (doc. 176). Dal canto suo il Dott.
B._______, nei suoi rapporti del 28 settembre 2006 e del 7 febbraio
2007, è giunto alla conclusione che l'assicurato, nella sua precedente
attività di fabbro saldatore, è inabile al 100% dal 1° gennaio 2005, data
a partire dalla quale però la sua capacità lavorativa in un'attività adatta
e fisicamente leggera (portata massima di pesi: 5-7 kg)
prevalentemente sedentaria evitando lavori pesanti (come, per es.,
vendita per corrispondenza o telefono o internet, cassiere, venditore di
biglietti, addetto all'accoglienza o alla reception, telefonista, addetto
alla scannerizzazione) è reputata essere del 100% (doc. 180, 181 e
189).
Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato beneficia di
uno stato di nutrizione buono (statura 173 cm per 65 kg) con
costituzione, portamento ed andatura normali. A seguito delle
patologie di cui egli è affetto risulta essere obiettivamente impedito
esclusivamente nell'assolvimento di lavori pesanti. Su questo punto sia
il medico dell'INPS che il medico dell'UAIE sono concordi mentre gli
altri sanitari non si sono espressi in merito alla residua capacità
lavorativa del ricorrente. Stante quanto precede il Tribunale non
intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è
pervenuto il Dott. B._______ nei suoi rapporti del 28 settembre 2006 e
Pagina 9
del 7 febbraio 2007 ed è quindi dell'avviso che dal 1° gennaio 2005
l'assicurato è inabile al 100% nella sua precedente attività lavorativa di
fabbro saldatore mentre è abile al 100% in un'attività adatta
fisicamente leggera, come descritta dal medico dell'UAIE.
È vero che la ricerca di un posto di lavoro regolare adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa vista la sua età e la situazione
congiunturale italiana; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli
offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non
può essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di
sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a quello che
sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la
disoccupazione (DTF 96 V 31, 110 V 273, 130 V 343, sentenza della II
Corte di diritto sociale del Tribunale federale del 31 marzo 2008 in inc.
9C_13/2007). Secondo una costante giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni, la persona che richiede prestazioni di
invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per
ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a
profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso,
anche lavoro o domicilio (DTF 98 V 173, 123 V 230 e sentenza della II
Corte di diritto sociale del Tribunale federale del 31 marzo 2008 in inc.
9C_13/2007).
11. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
Sulla base dei risultati statistici dell'inchiesta ottobre 2003-2004
dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra, l'amministrazione ha
tenuto conto di un salario mensile medio, privo di invalidità,
conseguibile nel 2004 in Italia quale fabbro saldatore di Euro 1'223.43.
Poi ha accertato il salario mensile medio ottenibile in attività di tipo
leggero non qualificate e piú precisamente:
- addetto alla ricezione in un hotel Euro 1'353.28;
- commesso venditore (commercio al dettaglio) Euro 1'327.40;
- telefonista Euro 1'326.00;
- cassiere (commercio al dettaglio) Euro 1'216.89.
Pagina 10
Il Tribunale rileva che, esclusi i primi tre salari indicati poiché più
elevati dell'ultimo reddito percepito dall'assicurato, si considera un
salario mensile da invalido di Euro 1'216.89. Anche applicando, in
contrapposizione al 20% ritenuto dall'UAIE, il correttivo massimo del
25% consentito dalla giurisprudenza in ambito di salari statistici (DTF
126 V 75, Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n.
6 e SVR 2000 IV n. 1) visto che l'assicurato può esercitare solamente
attività leggere ed, in particolare, per tenere debitamente conto della
sua età (nel 2004: 56 anni) si giunge ad un salario mensile medio di
Euro 912.66. Il confronto fra un reddito privo di invalidità di Euro
1'223.43 ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro
912.66 comporta una perdita di guadagno del 25,40%
[(1'223.43-912.66)x100]:1'223.43, tasso che esclude il riconoscimento
del diritto ad una rendita di invalidità.
12. Il ricorrente ha chiesto l'esperimento di una nuova perizia medica
oltre all'assunzione della testimonianza del signor A1._______ del
Patronato INAS CISL Svizzera. In merito alla richiesta di mezzi di
prova, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;
DTF 122 II 469 e ss., 122 III 223 e ss., 119 V 344 e ss. con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101;
Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 e ss., 122
V 162 e ss. E 119 V 344 e ss. con riferimenti). In concreto, il Tribunale
considera che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel
merito della vertenza, per cui le richieste probatorie devono essere
disattese.
13. Visto quanto precede A._______ non ha diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere
respinto e l'impugnata decisione confermata.
Pagina 11
14. A titolo di spese processuali si prelevano 300.-- franchi (art. 69
cpv. 2 LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006) e non vengono
assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano 300.-- franchi, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente in data
21 settembre 2007. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 12