B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2266/2013
S e n t e n z a d e l 5 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, rappresentata dal Patronato INAS, c/o OCST,
via Cantonale, 6814 Lamone,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 marzo 2013).
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 6 marzo 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha comunicato a
A._______, cittadina italiana, nata il xx xx xxxx, che la sua domanda del
22 ottobre 2010, volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 68);
con il gravame depositato il 22 aprile 2013 presso lo scrivente Tribunale,
A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INAS di Lamone,
ha chiesto, in sostanza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita in-
tera AI nonché la dispensa dalle spese giudiziarie e la rifusione delle spe-
se della parte ricorrente;
a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto una relazione medica allesti-
ta il 10 aprile 2013 dal Dott. Sgiarovello, del reparto di reumatologia
dell'Ospedale Sacco di Milano, ed un altro referto 9 aprile 2013 del Dott.
Sarzi Puttini, direttore di detta unità specialistica;
in un secondo tempo produce altra documentazione fra la quale emerge
una relazione medico-legale allestita dal Dott. Motta, Varese, il 16 maggio
2013;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per e-
saminare sul merito la pratica, ha sottoposto gli atti al proprio consulente
medico (Dott. Erba) che, nel rapporto del 3 giugno 2013 (non ancora a
conoscenza della perizia del Dott. Motta, ma a conoscenza dei referti dei
Dott.ri Sgiarovello e Sarzi Puttini), ha rilevato come l'attuale stato di salute
della ricorrente necessiti una valutazione pluridisciplinare in psichiatria,
reumatologia, neurologia ed urologia onde definire l'esigibilità lavorativa
sin dal 2010;
nel suo preavviso del 4 giugno 2013, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha
pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione
degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda di rendita
procedendo ai nuovi accertamenti sanitari nelle discipline proposte dal
Dott. Erba;
anche l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 giugno 2013, ha
aderito alla proposta dell'Ufficio AI cantonale;
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mediante ordinanza del 14 giugno 2013, copia delle risposte degli Uffici AI
e della relazione del Dott. Erba sono state inviate alla parte ricorrente, al-
la quale è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni entro
il 24 giugno 2013;
l'interpellata non ha preso posizione in merito;
e considerando in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso, depositato il 22 aprile 2013, è tempestivo ed ossequioso dei re-
quisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
sul merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è oppor-
tuno prestare adesione: un'istruttoria complementare in reumatologia,
neurologia, psichiatria e urologia appare indispensabile dal momento che
quella amministrativa precedente appare carente e non attuale (sull'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art.
49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______;
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in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal Dott. Erba,
ossia con investigazioni supplementari nelle specializzazioni indicate;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione pre-
vista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'in-
carto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 con-
sid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
la domanda di esenzione da queste, formulata dal rappresentante della
ricorrente nel suo gravame, diventa quindi priva d'oggetto;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa e la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale
viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 6 marzo 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore per-
ché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
1'000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
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4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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