Corte II I
C-2292/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig e Alberto Meuli,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Enrico Bortone,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
22 febbraio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2292/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato con un figlio, ha
lavorato in Svizzera dal 1965 al novembre del 1975 e da febbraio ad
aprile del 1979, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tali periodi (doc. 1).
Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa come manovale edile, da
ultimo (giugno 2005) alle dipendenze dell'impresa B._______, in
ragione di 40 ore alla settimana. Il 22 aprile 2006, ha dimissionato per
motivi di salute (doc. 12 e 13). L'assicurato percepisce, a far tempo dal
1° marzo 2006, una pensione d'invalidità italiana. Il 30 maggio 2006,
ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 9 al 13 febbraio
2006 per edema polmonare acuto in soggetto con
miocardiopatia ipocinetica con lieve-moderata disfunzione
ventricolare sinistra, coronarie angiograficamente indenni (doc.
16-1 a 16-58);
• una relazione medico legale della previdenza sociale italiana
del 27 marzo 2006, nella quale è accertata la diagnosi di
miocardiopatia ipocinetica con disfunzione ventricolare sinistra
nonché recente edema polmonare acuto in muratore (59 enne);
l'interessato è considerato invalido (doc. 25 nonché doc. 26);
• un referto di visita cardiologica del 5 aprile 2006, nel quale è
evidenziata la diagnosi di cardiopatia dilatativa, indicato un
buon compenso emodinamico e segnalata una fibrillazione
atriale di recente insorgenza (doc. 17 e 18);
• una ricetta medica del 14 aprile 2006 (mal leggibile) (doc. 19);
• un certificato medico del 7 maggio 2006, giusta il quale il
paziente è affetto da cardiopatia sclero ipertensiva ad inizio
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dilatativo, fibrillazione atriale nonché trombosi endoauricolare
sinistra (doc. 20);
• un rapporto medico del 7 luglio 2006 concernente il ricovero dal
3 al 7 luglio 2006 per fibrillazione atriale persistente interrotta
con dc-shock esterno in soggetto con arterie coronarie indenni
(doc. 21-1 a 21-3 nonché doc. 23);
• una scheda (non datata) concernente un trattamento
anticoagulante (doc. 22);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 10 luglio 2006, attestante miocardiopatia
ipocinetica con disfunzione ventricolare sinistra e recente
edema polmonare acuto, fibrillazione atriale persistente; le
condizioni di salute dell'interessato sono state definite come
peggiorate e lo stesso è stato ritenuto totalmente incapace di
svolgere una qualsivoglia attività lavorativa, sia la sua
precedente che una sostitutiva adeguata alle sue condizioni. È
stato segnalato che l'assicurato è considerato, conformemente
alle disposizioni di legge del Paese di residenza, invalido al
70% sia nella precedente attività sia in un'attività adeguata alle
sue condizioni (doc. 24);
• il questionario per il datore di lavoro del 20 febbraio 2007 (doc.
12);
• il questionario per l'assicurato del 23 febbraio 2007 (doc. 13).
C.
Nel suo rapporto del 24 maggio 2007, la dott.ssa C._______, del
Servizio medico regionale “Rhône” (SMR) - dopo avere riassunto il
contenuto della documentazione medica agli atti ed avere esposto la
diagnosi principale di cardiomiopatia ad eziologia sconosciuta con
edema polmonare acuto (9.2.06), frazione di eiezione (FE) iniziale
40%, fibrillazione atriale con trombo atriale sinistro, efficace
cardioversione (4.7.06) e FE normalizzata (7/06) nonché la diagnosi
secondaria, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di bronchite
cronica, lieve insufficenza mitralica e tricuspidale, ipertensione
arteriosa ed obesità (BMI 29) – ha rilevato, da un lato, che la causa
dello scompenso cardiaco di cui ha sofferto l'interessato risultava
sconosciuta e, dall'altro, che nel breve decorso della malattia erano
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apparsi nuovi elementi clinici. Ha quindi chiesto un complemento
d'istruttoria (doc. 28).
D.
D.a L'8 giugno 2007, l'autorità inferiore ha chiesto all'INPS di
D.________ di sottoporre l'assicurato a nuove visite mediche e di far
pervenire la seguente documentazione: un esame sullo stato di salute
generale (rapporto dattiloscritto su modulo E 213) ed un esame
cardiologico (rapporto dattiloscritto che deve contenere indicazioni
relative all'evoluzione da luglio del 2006, la diagnosi, l'ecocardiografia
con indicazione della frazione d'eiezione (FE) del ventricolo sinistro e
l'elettrocardiogramma [ECG]; cfr. doc. 30).
D.b Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i seguenti
documenti:
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 3 al 7 luglio 2006
per fibrillazione atriale; il paziente è stato sottoposto a
cardioversione atriale (doc. 36-1 a 36-33; cfr. anche doc. 21-1 a
21-3 e 23);
• un referto di visita cardiologica del 15 giugno 2007, in cui è
evidenziata la diagnosi di cardiopatia ipertensiva ed indicato un
buon compenso nonché toni validi (doc. 37);
• un referto di visita cardiologica del 22 agosto 2007 (mal
leggibile), da cui appare la diagnosi di fibrillazione atriale (doc.
38);
• un referto di esame ecocardiografico del 29 agosto 2007, nel
quale è posta la diagnosi di lieve dilatazione degli atri e
segnalati l'assenza di immagini riferibili a trombi intracavitari,
un ispessimento intimale aortico diffuso nonché una riduzione
delle velocità di afflusso ed efflusso auricolare sinistro (doc. 33
nonché doc. 34);
• le schede del 1°, 4 e 12 settembre 2007 concernenti un
trattamento anticoagulante (doc. 40 e doc. 42);
• un rapporto di visita cardiologica del 3 settembre 2007 (mal
leggibile), in cui è, da un lato, posta la diagnosi di tachiaritmia
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da fibrillazione atriale in soggetto in terapia anticoagulante con
miocardiopatia ipocinetica lieve-moderata, coronarie
angiograficamente indenni, ipertensione arteriosa mal
controllata nonché possibile pregressa necrosi anteriore e,
dall'altro, segnalato F.E. 42% nonché assenza di valvulopatie,
unitamente ai referti di elettrocardiogramma ed ecocolordoppler
cardiaco e vascolare (doc. 39 nonché doc. 35);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 10 settembre 2007, attestante tachiaritmia
da fibrillazione atriale in soggetto in terapia con anticoagulante
con miocardiopatia ipocinetica lieve-moderata, con
coronaropatia angiograficamente indenni ed ipertensione
arteriosa mal controllata, possibile pregressa necrosi anteriore;
le condizioni di salute dell'interessato sono state definite come
stazionarie e lo stesso è stato ritenuto incapace al 100% di
svolgere una qualsivoglia attività lavorativa, sia la sua
precedente che una sostitutiva adeguata alle sue condizioni. È
stato segnalato che l'assicurato è considerato, conformemente
alle disposizioni di legge del Paese di residenza, invalido al
70% sia nella precedente attività sia in un'attività adeguata alle
sue condizioni (doc. 41).
E.
Nel suo rapporto del 9 novembre 2007, la dott.ssa C._______ – dopo
avere riassunto il contenuto della documentazione medica assunta agli
atti – ha esposto la diagnosi principale di cardiomiopatia ad eziologia
sconosciuta con edema polmonare acuto, frazione di eiezione (FE)
iniziale 40%, fibrillazione atriale con trombo atriale sinistro, efficace
cardioversione elettrica, FE normalizzata, tachiaritmia con fibrillazione
atriale e FE lievemente ridotta. Ha pure evidenziato la diagnosi
secondaria, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di bronchite
cronica, lieve insufficienza mitralica e tricuspidale, ipertensione
arteriosa ed obesità (BMI 29). Il medico ha osservato che l'assicurato
(60 anni) ha lavorato quale operaio (attività semi-pesante) sino al 22
aprile 2006. Ha rilevato che il medesimo è stato ricoverato nel febbraio
del 2006 per edema polmonare acuto e miocardiopatia ipocinetica (di
origine sconosciuta) e sottoposto a terapia con conseguente
scomparsa dei sintomi. In occasione di un controllo, è stata in
particolare accertata una fibrillazione atriale nonché la presenza di un
trombo atriale sinistro (trattato mediante farmaco anticoagulante).
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L'interessato è stato quindi sottoposto nell'aprile del 2006 a
cardioversione elettrica con conseguente ripristino del normale ritmo
cardiaco. La dott.ssa ha inoltre constatato che nell'agosto del 2007 è
stata nuovamente diagnosticata una fibrillazione atriale con lieve
peggioramento della funzione cardiaca (FE 42%) nonché iniziata una
terapia anticoagulante. L'assicurato soffre altresì di dispnea da sforzo.
Tale disturbo potrebbe nondimeno essere in parte causato dall'obesità.
I documenti medici non riferiscono comunque di alcuna affezione alle
arterie coronarie. Peraltro, l'assicurato presenta un buon compenso
cardiaco. Secondo detto medico, l'esercizio di un'attività leggera è da
considerare esigibile. Pertanto, la dott.ssa C._______ ha ritenuto
l'interessato incapace al lavoro nella misura del 100% nella
precedente attività a partire dal 9 febbraio 2006, ma abile al 100% dal
1° marzo 2006 in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute
(lavoro a tempo pieno, con sollevamento di pesi non superiore a 10-15
kg saltuariamente, al riparo da polvere, caldo e stress, che non
necessiti movimento veloce ed in salita e senza salire le scale
ripetutamente, ad esclusione di un lavoro pesante nonché di un lavoro
con elevato rischio di incidenti), quale ad esempio operaio non
specializzato/manovale in un'azienda/fabbrica/stabilimento, sorve-
gliante di posteggio/museo, addetto a piccole consegne con veicolo,
addetto alla vendita per corrispondenza/al telefono/su internet,
riparatore di piccoli apparecchi/articoli domestici, cassiere, venditore di
biglietti, addetto alla registrazione di dati/classificazione/archivia-
zione/ricezione/centralino/scansione ottica di documenti (doc. 44).
F.
Il 27 novembre 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di
Euro 1'553.54, conseguibile in Italia come muratore nel 2006 (secondo
le indicazioni del datore di lavoro e del ricorrente stesso [doc. 12 e
13]), e l'ha contrapposto ad un salario da invalido per le attività di
sostituzione proposte dalla dott. ssa C._______ di Euro 1'346.78
(tenuto conto dei salari medi mensili nel 2005 nelle categorie “operaio
nel settore filatura e tessitura tessili, operaio nel settore stampa,
editoria ed industrie annesse, venditore nel settore commercio al
dettaglio, addetto alla produzione nel settore fabbricazione di
apparecchi ed equipaggiamenti elettrici, cassiere nel settore
commercio al dettaglio, addetto alla ricezione nel settore alberghiero,
centralinista nel settore delle comunicazioni” [cfr. statistiche edite
dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2006] e della circostanza
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che in Italia l'indice dei salari è passato da 113.5 nel 2005 a 117.3 nel
2006 [cfr. Principaux indicateurs économiques, Organisation de
coopération et de développement économiques OCDE, volume
2007/3, pag. 158]). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 20%
(1'346.78 – 269.36 = 1'077.42) per tenere conto dell'età
dell'interessato e del fatto che quest'ultimo può esercitare solo delle
attività leggere e adeguate alle sue condizioni. Perciò, l'UAIE ha
confrontato un reddito da valido di Euro 1'553.54 ad uno teorico da
invalido di Euro 1'077.42. Il calcolo della perdita di guadagno è stato
indicato come segue: [(1'553.54 – 1'077.42) x 100] : 1'553.54 =
30,65% (doc. 45).
G.
Il 17 dicembre 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di
decisione, ha comunicato all'interessato che la richiesta di prestazioni
sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di
un'attività lucrativa più leggera è da considerare esigibile in misura
sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha
altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di
30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per
iscritto (doc. 46).
H.
Il 21 gennaio 2008, l'interessato ha presentato le sue osservazioni al
progetto di decisione del 17 dicembre 2007, mediante le quali ha
postulato il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, in virtù della
documentazione medica agli atti. Ha indicato che le patologie di cui
soffre, segnatamente un'affezione cardiocircolatoria ed un'affezione
neurovegetativa, nonché la terapia farmacologica che assume
comportano una completa incapacità lavorativa subordinatamente
un'incapacità lavorativa nella misura di almeno il 50% (doc. 47). Ha
esibito un referto di visita cardiologica del 7 dicembre 2007, una
scheda del 17 gennaio 2008 concernente un trattamento
anticoagulante ed un referto di esame RX (colonna lombo sacrale) del
19 gennaio 2008 (doc. 48 a 51).
I.
I.a L'autorità inferiore ha nuovamente sottoposto l'incarto al proprio
servizio medico (doc. 52).
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I.b Nel suo rapporto del 15 febbraio 2008, la dott.ssa C._______ –
dopo avere riassunto il contenuto dei documenti medici esibiti in sede
di osservazioni al progetto di decisione – ha ripreso la diagnosi
esposta nella sua precedente presa di posizione del 9 novembre 2007.
Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria, con ripercussioni sulla
capacità lavorativa, di lombalgie con alterazioni degenerative. La
dottoressa ha rilevato che la nuova documentazione medica esibita
dall'interessato non dimostra alcun peggioramento determinante del
suo stato di salute. Ha segnalato in particolare che le lombalgie di cui
il medesimo soffre nonché i regolari esami di laboratorio a cui si
sottopone (a motivo dell'assunzione di un farmaco anticoagulante) non
comportano alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa. La dott.ssa
C._______ ha quindi confermato il suo precedente apprezzamento,
secondo cui l'interessato è inabile al lavoro al 100% dal 9 febbraio
2006, ma presenta, a far tempo dal 1° marzo 2006, una completa
capacità lavorativa in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di
salute (dunque rispettosa delle limitazioni funzionali indicate nel
rapporto del 9 novembre 2007 nonché che consenta un cambiamento
della posizione ed al riparo da umidità e freddo), quale ad esempio
operaio non specializzato/manovale in un'azienda/fabbrica/ stabili-
mento, sorvegliante di posteggio/museo, addetto a piccole consegne
con veicolo, addetto alla vendita per corrispondenza/al telefono/su
internet, riparatore di piccoli apparecchi/articoli domestici, cassiere,
venditore di biglietti, addetto alla registrazione di dati/classificazione/
archiviazione/ricezione/centralino/scansione ottica di documenti (doc.
53).
J.
Il 22 febbraio 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha precisato che
l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera confacente allo stato di
salute dell'assicurato medesimo (quale ad esempio operaio non
specializzato, sorvegliante di parcheggi/musei, addetto a piccole
consegne con veicolo, addetto alla vendita per corrispondenza,
riparatore di piccoli elettrodomestici, cassiere, impiegato in un ufficio)
è da considerare esigibile. In particolare, ha segnalato che
l'interessato, nell'ambito di attività di sostituzione, presenta un grado
d'invalidità del 31%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'autorità inferiore
ha altresì rilevato che la documentazione prodotta successivamente
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alla ricezione del progetto di decisione non comporta nuovi elementi
clinici di rilievo (doc. 54).
K.
Il 5 aprile 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 22 febbraio
2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento
del suo diritto ad almeno una mezza rendita d'invalidità. Ha segnalato
che le patologie di cui soffre, segnatamente grave valvulopatia
cronica, miocardiopatia, diabete, cervicodorsolombodiscoartropatia
osteofitosica, ipertensione arteriosa, vertigini, cefalgie, ansia e
depressione, nonché la terapia anticoagulante che assume ed i
controlli a cui si sottopone non gli consentono di svolgere alcuna
attività lucrativa. Ha esibito copiosa documentazione medica (la
maggior parte dei documenti medici già agli atti) (doc. TAF 1).
L.
L.a Chiamato ad esprimersi sul ricorso dell'insorgente, l'UAIE ha
sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 57).
L.b Nel suo rapporto del 6 giugno 2008, il dott. E._______, medico
dell'UAIE, ha rilevato, da un lato, che i documenti medici esibiti fanno
stato del noto ricovero ospedaliero del luglio 2006 nonché riferiscono
della nota terapia anticoagulante che l'assicurato assume. Dall'altro,
quanto al (nuovo) rapporto cardiologico del gennaio 2008, esso
evidenzia che l'interessato è stato sottoposto ad un (nuovo) intervento
di cardioversione elettrica a seguito di fibrillazione atriale con ripristino
di un efficace ritmo sinusale. In particolare, lo specialista ha postulato
la sospensione della terapia anticoagulante, un esame elettrocardio-
grafico dopo un mese ed un controllo cardiologico dopo un anno.
Peraltro, già prima dell'intervento, l'assicurato presentava un buon
compenso emodinamico. Il dott. E._______ ha quindi concluso che la
documentazione prodotta non comporta nuovi elementi clinici tali da
giustificare una modifica della valutazione alla base della decisione
impugnata. Pertanto, ha confermato la precedente presa di posizione
(doc. 58).
L.c Nella risposta al ricorso del 12 giugno 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù del rapporto medico del
giugno 2008, il servizio medico dell'UAIE ha rilevato che l'assicurato è
stato sottoposto ad un intervento (cardioversione elettrica) nel gennaio
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2008, che tale intervento ha comportato un miglioramento della
funzione cardiaca e che l'interessato, pur dovendo sottoporsi a
controlli ed assumere medicamenti, presenta un buon compenso
emolitico. Detto servizio medico ha constatato che l'insorgente non
avrebbe più potuto svolgere il precedente lavoro di muratore a partire
dal 9 febbraio 2006, ma ha tuttavia considerato lo stesso, a partire dal
9 febbraio 2006 (recte 1° marzo 2006), abile al 100% in un'attività
sostitutiva confacente al suo stato di salute. L'autorità inferiore ha
altresì rilevato che l'assicurato, nell'ambito di attività di sostituzione,
presenta un grado d'invalidità del 31%, che esclude il riconoscimento
del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha
inoltre precisato che ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia esigibile per ovviare alle conseguenze della sua invalidità,
segnatamente mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa se
necessario in una nuova professione (doc. TAF 5).
M.
Nella replica del 21 luglio 2008, il ricorrente ha ribadito il suo diritto ad
una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha fatto
valere che le affezioni di cui soffre (aritmia, grave astenia, ansia-
depressiva), i medicamenti che assume nonché la sua età (61 anni)
giustificano l'erogazione di una rendita. Ha esibito una ricetta medica
del 9 luglio 2008 ed un certificato medico del 15 luglio 2008 (doc. TAF
8).
N.
Con decisione incidentale del 25 luglio 2008 (notificata l'11 agosto
2008; doc. TAF 10 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato
il ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 5
settembre 2008 (doc. TAF 9 a 11).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
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1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che se di principio si applicano, da un lato, le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo
stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il
periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf.
DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali
della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore),
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C-2292/2008
nel caso concreto, e dal momento che è stabilito che la domanda
dell'insorgente avente per oggetto l'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità è stata presentata il 30
maggio 2006, il diritto eventuale a una rendita deve essere esaminato
alla luce delle disposizioni della LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007
(cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_48/2009 del 29 aprile 2009
consid. 4).
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 30 maggio 2006.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate
soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, questo
Tribunale può limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad
una rendita il 30 maggio 2005 (ossia 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia
sorto tra tale data e il 22 febbraio 2008, data della decisione
impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione
impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in
cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28, 28a e 29 LAI);
• aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad
un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45
del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma
restando la necessità di un periodo contributivo minimo in
Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con
l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4).
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Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di tre
anni interi in totale e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione
della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI (art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1°
gennaio 2008), l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%
e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito
all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio
2008), secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%,
ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o
svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del
Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi
riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
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pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI a partire dal 1°
gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
Se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile i due
redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo
specifico applicabile alle persone non esercitanti un'attività lucrativa
(art. 28 cpv. 2bis LAI [art. 28a cpv. 1 LAI a partire dal 1° gennaio 2008]
in combinazione con l'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
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(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, secondo l'art. 28 cpv. 2ter LAI (art. 28a cpv. 3 LAI a
partire dal 1° gennaio 2008), l'invalidità degli assicurati che esercitano
solo parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare di principio mediante un'inchiesta domiciliare
(DTF 130 V 97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre
determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del
compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità
globale in funzione dell'impedimento nei due ambiti in questione
(metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale
federale 9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13
settembre 2006 consid. 2, nonché in particolare I 382/04 del 18
ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02 del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
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verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
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discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente
soffre segnatamente di tachiaritmia da fibrillazione atriale in soggetto
in terapia con anticoagulante con miocardiopatia ipocinetica lieve-
moderata, con coronarie angiograficamente indenni ed ipertensione
arteriosa (cfr. fra l'altro la perizia medica particolareggiata E 213 del
10 settembre 2007 pag. 7 [doc. 41]) nonché bronchite cronica,
lombalgie ed obesità (BMI 29).
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o di peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato
di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2007), per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. In virtù di tale disposizione, il ricorrente può pretendere una
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rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Occorre quindi determinare se, e a partire da quando, sussista
un'incapacità al lavoro del ricorrente rispettivamente un diritto ad una
rendita ai sensi delle citate disposizioni di legge.
10.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, da
giugno del 2005, è stato alle dipendenze dell'impresa B._______,
come manovale edile, in ragione di 40 ore settimanali. Ha interrotto il
lavoro il 22 aprile 2006 per ragioni di salute (doc. 12).
10.3 Nei loro rapporti del 9 novembre 2007 e del 15 febbraio e 6
giugno 2008, i dott. C._______, del SMR Rhône, e E._______, medico
dell'UAIE, hanno in particolare constatato, sulla base della
documentazione medica agli atti, che il ricorrente è stato affetto da
edema polmonare acuto (febbraio 2006), ha sofferto di fibrillazione
atriale, ha subito degli interventi di cardioversione elettica (aprile 2006
e gennaio 2008), che tali interventi hanno comportato un ripristino del
normale ritmo cardiaco, che l'insorgente presenta un buon compenso
emodinamico e che il medesimo è stato sottoposto a terapia con
anticoagulante. Lo stesso è altresì affetto da lombalgie nonché
presenta ipertensione arteriosa, bronchite cronica ed obesità. Hanno
in particolare ritenuto che l'affezione al cuore (cardiomiopatia con
tachiaritmia da fibrillazione atriale) e le lombalgie di cui soffre il
ricorrente hanno impedito al medesimo l'esercizio della precedente
attività di manovale edile dal febbraio 2006, ma che tali patologie non
comportano alcuna limitazione funzionale determinante in un'attività
sostitutiva e che teoricamente un'attività confacente al suo stato di
salute avrebbe potuto essere esercitata dal 1° marzo 2006. Inoltre,
l'ipertensione arteriosa, la bronchite cronica e l'obesità non
comportano alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa, di modo
che anche da questo profilo è esigibile l'esercizio di un'attività leggera
adeguata (doc. 44, 53 e 58).
10.4 Nella perizia medica particolareggiata E 213 del 10 settembre
2007 (doc. 41), le condizioni di salute dell'insorgente sono state
considerate stazionarie e lo stesso è stato ritenuto incapace di
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svolgere a tempo pieno sia il suo precedente lavoro che un lavoro
sostitutivo adeguato. Sennonché tale valutazione medica non è
condivisibile, non essendo la stessa corroborata da sufficienti riscontri
oggettivi né nella citata perizia né in alti documenti medici agli atti di
causa (di data anteriore alla decisione impugnata del 22 febbraio
2008), segnatamente da indicazioni precise, affidabili ed oggettivabili
sull'esistenza di problemi di salute maggiori di quelli ritenuti dai medici
del SMR Rhône e dell'UAIE e suscettibili d'incidere significativamente
sulla capacità lavorativa dell'insorgente in attività leggere confacenti al
suo stato di salute. In particolare, dalla documentazione medica agli
atti risulta segnatamente che il ricorrente ha sofferto di edema
polmonare nel 2006 (doc. 16-2), che il medesimo è affetto da
fibrillazione atriale dall'aprile 2006 (doc. 18), è stato sottoposto ad
intervento di cardioversione elettrica nel 2006 e nel 2008 (doc. 21-1 e
doc. TAF 1), che tali interventi hanno comportato un ripristino del ritmo
sinusale (doc. 21-1 e doc. TAF 1), che le coronarie risultano
angiograficamente indenni da lesioni significative (doc. 16-2), che gli
esami cardiaci fanno stato di lieve dilatazione degli atri (doc. 33) e
l'insorgente presenta un buon compenso emodinamico (doc. 16-2, 18,
21-1, 49 e doc. TAF 1). I rapporti cardiaci non comportano altresì
alcuna indicazione in merito ad una specifica incapacità lavorativa e
neppure al relativo grado in attività sostitutive leggere ed adeguate al
caso. Quanto all'ipertensione arteriosa, alla bronchite cronica ed
all'obesità, i rapporti medici agli atti non evidenziano complicanze,
tantomeno un'incapacità lavorativa in attività sostitutive leggere
adeguate allo stato di salute del ricorrente. Neppure le evocate
dorsolombalgie (note di spondiloartrosi di L5-S1, sclerosi
interfacettaria posteriore L4-S1, modesta listesi anteriore L4-L5; doc.
51), giustificano, sempre secondo il parere dei medici del SMR Rhône
e dell'UAIE, delle limitazioni significative in attività sostitutive leggere
ed adeguate al caso (alcuno dei documenti agli atti attesta un'inabilità
lavorativa con riferimento a tali patologie). Il ricorrente ha invero
sottolineato – con scritto del 21 gennaio 2008 successivo al progetto
di decisione del 17 dicembre 2007, ma pure in sede di ricorso – che le
affezioni di cui soffre giustificano quantomeno un'invalidità del 50%
(egli stesso sembra pertanto almeno parzialmente discostarsi dalla
valutazione di cui alla perizia particolareggiata E 213), ma non ha
prodotto nuova documentazione oggettiva suscettibile di dimostrare la
sussistenza della pretesa invalidità. Occorre precisare che nella
misura in cui i documenti medici esibiti si riferiscono alla nota diagnosi,
segnatamente di miocardiopatia, fibrillazione atriale, terapia con
Pagina 20
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anticoagulante, ipertensione arteriosa, lombalgie, non apportano alcun
(nuovo) elemento medico oggettivo con riferimento ad eventuali
limitazioni funzionali aventi un'incidenza determinante sulla capacità
lavorativa dell'insorgente in un'attività sostitutiva leggera. Allorché i
documenti più recenti esibiti, quelli del luglio 2008, di data posteriore
alla decisione impugnata, fanno stato di disturbo d'ansia somatizzato
con umore depresso e tratti fobici (doc. TAF 8), si riferiscono a fatti
posteriori alla decisione impugnata che andranno esaminati
nell'ambito di un'eventuale nuova domanda di rendita che il ricorrente
potrà depositare. In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità inferiore
decidere il caso sulla base della documentazione medica agli atti, non
risultando dalla documentazione sufficienti indizi che potessero
giustificare dubbi od incertezze riguardo all'esito della causa.
10.5 Non soccorre l'insorgente neppure il fatto che sia stato
riconosciuto invalido ai sensi del diritto italiano (v. doc. 25,
segnatamente la copia della relazione medico legale dell'INPS di
F._______ del 27 marzo 2006). Giova in effetti rammentare che la
valutazione di un'autorità straniera con riferimento all'incapacità
lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere
nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del
Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2 nonché
consid. 2.4 del presente giudizio).
10.6 Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97
consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
10.7 Sulla scorta della documentazione medica e delle considerazioni
che precedono, questo Tribunale ritiene che il ricorrente, da febbraio
2006, non avrebbe più potuto svolgere il lavoro di manovale edile nella
misura indicata dalla dott.ssa C._______ nei suoi rapporti del 9
novembre 2007 e del 15 febbraio 2008 in quanto controindicato
rispetto alle patologie descritte. A lui sarebbero comunque state
proponibili al 100% a partire dal 1° marzo 2006 attività sostitutive,
quali quelle operaio in fabbrica, sorvegliante di posteggio o museo,
addetto a piccole consegne con veicolo, addetto alla riparazione di
Pagina 21
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piccoli elettrodomestici, cassiere, venditore di biglietti, impiegato in un
ufficio.
11.
Occorre pertanto determinare se le attività di sostituzione proposte
dall'autorità inferiore siano ragionevolmente esigibili dall'assicurato
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (art.
16 LPGA).
11.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di
mercato del lavoro equilibrato è una nozione teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo
questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un
reddito tale da escludere il diritto ad una rendita (v. sentenza del
Tribunale federale I 871/02 del 20 aprile 2004; DTF 110 V 273 consid.
4b).
11.2 Alfine di esaminare in quale misura un assicurato possa ancora
sfruttare la sua residua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
entrante in considerazione, non vanno poste esigenze eccessive
riguardo alla concretizzazione delle possibilità di lavoro e delle
prospettive di guadagno (v. sentenze del Tribunale federale
9C_236/2008 del 4 agosto 2008 consid. 4.2 e 9C_446/2008 del 18
settembre 2008 consid. 4.2). Pertanto, ai fini della determinazione
dell'invalidità, non si deve esaminare se un invalido possa essere
collocato rispetto alle circostanze concrete del mercato del lavoro, ma
valutare unicamente se quest'ultimo possa sfruttare la sua residua
capacità lavorativa allorquando le attività disponibili corrispondono
all'offerta di manodopera. Tuttavia, al riguardo non ci si deve fondare
su possibilità di impiego irrealistiche oppure prendere in
considerazione un tipo di attività quasi sconosciuto dal mercato del
lavoro. In particolare, l'esistenza di un'attività ragionevolmente esigibile
(art. 28 cpv. 2 LAI) deve essere negata qualora l'attività sia esigibile in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale oppure a condizione di concessioni irrealistiche da parte di
un datore di lavoro (v. sentenza del Tribunale federale I 61/05 del 27
luglio 2005 consid. 4.3 e relativi riferimenti).
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11.3 Fattori quali l'età, l'insufficiente formazione o le difficoltà
linguistiche non possono venir ignorati nella determinazione, in un
caso concreto, delle attività ragionevolmente esigibili dall'assicurato;
gli stessi non costituiscono altresì delle circostanze supplementari
suscettibili di influenzare il grado di invalidità, anche se talvolta
rendono difficile, perfino impossibile, la ricerca di un impiego e quindi
la messa a profitto della residua capacità lavorativa. Tuttavia,
allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato
prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame
complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in
grado, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del
lavoro equilibrato (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del
27 luglio 2005 consid. 4.4 e relativi riferimenti, I 819/04 del 27 maggio
2005 consid. 2.2). Indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di
diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti),
l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso
concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad
assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili
da quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale
adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua
esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue
capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle
contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del rapporto di
lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005
consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26
maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
11.4 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente di
esercitare una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro,
questo Tribunale osserva che il medesimo, nato il (...), aveva già 60
anni al momento in cui avrebbe potuto al più presto nascere – nel
febbraio del 2007 (cf. doc. 44-3) – il diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, momento in cui è opportuno
piazzarsi per determinare, in questo contesto, l'esigibilità di un
cambiamento d'attività (v. sentenze del Tribunale federale
9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.2, I 761/04 del 17 agosto
2004 consid. 3.3.1 e I 462/02 del 26 maggio 2003 consid. 3.2). In
considerazione dell'età del ricorrente è pertanto opportuno effettuare
un esame globale ed approfondito della fattispecie secondo la
menzionata giurisprudenza. A tale riguardo, giova rilevare che
l'insorgente, nonostante le patologie di cui soffre secondo la diagnosi
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riportata al considerando 9.1 del presente giudizio, può svolgere –
secondo l'opinione dei medici del SMR Rhône e dell'UAIE interpellati e
che si sono fondati su documentazione sufficiente per potere fondare
un giudizio convincente in merito – un'attività sostitutiva al 100% (v. in
dettaglio sulle attività sostitutive adeguate alle condizioni del ricorrente
il considerando 10.7 del presente giudizio). Ritenuto segnatamente il
genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni, un
adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente
non risulta altresì necessario rispettivamente è di semplice
realizzazione. Questo Tribunale osserva pure che all'insorgente si
presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e
sufficientemente specificate) nei settori dell'industria e dei servizi, con
mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale.
Peraltro, l'interessato non ha fornito elementi precisi ed oggettivi
suscettibili di giustificare l'inesigibilità delle attività sostitutive proposte
dall'autorità inferiore. Infine, va rilevato che un eventuale rapporto di
lavoro avrebbe potuto proseguire per quasi 5 anni (fino all'età di
pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto esposto,
discende che si può ragionevolmente esigere dal ricorrente che abbia
a mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere
adattate su un mercato del lavoro equilibrato.
12.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
12.1 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore secondo le indicazioni del datore di lavoro e sulla
base dei menzionati dati statistici del 2006 per la determinazione del
tasso d'invalidità, che l'UAIE ha considerato quale reddito da valido
quello conseguito dal ricorrente nel 2006 in Italia come muratore,
ossia Euro 1'553.54 mensili, ed ha ritenuto quale reddito da invalido,
quello ottenibile in attività di tipo leggero, ossia Euro 1'346.78 mensili,
secondo le basi di calcolo di cui al documento n. 45, peraltro
trasmesso all'insorgente mediante l'ordinanza di questo Tribunale del
17 giugno 2008 (doc. TAF 6), basi di calcolo rimaste incontestate e che
questo Tribunale non ha motivo di modificare d'ufficio. Peraltro, il
reddito da invalido può essere ulteriormente ridotto, al massimo del
25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso
(DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato una riduzione del 20%, la quale
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appare ammissibile. Ne risulta un reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità di Euro 1'077.42. Dal confronto fra il reddito da valido di
Euro 1'553.54 e quello da invalido di Euro 1'077.42 consegue la
determinazione di un grado d'invalidità del 31% che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità. Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato
come segue: (1'553.54 – 1'077.42) x 100] : 1'553.54 = 30.65% (doc.
45). Peraltro, anche applicando la riduzione massima consentita del
25%, la differenza tra i redditi di riferimento non permette in alcun
modo di raggiungere la percentuale minima del 40% necessaria per
maturare il diritto ad una rendita.
12.2 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 5
settembre 2008.
13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 5 settembre 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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