Corte II I
C-2270/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Fabio Taborelli,
corso San Gottardo 25, casella postale 2247,
6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 16 marzo 2010.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2270/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 16 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto
la richiesta di rendita presentata il 24 settembre 2009 dal cittadino
italiano A._______, nato il (...),
che, con gravame del 28 aprile 2010, l'assicurato, rappresentato
dall'avvocato Taborelli, chiede l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo, l'accoglimento del ricorso ed il rinvio
degli atti all'ufficio AI per nuovi accertamenti medici, al fine di stabilire
l'intervenuto peggioramento del suo stato di salute,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. B._______ del suo servizio medico, il quale ha rilevato, nel suo
rapporto del 24 settembre 2010, la necessità di effettuare una
rivalutazione medico-specialistica specifica (pneumologica e
cardiologica), per valutare la residua capacità lavorativa del ricorrente,
che l'UAIE, nella sua presa di posizione del 12 ottobre 2010, propone
pertanto l'ammissione del ricorso ed il rinvio della causa, al fine di
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, il 14 ottobre 2010, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'ammi-
nistrazione ed il rapporto del Dott. B._______,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate innanzi al TAF,
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
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principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione:
queste condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE di procedere all'assunzione del
complemento istruttorio richiesto dal Dott. B._______ nel suo rapporto
del 24 settembre 2010,
che il ricorso deve quindi essere accolto nel senso che, annullata la
decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61
cpv. 1 PA,
che non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è
dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio
degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento
d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2),
che, nel caso in esame, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di 1'500.- franchi a carico dell'UAIE
(art. 7 e segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
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sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2;
art. 64 cpv. 2 PA]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
ll ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del
16 marzo 2010, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché completi
l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è
riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1'500.- franchi, la quale
viene posta a carico dell'UAIE.
3.
Comunicazione:
- al ricorrente (Atto giudiziale);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all' Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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