B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2258/2011
S e n t e n z a d e l 9 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente, rappresentato dall'avv. Roberto di Santo,
via Municipio 156, IT-82034 Guardia Sanframondi (BN),
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 1° marzo 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di tre figli, ave-
va ottenuto dalla Cassa di compensazione …, mediante decisione del 17
ottobre 1988, una rendita intera d'invalidità svizzera, con le relative rendi-
te completive per la moglie ed i figli, a decorrere dal 1° febbraio 1985, es-
senzialmente come conseguenza di una patologia psichiatrica sviluppa-
tasi dopo un infortunio di lavoro che aveva causato la frattura delle apofisi
lombari e del metatarso destro. Una prima procedura di revisione del dirit-
to alla rendita, iniziata nel maggio 1991, si era conclusa con la constata-
zione che non si erano prodotti cambiamenti rilevanti. Una seconda pro-
cedura di revisione, avviata nel maggio 1997, si era pure terminata con la
conferma del diritto alla rendita intera. Una terza procedura di revisione,
cominciata nel gennaio 2004, aveva condotto l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo avere accerta-
to un miglioramento della capacità di guadagno dell'assicurato, a sostitui-
re la rendita intera con una mezza rendita a contare dal 1° aprile 2006, e
ciò mediante decisione del 10 febbraio 2006, confermata su opposizione
il 12 giugno 2007. Adito con un ricorso del 27 luglio 2007, questo Tribuna-
le aveva confermato la decisione su opposizione dell'UAIE mediante sen-
tenza del 2 aprile 2009 (doc. 1 a 210).
B.
Nel novembre 2009 l'UAIE ha iniziato la quarta procedura di revisione
(doc. 211), procurandosi i nuovi documenti seguenti:
- il questionario per la revisione della rendita, del novembre 2009 (doc.
214), in cui è specificato in particolare che l'assicurato non ha più eserci-
tato alcuna attività lavorativa dal 9 giugno 2004, con allegato un certifica-
to medico del 25 novembre 2009 (doc. 215), facente stato di una lunga
diagnosi,
- un referto radiologico del rachide lombosacrale e dell'avampiede destro,
del 28 giugno 2007 (doc. 221), in cui sono evidenziati, per quanto riguar-
da il primo, una lordosi fisiologica lombare attenuata nel pieno sagittale,
esiti da pregressa frattura dell'apofisi traversa di sinistra da L2 a L5 con
netta diastasi del frammento apofisario, ed una netta riduzione di ampiez-
za dello spazio intersomatico tra L1 e S1, nonché, per quanto concerne il
secondo, l'assenza di apprezzabili lesioni di continuo a carico dei seg-
menti, un disassamento delle superfici articolari metatarso - falangee con
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netta diastasi delle articolazioni da degenerazione artrosica postraumati-
ca,
- un certificato di salute mentale, del 15 febbraio 2008 (doc. 226), diagno-
sticante una sindrome postraumatica cronica con depressione endoreatti-
va complicata da un quadro amotivazionale,
- un certificato chirurgico del 14 ottobre 2009 (doc. 227), emesso su ri-
chiesta dell'assicurato per l'esecuzione d'accertamenti sanitari volti al ri-
conoscimento dell'invalidità quale persona handicappata ai sensi delle
legge italiana, dal quale si evincono particolarmente una rachialgia lom-
bosacrale, una depressione ansiosa con disturbi del sonno ed un angio-
ma epatico del sesto segmento,
- un certificato medico del 14 gennaio 2010 (doc. 228), in cui è posta la
diagnosi di sindrome postraumatica cronica con gravi disturbi adattativi e
di depressione reattiva resistente al trattamento farmacologico,
- una perizia particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico dell'Isti-
tuto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), del 5 gennaio
2010 (doc. 229), diagnosticante esiti da fratture delle apofisi traverse di
L2, L3, L4 e L5, del piede destro con impegno funzionale a livello lombare
e del calcagno sinistro, nonché una depressione reattiva di grado medio
ed un'allegata dispepsia dolorosa. Nella perizia è inoltre specificato che
l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente sia attività leggere, senza
controindicazioni, sia il suo ultimo lavoro, per il quale è valutata cionon-
dimeno un'invalidità, secondo il diritto italiano, del 50%.
C.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione del
proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale ha ri-
levato, nel suo rapporto finale del 9 marzo 2010 (doc. 232), che lo stato di
salute dell'assicurato non era mutato rispetto alle constatazioni nell'ambi-
to della terza procedura di revisione.
L'UAIE ha quindi confermato all'assicurato, mediante scritto del 23 marzo
2010 (doc. 233), il diritto di continuare a percepire la mezza rendita d'in-
validità, informandolo nel contempo della possibilità di richiedere l'emis-
sione di una decisione soggetta a ricorso.
D.
Con scritto del 15 ottobre 2010 (doc. 239), l'assicurato, per il tramite del
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Patronato Acli, si è opposto alle conclusioni dell'UAIE ed ha chiesto il ri-
pristino della sua rendita intera, avanzando un peggioramento del proprio
stato di salute, e ciò sulla base di un referto di risonanza magnetica del
rachide cervicale, del 12 gennaio 2010 (doc. 236), di un referto di tomo-
grafia assiale computerizzata del bacino, del rachide e dello speco verte-
brale, del 5 luglio 2010 (doc. 237), riferente una modesta patologia dege-
nerativa delle unità discosomatiche, rappresentata da minima riduzione in
spessore discale e da note di osteofitosi somato-marginale, ed una pro-
trusione discale posteriore ad ampio raggio a livello di L4/L5 e L5/S1,
nonché di un certificato medico del 3 settembre 2010 (doc. 238), di diffici-
le lettura.
La dott.ssa D._______, medico dell'UAIE, si è pronunciata sul caso il 6
dicembre 2010 (doc. 242), con particolare riferimento alla nuova docu-
mentazione medica prodotta dall'assicurato, diagnosticando esiti da con-
tusione lombare e da frattura malleolare destra, nonché nuove protrusioni
discali L4/5 e L5/S1 senza radiculopatia. Il medico dell'UAIE ha tuttavia
considerato che quest'ultime non giustificavano un cambiamento dell'ap-
prezzamento della situazione.
Il 20 dicembre 2010 l'UAIE ha quindi stilato un progetto di decisione (doc.
243), con il quale ha comunicato all'assicurato di non potere esaminare la
sua domanda di revisione a difetto di cambiamenti rilevanti del grado d'in-
validità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni en-
tro un termine di trenta giorni.
E.
Il 26 gennaio 2011 l'assicurato ha inoltrato della documentazione medica,
in parte già agli atti, salvo un certificato del dott. E._______, specialista in
ortopedia e traumatologia, del 17 gennaio 2011 (doc. 247), in cui è rias-
sunta la diagnosi ed è affermato che l'invalidità si è ulteriormente aggra-
vata in maniera significativa, ed una perizia del dott. F._______, chirurgo,
del 24 gennaio 2011 (doc. 248), in cui è riferito, in particolare, un peggio-
ramento dello stato del rachide dai punti di vista statico e funzionale, un
deficit accentuato dei movimenti, della forza e del tono muscolare, non-
ché una depressione reattiva grave, con un grado d'invalidità generale
dell'89%.
La dott.ssa D._______ ha preso posizione sui nuovi documenti medici il
12 febbraio 2011 (doc. 250), ed opinato che, vista la discrepanza tra il
contenuto del referto di tomografia assiale computerizzata del 5 luglio
2010 (doc. 237), che descrive una modesta patologia degenerativa del
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Pagina 5
rachide, e la valutazione dei dottori E._______ e F._______, l'incapacità
lavorativa del 50% deve essere confermata, senza negare nel contempo
che la detta patologia possa implicare dei peggioramenti o delle esacer-
bazioni temporanei dei dolori.
Il 1° marzo 2011 l'UAIE ha così emanato una decisione di rifiuto di esa-
minare la domanda di revisione presentata dall'assicurato il 15 ottobre
2010 (doc. 252).
F.
Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 9 aprile 2011, facendo valere un peggioramento
del proprio stato di salute, ed ha chiesto conseguentemente che la sua
domanda di revisione sia esaminata. Egli ha inoltre allegato dei documen-
ti medici, in parte già all'incarto, eccetto un rapporto della dott.ssa
G._______, neurofisiopatologa, del 30 marzo 2011, nel quale è fissata
una sofferenza neurogena dei muscoli tibiale anteriore e gastrocnemio
mediale di sinistra di vecchia data, compatibile con un quadro clinico di
sofferenza radicolare L4-L5-S1, un certificato del dott. H._______, neuro-
chirurgo, del 4 aprile 2011, in cui è pure rilevata tale sofferenza, ed un
rapporto del dott. I._______, medico legale, del 7 aprile 2011, nel
quale è valutata in particolare una riduzione permanente della capacità
lavorativa del 75% per l'ultimo lavoro svolto.
Il dott. L._______, medico dell'UAIE, pronunciandosi sul caso il 25 agosto
2011 (doc. 254), con speciale riferimento ai rapporti medici esibiti dal ri-
corrente in questa procedura, ha sottolineato il fatto che la sofferenza
neurogena dei muscoli tibiale anteriore e gastrocnemio mediale di sinistra
risulta essere di vecchia data, come rilevato dalla dott.ssa G._______,
aggiungendo che tale affezione, indipendentemente dal momento della
sua sopravvenienza, è comunque compatibile con le attività leggere di
sostituzione evidenziate nella terza procedura di revisione del diritto alla
rendita. Dopo avere inoltre precisato che i disturbi psichiatrici non diver-
gono da quelli avanzati già nel 2007, il medico dell'UAIE ha concluso che
non appare provato che dei nuovi disturbi alla salute, rilevanti dal punto di
vista funzionale, si siano sviluppati a contare dallo stesso 2007.
L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 12 settembre 2011, proponendone il
rigetto con la conferma della decisione impugnata.
C-2258/2011
Pagina 6
Il ricorrente ha inoltrato la replica il 21 ottobre 2011, alla quale ha allegato
due ricette mediche di difficile lettura, ribadendo peraltro le proprie con-
clusioni.
L'UAIE ha brevemente duplicato il 16 novembre 2011, riaffermando il
proprio punto di vista quanto all'esito da riservare all'impugnativa.
G.
Con decisione incidentale del 23 novembre 2011, questo Tribunale ha
trasmesso una copia della duplica al ricorrente, invitandolo nello stesso
tempo a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
di Fr. 400.-. Un pagamento di Fr. 393.- è stato effettuato il 30 dicembre
2011, per cui questo Tribunale ha emanato un'ulteriore decisione inciden-
tale il 9 gennaio 2012, relativa alla differenza ancora dovuta di Fr. 7.-, la
quale è stata in definitiva saldata il 23 gennaio 2012.
Rispondendo alla duplica, il ricorrente ha prodotto, tra diversi documenti
già agli atti, un certificato del Prof. M._______, medico legale e delle as-
sicurazioni, del 21 dicembre 2011, in cui è fatto stato in sostanza di una
"capacità di lavoro attitudinale compromessa in misura superiore ai 2/3",
nonché un nuovo certificato del dott. F._______, del 28 dicembre 2011, in
cui è evocato un peggioramento dello stato mentale in seguito alla ridu-
zione della rendita d'invalidità. Il ricorrente ha peraltro esibito uno scritto
dell'avvocato Di Santo, del 27 dicembre 2011, indirizzato per errore al
Tribunale federale, che lo ha fatto pervenire a questo Tribunale, e nel
quale è proposto l'accoglimento del ricorso.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio-
ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
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Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di-
sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art.
59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine im-
partito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
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Pagina 8
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una nor-
mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1°
giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi
risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n°
1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede di-
sposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione eu-
ropea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono ap-
plicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore del-
la LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secon-
do il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento del-
la realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130
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Pagina 9
V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione
della LAI e della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2008, si applicano quindi
in concreto, visto che la domanda di revisione è stata presentata dal ricor-
rente il 15 ottobre 2010. Deve essere ancora precisato che non sono in-
vece applicabili le norme della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di
misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
4.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 1° marzo 2011, con
la quale l'UAIE non è entrato in materia sulla sua domanda di revisione
del 15 ottobre 2010.
5.
5.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richie-
sta.
5.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 3 dell'Ordinanza federale su l'assicu-
razione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se è stata
inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle pre-
stazioni. In questo caso, l'aumento della rendita avverrà al più presto a
partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a
OAI).
5.3 La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimi-
glianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni so-
ciali. Il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in
quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimen-
to, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciu-
ta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta
piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza in-
vocata, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata
venga poi smentita da un più attento esame successivo (v. sentenza
8C_947/2011 del Tribunale federale, del 27 gennaio 2012, e la giurispru-
denza citata).
5.4 Se l'assicurato non dimostra che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, l'amministrazione non entra
nel merito della richiesta. Su questo punto, l'amministrazione usufruisce
C-2258/2011
Pagina 10
di un certo margine di apprezzamento, che il giudice deve, di principio, ri-
spettare. Di conseguenza, il giudice deve esaminare la questione dell'en-
trata in materia esclusivamente quando questo punto è litigioso, cioè
quando l'amministrazione ha rifiutato l'esame di merito fondandosi
sull'art. 87 cpv. 4 OAI, e quando l'assicurato ha interposto ricorso per
questo motivo. Questo controllo non è invece necessario allorquando
l'amministrazione è entrata nel merito della nuova domanda (DTF 109 V
114 consid. 2a e b). Questi principi, sviluppati dalla giurisprudenza in re-
lazione con una nuova domanda di prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI),
sono applicabili per analogia alla domanda di revisione (DTF 130 V 73
consid. 3 e 109 V 264 consid. 3).
5.5 In conformità con una giurisprudenza costante, al fine di giudicare se
vi sono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica rilevante del
grado d'invalidità, si deve tenere conto anche del lasso di tempo intercor-
so tra la precedente decisione e quella che rifiuta di entrare in materia
sulla domanda di revisione: gli indizi devono essere più circostanziati
quando questo lasso di tempo è breve (Sozialversicherungsrecht, Re-
chtsprechung [SVR] 2002 IV n. 10 consid. 1c/aa, non pubblicato, in DTF
127 V 294).
5.6 In concreto, la quarta revisione d'ufficio si è conclusa con la comuni-
cazione del 23 marzo 2010 (doc. 233), mentre la decisione qui impugna-
ta, che rifiuta di entrare in materia sulla domanda di revisione, è stata
emanata il 1° marzo 2011 (doc. 252), dimodoché il periodo d'esame copre
grosso modo il lasso di tempo che intercorre tra queste due date.
6.
6.1 Dai documenti medici all'incarto e, specialmente, dalla perizia partico-
lareggiata E 213 del dott. B._______, medico dell'INPS, del 5 gennaio
2010 (doc. 229), come pure dal rapporto del dott. C._______, del 9 marzo
2010 (doc. 232), e dalle prese di posizione della dott.ssa D._______, del
6 dicembre 2010 e 12 febbraio 2011 (doc. 242 e 250), rispettivamente del
dott. L._______, del 25 agosto 2011 (doc. 254), tutti e tre medici
dell'UAIE, risulta la diagnosi generale di esiti da fratture delle apofisi tra-
verse di L2/3/4/5 e del piede destro con impegno funzionale a livello lom-
bare e del calcagno sinistro, nonché di protrusioni discali L4/5 e L5/S1, di
allegata dispepsia dolorosa e di depressione reattiva di grado medio.
Tenuto conto dei certificati della dott.ssa G._______, neurofisiopatologa,
del 30 marzo 2011, e del dott. H._______, neurochirurgo, del 4 aprile
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2011, oltre che del rapporto del dott. I._______, medico legale, del 7 apri-
le 2011, trasmessi dal ricorrente con l'impugnativa, e considerata la presa
di posizione appena menzionata del dott. L._______, deve essere ritenu-
ta parte integrante della diagnosi anche la sofferenza neurogena dei mu-
scoli tibiale anteriore e gastrocnemio mediale di sinistra di vecchia data.
6.2 Nell'ambito della domanda di revisione del 15 ottobre 2010, la
dott.ssa D._______ ha considerato, prendendo in un primo tempo posi-
zione sul caso il 6 dicembre 2010, che il referto di tomografia assiale
computerizzata del 5 luglio 2010, indicante la presenza di protrusioni di-
scali L4/5 e L5/S1, non giustifica un cambiamento dell'apprezzamento
generale della situazione, l'incapacità lavorativa dovendo essere conside-
rata come immutata. Peraltro, tali constatazioni risultavano già dagli esa-
mi di tomografia computerizzata e di risonanza magnetica effettuati nel
1997 e nel 2007 (doc. 135 e 190). Pronunciandosi sul caso in un secondo
tempo, il 12 febbraio 2011, con particolare riferimento al certificato
del dott. E._______, ortopedico, del 17 gennaio 2011 (doc. 247),
e alla perizia medico-legale del dott. F._______, chirurgo, del 24 gennaio
2011 (doc. 248), esibiti dal ricorrente dopo la notifica del progetto di deci-
sione, la dott.ssa D._______ si è espressa nel senso che, vista la discre-
panza tra il contenuto del citato referto tomografico, che descrive una
modesta patologia degenerativa del rachide, e la valutazione degli stessi
dottori E._______ e F._______, l'incapacità lavorativa del 50% deve
essere confermata, senza peraltro escludere che la detta patologia possa
implicare dei peggioramenti o delle esacerbazioni temporanei dei dolori.
Dal canto suo, nella sua presa di posizione del 25 agosto 2011, intervenu-
ta nel corso della presente procedura, il dott. L._______ ha evidenziato il
fatto che la sofferenza neurogena dei muscoli tibiale anteriore e gastroc-
nemio mediale di sinistra risulta essere di vecchia data, riferendosi
espressamente ai termini utilizzati dalla dott.ssa G._______, ed ha ag-
giunto che tale affezione, indipendentemente dal momento della sua so-
pravvenienza, è comunque compatibile con le attività leggere di sostitu-
zione messe in rilievo nella terza procedura di revisione del diritto alla
rendita. Dopo avere precisato che i disturbi psichici non divergono da
quelli avanzati già nel 2007, il medico dell'UAIE ha concluso che non ap-
pare provato agli atti che dei nuovi disturbi alla salute, rilevanti dal punto
di vista funzionale, abbiano potuto svilupparsi a decorrere dallo stesso
2007.
6.3 Visto quanto precede, il Tribunale amministrativo federale può affer-
mare che la documentazione esibita nell'ambito della domanda di revisio-
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ne e della presente procedura non evidenzia alcun nuovo elemento di ri-
lievo a favore della tesi di un peggioramento rilevante dello stato di salute
del ricorrente durante il periodo d'esame pertinente, ossia da fine marzo
2010 ad inizio marzo 2011. Siccome il ricorrente non ha reso plausibile
che il grado della sua invalidità si è modificato in misura rilevante durante
questo periodo, è a giusto titolo che l'UAIE non è entrato nel merito della
domanda di revisione.
Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 1° marzo 2011 deve essere
confermata ed il ricorso respinto.
7.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giu-
dice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto
(lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente
inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2, le competenze
del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni so-
ciali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, ante-
riore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un
giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata
in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito
dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, il Tribunale amministrativo federale può quindi pronunciare,
quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso.
8.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, considerato l'esito della pro-
cedura che vede il ricorrente soccombere, le spese processuali di
Fr. 400.- sono poste a carico di quest'ultimo e compensate con l'anticipo
dello stesso ammontare, versato il 30 dicembre 2011 e il 23 gennaio
2012.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
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petibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente in-
dennità per spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 30 dicembre
2011 e il 23 gennaio 2012.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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