Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-2264/2009
Sentenza del 30 maggio 2011
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Franziska Schneider,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentata dal Patronato ACLI,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 3 marzo 2009).
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadina italiana, nata il (…), ha lavorato in Svizzera nel 1968, nel 1969 (9 mesi), nel 1970
(11 mesi) e dal 1971 al 2004, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità durante tale periodo (doc. 5). Dall'aprile del 1990 al dicembre del 2004, è stata alle dipendenze
dell'B._______ in qualità di segretaria, in ragione di 42 ore alla settimana. Il 31 dicembre 2004, ha interrotto
l'attività a seguito di dimissioni (doc. 9). Rientrata in Italia, si è dedicata ai lavori della propria economia
domestica (doc. 10). Il 7 febbraio 2005, ha formulato una prima richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
A.b Nel rapporto del 5 dicembre 2005, il dott. C._______, medico dell'UAIE, ha rilevato, sulla base della
documentazione medica agli atti (doc. 14 a 48 e 54), che l'interessata è affetta segnatamente da
spondiloartrosi cervicale senza deficit funzionale, ernia discale mediana C5-C6 senza mielopatia, stato
dopo intervento con buon esito per epicondilite destra, lombalgia, prolasso mitralico con compensazione
emodinamica nella norma, cisti multiple epatiche e renali senza incidenza biologica, mastopatia fibrocistica,
asportazione di un lipoma dorsale. Il medico ha quindi ritenuto che la medesima presentava una capacità al
lavoro completa (ossia del 100%) nella precedente attività di segretaria (doc. 51; v. anche presa di
posizione del 23 novembre 2006 della dott.ssa D._______ [doc. 62]).
A.c Nella decisione su opposizione del 4 dicembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto l'opposizione presentata dall'interessata il 27 gennaio 2006
e confermato la decisione del 22 dicembre 2005, mediante la quale è stata respinta la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, ritenuto in particolare che malgrado il danno alla
salute l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto
ad una rendita (doc. 63; v. anche doc. 52).
A.d Con sentenza del 5 agosto 2008, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto
dall'interessata il 21 dicembre 2006 contro la decisione su opposizione dell'UAIE del 4 dicembre 2006 (doc.
81; v. in particolare documentazione medica assunta agli atti [doc. 66 a 70 e 76] e rapporti medici del 3
aprile e 25 giugno 2007 della dott.ssa D._______ [doc. 74 e 78]).
B.
B.a Il 6 ottobre 2008, l'interessata ha formulato una seconda richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 82).
B.b Nel corso dell'istruttoria, l'UAIE ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione:
documenti medici di data intercorrente da febbraio 2005 a settembre
2008 (doc. 87 a 96);
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la perizia medica particolareggiata E 213 del 28 ottobre 2008, da cui
emerge la diagnosi di cardiopatia ischemico-ipertensiva, esiti di
NSTEMI e di angioplastica coronarica transluminale percutanea
(PTCA) e stent medicato su MO1, risposta clinica dubbia e
risposta ecografica di tipo non ischemico alla scintigrafia
miocardica da sforzo, valvulopatia mitralica, spondilodiscoartrosi
con bulging discale C3-C4 e C6-C7, senza rilevanti deficit
funzionali, buoni esiti di intervento per epicondilite destra; le
condizioni di salute dell'interessata sono state definite come
peggiorate, ma la stessa è stata ritenuta in grado di svolgere
regolarmente lavori leggeri nonché, e a tempo pieno, sia il suo
ultimo lavoro sia un lavoro adeguato alle sue condizioni. È stato
segnalato che l'interessata è considerata invalida al 55%,
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza,
sia nella precedente attività sia in un'attività adeguata alle sue
condizioni (doc. 97);
il questionario per l'assicurato del 28 novembre 2008 (doc. 86).
C.
Nel rapporto del 14 gennaio 2009, il dott. E._______, medico dell'UAIE,
ha esposto la diagnosi principale di coronaropatia. Ha altresì considerato
la spondiloartrosi cervico-lombare e il prolasso mitralico siccome senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il dott. E._______ ha quindi
ritenuto che l'interessata presenta una capacità lavorativa intatta, dunque
del 100%, nella precedente attività di impiegata amministrativa (doc. 99).
D.
Il 16 gennaio 2009, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'assicurata che la domanda di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che il compimento delle mansioni
consuete è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il
diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso
all'interessata la facoltà di formulare nel termine di 30 giorni dalla
ricezione del progetto di decisione delle obiezioni per iscritto (doc. 100).
E.
Il 29 gennaio 2009 (doc. 101), l'interessata ha presentato le sue
osservazioni al progetto di decisione mediante le quali ha fatto valere
d'essere invalida almeno nella misura del 50%. Ha esibito un certificato
medico del 28 gennaio 2009 della dott.ssa F._______ (doc. 102).
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F.
Nel rapporto del 28 febbraio 2009, il dott. E._______ ha rilevato che il
certificato medico del gennaio 2009 espone le note diagnosi, senza
apportare alcun riscontro medico oggettivo suscettibile di giustificare un
peggioramento dello stato di salute dell'interessata. Ha altresì segnalato
che detto documento fa certo stato di ipertensione arteriosa, cisti renali e
epatiche, esiti d'epicondilite destra, mastropatia fibrocistica e sindrome
ansioso-depressiva, ma che tali disturbi non hanno alcuna ripercussione
sulla capacità lavorativa dell'interessata. Il dott. E._______ ha quindi
confermato la sua precedente valutazione (doc. 104).
G.
Il 3 marzo 2009, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che l'assicurata
non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai
sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In
particolare, ha precisato che malgrado il danno alla salute il compimento
delle mansioni consuete è da considerare esigibile in misura sufficiente
per escludere il diritto ad una rendita (doc. 105).
H.
Il 3 aprile 2009 (e il 6 maggio 2009, con atto di complemento),
l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale contro la decisione dell'UAIE del 3 marzo 2009 mediante il quale
ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha segnalato che le sue
condizioni di salute sono peggiorate. Ha ribadito d'essere invalida almeno
nella misura del 50%. Ha altresì precisato d'essere casalinga "per forza e
non per volontà" (ha pure evidenziato che "amavo il mio lavoro e le mie
responsabilità e facevo tutto il possibile per non assentarmi"). Ha esibito
un certificato medico del 1° aprile 2009 della dott.ssa F._______ (doc.
TAF 1 e 6).
I.
Con versamenti dell'8 maggio e 4 giugno 2009 (doc. TAF 2 a 10), la
ricorrente ha corrisposto l'anticipo spese richiesto.
J.
Nella risposta al ricorso del 12 agosto 2009, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del 14
gennaio 2009 e del 28 febbraio 2009 del proprio servizio medico, è stato
stabilito che l'interessata non ha mai subito un'incapacità lavorativa di
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livello pensionabile. L'autorità inferiore ha peraltro segnalato che il
certificato medico del 1° aprile 2009 della dott.ssa F._______,
sovrapponibile a quello del gennaio 2009 (già assunto agli atti e
sottoposto al vaglio del servizio medico), espone le note diagnosi e non
comporta nuovi elementi clinici di rilievo. Infine, ha precisato che ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle
conseguenze della sua invalidità (doc. TAF 12).
K.
Nella replica del 9 ottobre 2009, la ricorrente si è riconfermata nelle
argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 3 aprile 2009. Ha
prodotto un nuovo certificato medico del 1° aprile 2009 della dott.ssa
F._______ (doc. TAF 15).
L.
Nella duplica del 4 novembre 2009, l'autorità inferiore ha rilevato che la
ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare un
diverso apprezzamento della fattispecie. In particolare, ha sottolineato
che il nuovo certificato medico del 1° aprile 2009 della dott.ssa F._______
è sovrapponibile a quelli del gennaio ed aprile 2009 precedentemente
esibiti. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del
ricorso (doc. TAF 17).
M.
Con provvedimento del 19 novembre 2009, questo Tribunale ha
trasmesso la duplica alla ricorrente per conoscenza (doc. TAF 18).
N.
N.a Il 22 marzo 2010, la ricorrente ha prodotto documenti medici da febbraio a marzo 2010 (doc. TAF 19).
N.b Con provvedimento del 30 marzo 2010, questo Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore per
conoscenza i documenti medici (doc. TAF 20).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti.
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1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
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Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). La domanda di una rendita AI
essendo stata presentata il 6 ottobre 2008 e la ricorrente avendo fatto
valere un peggioramento del suo stato di salute a partire dal 2008, al
caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 5a revisione
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Pagina 8
della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Giova altresì osservare, per
sovrabbondanza, che l'applicazione del diritto previgente non avrebbe
comportato, nella sostanza, un diverso esito della lite (cfr. sentenza del
Tribunale federale 8C_972/2009 del 27 maggio 2010 consid. 2.1 a
contrario; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
3121/2009 del 13 dicembre 2010 consid. 3).
3.3. La ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 6 ottobre 2008. L'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA. Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è
delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa.
Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF
121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335
consid. 3 e 4).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più 25
anni (doc. 5) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della
durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
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5.
5.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la
limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è
cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid.
6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita
se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha
avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media
durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
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6.
6.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
6.3. Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
6.4. Peraltro, e secondo un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01
del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid.
2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a).
7.
7.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è
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Pagina 11
necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid.
4a).
7.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale
federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
7.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3).
8.2. In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da
un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale
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Pagina 12
federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il
giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui
emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti
appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni
peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
8.3. Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado
esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il
giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in
discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba
essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici
curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio
paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi
(DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
9.
9.1. In materia d'assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione,
salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza poter essere
stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è pertanto
sufficiente che un fatto possa essere considerato come un'ipotesi
possibile (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti).
9.2. Alfine di determinare lo statuto della ricorrente, si deve segnatamente
esaminare se la stessa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della
sua attività all'economia domestica o a un'occupazione lucrativa, questo
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alla luce della sua situazione personale, famigliare, sociale e finanziaria
(cfr. sentenza del Tribunale federale I 382/04 del 18 ottobre 2005 e DTF
117 V 195).
9.3. Nel caso di specie, l'autorità inferiore ha motivato l'impugnata
decisione del 3 marzo 2009 con l'indicazione che il compimento delle
mansioni consuete è da considerare esigibile in misura sufficiente per
escludere il diritto ad una rendita. Tuttavia, tale motivazione dell'autorità
inferiore riferita allo statuto di casalinga appare dovuta ad una svista
manifesta. Da un lato, nella decisione su opposizione del 4 dicembre
2006 concernente la prima domanda di rendita AI della ricorrente,
l'autorità inferiore aveva ritenuto per la ricorrente lo statuto di impiegata e
non di casalinga, senza che la ricorrente abbia censurato tale
constatazione dei fatti nel successivo ricorso interposto dinanzi al
Tribunale amministrativo e ciò benché essa si sarebbe dedicata dal 2005
ai lavori della propria economia domestica. Dall'altro lato, nel corso
dell'istruttoria della seconda domanda di rendita AI depositata in Svizzera
(oggetto della presente procedura), l'autorità inferiore – per quanto
emerge dalle carte processuali – non ha esperito alcuna inchiesta
domiciliare alfine di valutare l'impedimento della ricorrente a svolgere le
mansioni di casalinga né richiesto all'insorgente di compilare il formulario
per gli assicurati occupati nell'economia domestica. L'autorità inferiore ha
inoltre indicato al proprio servizio medico che il grado d'invalidità della
ricorrente doveva essere definito secondo il metodo generale del
confronto dei redditi (doc. 98). Il medico dell'UAIE si è inoltre espresso
nelle sue prese di posizione riguardo alla capacità lavorativa
dell'insorgente nella precedente attività di impiegata amministrativa (doc.
99). Peraltro, con provvedimento dell'8 settembre 2009 (doc. TAF 13),
questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente la risposta al ricorso,
unitamente ai rapporti del servizio medico dell'UAIE del 14 gennaio e 28
febbraio 2009 (doc. 99 e 104), dai quali risulta che la stessa è stata
ritenuta completamente abile nella precedente attività di impiegata
amministrativa. All'insorgente, rappresentata da mandatario
professionale, da un lato non poteva sfuggire che l'esame effettuato
dall'autorità inferiore si fonda sullo statuto di impiegata amministrativa, e
non di casalinga. Dall'altro lato, alla ricorrente è stata data facoltà in sede
di ricorso – dinanzi ad un'autorità, il Tribunale amministrativo federale,
che gode di piena cognizione – di pronunciarsi in merito alla valutazione
della sua residua capacità lavorativa. La ricorrente ha peraltro essa
stessa indicato con scritto del 6 maggio 2009 (doc. TAF 6) di essere
casalinga "per forza e non per volontà". Visto quanto sopra, non poteva e
non può che essere ritenuto che da sana l'insorgente avrebbe consacrato
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Pagina 14
la sua attività ad un'occupazione lucrativa a tempo pieno e che
riconoscibilmente le valutazioni mediche su cui si fonda la decisione
impugnata vertevano su questa (giusta) premessa.
10.
Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente soffre
segnatamente di cardiopatia ischemico-ipertensiva, esiti di NSTEMI e di
PTCA e stent medicato su MO1, valvulopatia mitralica,
spondilodiscoartrosi con bulging discale C3-C4 e C6-C7, senza rilevanti
deficit funzionali, buoni esiti di intervento per epicondilite destra,
ipertensione arteriosa, cisti renali e epatiche, mastropatia fibrocistica e
prolasso mitralico (cfr. perizia medica particolareggiata E 213 del 28
ottobre 2008 [doc. 97) e prese di posizione del servizio medico dell'UAIE
del 14 gennaio e 28 febbraio 2009 [doc. 99 e 104]).
11.
11.1. Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da
quando, la ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole,
un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno giusta
l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
11.2. Dalle carte processuali emerge che la ricorrente è stata alle
dipendenze dell'B._______, come segretaria, dal 1990. Il 31 dicembre
2004, ha interrotto il lavoro a seguito di dimissioni (doc. 9). Non appare
dalle carte processuali che successivamente abbia ancora lavorato,
neppure dopo il rimpatrio (doc. 10).
11.3. L'UAIE ha respinto la seconda domanda di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità fondandosi sulle valutazioni del
dott. E._______, medico dell'UAIE. Nei rapporti del 14 gennaio e 28
febbraio 2009, il dott. E._______ ha in particolare rilevato che il referto di
visita cardiologica del 4 giugno 2007 (doc. TAF 21) attesta un buon
risultato finale dopo l'intervento di rivascolarizzazione e fa stato di dolori
al torace, ma tali disturbi non giustificano una modifica della terapia, che
nel verbale di pronto soccorso del 7 giugno 2007 (doc. TAF 21) è indicato
che la ricorrente presenta tremore ed agitazione, ma senza dolori al
torace, che il test da sforzo del 21 agosto 2007 (doc. TAF 21) è stato
interrotto per affaticamento e dolore toracico, che il test da sforzo del 1°
febbraio 2008 (doc. TAF 21) è stato interrotto per esaurimento muscolare,
ma con risposta clinica ed ecografica di tipo non ischemico, e che il
referto di scintigrafia miocardica da sforzo del 17 luglio 2008 (doc. 92)
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conclude all'assenza di significativi difetti di perfusione. Ha inoltre
constatato che l'insorgente soffre di cervicalgia e lombalgia con presenza
di alterazioni degenerative (in particolare, i referti degli esami del 28
agosto e 23 settembre 2008 [doc. 93 e 95] evidenziano alterazioni
artrosiche cervicali e lombari nonché discopatia C3-C4, C6-C7 e L3-S1,
ma senza immagini riferibili ad ernie discali). Il medico ha dunque ritenuto
che, in virtù della documentazione medica esibita, non è ravvisabile alcun
peggioramento determinante dello stato di salute della ricorrente dal
profilo osteo-articolare e dal profilo cardiaco. Lo stesso è nella sostanza
identico a quello esistente al momento della presa di posizione del
servizio medico dell'UAIE del dicembre 2005. Peraltro, secondo detto
medico, le ulteriori patologie di cui è affetta l'insorgente non comportano
altresì alcuna incapacità lavorativa, fermo restando che la sindrome
ansioso-depressiva non è confermata da alcun certificato psichiatrico o
trattamento farmacologico. Il dott. E._______ ha quindi concluso che la
ricorrente è completamente abile nella precedente attività di impiegata
amministrativa (doc. 99 e 104).
11.4. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dal suddetto
apprezzamento, ritenuto come lo stesso trovi fondamento anche nella
perizia medica particolareggiata E 213 del 28 ottobre 2008 (doc. 97). In
effetti, il medico incaricato dell'esame ha indicato che l'insorgente è in
grado di svolgere, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro come pure un
lavoro sostitutivo adeguato alle sue condizioni (doc. 23 pag. 9 n. 11.4 a
11.6). Nella perizia E 213 è stata certo evidenziata un'invalidità del 55%,
per qualsiasi attività, ritenuta in Italia conformemente alle disposizioni di
legge di detto Paese. Sennonché, a tale riguardo giova rammentare che
la valutazione di un'autorità straniera con riferimento all'incapacità
lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere
nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del
Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2 nonché consid.
2.4 del presente giudizio), fermo restando che il medico dell'INSP stesso
si è distanziato da quanto ritenuto dalle autorità italiane sull'incapacità
lavorativa.
11.5. La ricorrente ha fatto valere, in sede di ricorso, di avere sicuramente
diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Sennonché, agli atti di causa non figura alcun documento medico di data
anteriore alla decisione impugnata che concluda ad un'incapacità
dell'insorgente uguale o superiore al 40% nella sua precedente attività
suscettibile di giustificare la concessione di una rendita d'invalidità
svizzera. In particolare, i certificati medici del 1° aprile 2009 della dott.ssa
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F._______ (doc. TAF 1 e 15), entrambi peraltro di data posteriore alla
decisione impugnata, si esauriscono in una semplice enumerazione di
affezioni di cui soffrirebbe la ricorrente (il disturbo psichico non è peraltro
stato diagnosticato da uno specialista in psichiatria), che non è
corroborata da risconti medici oggettivi, ed in un generico apprezzamento
delle conseguenze delle affezioni, che appare peraltro fondarsi su una
valutazione dell'invalidità come vigente in Italia non conciliabile con il
sistema svizzero. Non soccorrono l'insorgente neppure i referti cardiaci
del 23 febbraio e 19 marzo 2010 (doc. TAF 19), referti peraltro di data
posteriore alla decisione impugnata. Negli stessi è indicato che la
ricorrente avrebbe dovuto sottoporsi ad una coronarografia nonché fatto
stato segnatamente di persistenza di angina da sforzo stabile, episodi di
cardiopalmo, lieve soffio sistolico, ritmo sinusale con discreta variabilità di
frequenza cardiaca, ma con toni ritmici, conduzione nella norma, circolo
in compenso ed assenza di aritmie. In conclusione, l'insorgente non ha
presentato, in sede ricorsuale, argomenti o mezzi di prova suscettibili di
far sorgere dei dubbi sulla valutazione del dott. E._______, fondata a sua
volta sulla perizia medica particolareggiata E 213 dell'ottobre 2008.
12.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--, sono
poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3
lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare,
corrisposto dall'insorgente con versamenti dell'8 maggio e 4 giugno 2009.
13.2. Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
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1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, corrisposto con versamenti dell'8 maggio e 4
giugno 2009, è computato con le spese processuali
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: