Corte II I
C-2288/2006
{T 0/2}
Sentenza del 18 dicembre 2007
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf (presidente di camera),
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata relativa a B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con scritti del 30 luglio, rispettivamente 1° agosto 2006,
A._______ ha invitato B._______, cittadina iraniana nata il... e madre
dell'amica C._______, a venire in Svizzera per una visita di un mese,
garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese relative al
soggiorno di quest'ultima ed il suo ritorno in patria al termine del
periodo di visita auspicato;
che con lettera del 1°/2 agosto 2006, C._______ ed il marito
D._______ hanno affermato di non avere potuto invitare
personalmente l'interessata in ragione delle loro limitate disponibilità
finanziarie;
che con missiva del 6 settembre 2006 all'attenzione dell'Ambasciata di
Svizzera a Teheran, A._______ si è detto disposto a fornire ulteriori
garanzie finanziarie in merito al prospettato soggiorno oltre a quella da
esso già prestata in data 11 agosto 2006;
che in data 20 settembre 2006, B._______ ha presentato presso la
suddetta Ambasciata una domanda di visto turistico per la Svizzera, al
fine di soggiornare per un periodo di tre mesi presso l'invitante,
precisando nel contempo di essere casalinga;
che il 20 novembre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______,
considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione
socioeconomica prevalente in Iran, ed in particolare delle disparità
economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal
territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto
non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata;
che con scritto del 19 dicembre 2006, A._______ ha interposto ricorso
avverso la precitata decisione, affermando che la figlia ed il genero
della richiedente non hanno i mezzi finanziari e logistici per ospitarla e
che B._______ intrattiene stretti legami con l'Iran, paese in cui
risiedono il marito in condizioni di salute precarie e cinque figli con i
rispettivi nipoti di modo che il suo rientro in patria al termine del
soggiorno richiesto è garantito;
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che il ricorrente ha infine dichiarato di assumersi tutte le spese relative
alla visita dell'interessata, sottolineando che essa dispone con il marito
di un reddito sufficiente per vivere correttamente in Iran;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 16 febbraio
2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in
particolar modo come il rientro in patria della richiedente non fosse
sufficientemente garantito, ritenendo inoltre che essa potrebbe tentare
di crearsi un nuovo centro di interessi in Svizzera, e questo
indipendentemente dai familiari rimasti all'estero;
che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, il ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo
gravame;
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF)
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;
che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera possono essere impugnate
dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 20
cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20);
che nella presente fattispecie un ricorso al Tribunale federale è
inammissibile in ragione della materia (art. 83 let. c cifra 1 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]),
di modo che il Tribunale amministrativo federale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF);
che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso
o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio
2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase);
che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF
ultima frase);
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che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
che A._______, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha
diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 2 LDDS e art. 48 PA);
che, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo
ricorso è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale
del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli
stranieri [OEnS, RS 142.211]);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo
degli stranieri [OLS, RS 823.21]);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF]
1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OenS);
che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1
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OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la
vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24;
PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28
ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
OenS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, l'UFM ha ritenuto che l'uscita dalla Svizzera di
B._______ al termine del soggiorno auspicato non fosse
sufficientemente garantita;
che in ragione della situazione socio-economica difficile regnante in
Iran non si può di primo acchito escludere il rischio che l'interessata
non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto;
che il marito, cinque figli ed i nipoti di B._______, la quale viene da
sola in Svizzera, vivono in Iran;
che la figlia ed il genero della richiedente, riconosciuti quali rifugiati
dalle competenti autorità elvetiche, non possono lasciare il territorio
della Confederazione;
che questi elementi, ai quali si aggiunge il fatto che l'interessata ha 70
anni, rendono poco verosimile l'ipotesi che essa cerchi di installarsi in
Svizzera, paese di cui non conosce né le lingue, né la cultura;
che il Tribunale prende inoltre atto del contenuto delle lettere di invito
del 30 luglio, rispettivamente 1° agosto 2006, così come del ricorso del
19 dicembre 2006, nelle quali il ricorrente ha assicurato le autorità
riguardo al fatto che l'invitata avrebbe lasciato la Svizzera al termine
del visto concessole;
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che A._______ si è poi impegnato ad assumersi tutte le spese relative
al soggiorno di quest'ultima (cfr. lettere del 31 luglio e 1° agosto 2006)
ed ha prodotto agli atti un'attestazione d'assicurazione in garanzia di
tutti i costi legati alla visita;
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria di
B._______ al termine del soggiorno richiesto è sufficientemente
garantito;
che il Tribunale considera pertanto che è in violazione del diritto
federale che l'autorità inferiore ha rifiutato all'interessata la possibilità
di venire in Svizzera per incontrarvi l'invitante, la figlia ed il genero;
che di conseguenza il ricorso è ammesso;
che l'autorità intimata è invitata ad autorizzare l'entrata in Svizzera di
B._______ al fine di permetterle una visita di un mese;
che visto l'esito della procedura non si percepiscono spese
processuali (art. 63 cpv.1 PA);
che in casu si constata che il ricorrente non è patrocinato da un legale
e che la presente procedura non gli ha arrecato dei costi indispensabili
e relativamente elevati. Il Tribunale ritiene pertanto che egli non deve
essere posto a beneficio di alcuna indennità a titolo di spese ripetibili
(cfr. art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del Regolamento dell'11
dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
L'UFM è invitato a rilasciare un visto d'entrata in Svizzera in favore di
B._______ ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 600.-, versato in
data 23 gennaio 2007, è restituito al ricorrente.
4.
Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (incarto 2 249 809 di ritorno)
Il presidente della camera: Il cancelliere:
Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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